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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/08/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LA VENUTA GAETANO,
PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. PALAZZOLO MARIA ROSARIA
PEC: Email_2 appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello
Accogliere l'atto di appello ed in riforma della sentenza n.4219/2024 del 16.07.2024 emessa dal Tribunale di Palermo, pubblicata il 24.07.2024 nell'ambito del procedimento civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.852/2024, avente per oggetto la 1 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg. e Parte_1 Controparte_2
e dichiarare che quest'ultima non ha diritto ad alcun contributo di mantenimento e per
l'effetto
1. Revocare la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce alla resistente Sig.ra un assegno divorzile di €.250,00 al mese e annullare CP_1
l'obbligo posto in capo al Sig. di versare €.250,00 al mese a titolo di assegno Pt_1 divorzile a favore della Sig. , riconoscendo la capacità lavorativa e quella CP_1 economica della stessa al fine di auto-sostentarsi, come in passato per aver rinunciato al contributo in sede di separazione consensuale, senza la necessità di aiuti da parte dell'ex marito.
2. Condannare la Sig.ra al pagamento di tutte le spese legali in favore dell'ex CP_1 marito di entrambi i gradi di giudizio, per le regole della soccombenza ex art. Parte_1
91 c.p.c., in accoglimento della precedente richiesta
3. in subordine compensare le spese di 1° grado ex art 92 cpc.”
Conclusioni per l'appellata:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'appello proposto, e confermare in tutti i punti la sentenza n. 4219/2024 del 16/07/2024 emessa dal Tribunale di Palermo Sez. I Civile pubblicata il 24/07/2024 nel procedimento R.G.
852/2024 cessazione effetti civile del matrimonio tra e;
Parte_1 CP_1
Con condanna alle spese di causa e onorario legale come per legge”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 4219/2024 del 24 luglio 2024, il Tribunale di Palermo, per quello che ancora rileva, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Terrasini (PA) il 18 aprile 1990, posto a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di la somma di € 250,00 mensili a CP_1
titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e condannato alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite. Parte_1
2. Ha infatti ritenuto il Tribunale che lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, unitamente alla avanzata età della resistente, all'impegno da questa profuso nella
2 crescita dei figli nel corso della lunga vita matrimoniale- impegno che aveva consentito al marito di occuparsi della sua attività di impresa - , alla verosimile imminente sottoposizione della casa coniugale a procedura esecutiva per il mancato pagamento delle rate del relativo mutuo, giustificasse il riconoscimento in favore di di un assegno CP_1 divorzile pari a € 250,00 mensili.
Ha invero ritenuto il Tribunale inconducenti le circostanze di segno contrario addotte da
, ossia il fatto che in sede di separazione consensuale non era stato previsto Parte_1 un assegno di mantenimento in favore di (atteso che nell'accordo era CP_1
stata prevista la corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a € 360,00 mensili da parte di , il quale, ignoti i suoi redditi all'epoca, pagava anche Parte_1
le rate del mutuo per la casa coniugale); il fatto che non avesse mai CP_1 richiesto una qualunque forma di assistenza o di sostegno economico al marito;
il fatto che dovesse provvedere al mantenimento della figlia nata dalla nuova Parte_1 relazione more uxorio e tanto poiché il Tribunale ha ritenuto che i redditi percepiti (pari a circa € 3.400,00 mensili netti nel triennio 2020-2022) consentissero al convenuto di mantenere la nuova famiglia e, allo stesso tempo, di fornire un contributo alla ex moglie.
3. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 con il quale ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere riconosciuto in favore dell'ex coniuge un assegno divorzile quantificato in € 250,00 mensili e per averlo condannato al pagamento delle spese di lite.
4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 26 febbraio 2025, si è costituita l'appellata.
5. Il P.G. ha richiesto il rigetto dell'appello.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 13 giugno 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e per le motivazioni che seguono.
8. L'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere l'assegno divorzile alla appellata poiché dalla rinunzia all'assegno di mantenimento effettuata dalla ex coniuge in sede di separazione consensuale, nonché dal fatto che quest'ultima non aveva mai richiesto alcuna forma di sostegno economico nel periodo intercorrente fra tale separazione e il primo grado del presente giudizio, il Giudice avrebbe dovuto desumere la capacità della appellata di procurarsi mezzi idonei al suo sostentamento.
Ha ulteriormente dedotto l'appellante che del tutto erroneamente il Tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione i redditi percepiti nel triennio 2020-2023, derivanti da un'attività d'impresa iniziata soltanto nel 2019 e dunque successivamente alla sentenza di separazione emessa nel 2016, redditi alla cui realizzazione quindi l'appellata non aveva in alcun modo contribuito.
Ha infine lamentato l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della successiva chiusura di tale attività di impresa – avvenuta nel 2024 - e del conseguente stato di disoccupazione dell'appellante stesso, che, unitamente all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nata da una nuova relazione, rendeva impossibile il pagamento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata.
9. Appare opportuno ricordare il principio di diritto in tema di spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
4 alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge.
10. Nel caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che, ai fini della valutazione sulla correttezza del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata, non ha alcun rilievo il fatto che in sede di separazione consensuale non sia stato previsto per la stessa un assegno di mantenimento. Ciò non solo in quanto l'assegno di mantenimento del coniuge in separazione e l'assegno divorzile integrano istituti giuridici distinti e dotati di fondamenti differenti – il primo infatti è fondato sul dovere di assistenza materiale, ancora attuale nel regime di separazione e volto a garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il secondo, fondato sul principio di solidarietà post coniugale, è invece volto a garantire all'ex coniuge i mezzi necessari al sostentamento che questi non è in grado di procurarsi autonomamente e/o a ricompensarlo dei sacrifici effettuati a vantaggio dell'altro ex coniuge o della famiglia -, ma soprattutto in quanto i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (v. Cass. Civ. ord. n. 9345/2023) e vengono sostituiti soltanto dagli eventuali provvedimenti provvisori e urgenti adottati nell'ambito del giudizio di divorzio e dalla sentenza che lo definisce (cfr. Cass. Civ. ord. n.
28483/2022).
11. Nel merito, l'appellante ha provato di avere cessato la propria attività di impresa (cfr. visura camerale in atti, datata 8 aprile 2024 e cancellazione dal registro delle imprese del 7 maggio 2024) e di trovarsi in stato di disoccupazione a far data dal dicembre 2024 (cfr.
5 dichiarazione di disponibilità al lavoro del 4 aprile 2013 e scheda anagrafica professionale aggiornata al 10 dicembre 2024).
12. Poiché la solidarietà post coniugale, fondamento della corresponsione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non può spingersi, al contrario dell'obbligo di mantenimento dei figli (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 26/06/2017, n. 31495), sino a richiedere di procurarsi in ogni modo quanto necessario al sostentamento dell'ex coniuge, e poiché
l'appellante non dispone al momento (e fin dal dicembre 2024) di fonti di reddito che gli consentano di provvedere al pagamento di un assegno in favore dell'ex coniuge – circostanza questa che, sebbene non espressamente prevista dall'art. 5 l. n. 898/1970, è presupposto logico e giuridico dell'assegno divorzile - la domanda di revoca del predetto beneficio deve essere accolta a far data proprio da dicembre 2024, ossia dal momento in cui può ritenersi senz'altro provato lo stato di disoccupazione dell'appellante, dovendosi per il precedente periodo escludersi ogni diritto alla ripetizione di quanto già eventualmente versato per il medesimo titolo in favore della appellata, essendo stato l'assegno, per la sua misura minima, senz'altro utilizzato per soddisfare esigenze di carattere alimentare (cfr. Cass. Civ. ord. n. 21926/2019) dell'appellata, la quale ha provato di non disporre di redditi che le consentano di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
13. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 4219/2024 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Palermo il 24 luglio 2024, revoca l'assegno divorzile riconosciuto in favore di a far data dal mese CP_1 di dicembre 2024 e compensa le spese del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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