TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5014/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MENEGON CHIARA
e
, Controparte_1
con l'avv. MAROTTA LUCA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 939/2024 pubblicata e passata in giudicato il 28/11/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 10/10/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/05/2007 tra i coniugi da nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(TV) il 26/12/1975, trascritto al n. 7, Parte II Serie A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Asolo alle seguenti condizioni:
A) confermate le condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di
Treviso con riferimento all'affidamento dei figli, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra e così: Pt_1
2 - assegnare la casa famigliare sita ad Asolo (TV) in via M. Gian Francesco Malipiero n. 20 lettera A, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla sig.ra che ne disporrà come meglio ritiene Parte_1
per il bene dei figli;
- affidare i figli (oggi quindicenni) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo insieme le decisioni più importanti nell'interesse degli stessi, relativamente all'educazione, all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di entrambi i figli, con residenza formale anagrafica presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con la più ampia libertà, in accordo con i ragazzi oggi quindicenni (i quali potranno decidere liberamente quando vedere il padre), previa comunicazione alla madre da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con le esigenze terapeutiche di e con quelle scolastiche e sportive di entrambi i figli, tenendo conto Per_2
della loro età adolescenziale;
in ogni caso i genitori concordano che fino al 31.12.2024 il figlio
[...]
presso la casa familiare, salvi diversi accordi fra i genitori;
Per_3
- stabilire che durante le vacanze estive (intendendo come tali il periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo, ovvero da metà Giugno a metà Settembre circa) i figli trascorrano un periodo di due settimane, anche non consecutive, presso il padre e analogo periodo presso la madre, che sarà concordato tra i genitori;
- stabilire che i figli e trascorrano le vacanze natalizie e pasquali in modo alternato Per_1 Per_2
con i genitori, e quindi: Natale: e resteranno con il genitore con cui non avranno Per_2 Per_1
trascorso la vigilia di Natale dal 25 Dicembre mattina al 31 Dicembre mattina e con l'altro dal 31
Dicembre mattina al 6 Gennaio mattina;
Pasqua: e esteranno il giorno di Pasqua con Per_2 Per_1
l'uno ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Stabilire che, per quest'anno (2024), i figli trascorreranno il
Natale con la madre, mentre trascorreranno Pasqua 2025 con il padre. Stabilire, altresì, che i figli trascorreranno il compleanno della mamma e la festa della mamma con la sig.ra e il Pt_1
compleanno del papà e la festa del papà con il sig. , mentre il giorno del loro compleanno CP_1
3 verrà trascorso metà con il padre e metà con la madre (pranzo e/o cena, provvedendo ad alternare pranzo e cena, di anno in anno);
- stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante la Controparte_1
corresponsione alla sig.ra dell'importo mensile di € 1.000,00= (euro mille/00=) per ogni figlio Pt_1
(duemila/00= euro complessivamente) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita a partire dal primo anno successivo alla pronuncia di divorzio, da versarsi entro il giorno 10 del mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre già noto al padre;
- con riferimento alle spese straordinarie sostenute per i due figli, così come individuate nel “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Treviso”:
➢ fino al 31.12.2026 stabilire e porre a carico del padre le stesse nella misura del 100%;
➢ a partire dal 01.01.2027 stabilire che le stesse siano sostenute per il 70% dal padre e per il30% dalla madre.
Per espresso accordo fra i genitori, restano escluse le spese relative all'eventuale acquisto di una autovettura e quelle riferite a rette universitarie e ad un alloggio in caso di studi “fuori sede”, che rimarranno al 100% a carico del padre;
- il c.d. "assegno unico" per i figli, come pure eventuali emolumenti pensionistici afferenti allo stato di malattia di , saranno riconosciuti per intero alla Per_2
madre.
B) a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, tenuto conto delle condizioni delle stesse, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, tenuto conto del valore complessivo dell'immobile quantificato in € 250.000,00, il sig. – in accordo con la sig.ra CP_1
– trasferirà a quest'ultima, ex art. 5, comma 8, l. 898/1970, la quota di sua proprietà della casa Pt_1
familiare sita in Asolo (TV), via M. Gian Francesco Malipiero n. 20 lettera A, catastalmente censita al
Catasto Fabbricati, Sez. C – Foglio 2 - mm.nn. 1087 sub 17 e 21, a lui pervenuta in forza dell'atto di
4 compravendita del 23.04.2007 a rogito del Notaio dott. di Asolo (Racc. n. 33.536 Persona_4
e rep. n. 118.564). La cessione del 50% della quota dell'immobile sarà formalizzata con separato rogito notarile, da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di divorzio a cura della sig.ra a Pt_1
carico della quale saranno tutte le spese necessarie al trasferimento della quota di proprietà.
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota immobiliare sopra descritta è "condicio sine qua non" per dare esecuzione agli accordi di divorzio quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
a tal fine le parti richiedono fin d'ora per i trasferimenti di cui al presente accordo le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19, L. 6 marzo 1987, n. 74, che dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, siano esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5014/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MENEGON CHIARA
e
, Controparte_1
con l'avv. MAROTTA LUCA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 939/2024 pubblicata e passata in giudicato il 28/11/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17/04/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 10/10/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/05/2007 tra i coniugi da nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(TV) il 26/12/1975, trascritto al n. 7, Parte II Serie A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Asolo alle seguenti condizioni:
A) confermate le condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di
Treviso con riferimento all'affidamento dei figli, al loro mantenimento e all'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra e così: Pt_1
2 - assegnare la casa famigliare sita ad Asolo (TV) in via M. Gian Francesco Malipiero n. 20 lettera A, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla sig.ra che ne disporrà come meglio ritiene Parte_1
per il bene dei figli;
- affidare i figli (oggi quindicenni) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo insieme le decisioni più importanti nell'interesse degli stessi, relativamente all'educazione, all'istruzione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di entrambi i figli, con residenza formale anagrafica presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con la più ampia libertà, in accordo con i ragazzi oggi quindicenni (i quali potranno decidere liberamente quando vedere il padre), previa comunicazione alla madre da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con le esigenze terapeutiche di e con quelle scolastiche e sportive di entrambi i figli, tenendo conto Per_2
della loro età adolescenziale;
in ogni caso i genitori concordano che fino al 31.12.2024 il figlio
[...]
presso la casa familiare, salvi diversi accordi fra i genitori;
Per_3
- stabilire che durante le vacanze estive (intendendo come tali il periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo, ovvero da metà Giugno a metà Settembre circa) i figli trascorrano un periodo di due settimane, anche non consecutive, presso il padre e analogo periodo presso la madre, che sarà concordato tra i genitori;
- stabilire che i figli e trascorrano le vacanze natalizie e pasquali in modo alternato Per_1 Per_2
con i genitori, e quindi: Natale: e resteranno con il genitore con cui non avranno Per_2 Per_1
trascorso la vigilia di Natale dal 25 Dicembre mattina al 31 Dicembre mattina e con l'altro dal 31
Dicembre mattina al 6 Gennaio mattina;
Pasqua: e esteranno il giorno di Pasqua con Per_2 Per_1
l'uno ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Stabilire che, per quest'anno (2024), i figli trascorreranno il
Natale con la madre, mentre trascorreranno Pasqua 2025 con il padre. Stabilire, altresì, che i figli trascorreranno il compleanno della mamma e la festa della mamma con la sig.ra e il Pt_1
compleanno del papà e la festa del papà con il sig. , mentre il giorno del loro compleanno CP_1
3 verrà trascorso metà con il padre e metà con la madre (pranzo e/o cena, provvedendo ad alternare pranzo e cena, di anno in anno);
- stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante la Controparte_1
corresponsione alla sig.ra dell'importo mensile di € 1.000,00= (euro mille/00=) per ogni figlio Pt_1
(duemila/00= euro complessivamente) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita a partire dal primo anno successivo alla pronuncia di divorzio, da versarsi entro il giorno 10 del mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre già noto al padre;
- con riferimento alle spese straordinarie sostenute per i due figli, così come individuate nel “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Treviso”:
➢ fino al 31.12.2026 stabilire e porre a carico del padre le stesse nella misura del 100%;
➢ a partire dal 01.01.2027 stabilire che le stesse siano sostenute per il 70% dal padre e per il30% dalla madre.
Per espresso accordo fra i genitori, restano escluse le spese relative all'eventuale acquisto di una autovettura e quelle riferite a rette universitarie e ad un alloggio in caso di studi “fuori sede”, che rimarranno al 100% a carico del padre;
- il c.d. "assegno unico" per i figli, come pure eventuali emolumenti pensionistici afferenti allo stato di malattia di , saranno riconosciuti per intero alla Per_2
madre.
B) a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, tenuto conto delle condizioni delle stesse, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, tenuto conto del valore complessivo dell'immobile quantificato in € 250.000,00, il sig. – in accordo con la sig.ra CP_1
– trasferirà a quest'ultima, ex art. 5, comma 8, l. 898/1970, la quota di sua proprietà della casa Pt_1
familiare sita in Asolo (TV), via M. Gian Francesco Malipiero n. 20 lettera A, catastalmente censita al
Catasto Fabbricati, Sez. C – Foglio 2 - mm.nn. 1087 sub 17 e 21, a lui pervenuta in forza dell'atto di
4 compravendita del 23.04.2007 a rogito del Notaio dott. di Asolo (Racc. n. 33.536 Persona_4
e rep. n. 118.564). La cessione del 50% della quota dell'immobile sarà formalizzata con separato rogito notarile, da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di divorzio a cura della sig.ra a Pt_1
carico della quale saranno tutte le spese necessarie al trasferimento della quota di proprietà.
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota immobiliare sopra descritta è "condicio sine qua non" per dare esecuzione agli accordi di divorzio quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
a tal fine le parti richiedono fin d'ora per i trasferimenti di cui al presente accordo le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19, L. 6 marzo 1987, n. 74, che dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, siano esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa;
Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
5