Articolo 1 della Legge 10 luglio 1952, n. 914
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10 agosto 1952
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 10 agosto 1952