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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 5595/2018 e discussa all'udienza del 11.12.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Cofano, Ricorrente Parte_1
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Perricci e RI Friolo, Resistente
Oggetto: Azione annullamento sanzione disciplinare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2018 parte ricorrente esponeva di essere sanitario infermiere presso l'ASL di e di essere stato destinatario di due provvedimenti CP_1 disciplinari con l'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 4 giorni per ogni fattispecie contestati con il giudizio in essere. Il primo provvedimento è relativo all'addebito Prot. n.43502 del 18.06.18 ed inerente a fatti accaduti in data 22.05.18 al quale ha fatto seguito il verbale con la nota di sanzione disciplinare Prot. n. 69813 del 12.10.18, mentre il secondo è relativo all'addebito Prot.
n.43509 del 18.06.18 inerenti a fatti accaduti in data 23.05.18 al quale ha fatto seguito il verbale con la sanzione disciplinare Prot. 69811 del 12.10.18. Parte ricorrente ha dapprima sollevato un'eccezione di decadenza sostenendo che i relativi procedimenti amministrativi che hanno portato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari non si sarebbero conclusi nel termine di legge di 60 giorni, per poi chiedere l'annullamento delle sanzioni disciplinari per la loro infondatezza con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costitutiva in giudizio l che, in via preliminare, sosteneva la Parte_2 tempestività dei provvedimenti sanzionatori emessi e la regolarità dei procedimenti amministrativi seguiti anche in forza di copiosa documentazione prodotta e non contestata da parte ricorrente. Nel merito, poi, in fatto e diritto la parte resistente ha contestato gli avversi assunti sostenendo la piena fondatezze delle sanzioni emesse chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente.
Istruita la causa con l'escussione di una sola prova testimoniale, all'udienza odierna, a seguito della delega ricevuta da parte della dott.ssa Puzzovio con provvedimento del
30.04.2025, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso risulta infondato e così non merita accoglimento.
In via preliminare, per quanto l'eccezione di decadenza sollevata nel corpus del ricorso non risulta essere stata riportata nelle conclusioni formulate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, appare doveroso risolvere l'eccezione che merita di essere rigettata.
A parere della parte ricorrente il termine decadenziale sarebbe di 60 giorni e sarebbe stato violato dall'ASL di in ordine alla emissione dei provvedimenti disciplinari. CP_1
La normativa che trova applicazione alla fattispecie in esame è contenuta negli artt. 55
e seguenti del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali costituiscono norme imperative. Al riguardo l'art. 55 bis prevede:”
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.” E da tanto emerge che il termine previsto risulta essere di 120 giorni che risulta essere stato rispettato da parte resistente, come da ampia documentazione prodotta e non contestata.
In seguito, essendo intervenute da parte del Decreto Legislativo n. 75 del 2017 modifiche all'impianto normativo regolante la materia disciplinare, l'art. 55 bis al suo comma 9 ter ha previsto che:“… La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento (…)”.
Per conseguenza, dalla lettura delle norme emergono due principi che devono trovare applicazione alla fattispecie in esame e, cioè, che i termini del procedimento, salvo quello per l'avvio e per la conclusione, comunque non sono perentori e che la violazione di qualsivoglia termine relativo al procedimento stesso non comporta la decadenza dall'azione, né la nullità della sanzione, salvo che non risulti compromesso l'esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, dal momento che dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente emerge la correttezza dell'operato dell'ASL nei confronti del dipendente ed il rispetto dei Pt_1 termini di legge, l'eccezione preliminare di decadenza non può trovare accoglimento e le sanzioni risultano essere state emesse dall' in modo tempestivo. Parte_2
Nel merito, dalla corposa e articolata documentazione prodotta dalla parte resistente, non contestata dalla parte resistente e la cui valenza probatoria deve ritenersi per acquisita ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc in applicazione del principio di “non contestazione” e della unanime giurisprudenza anche di legittimità al riguardo (ex pluris
Cass. Ord. n. 17185/2024 che ha confermato i limiti del principio ai fatti costitutivi noti alla parte richiedendo contestazione specifica ai sensi dell'art. 167 cpc), emerge un quadro fattuale che perfeziona a carico della parte ricorrente profili di responsabilità che rendono legittimi e fondati i provvedimenti disciplinari emessi tanto da determinare il rigetto del ricorso medesimo. Ed in effetti, in ordine alla prima contestazione inerente al verbale del 11.10.18 prot. n.
69813 del 12.10.18, dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente, e non contestati da parte ricorrente, è emerso che:” (…) L'Ufficio procedente ritiene di poter affermare la piena responsabilità disciplinare del Sig. in virtù di quanto emerso Pt_1 in sede di audizione personale. Nel corso dell'audizione, infatti, il Sig. nell'esporre Pt_1
i fatti avvenuti in data 22.05.2018 presso l'ambulatorio Day-Service di Diabetologia del
PTO di Fasano, da cui è scaturito il presente procedimento disciplinare, seppure abbia riferito che il contesto lavorativo in cui opera sia caratterizzato da problematiche di natura organizzativo-gestionale, ha comunque evidenziato la sua difficoltà nel farvi fronte, dovuta all'atteggiamento estremamente rigido nello svolgimento dei propri compiti. (…) Quindi, è emerso che il Sig. sia pure nell'intento di svolgere al Pt_1 meglio i propri compiti, ha personali difficoltà di gestione delle situazioni che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa gli si presentano, a prescindere dalle effettive e contingenti disfunzioni gestionali. A riprova di tanto vi è il fatto che lo stesso dipendente ha reso noto a questo Collegio di aver partecipato ad un corso teorico-pratico di
Counseling, producendo peraltro in sede di audizione copia del relativo attestato rilasciatogli in data 30.06.2018, finalizzato ad acquisire capacità empatiche per migliorare il modo di rapportarsi con l'utenza e con i colleghi.(…) Pare al Collegio che il
Sig. se da una parte sia consapevole delle proprie difficoltà nel fronteggiare le Pt_1 diverse situazioni che gli si presentano, dall'altro non si renda conto di assumere atteggiamenti e modi che esulano dai normali e corretti comportamenti nello svolgimento dell'attività lavorativa, tanto da aver riferito di essersi nell'occorso “solo preoccupato per tali problematiche gestionali agitando le braccia con in mano le cartelle sanitarie”. Tenendo conto del quadro generale emerso in ordine alle caratteristiche del comportamento del Sig. tale ricostruzione dei fatti non convince ed appare Pt_1 decisamente più attendibile e fedele invece la descrizione dell'accaduto contenuta nella segnalazione del Dr. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, ritenuta la rilevanza Per_1 disciplinare della condotta posta in essere dal Sig. per come innanzi accertata, si Pt_1 ritiene concretata la violazione del disposto dell'art. 10, comma 4, lett. b) e g) del Codice
Disciplinare e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'Area di
Comparto, nonché dell'art. 12, del Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 2036 del 18.11.2014, che al comma 1 impone ai dipendenti di tenere un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità ed al comma 3 di astenersi da commenti inappropriati in pubblico su aspetti organizzativi di carattere interno (…)”. Né può ritenersi attendibile la dichiarazione testimoniale dell'unico teste
[...]
, escusso all'udienza del 09.01.2020, che si è espresso limitatamente alla Tes_1 prima contestazione, in ragione della assoluta genericità delle dichiarazioni rilasciate.
Quanto sostenuto genericamente dal testimone risulta smentito, peraltro, dalla stessa parte ricorrente allorquando, nello stesso corpus dell'atto introduttivo, deduce testualmente:“ Per quanto concerne l'episodio del 22-5-2018 si porta all'attenzione del
Giudicante la reale dinamica dell'episodio. E' vero che il ricorrente ha alzato, forse, un po' la voce nei confronti ella paziente e nei confronti dello stesso dr. ma Pt_3 Per_1 ne aveva ben ragione …”, espressione che assume rilievo rilevante ai fin della decisione per l'evidente carattere confessorio della stessa, essendo avvenuta in una sede giudiziale con conferma della sanzione disciplinare emessa.
Mentre, in ordine alla prima contestazione inerente al verbale del 11.10.18 prot. n.
69811 del 12.10.18, dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente, e non contestati da parte ricorrente, è emerso che alcuna contestazione sia intervenuta nel caso di specie in ordine al dato fattuale oggetto di addebito:“(…) A quel punto il Sig. riferisce di aver avuto una reazione di derisione e non di aggressione verbale Pt_1 come riferito. Precisa ancora che questo atteggiamento era finalizzato a minimizzare l'accaduto (…)”.
E l'Ufficio competente ha così disposto:“ L'Ufficio procedente ritiene di poter affermare la piena responsabilità disciplinare del Sig. in virtù di quanto emerso in sede di Pt_1 audizione personale. Nel corso dell'audizione, infatti, il Sig. nell'esporre i fatti Pt_1 avvenuti in data 23.05.2018 presso l'ambulatorio Day-Service di Diabetologia del PTO di Fasano, da cui è scaturito il presente procedimento disciplinare, ha operato una ricostruzione dell'accaduto, riferendo di un alterco intervenuto con un utente, il quale si era in tale occasione a lui rivolto per chiedere informazioni sul Dr. ovvero quando Per_1 questi fosse disponibile in ambulatorio. Dagli elementi istruttori è emerso che non si è trattato nella specie di una semplice discussione tra operatore e utente, ma il fatto che ciascuno di loro abbia riferito come addebitabile all'altro l'uso di parole sgarbate ed aggressive, lascia intendere che trattasi di un vero e proprio alterco, peraltro, a quanto pare, abbastanza animato, atteso che, come si legge nella segnalazione dell'accaduto, la paziente parente ed in tale occasione accompagnata dalla persona coinvolta nell'alterco ha accusato un forte stato di agitazione. Tanto basta allo scrivente collegio per ritenere rilevante ai fini disciplinari la condotta posta in essere dal Sig. per Pt_1 come innanzi esposta. Si ritiene, pertanto, concretata la violazione del disposto dell'art. 10, comma 5, lett. h) del Codice Disciplinare e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'Area di Comparto, nonché dell'art. 12, del Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 2036 del 18.11.2014, che al comma 1 impone ai dipendenti di tenere un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità (…).”.
Pertanto, sulla base degli elementi probatori prodotti dalle parti e della prova testimoniale resa, emerge la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'ASL di CP_1 nei confronti di e, pertanto, la fondatezza delle sanzioni disciplinari emesse Parte_1 nei suoi confronti con il conseguente rigetto del ricorso presentato.
Sussistono, comunque, valide ragioni, connesse alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 09.11.2018 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
- rigetta il ricorso perché infondato;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 5595/2018 e discussa all'udienza del 11.12.2025, promossa da rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Cofano, Ricorrente Parte_1
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Perricci e RI Friolo, Resistente
Oggetto: Azione annullamento sanzione disciplinare
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2018 parte ricorrente esponeva di essere sanitario infermiere presso l'ASL di e di essere stato destinatario di due provvedimenti CP_1 disciplinari con l'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 4 giorni per ogni fattispecie contestati con il giudizio in essere. Il primo provvedimento è relativo all'addebito Prot. n.43502 del 18.06.18 ed inerente a fatti accaduti in data 22.05.18 al quale ha fatto seguito il verbale con la nota di sanzione disciplinare Prot. n. 69813 del 12.10.18, mentre il secondo è relativo all'addebito Prot.
n.43509 del 18.06.18 inerenti a fatti accaduti in data 23.05.18 al quale ha fatto seguito il verbale con la sanzione disciplinare Prot. 69811 del 12.10.18. Parte ricorrente ha dapprima sollevato un'eccezione di decadenza sostenendo che i relativi procedimenti amministrativi che hanno portato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari non si sarebbero conclusi nel termine di legge di 60 giorni, per poi chiedere l'annullamento delle sanzioni disciplinari per la loro infondatezza con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costitutiva in giudizio l che, in via preliminare, sosteneva la Parte_2 tempestività dei provvedimenti sanzionatori emessi e la regolarità dei procedimenti amministrativi seguiti anche in forza di copiosa documentazione prodotta e non contestata da parte ricorrente. Nel merito, poi, in fatto e diritto la parte resistente ha contestato gli avversi assunti sostenendo la piena fondatezze delle sanzioni emesse chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente.
Istruita la causa con l'escussione di una sola prova testimoniale, all'udienza odierna, a seguito della delega ricevuta da parte della dott.ssa Puzzovio con provvedimento del
30.04.2025, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso risulta infondato e così non merita accoglimento.
In via preliminare, per quanto l'eccezione di decadenza sollevata nel corpus del ricorso non risulta essere stata riportata nelle conclusioni formulate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, appare doveroso risolvere l'eccezione che merita di essere rigettata.
A parere della parte ricorrente il termine decadenziale sarebbe di 60 giorni e sarebbe stato violato dall'ASL di in ordine alla emissione dei provvedimenti disciplinari. CP_1
La normativa che trova applicazione alla fattispecie in esame è contenuta negli artt. 55
e seguenti del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali costituiscono norme imperative. Al riguardo l'art. 55 bis prevede:”
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.” E da tanto emerge che il termine previsto risulta essere di 120 giorni che risulta essere stato rispettato da parte resistente, come da ampia documentazione prodotta e non contestata.
In seguito, essendo intervenute da parte del Decreto Legislativo n. 75 del 2017 modifiche all'impianto normativo regolante la materia disciplinare, l'art. 55 bis al suo comma 9 ter ha previsto che:“… La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento (…)”.
Per conseguenza, dalla lettura delle norme emergono due principi che devono trovare applicazione alla fattispecie in esame e, cioè, che i termini del procedimento, salvo quello per l'avvio e per la conclusione, comunque non sono perentori e che la violazione di qualsivoglia termine relativo al procedimento stesso non comporta la decadenza dall'azione, né la nullità della sanzione, salvo che non risulti compromesso l'esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, dal momento che dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente emerge la correttezza dell'operato dell'ASL nei confronti del dipendente ed il rispetto dei Pt_1 termini di legge, l'eccezione preliminare di decadenza non può trovare accoglimento e le sanzioni risultano essere state emesse dall' in modo tempestivo. Parte_2
Nel merito, dalla corposa e articolata documentazione prodotta dalla parte resistente, non contestata dalla parte resistente e la cui valenza probatoria deve ritenersi per acquisita ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc in applicazione del principio di “non contestazione” e della unanime giurisprudenza anche di legittimità al riguardo (ex pluris
Cass. Ord. n. 17185/2024 che ha confermato i limiti del principio ai fatti costitutivi noti alla parte richiedendo contestazione specifica ai sensi dell'art. 167 cpc), emerge un quadro fattuale che perfeziona a carico della parte ricorrente profili di responsabilità che rendono legittimi e fondati i provvedimenti disciplinari emessi tanto da determinare il rigetto del ricorso medesimo. Ed in effetti, in ordine alla prima contestazione inerente al verbale del 11.10.18 prot. n.
69813 del 12.10.18, dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente, e non contestati da parte ricorrente, è emerso che:” (…) L'Ufficio procedente ritiene di poter affermare la piena responsabilità disciplinare del Sig. in virtù di quanto emerso Pt_1 in sede di audizione personale. Nel corso dell'audizione, infatti, il Sig. nell'esporre Pt_1
i fatti avvenuti in data 22.05.2018 presso l'ambulatorio Day-Service di Diabetologia del
PTO di Fasano, da cui è scaturito il presente procedimento disciplinare, seppure abbia riferito che il contesto lavorativo in cui opera sia caratterizzato da problematiche di natura organizzativo-gestionale, ha comunque evidenziato la sua difficoltà nel farvi fronte, dovuta all'atteggiamento estremamente rigido nello svolgimento dei propri compiti. (…) Quindi, è emerso che il Sig. sia pure nell'intento di svolgere al Pt_1 meglio i propri compiti, ha personali difficoltà di gestione delle situazioni che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa gli si presentano, a prescindere dalle effettive e contingenti disfunzioni gestionali. A riprova di tanto vi è il fatto che lo stesso dipendente ha reso noto a questo Collegio di aver partecipato ad un corso teorico-pratico di
Counseling, producendo peraltro in sede di audizione copia del relativo attestato rilasciatogli in data 30.06.2018, finalizzato ad acquisire capacità empatiche per migliorare il modo di rapportarsi con l'utenza e con i colleghi.(…) Pare al Collegio che il
Sig. se da una parte sia consapevole delle proprie difficoltà nel fronteggiare le Pt_1 diverse situazioni che gli si presentano, dall'altro non si renda conto di assumere atteggiamenti e modi che esulano dai normali e corretti comportamenti nello svolgimento dell'attività lavorativa, tanto da aver riferito di essersi nell'occorso “solo preoccupato per tali problematiche gestionali agitando le braccia con in mano le cartelle sanitarie”. Tenendo conto del quadro generale emerso in ordine alle caratteristiche del comportamento del Sig. tale ricostruzione dei fatti non convince ed appare Pt_1 decisamente più attendibile e fedele invece la descrizione dell'accaduto contenuta nella segnalazione del Dr. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, ritenuta la rilevanza Per_1 disciplinare della condotta posta in essere dal Sig. per come innanzi accertata, si Pt_1 ritiene concretata la violazione del disposto dell'art. 10, comma 4, lett. b) e g) del Codice
Disciplinare e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'Area di
Comparto, nonché dell'art. 12, del Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 2036 del 18.11.2014, che al comma 1 impone ai dipendenti di tenere un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità ed al comma 3 di astenersi da commenti inappropriati in pubblico su aspetti organizzativi di carattere interno (…)”. Né può ritenersi attendibile la dichiarazione testimoniale dell'unico teste
[...]
, escusso all'udienza del 09.01.2020, che si è espresso limitatamente alla Tes_1 prima contestazione, in ragione della assoluta genericità delle dichiarazioni rilasciate.
Quanto sostenuto genericamente dal testimone risulta smentito, peraltro, dalla stessa parte ricorrente allorquando, nello stesso corpus dell'atto introduttivo, deduce testualmente:“ Per quanto concerne l'episodio del 22-5-2018 si porta all'attenzione del
Giudicante la reale dinamica dell'episodio. E' vero che il ricorrente ha alzato, forse, un po' la voce nei confronti ella paziente e nei confronti dello stesso dr. ma Pt_3 Per_1 ne aveva ben ragione …”, espressione che assume rilievo rilevante ai fin della decisione per l'evidente carattere confessorio della stessa, essendo avvenuta in una sede giudiziale con conferma della sanzione disciplinare emessa.
Mentre, in ordine alla prima contestazione inerente al verbale del 11.10.18 prot. n.
69811 del 12.10.18, dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente, e non contestati da parte ricorrente, è emerso che alcuna contestazione sia intervenuta nel caso di specie in ordine al dato fattuale oggetto di addebito:“(…) A quel punto il Sig. riferisce di aver avuto una reazione di derisione e non di aggressione verbale Pt_1 come riferito. Precisa ancora che questo atteggiamento era finalizzato a minimizzare l'accaduto (…)”.
E l'Ufficio competente ha così disposto:“ L'Ufficio procedente ritiene di poter affermare la piena responsabilità disciplinare del Sig. in virtù di quanto emerso in sede di Pt_1 audizione personale. Nel corso dell'audizione, infatti, il Sig. nell'esporre i fatti Pt_1 avvenuti in data 23.05.2018 presso l'ambulatorio Day-Service di Diabetologia del PTO di Fasano, da cui è scaturito il presente procedimento disciplinare, ha operato una ricostruzione dell'accaduto, riferendo di un alterco intervenuto con un utente, il quale si era in tale occasione a lui rivolto per chiedere informazioni sul Dr. ovvero quando Per_1 questi fosse disponibile in ambulatorio. Dagli elementi istruttori è emerso che non si è trattato nella specie di una semplice discussione tra operatore e utente, ma il fatto che ciascuno di loro abbia riferito come addebitabile all'altro l'uso di parole sgarbate ed aggressive, lascia intendere che trattasi di un vero e proprio alterco, peraltro, a quanto pare, abbastanza animato, atteso che, come si legge nella segnalazione dell'accaduto, la paziente parente ed in tale occasione accompagnata dalla persona coinvolta nell'alterco ha accusato un forte stato di agitazione. Tanto basta allo scrivente collegio per ritenere rilevante ai fini disciplinari la condotta posta in essere dal Sig. per Pt_1 come innanzi esposta. Si ritiene, pertanto, concretata la violazione del disposto dell'art. 10, comma 5, lett. h) del Codice Disciplinare e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'Area di Comparto, nonché dell'art. 12, del Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 2036 del 18.11.2014, che al comma 1 impone ai dipendenti di tenere un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità (…).”.
Pertanto, sulla base degli elementi probatori prodotti dalle parti e della prova testimoniale resa, emerge la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'ASL di CP_1 nei confronti di e, pertanto, la fondatezza delle sanzioni disciplinari emesse Parte_1 nei suoi confronti con il conseguente rigetto del ricorso presentato.
Sussistono, comunque, valide ragioni, connesse alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 09.11.2018 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
- rigetta il ricorso perché infondato;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola