TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6859 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1711/2021
T R A
, nata ad [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Angri (SA) alla Piazza Crocifisso n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Novi che la rappresenta e difende n virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - opponente-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Sant' Antonio Abate, elettivamente domiciliata in Angri alla Piazza Annunziata n.4 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Toscano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-opposta-
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Elementi di fatto e di diritto ai fimi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.).
Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità della domanda in presenza di giusta legittimazione delle parti, corroborata sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata. In secondo luogo, deve osservarsi che compete comunque al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali
(Tribunale Salerno, sez. II, 21/02/2014, n. 591 - Cass. Sez. Civ. n. 16412-
2007 - Cassazione civile, sez. III, 13/10/2009, n. 21683 - In senso conforme cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3400), dovendosi far riferimento alle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente (Cassazione civile, sez. III, 15/01/2001, n. 496 -
Cassazione civile 03 agosto 2005 n. 16262 sez. III).
Nel merito, occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il contratto di appalto tra privati del 30.11.2020 in forza del quale l'opponente affidava alla ditta appaltatrice convenuta odierna la messa in opera di diversi lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi all'immobile di proprietà della committente sito in Angri alla via Goti n.180 per un complessivo di euro 103.382,98 e che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la somma residua a dare di euro 46.467,28 .
In particolare, l'opponente contestava il pagamento della somma ingiunta deducendo che lo stesso non era dovuto.
In particolare, la a sostegno della spiegata opposizione Parte_1 precisava che le opere commissionate alla ditta appaltatrice non erano state correttamente eseguite e che, già all'atto della consegna dell'immobile, avvenuta nel maggio 2021, provvedeva a contestare tutti i vizi all'odierna convenuta tramite messaggi whatsapp del 20.5.2021 depositati unitamente alla memoria secondo termine nonché via pec del 30.6.2021 indirizzata alla direttrice dei lavori architetto Toscano, senza tuttavia ottenere alcuna collaborazione dalla stessa.
L'attrice deduceva inoltre che, a seguito della inerzia a intervenire in via riparatoria della ditta, si vedeva costretta a incaricare l'arch.
[...]
al fine di consentirgli, previo sopralluogo sull'immobile oggetto Per_1 delle opere, l'accertamento dei vizi ivi presenti e delle spese necessarie a rimuoverli.
L'architetto incaricato constatava la presenza dei vizi delle opere, sia esterni che interni all'edificio, e quantificava in euro 57.327,11 il costo necessario a ripararli.
Sulla base delle risultanze della c.t.p. espletata, l'attrice chiedeva rideterminarsi il complessivo pagamento dovuto alla ditta appaltatrice, a fronte dell'originaria pretesa, nella somma di euro 46.055,87 e che, in ragione degli acconti già versati, residuava un saldo avere, a vantaggio di parte opponente di euro 10.859,83 e per tale somma spiegava domanda riconvenzionale. Parte convenuta contestava l'opposizione spiegata e ne chiedeva il rigetto.
Orbene, in diritto occorre premettere che in tema di appalto, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Inoltre, con riguardo all'appalto tra privati, la tutela apprestata al committente ai sensi della norma di cui all'art. 1668 c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento cosicché qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica.
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti l'esistenza del rapporto tra le stesse;
altresì incontestata è la esecuzione delle opere commissionate fino a completamento delle stesse. Pertanto, l'oggetto del giudizio deve ritenersi circoscritto alla sussistenza di una eventuale responsabilità da inadempimento ovvero inesatto inadempimento in capo alla ditta appaltatrice.
Dagli atti di causa emerge che effettivamente dopo l'esecuzione delle opere commissionate, il committente provvedeva immediatamente a segnalare i vizi dell'opera che lo stesso riscontrava e che tuttavia la ditta appaltatrice restava inerte rispetto alle circostanze contestate.
Tali vizi risultano essere stati parzialmente accertati in sede di espletamento di ctu nominato con ordinanza del 18.4.2023, il quale ha puntualmente risposto ai seguenti quesiti:
1. Descriva il CTU lo stato attuale dei luoghi per cui è causa;
2- Riferisca se i lavori svolti dalla parte opposta sono stati eseguiti a regola d'arte con riferimento alle doglianze di parte opponente contenute nella ctp a firma dell'arch. , indicando, in caso di Per_1 riscontrata esistenza di vizi e/o difformità, le opere necessarie al fine di eliminare gli inconvenienti riscontrati ed il costo delle stesse;
3-Accerti
l'incidenza degli eventuali vizi rilevati sul prezzo dell'appalto”.
All'esito delle indagini peritali, il ctu incaricato ha rilevato che, al momento del sopralluogo, l'immobile era in normale stato d'uso e che i vizi accertati non ne hanno impedito il pieno utilizzo.
In merito all'accertamento della somma necessaria al fine di riparare ai vizi accertati, il ctu ha dichiarato che il prezzo totale per la riparazione delle parti effettivamente eseguite non a regola d'arte deve essere contenuto nella somma di euro 9.600,00.
Inoltre, l'Ausiliario rileva che, a fronte dell'originario contratto di appalto, la ditta incaricata della esecuzione delle opere, chiedeva una maggiorazione di prezzo pari ad euro 27.837,98 e che tale somma va rideterminata in euro
26.962,98 per la diversa quantità di pannelli isolanti effettivamente applicati.
Questo giudice ritiene di aderire alle risultanze della consulenza tecnica espletata in quanto esaustiva ed elaborata da professionista dotato di idonea competenza specialistica.
Per quanto sopra, il residuo pagamento dell'appalto in oggetto andrà ridotto alla seguente somma: 35.992,28 così determinata: 46.467,28 (somma ingiunta) – 9.600,00 (costo per l'eliminazione dei vizi) – 875,00 (eccedenza richiesta per l'applicazione dei pannelli isolanti).
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante il nr. 1711 del 2021 emesso da questo Tribunale;
- condanna al pagamento della somma di euro 35.992,28 Parte_1 in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza;
-pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU nella misura del 50% ciascuna.
compensa le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 5 maggio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6859 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1711/2021
T R A
, nata ad [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Angri (SA) alla Piazza Crocifisso n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Novi che la rappresenta e difende n virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - opponente-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Sant' Antonio Abate, elettivamente domiciliata in Angri alla Piazza Annunziata n.4 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Toscano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-opposta-
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Elementi di fatto e di diritto ai fimi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.).
Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità della domanda in presenza di giusta legittimazione delle parti, corroborata sotto il profilo della effettiva titolarità giuridica dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata. In secondo luogo, deve osservarsi che compete comunque al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali
(Tribunale Salerno, sez. II, 21/02/2014, n. 591 - Cass. Sez. Civ. n. 16412-
2007 - Cassazione civile, sez. III, 13/10/2009, n. 21683 - In senso conforme cfr. Cass. 8 marzo 2001 n. 3400), dovendosi far riferimento alle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente (Cassazione civile, sez. III, 15/01/2001, n. 496 -
Cassazione civile 03 agosto 2005 n. 16262 sez. III).
Nel merito, occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il contratto di appalto tra privati del 30.11.2020 in forza del quale l'opponente affidava alla ditta appaltatrice convenuta odierna la messa in opera di diversi lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi all'immobile di proprietà della committente sito in Angri alla via Goti n.180 per un complessivo di euro 103.382,98 e che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la somma residua a dare di euro 46.467,28 .
In particolare, l'opponente contestava il pagamento della somma ingiunta deducendo che lo stesso non era dovuto.
In particolare, la a sostegno della spiegata opposizione Parte_1 precisava che le opere commissionate alla ditta appaltatrice non erano state correttamente eseguite e che, già all'atto della consegna dell'immobile, avvenuta nel maggio 2021, provvedeva a contestare tutti i vizi all'odierna convenuta tramite messaggi whatsapp del 20.5.2021 depositati unitamente alla memoria secondo termine nonché via pec del 30.6.2021 indirizzata alla direttrice dei lavori architetto Toscano, senza tuttavia ottenere alcuna collaborazione dalla stessa.
L'attrice deduceva inoltre che, a seguito della inerzia a intervenire in via riparatoria della ditta, si vedeva costretta a incaricare l'arch.
[...]
al fine di consentirgli, previo sopralluogo sull'immobile oggetto Per_1 delle opere, l'accertamento dei vizi ivi presenti e delle spese necessarie a rimuoverli.
L'architetto incaricato constatava la presenza dei vizi delle opere, sia esterni che interni all'edificio, e quantificava in euro 57.327,11 il costo necessario a ripararli.
Sulla base delle risultanze della c.t.p. espletata, l'attrice chiedeva rideterminarsi il complessivo pagamento dovuto alla ditta appaltatrice, a fronte dell'originaria pretesa, nella somma di euro 46.055,87 e che, in ragione degli acconti già versati, residuava un saldo avere, a vantaggio di parte opponente di euro 10.859,83 e per tale somma spiegava domanda riconvenzionale. Parte convenuta contestava l'opposizione spiegata e ne chiedeva il rigetto.
Orbene, in diritto occorre premettere che in tema di appalto, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Inoltre, con riguardo all'appalto tra privati, la tutela apprestata al committente ai sensi della norma di cui all'art. 1668 c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento cosicché qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica.
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti l'esistenza del rapporto tra le stesse;
altresì incontestata è la esecuzione delle opere commissionate fino a completamento delle stesse. Pertanto, l'oggetto del giudizio deve ritenersi circoscritto alla sussistenza di una eventuale responsabilità da inadempimento ovvero inesatto inadempimento in capo alla ditta appaltatrice.
Dagli atti di causa emerge che effettivamente dopo l'esecuzione delle opere commissionate, il committente provvedeva immediatamente a segnalare i vizi dell'opera che lo stesso riscontrava e che tuttavia la ditta appaltatrice restava inerte rispetto alle circostanze contestate.
Tali vizi risultano essere stati parzialmente accertati in sede di espletamento di ctu nominato con ordinanza del 18.4.2023, il quale ha puntualmente risposto ai seguenti quesiti:
1. Descriva il CTU lo stato attuale dei luoghi per cui è causa;
2- Riferisca se i lavori svolti dalla parte opposta sono stati eseguiti a regola d'arte con riferimento alle doglianze di parte opponente contenute nella ctp a firma dell'arch. , indicando, in caso di Per_1 riscontrata esistenza di vizi e/o difformità, le opere necessarie al fine di eliminare gli inconvenienti riscontrati ed il costo delle stesse;
3-Accerti
l'incidenza degli eventuali vizi rilevati sul prezzo dell'appalto”.
All'esito delle indagini peritali, il ctu incaricato ha rilevato che, al momento del sopralluogo, l'immobile era in normale stato d'uso e che i vizi accertati non ne hanno impedito il pieno utilizzo.
In merito all'accertamento della somma necessaria al fine di riparare ai vizi accertati, il ctu ha dichiarato che il prezzo totale per la riparazione delle parti effettivamente eseguite non a regola d'arte deve essere contenuto nella somma di euro 9.600,00.
Inoltre, l'Ausiliario rileva che, a fronte dell'originario contratto di appalto, la ditta incaricata della esecuzione delle opere, chiedeva una maggiorazione di prezzo pari ad euro 27.837,98 e che tale somma va rideterminata in euro
26.962,98 per la diversa quantità di pannelli isolanti effettivamente applicati.
Questo giudice ritiene di aderire alle risultanze della consulenza tecnica espletata in quanto esaustiva ed elaborata da professionista dotato di idonea competenza specialistica.
Per quanto sopra, il residuo pagamento dell'appalto in oggetto andrà ridotto alla seguente somma: 35.992,28 così determinata: 46.467,28 (somma ingiunta) – 9.600,00 (costo per l'eliminazione dei vizi) – 875,00 (eccedenza richiesta per l'applicazione dei pannelli isolanti).
In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante il nr. 1711 del 2021 emesso da questo Tribunale;
- condanna al pagamento della somma di euro 35.992,28 Parte_1 in favore di in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza;
-pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU nella misura del 50% ciascuna.
compensa le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 5 maggio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.