TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 278/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. AMATUCCI Parte_1
ALESSANDRA,
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'avv. LUZI MARCO, CP_1
RESISTENTE
, Controparte_2
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.03.2024 l'istante chiedeva l'annullamento dei seguenti avvisi di addebito: n.38220190001059527000, n.
38220210000334388000, n. 38220220000115320000 e n.
pagina 1 di 4
Oltre al difetto di notificazione dei titoli il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti vantati dall in assenza di prove dell' interruzione del termine CP_1
prescrizionale. Deduceva inoltre la nullità del preavviso di fermo sulla sua autovettura, perché il veicolo era indispensabile per il lavoro del ricorrente e per le cure mediche della moglie.
Chiedeva la sospensione del fermo amministrativo e l'annullamento degli avvisi di addebito.
I resistenti si costituivano ritualmente chiedendo il rigetto del ricorso.
***
I 4 avvisi di addebito sopra indicati riguardano contribuzione previdenziale maturata dal gennaio 2019 al febbraio 2021 e risultano notificati mediante 4 pec ricevute dal ricorrente tra il 04.12.2019 e il 30.12.2022. L ha CP_1
depositato le pec in formato .eml contenente il messaggio originale completo di testo ed allegati.
La prescrizione quinquennale delle pretese dell'Ente previdenziale, interrotta dalla valida notifica degli avvisi di addebito, era ancora in corso alla data del deposito del ricorso giudiziale. L'eccezione del ricorrente è chiaramente infondata.
Con riferimento alle altre eccezione sollevate da parte ricorrente, concernenti essenzialmente il carattere impignorabile dell'autoveicolo oggetto del fermo amministrativo e la sua essenzialità per le esigenze familiari, va rilevato che il fermo, come definitivamente chiarito da Cass. SU 15354/2015, non è un atto esecutivo o preordinato all'espropriazione bensì di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica pagina 2 di 4 della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. Pertanto, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Si è pertanto concluso che trattasi di misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
Il ricorrente deduce la strumentalità del veicolo sottoposto a fermo rispetto alla propria attività lavorativa e personale.
L'art. 86, del d.p.r. 602/1973, prevede che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
pagina 3 di 4 L'allegazione del ricorrente non è supportata da alcuna documentazione che provi la strumentalità del veicolo all'attività di impresa del ricorrente (la natura del debito -contributi da versare alla Gestione dei commercianti - fa presumere lo svolgimento di un'attività d'impresa). Correttamente l
[...]
rileva che la strumentalità prevista dalla norma non concerne la CP_2
sfera personale del debitore.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono al soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone in capo al ricorrente le spese di lite che liquida per ciascuno dei resistenti in complessivi € 4039,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 20/01/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 4 di 4