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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 9741\2019 RG, vertente
TRA
. in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti. Ernesta Parte_1
Iorio e Carla Concilio, con i quali elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla p.zza Aldo Moro, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale, in virtù di delibera di G.C. n. 197 del 30/08/2023 e procura in atti;
opponente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] al largo Silarus n.6, Controparte_1
c. , rappresentato e difeso come da mandato in calce all'atto introduttivo dal CodiceFiscale_1 sottoscritto Avv. Michele Terribile, c.f. , presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato in Battipaglia alla via Largo Silarus n. 6, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 2095/2019 r.g.n.r. 6423/2019 reso dal Tribunale di
Salerno
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, reso dal Tribunale di
[...]
Salerno, con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 8.085,00 a titolo di somme da restituire quale somma maggiore elargita per l'acquisto di un edicola funeraria presso il Cimitero del Comune di
Battipaglia. Giova premettere, in punto di fatto, che la domanda di restituzione articolata dall'opposto originava dall'assunto che, secondo il ricorrente, questi, già assegnatario di una edicola funeraria nell'ambito del costruendo nuovo cimitero di Battipaglia, avesse versato, a titolo di “prezzo”, somme eccedenti rispetto al costo dei lavori sostenuti dall'ente, in considerazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. Invero, con Determinazione Dirigenziale n. S.T.P.C. n. 774/2011 del 30.09.2011, a seguito di espletamento della procedura di gara, l'appalto integrato di progettazione esecutiva, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi, è stato affidato alla ditta aggiudicataria (Capogruppo – Mandataria) + Parte_2 [...]
, domiciliata presso l'impresa mandataria in Eboli alla Via Maestri del Lavoro- Controparte_2
Area P.I.P. con un ribasso pari al 35 per cento.
Secondo il ricorrente, il diritto alla restituzione della somma richiesta discenderebbe dal dettato dell'art. 9 del contratto di concessione dell'edicola funeraria.
Con la spiegata opposizione il ha proposto opposizione avverso il detto decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendo all'adito Giudice di revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1128/2024 emesso dal Tribunale di Salerno in quanto la somma richiesta non è dovuta nell'ammontare richiesto per non essere ancora né determinata, né determinabile, non essendo stata effettuata la rendicontazione complessiva dell'intera opera cimiteriale, né esigibile non essendo stati ancora ultimati tutti i lavori del lotto interessato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, con comparsa di costituzione e risposta con cui eccepiva la infondatezza della opposizione ed argomentava in ordine alla determinatezza del credito ingiunto.
Invero, secondo l'opponente comune, la somma richiesta è indeterminata, indeterminabile attualmente ed incerta perché” non può derivare da un mero calcolo aritmetico (35% del costo di concessione) in quanto le opere sono ancora in corso e non complessivamente ultimate con la conseguenza che la rendicontazione complessiva dell'opera presenta ancora carattere di indeterminazione per l'impossibilità di procedere alla quantificazione della differenza tra introiti (somme incassate e da incassare ) e spese complessive (costi sostenuti e da sostenere) ai fini della corretta ripartizione tra i concessionari aventi diritto”.
Tale assunto colliderebbe, secondo l'opponente con la lettera del contratto sottoscritto in data
27/10/2014, che così recita: “……. ..l'importo effettivo sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice, secondo le percentuali indicate nelle tabelle del relativo bando pubblico e accettato con la sottoscrizione del presente contratto…..”.
Secondo l'opposto l'importo effettivo poteva anzi doveva essere determinato in via definitiva senza dover attendere la fine dei lavori o la rendicontazione completa di tutte le opere il costo effettivo della concessione. Siccome il ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto dei lavori di cui trattasi è pari al 35% e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del contratto sottoscritto, il costo effettivo della concessione della edicola funeraria di cui trattasi sarebbe, dunque, pari ad euro 15.015,00 corrispondente alla differenza tra il costo presunto di euro 23.100,00 e il ribasso del 35% pari ad euro 8.085,00.
Sarebbe imputabile al la necessità di provvedere ad una serie di lavori complementari, frutto di Pt_1 una carente programmazione che ha ritardato l'esecuzione dei lavori stessi e modificato profondamente l'assetto originario dell'appalto medesimo. L'opposto così concludeva: “-in via preliminare confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata, attesa l'apprensione della somma ingiunta da parte del
Comune di Battipaglia, ordinare la non restituzione della medesima;
-accogliere tutti i motivi e per l'effetto dichiarare nulla l'opposizione a decreto ingiuntivo così come formulata dal
[...]
; -condannare il alla refusione delle spese, diritti ed onorari del Parte_1 Parte_1 presente giudizio”.
Assegnati, su richiesta, i termini dell'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, fallito il tentativo di conciliazione, la causa perveniva, infine, per p.c., all'udienza del 03.12.2025, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta.
L'art. 4 dell'avviso pubblico per la procedura di assegnazione di edicole funerarie, aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, loculi, presso il nuovo cimitero comunale di Battipaglia, rubricato
“Durata e costi di concessione” stabiliva che “I costi effettivi saranno determinati in via definitiva successivamente all'aggiudica delle opere tenendo contro del ribasso in sofferto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice secondo la seguente tabella. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro trenta giorni dalla consegna dei lavori”. Pt_1
La disposizione, però, non fa distinzione specifica della tipologia di lavori all'esito della cui consegna possa dirsi esigibile la restituzione della eventuale eccedenza: nel caso di specie, i costi unitari a carico dei privati sono stati calcolati in € 16.306.700,00, ma sulla scorta dei pagamenti attesi dagli assegnatari sia in relazione alle edicole di tipo A che a quelle di tipo B: ne consegue che, se il costo provvisorio stimato a carico dei privati è stato calcolato assumendo come riferimento l'importo iniziale dei lavori complessivamente intesi, l'incidenza del ribasso offerto dalla aggiudicataria sulla effettiva somma dovuta dai concessionari potrà essere determinata solo all'esito del completamento dei lavori, considerati anche gli intervenuti ulteriori lavori in variante e le variazioni sul costo complessivo dell'opera medio tempore intervenuti.
Un elemento, a questo punto, appare meritevole di essere posto in risalto: mentre l'art. 4 dell'avviso pubblico per la procedura di assegnazione di edicole funerarie, stabiliva, come detto, che “Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro trenta giorni dalla consegna dei lavori”, il Pt_1 contratto concessione di un'edicola funeraria “Tipo A” (5 loculi + 12 ossari) el nuovo cimitero via della Pce, sottoscritto da in data 09.04.2018, reca una modifica dirimente sotto tale profilo, Controparte_1 disponendo, all'art. 10, nr. 4, che “Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal Pt_1 entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori”.
Le due parti, quindi, hanno accettato in via negoziale che il diritto alla restituzione dell'eccedenza non sorgeva più a decorrere dai 30 giorni dalla consegna dei lavori, ma dai 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Si tratta di una modifica di non poco momento, che elide il presupposto stesso, rimarcato dall'opposto, della esigibilità del credito, posto che la stessa esigibilità necessità, per il suo cristallizzarsi, della prova della effettiva ultimazione di tutti i lavori (lotto A e B) – nel caso in esame non offerta.
Tale modifica, d'altro canto, origina dalla volontà negoziale anche del concessionario odierno opposto, che ha sottoscritto – in tal senso autodeterminandosi – la concessione alle condizioni nella stessa riportate.
Le doglianze dell'opposto in punto di carente organizzazione dell'ente, quanto alla programmazione dei lavori dell'area cimiteriale, non valgono a sostanziare ragioni sufficienti – in diritto – per l'invocato rigetto dell'opposizione, afferendo, piuttosto, a profili eventualmente risarcitori che non attengono al presente giudizio.
Ne discende la fondatezza della opposizione e la conseguente revoca del monitorio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate: invero, sussiste una scarsa chiarezza nella enucleazione delle modalità di calcolo delle somme eventualmente a restituirsi ed un'ambiguità nella terminologia utilizzata (consegna dei lavori/ultimazione dei lavori, senza specificazione cristallina del riferimento ai lavori riferiti ad un lotto o a i lavori nel loro complesso intesi), che suggeriscono che entrambe le parti – non solo l'opposto - abbiano dato causa al sorgere del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe richiamato, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. nr. ingiuntivo nr. 2095/2019 r.g.n.r.
6423/2019 reso dal Tribunale di Salerno;
2) Compensa le spese.
Salerno, 30.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 9741\2019 RG, vertente
TRA
. in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti. Ernesta Parte_1
Iorio e Carla Concilio, con i quali elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla p.zza Aldo Moro, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale, in virtù di delibera di G.C. n. 197 del 30/08/2023 e procura in atti;
opponente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] al largo Silarus n.6, Controparte_1
c. , rappresentato e difeso come da mandato in calce all'atto introduttivo dal CodiceFiscale_1 sottoscritto Avv. Michele Terribile, c.f. , presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliato in Battipaglia alla via Largo Silarus n. 6, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 2095/2019 r.g.n.r. 6423/2019 reso dal Tribunale di
Salerno
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, reso dal Tribunale di
[...]
Salerno, con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 8.085,00 a titolo di somme da restituire quale somma maggiore elargita per l'acquisto di un edicola funeraria presso il Cimitero del Comune di
Battipaglia. Giova premettere, in punto di fatto, che la domanda di restituzione articolata dall'opposto originava dall'assunto che, secondo il ricorrente, questi, già assegnatario di una edicola funeraria nell'ambito del costruendo nuovo cimitero di Battipaglia, avesse versato, a titolo di “prezzo”, somme eccedenti rispetto al costo dei lavori sostenuti dall'ente, in considerazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. Invero, con Determinazione Dirigenziale n. S.T.P.C. n. 774/2011 del 30.09.2011, a seguito di espletamento della procedura di gara, l'appalto integrato di progettazione esecutiva, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi, è stato affidato alla ditta aggiudicataria (Capogruppo – Mandataria) + Parte_2 [...]
, domiciliata presso l'impresa mandataria in Eboli alla Via Maestri del Lavoro- Controparte_2
Area P.I.P. con un ribasso pari al 35 per cento.
Secondo il ricorrente, il diritto alla restituzione della somma richiesta discenderebbe dal dettato dell'art. 9 del contratto di concessione dell'edicola funeraria.
Con la spiegata opposizione il ha proposto opposizione avverso il detto decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendo all'adito Giudice di revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1128/2024 emesso dal Tribunale di Salerno in quanto la somma richiesta non è dovuta nell'ammontare richiesto per non essere ancora né determinata, né determinabile, non essendo stata effettuata la rendicontazione complessiva dell'intera opera cimiteriale, né esigibile non essendo stati ancora ultimati tutti i lavori del lotto interessato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, con comparsa di costituzione e risposta con cui eccepiva la infondatezza della opposizione ed argomentava in ordine alla determinatezza del credito ingiunto.
Invero, secondo l'opponente comune, la somma richiesta è indeterminata, indeterminabile attualmente ed incerta perché” non può derivare da un mero calcolo aritmetico (35% del costo di concessione) in quanto le opere sono ancora in corso e non complessivamente ultimate con la conseguenza che la rendicontazione complessiva dell'opera presenta ancora carattere di indeterminazione per l'impossibilità di procedere alla quantificazione della differenza tra introiti (somme incassate e da incassare ) e spese complessive (costi sostenuti e da sostenere) ai fini della corretta ripartizione tra i concessionari aventi diritto”.
Tale assunto colliderebbe, secondo l'opponente con la lettera del contratto sottoscritto in data
27/10/2014, che così recita: “……. ..l'importo effettivo sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice, secondo le percentuali indicate nelle tabelle del relativo bando pubblico e accettato con la sottoscrizione del presente contratto…..”.
Secondo l'opposto l'importo effettivo poteva anzi doveva essere determinato in via definitiva senza dover attendere la fine dei lavori o la rendicontazione completa di tutte le opere il costo effettivo della concessione. Siccome il ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto dei lavori di cui trattasi è pari al 35% e, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del contratto sottoscritto, il costo effettivo della concessione della edicola funeraria di cui trattasi sarebbe, dunque, pari ad euro 15.015,00 corrispondente alla differenza tra il costo presunto di euro 23.100,00 e il ribasso del 35% pari ad euro 8.085,00.
Sarebbe imputabile al la necessità di provvedere ad una serie di lavori complementari, frutto di Pt_1 una carente programmazione che ha ritardato l'esecuzione dei lavori stessi e modificato profondamente l'assetto originario dell'appalto medesimo. L'opposto così concludeva: “-in via preliminare confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-in via subordinata, attesa l'apprensione della somma ingiunta da parte del
Comune di Battipaglia, ordinare la non restituzione della medesima;
-accogliere tutti i motivi e per l'effetto dichiarare nulla l'opposizione a decreto ingiuntivo così come formulata dal
[...]
; -condannare il alla refusione delle spese, diritti ed onorari del Parte_1 Parte_1 presente giudizio”.
Assegnati, su richiesta, i termini dell'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, fallito il tentativo di conciliazione, la causa perveniva, infine, per p.c., all'udienza del 03.12.2025, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta.
L'art. 4 dell'avviso pubblico per la procedura di assegnazione di edicole funerarie, aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia, loculi, presso il nuovo cimitero comunale di Battipaglia, rubricato
“Durata e costi di concessione” stabiliva che “I costi effettivi saranno determinati in via definitiva successivamente all'aggiudica delle opere tenendo contro del ribasso in sofferto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice secondo la seguente tabella. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro trenta giorni dalla consegna dei lavori”. Pt_1
La disposizione, però, non fa distinzione specifica della tipologia di lavori all'esito della cui consegna possa dirsi esigibile la restituzione della eventuale eccedenza: nel caso di specie, i costi unitari a carico dei privati sono stati calcolati in € 16.306.700,00, ma sulla scorta dei pagamenti attesi dagli assegnatari sia in relazione alle edicole di tipo A che a quelle di tipo B: ne consegue che, se il costo provvisorio stimato a carico dei privati è stato calcolato assumendo come riferimento l'importo iniziale dei lavori complessivamente intesi, l'incidenza del ribasso offerto dalla aggiudicataria sulla effettiva somma dovuta dai concessionari potrà essere determinata solo all'esito del completamento dei lavori, considerati anche gli intervenuti ulteriori lavori in variante e le variazioni sul costo complessivo dell'opera medio tempore intervenuti.
Un elemento, a questo punto, appare meritevole di essere posto in risalto: mentre l'art. 4 dell'avviso pubblico per la procedura di assegnazione di edicole funerarie, stabiliva, come detto, che “Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro trenta giorni dalla consegna dei lavori”, il Pt_1 contratto concessione di un'edicola funeraria “Tipo A” (5 loculi + 12 ossari) el nuovo cimitero via della Pce, sottoscritto da in data 09.04.2018, reca una modifica dirimente sotto tale profilo, Controparte_1 disponendo, all'art. 10, nr. 4, che “Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal Pt_1 entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori”.
Le due parti, quindi, hanno accettato in via negoziale che il diritto alla restituzione dell'eccedenza non sorgeva più a decorrere dai 30 giorni dalla consegna dei lavori, ma dai 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.
Si tratta di una modifica di non poco momento, che elide il presupposto stesso, rimarcato dall'opposto, della esigibilità del credito, posto che la stessa esigibilità necessità, per il suo cristallizzarsi, della prova della effettiva ultimazione di tutti i lavori (lotto A e B) – nel caso in esame non offerta.
Tale modifica, d'altro canto, origina dalla volontà negoziale anche del concessionario odierno opposto, che ha sottoscritto – in tal senso autodeterminandosi – la concessione alle condizioni nella stessa riportate.
Le doglianze dell'opposto in punto di carente organizzazione dell'ente, quanto alla programmazione dei lavori dell'area cimiteriale, non valgono a sostanziare ragioni sufficienti – in diritto – per l'invocato rigetto dell'opposizione, afferendo, piuttosto, a profili eventualmente risarcitori che non attengono al presente giudizio.
Ne discende la fondatezza della opposizione e la conseguente revoca del monitorio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate: invero, sussiste una scarsa chiarezza nella enucleazione delle modalità di calcolo delle somme eventualmente a restituirsi ed un'ambiguità nella terminologia utilizzata (consegna dei lavori/ultimazione dei lavori, senza specificazione cristallina del riferimento ai lavori riferiti ad un lotto o a i lavori nel loro complesso intesi), che suggeriscono che entrambe le parti – non solo l'opposto - abbiano dato causa al sorgere del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe richiamato, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. nr. ingiuntivo nr. 2095/2019 r.g.n.r.
6423/2019 reso dal Tribunale di Salerno;
2) Compensa le spese.
Salerno, 30.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante