Art. 1.
La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059 , prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119 , e' estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.
Il funzionamento dei predetti Uffici e' prorogato al 31 dicembre 1954.
Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 , ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.
La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059 , prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119 , e' estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.
Il funzionamento dei predetti Uffici e' prorogato al 31 dicembre 1954.
Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 , ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.