CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa MA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Media OS di Controparte_1
Avv. Sonia Meloni
APPELLANTE contro
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa MA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 308/2022 promossa da:
(P.I. ) rappresentata e difesa, come Parte_1 P.IVA_1 da procura in atti, dagli Avv. Paola Nicoletta Casu e Sonia Meloni nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, ubicato in Sassari (SS) Via Mazzini n.1;
APPELLANTE/I contro
(C.F. ); CP_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione dell' 8/06/2022 (notificato il 14/06/2022 e iscritto a ruolo il CP_2
25/06/2022), proponeva opposizione al D.I. n. 49/2012, con il quale il Tribunale di Tempio
IA l'aveva condannata al pagamento dell'importo di euro 43.778,00 oltre interessi e spese, dovuto a titolo di corrispettivo per lavori edili svolti nell'immobile di sua proprietà, ubicato nella località di Costa Paradiso, in favore dell'impresa (d'ora Parte_1 in poi anche solo Media OS).
A sostegno dell'opposizione la sosteneva: a) di aver incaricato Media OS di CP_2 effettuare lavori edili in economia sul proprio immobile sito in Costa Paradiso, Comune di Trinità
D'Agultu e Vignola, sul lotto C87 in Via Li Buddi pattuendo “un compenso di circa 50.000,00 €”;
b) di aver espresso più volte a controparte i propri dubbi sul corretto compimento di alcuni dei predetti lavori;
c) che controparte, in data 25 giugno 2010, le aveva comunicato che i lavori a suo giudizio erano terminati, così che avrebbe emesso la correlata fattura nonché avrebbe richiesto il pagamento dell'iva; d) di aver comunicato all'appaltatore, a mezzo raccomandate, la propria intenzione di incaricare un tecnico del compito “di stabilire una volta per tutte la corretta esecuzione dei lavori” nonché di aver successivamente diffidato (tramite difensore) controparte ad adempiere;
e) che controparte, invece, aveva emesso e trasmesso le fatture n. 04/09 del 30.04.2010,
n. 7/10 del 01.07.2010 e n. 8/2010; f) che il proprio difensore, nel Novembre 2010, a mezzo raccomandata, aveva comunicato all'impresa “tutti i vizi e difetti” riscontrati dal Geom. Pt_2
cui si era rivolta la stessa Gunster, in apposita relazione tecnica;
g) che controparte non aveva
[...] eliminato i lamentati vizi e addirittura aveva modificato le fatture precedentemente emesse calcolando al venti per cento, anziché al 10 %, l'importo già richiesto a titolo di IVA, emettendo un'ulteriore ricevuta (n. 12/2010) con cui complessivamente chiedeva il pagamento di “€
11877,60”; h) di aver già corrisposto all'appaltatore “oltre 48.000,00” euro.
Tanto esposto in fatto, l'opponente chiedeva che l'adito tribunale revocasse l'opposto decreto ingiuntivo nonché accertasse la sussistenza dei lamentati vizi e difformità dell'opera realizzata individuando l'importo necessario alla loro rimozione e/o all' integrale rifacimento dell'opera.
Media OS, in data 2/11/2012, costituendosi regolarmente in giudizio, eccepiva: a) la decadenza dalla garanzia per vizi prevista dall'art. 1667 c.c. rispetto alla consegna dei lavori, avvenuta nel mese di aprile 2010; b) negava di aver pattuito un corrispettivo di “€ 50.000,00”, essendosi le parti accordate per il pagamento di quanto di volta in volta dovuto “sulla base dei materiali e delle ore di manodopera impiegati”, pattuendo altresì il costo orario per gli operai di €
25,00 all'ora oltre IVA; c) alcuni dei vizi riscontrati dal geometra erano in verità ascrivibili ad Pt_2 altre imprese o erano imputabili alle scelte della committente, mentre non erano state computate “le stuccature non eseguite”; d) l'IVA era stata correttamente calcolata al venti per cento, in quanto l'appaltante non aveva trasmesso la certificazione attestante il suo diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata;
e) la fattura n. 12/2010 era corretta, dato che i contraenti avevano stabilito di computare separatamente il costo “dell'attrezzatura necessaria”. La causa, istruita con TU e deposizioni testimoniali, era decisa dal Tribunale con sentenza n.
89/2022 in data 16.03.2022.
Il tribunale, in primo luogo, rilevava che l'azione era stata proposta tempestivamente, in quanto l'attrice aveva avuto effettiva contezza dell'esistenza degli invocati vizi solamente per mezzo della relazione tecnica del 30/10/2010 e aveva prontamente provveduto a rappresentarli all'opposta con missiva in data 23.11.2010. Ciò posto, il giudice di prime cure, accertato il compimento ad opera di
Media OS “di lavori di ristrutturazione in base ad accordi privi di forma scritta” e l'incontestato pagamento “di euro 48.000,00” da parte della statuiva che l'opposta non CP_2 aveva provato il proprio residuo credito, dato che, da una parte le allegate fatture erano di per sé inidonee ad avvalorare tale circostanza e, dall'altra, l'esistenza del predetto credito non era nemmeno evincibile da quanto emerso in sede testimoniale. Infine, il tribunale, sulla base di quanto rilevato dal ctu, riteneva che nell'immobile della fossero effettivamente presenti dei vizi e CP_2 dei difetti, ricollegabili all'intervento di Media OS, il cui costo di eliminazione, alla data della redazione della perizia corrispondeva ad €. 14.440,20, oltre interessi e rivalutazione. Di conseguenza, il giudice di primo grado revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al versamento dell'importo necessario per l'eliminazione dei vizi.
Media OS, in data 15/07/2022, ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) con il primo motivo l'appellante reitera l'eccezione di decadenza della committente dalla garanzia per i vizi sostenendo di aver consegnato l'opera già nel mese di aprile 2010, con conseguente preclusione di ogni possibilità di farli valere oltre il termine di sessanta giorni da tale momento, trattandosi di vizi manifesti, immediatamente percepibili dalla committente;
2) con il secondo motivo nega di aver pattuito un corrispettivo pari a euro 50.000,00 ed afferma che tale compenso doveva essere invece calcolato “sulla base dei materiali e delle ore di manodopera impiegati”, come era emerso dai documenti prodotti e dalle prove testimoniali che consentivano di affermare che: a) le parti si erano accordate “per l'esecuzione delle opere dettagliatamente elencate nei capi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della memoria istruttoria”; b) gli asseriti vizi dell'intonacatura e del patio erano riconducibili alla volontà della stessa committente;
c) i coniugi – erano sempre presenti alle CP_2 CP_3 lavorazioni durante le quali fornivano “direttive agli operai”; d) i contraenti avevano deciso che il pagamento orario dei lavoratori impiegati doveva essere pari a 25,00 euro;
e) nel cantiere venivano impiegati una media di quattro lavoratori al giorno, che prestavano un'attività lavorativa ricompresa tra le sette e le otto ore;
f) le parti avevano stabilito la separata computazione del costo di nolo dell'attrezzatura. 3) Con il terzo motivo si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dell'Iva al 20 % anziché al 10%, nonostante la committente non avesse dimostrato di avere i presupposti per beneficiare dell'iva agevolata. 4) La TU non aveva tenuto in considerazione l'ubicazione dell'immobile e la possibilità che ci fossero stati successivi interventi ad opera di terzi, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra il compimento dei lavori e l'espletamento dell'esame peritale;
i principali difetti individuati dal consulente tecnico d'ufficio attenevano “al ripristino intonaci e rappresentano un costo di complessivi € 9.061,11”, ma le scelte di applicare il nuovo intonaco sopra quello originario e di tinteggiare usando un colore diverso da quello originario erano ascrivibili alla volontà dell'odierna appellata (come dichiarato dai testi
, e , la quale era stata informata del fatto che il Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 risultato non sarebbe stato ottimale;
tra le “voci di danno” della consulenza tecnica d'ufficio era presente una duplicazione, ossia la voce “ripristino intonaci per avvallamenti”; “la scelta delle pietre in basolato” era imputabile all'appaltante (come dichiarato dal teste ); il Tes_4 consulente tecnico d'ufficio non le aveva riconosciuto l'incontestata “realizzazione del magazzino indicato nella fattura n. 4/10 del 30.04.2010” adducendo l'assenza dei documenti relativi, nonostante nel fascicolo di parte fosse presente la relativa fattura e nel fascicolo d'ufficio vi erano tutte le dichiarazioni testimoniali rese sul punto;
il depuratore era stato correttamente collocato ed il consulente tecnico d'ufficio non aveva indicato le ragioni che lo avevano portato a ritenere che tale sistemazione fosse viziata;
il tribunale non aveva distinto i lavori effettivamente compiuti da Media
OS da quelli posti in essere da altri soggetti e da quelli realizzati per “espressa richiesta della committente.” 5) Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione del “diritto di difesa”
e del “regolare svolgimento del contradditorio tra le parti”, in quanto, a seguito dell'emissione dell'ordinanza contenente la proposta giudiziale conciliativa/transattiva, controparte aveva personalmente trasmesso due raccomandate al giudice con cui contestava la scelta di quest'ultimo chiedendogli di modificarla senza che la stessa Media OS venisse tempestivamente informata di tale circostanza.
nonostante la regolarità della notifica dell'atto d'appello, non si è costituita nel CP_2 giudizio di secondo grado, così che, in data 16/12/2022, è stata dichiarata contumace.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 14/02/2025, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., quindi, rimessa in istruttoria per la sostituzione del consigliere relatore, è stata decisa all'udienza del 14/11/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Per ragioni di ordine logico vanno esaminati con precedenza il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con i quali l'appellante si duole del mancato riconoscimento del proprio maggior credito di € 43.780,00, oltre interessi, per le opere realizzate nella proprietà e non CP_2 interamente pagate. A tale proposito Media OS ribadisce l'avvenuta esecuzione dei lavori in economia;
contesta di aver pattuito, per il loro compimento, un compenso forfettario pari a euro 50.000,00, dopodiché sostiene che dall'esame delle deposizioni testimoniali e delle produzioni documentali era emerso il proprio maggior credito come da fatture azionate in via monitoria n. 04/10, n. 7/10, n. 8/10 e n.
12/10. Il tribunale, sul punto, dopo aver evidenziato l'insufficienza probatoria delle suddette fatture, rilevava che “Dall'esame testimoniale non emergono elementi di natura diversa” atti a dimostrare il credito invocato dall'opposta.
Si tratta di una valutazione che la Corte non intende condividere poiché frutto di un'errata valutazione delle risultanze di causa.
Diversamente da quanto accertato dal Tribunale, la contestata stipulazione di un accordo volto ad individuare un compenso forfettario per la realizzazione dei pattuiti lavori (circostanza invocata dalla non solo non aveva trovato alcun riscontro probatorio, neppure presuntivo, ma era CP_2 stata addirittura smentita dal testimone Il teste, sentito sul capo 31 della memoria Testimone_1 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS, aveva confermato la veridicità di quanto ivi indicato e aveva precisato di aver “sentito il titolare della Ditta LI GN parlare con i sig.ri che i lavori venivano fatti in economia e gli operai venivano pagati ad Parte_3 ora”; il teste aveva inoltre confermato la veridicità di quanto domandatogli al capo 132 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS, ossia che per il compimento dei lavori in questione venivano impiegati mediamente quattro lavoratori (non erano mai meno di due e mai più di otto), che prestavano un'attività lavorativa giornaliera tra le sette e le otto ore
(circostanza confermata anche dal teste ), mentre le odierne parti avevano stabilito Testimone_5 la separata computazione del nolo degli strumenti necessari ai lavori.
I testimoni avevano inoltre concordemente riferito l'avvenuto compimento di tutti i lavori fatturati: il già menzionato teste all'udienza del 14/11/2013, aveva confermato l'avvenuto Testimone_1 compimento di tutti i lavori indicati nel capo 23 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS;
il teste , escusso nella medesima udienza, in particolare, in Testimone_6 merito al capo 14 e al già menzionato capo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di
Media OS dichiarava: “Confermo la realizzazione di tutti i lavori di cui mi si chiede;
per alcuni ho partecipato personalmente e altri li ho visti comunque fare dagli altri operai”; i testi e , escussi all'udienza del 16/01/2014 confermavano la veridicità di Testimone_5 Testimone_3 quanto rappresentato nei già menzionati capi 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; i già indicati testi e rispettivamente uditi il 14/11/2013 e il 16/01/2014, inoltre Tes_6 Tes_5 confermavano la veridicità di quanto rappresentato nel capo 45 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. di Media OS;
il teste , sentito in data 15/05/2014, in merito al capo Tes_4
66 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS, affermava: “Si è vero quanto mi si chiede, abbiamo eseguito i lavori. Eravamo stati chiamati dalla Impresa per eseguire i lavori di cui mi si è chiesto.”.
Quanto riferito dai testimoni trovava poi ulteriore riscontro nei rapporti giornalieri di servizio (cfr.
c) rapporti giornalieri di servizio_compressed.pdf in atti) cui si aggiungeva la mancata contestazione dei costi giornalieri della manodopera, pacificamente impiegata dall'autunno del
2009 all'aprile del 2010, visibile anche dalle numerose fotografie del cantiere, che raffigurano più operai intenti a compiere interventi edili sull'immobile della CP_2
Va poi rilevato che il valore attribuito nella consulenza tecnica d'ufficio alle opere edili realizzate era del tutto inidoneo a provare l'inesistenza del credito de quo, in quanto il TU, nel valutare la congruità dell'importo effettivamente corrisposto dall'odierna appellata, non si era attenuto ai criteri di determinazione del compenso stabiliti dalle parti (ossia costo orario della manodopera e separata computazione del nolo degli strumenti), bensì aveva impiegato “il prezziario della Regione
- Strato con finitura di tipo graffiato sul vecchio intonaco.
- Realizzazione di scalini, muretti, ripristino muri di sostegno, demolizione muri di pietra, demolizione di un'aiuola, ripristino di un basolato,
- Lavori per la deviazione della fogna, spostamento depuratore, nuova linea fognaria,
- modifica sentiero accesso alla casa e nuovo sentiero per accedere ad un magazzino,
- modifica ingresso orto con muri in pietra, aggiunta di corpi illuminanti lungo il sentiero,
- rifacimento linee di alimentazione acqua, linee elettriche e linee del gasolio,
- demolizione di vecchi magazzini, modifica del pozzo artesiano, sostituzione di due vetrate.” 4 Il capo 1 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “Nel periodo compreso tra l'ottobre del 2009 e l'aprile del 2010 avete eseguito, per contro della Controparte_4
, dei lavori di manutenzione, demolizione e ristrutturazione presso l'abitazione della sig.ra
[...]
sita il località Costa Paradiso”. CP_2 5 Il capo 4 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “Nel periodo compreso tra il novembre del 2008 e giugno 2009 avete realizzato, presso l'abitazione della attrice, un fabbricato composto da un magazzino e un parcheggio sito all'ingresso del lotto a circa 20 m dell'abitazione.” 6 IL capo 6 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “nel periodo primavera 2010 avete eseguito, presso l'abitazione dell'attrice, lavori in pietra, in particolare avete realizzato il pavimento del magazzino, i pilastri pergola, demolizione aiuola posta nel patio adiacente alla casa e realizzazione, in sostituzione dell'aiuola, di nuova pavimentazione.” Sardegna” effettuando una valutazione “in economia” per quelle sole categorie di lavori non ricomprese nel suddetto prezziario (v. in atti C.T.U.).
Infine, l'aliquota IVA era stata correttamente calcolata dall'impresa al venti percento del capitale richiesto, anziché al dieci percento, in quanto la committente non aveva fornito all'appaltatore la documentazione necessaria ad usufruire dell'agevolazione IVA prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b,
L. 488/199. Vero è che, ai sensi della predetta disposizione normativa, si applica l'IVA al dieci per cento per “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.” Tuttavia, la “prevalente destinazione abitativa privata” richiesta della suddetta norma non costituisce una caratteristica oggettiva di per sé evincibile dalla struttura dell'immobile, bensì è un requisito misto oggettivo-soggettivo, in quanto presuppone sia l'astratta abitabilità del bene (elemento oggettivo) sia che lo stesso venga effettivamente e prevalentemente impiegato quale abitazione privata (elemento soggettivo). Di conseguenza, per fruire dell'indicato beneficio IVA, tale ultima condizione, in quanto attinente alla sfera soggettiva del committente, deve essere formalmente comunicata dal committente all'appaltatore. Circostanza che pacificamente non si è verificata nel caso di specie, così che Media
OS ha correttamente calcolato al venti percento l'IVA dovuta.
Dunque, diversamente da quanto accertato dal Tribunale, Media OS ha dimostrato in giudizio l'effettiva esecuzione delle opere e il loro valore, commisurato al costo dei materiali e alla manodopera impiegata, oltre al costo sostenuto per il nolo dei mezzi meccanici, il tutto maggiorato dell'Iva al 20%, per l'importo complessivo di € 43.778,00 di cui al D.I. n. 49 del 2012.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza della committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per non aver denunciato gli asseriti vizi/difformità entro il termine previsto dalla suddetta norma. In particolare, Media OS evidenzia che: a) i lavori erano stati consegnati nell'aprile 2010 senza rimostranze della che CP_2 li aveva pertanto tacitamente accettati;
b) la presenza degli asseriti vizi era stata contestata soltanto con la raccomandata del 23/11/2010, nonostante la loro manifesta evidenza.
In primo luogo, non è contestato che nell'aprile 2010 Media OS ha cessato ogni lavorazione nell'immobile della così che, secondo l'id quod plerumque accidit, si deve CP_2 desumere che la consegna dell'opera sia avvenuta proprio in tale periodo. Depone in tal senso anche quanto concordemente dichiarato dai testi e sul Testimone_1 Testimone_5 Testimone_3 fatto di aver effettuato i lavori da ottobre 2009 ad aprile 2010.Va poi sottolineato che le contestazioni della al di là di generiche asserzioni sul mancato completamento di alcune CP_2 opere e sulla mancata conclusione dei lavori (sul punto la difesa dell'odierna appellata si limitava ad affermare in citazione che “Verso la primavera del 2010, tuttavia, la signora ed il di lei CP_2 marito, Dr. , manifestavano al titolare dell'impresa ed ai suoi operai alcune Controparte_5 perplessità in ordine alla corretta esecuzione di alcune opere in via di ultimazione e di altre ancora in corso di esecuzione”) hanno principalmente avuto ad oggetto la presenza di vizi e difformità di opere realizzate, così che non possono sussistere dubbi sul fatto della loro ultimazione nell'aprile
2010, al momento in cui gli operai dell'impresa avevano lasciato definitivamente il cantiere. Da questo momento decorreva pertanto il termine di sessanta giorni per denunciare le eventuali difformità o difetti dell'opera, salvo il caso di vizi occulti o riconosciuti o nascosti dall'appaltatore
(art. 1667 c.c.).
A tal proposito la Corte evidenzia come tra i documenti indicati dalla negli atti non siano CP_2 attualmente presenti in giudizio: a) le comunicazioni della datate 24/04/2010 e 21/06/2010; CP_2
b) le raccomandate inviate da quest'ultima e dal coniuge in risposta ai messaggi telefonici di
; c) la diffida ad adempiere asseritamente inviata a quest'ultimo dal difensore Parte_1 della Documenti ai quali non ha fatto riferimento neppure il Tribunale in sentenza, così CP_2 che devono considerarsi tamquam non essent ai fini del giudizio, mentre l'unica denuncia provata è quella contenuta nell'incontestata missiva del 23/11/2010. In altre parole, ciò significa che non vi è prova che la sulla quale gravava il relativo onere probatorio (v. art. 2697 c.c.), abbia CP_2 denunciato gli invocati vizi entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1667 c.c..
Ad ogni modo, ad abundantiam, si rileva altresì che le asserite comunicazioni del 24/04/2010 e del
21/06/2010 non possono comunque assumere valenza di denuncia ex art. 1667 c.c. per espressa ammissione della stessa committente, dato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riferendosi a tali documenti, inequivocabilmente negava che con tali atti fosse stata effettuata una puntuale denuncia dei vizi inerenti ai lavori ove affermava: “che le doglianze che quest'ultima, fino
a quel momento, sollevava all'indirizzo di , rappresentavano delle bonarie indicazioni e non Pt_1 assurgevano, almeno fino ad allora, al rango di contestazioni, diffide e/o messe in mora e che, pertanto, il rapporto inter partes rimaneva improntato alla correttezza e cordialità” (v. atto di citazione della . CP_2
A tale riguardo si deve poi sottolineare che il giorno esatto di consegna dell'opera non può essere successivo al 24/04/2010, dato che la stessa nel suo atto introduttivo (v. atto di citazione in CP_2 primo grado), affermava di aver inviato una prima e-mail inerente ai lavori in data 24/04/2010, mentre è pacifico che da tale momento non sia più stato compiuto alcun intervento edile da parte di
Media OS.
Considerato, dunque, che la consegna dell'opera non può essere successiva al 24/04/2010 e che nel suddetto atto introduttivo la sostiene anche di aver inviato “2 raccomandate all'indirizzo di CP_2 ” (raccomandate, come già detto, attualmente non presenti in atti) a seguito Controparte_1 dei messaggi telefonici di quest'ultimo datati 25/06/2010 (v. atto di citazione in primo grado), si deve, comunque, ritenere che tra la predetta consegna e l'ipotetica prima contestazione sarebbero in ogni caso decorsi quantomeno sessantadue giorni, ossia almeno due giorni in più rispetto a quelli entro cui, salvo la presenza di vizi non riconoscibili o nascosti dall'appaltatore o riconosciuti da quest'ultimo, può essere evitata la decadenza dalla garanzia per vizi (v. art. 1667 c.c.).
Ciò posto, la Corte osserva, peraltro discostandosi dal giudizio espresso dal Tribunale, che la quasi totalità dei difetti lamentati dalla e riscontrati dal TU (a tal proposito nella consulenza CP_2 tecnica d'ufficio viene indicata la necessità dei seguenti lavori: “Ripristino intonaci zona patio canale di gronda”; “Ripristino intonaci zona patio aiuolo”; “Ripristino intonaci lato est”;
“Rispristino intonaci zona lato nord”; “Ripristino intonaci zona mantovana”; “Ripristino intonaci zona lato ovest”; “Ripristino intonaci finestre esterne”; “Ripristino intonaci di n 3 architravi interno villa”; “Ripristino massetto pavimento basolato”; “Spostamento depuratore”; “Rifiniture pilastrini porta lampade e muro depuratore”; “Pulizia Basolato e perni persiane”; “Fornitura e messa in opera di pavimento basolato”; “Pittura delle pareti soggette a ripristino intonaci”;
“trasporto dei materiali quali sacchi di intonaco, pittura, sabbia e cemento per ripristino massetto, basolato”; “Rimozione macerie e dislocamento al punto di Raccolta, carico e trasporto a discarica per lo scarico”) erano di immediata percezione, in quanto costituenti meri inestetismi di elementi esteriori dell'immobile quali gli intonaci, gli architravi e il pavimento.
Viceversa, il primo giudice, sul non condivisibile assunto che si trattasse di difetti riscontrabili solo con l'ausilio di un tecnico, ha ritenuto tempestiva la lettera di denuncia del successivo mese di novembre 2010.
Al riguardo, risulta significativo quanto chiaramente affermato nella consulenza tecnica d'ufficio, dove si legge che “dal sopralluogo eseguito in data 13/06/17 e in data 12/10/2017, ho potuto riscontrare come si evince dalla documentazione fotografica che allego alla procedura, che i ripristini riguardano parte degli intonaci esterni e alcuni architravi di porte interne ed esterne.
Anche la parte di pavimentazione in basolato nella zona del patio è da rifare;
la disomogeneità tra il basolato precedente, che è in giallo , è la parte oggetto di ristrutturazione del Persona_1 presente appalto, che è del tipo rosa beta, è netta. Il pavimento per essere definito a regola d'arte deve essere omogeneo. Anche parte del massetto deve essere ricostruita” (v. TU). L'unico vizio non immediatamente percepibile era quindi quello sulla collocazione del depuratore, posto che individuarne la corretta posizione presupponeva il possesso di competenze tecniche, così che la sua eventuale errata collocazione non era di per sé evidente per un soggetto non dotato di tali competenze, qual è l'odierna appellata. Di conseguenza, la fatta eccezione per l'errato CP_2 posizionamento del depuratore, per il cui ripristino il ctu ha stimato un costo di € 299,64, avrebbe dovuto denunciare tempestivamente le ulteriori difformità dell'opera, agendo entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla consegna dell'opera, inesorabilmente decorso entro il mese di giugno 2024, con conseguente perdita della committente a far valere la relativa garanzia, anche in via di eccezione.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale, il credito della per vizi e difetti va Pt_4 riconosciuto e liquidato nel minor importo di € 299,64, quantificato dall'ausiliario per il corretto posizionamento del depuratore, con conseguente assorbimento del quarto motivo d'appello sulla contestata esistenza dei vizi evidenziati dal ctu, se non limitatamente alla posizione del depuratore.
A tale proposito, l'appellante fondamentalmente sostiene che il ctu non abbia spiegato le ragioni che lo hanno portato ad affermarne l'errata collocazione. Tuttavia, l'ausiliario nella sua relazione integrativa del 23/11/2017, rispondendo alle osservazioni del consulente tecnico di Media
OS (il quale nel contestare le conclusioni peritali affermava che “La pendenza verificata nel senso longitudinale del depuratore di circa 4 cm. è necessaria per facilitare la fuoriuscita dei liquidi depurati e non pregiudica il funzionamento dello stesso e gli stessi proprietari su domanda del precedente TU hanno affermato che il depuratore funzionava bene” nonché sosteneva che “Il depuratore è stato posato su terreno sabbioso omogeneo e non soggetto a frane, pertanto se un assestamento si è verificato, non ha compromesso il funzionamento e la pendenza esiste dal momento della posa in opera. Pertanto non esiste alcun difetto”), replicava che “Il depuratore deve essere posato su una superficie idonea, come la platea, e devono essere calcolate le dovute pendenze in fase di realizzazione. Preciso che il costo per la realizzazione della platea è a carico della committente, in quanto l'impresa media costruzioni non l'aveva realizzata;
rimane a carico dell'impresa media costruzioni lo spostamento e ricollocamento, come da computo.”
Ciò posto, la Corte ritiene che Media OS, in quanto soggetto responsabile, tenuto ad eseguire l'opera a regola d'arte (v. art. 1655 c.c.), avrebbe dovuto rappresentare a controparte la necessità di un'idonea struttura ove collocare il depuratore (circostanza di cui non c'è traccia in atti e non è stata mai nemmeno allegata dall'appellante) e non limitarsi a posizionarlo su un suolo sabbioso (sebbene omogeneo), ossia un terreno che per le sue caratteristiche è notoriamente instabile. Ne deriva che i costi necessari a spostare il depuratore sono stati correttamente posti già dal Tribunale a carico dell'odierno appaltante. Costi pari a euro 299,64 (v. TU) e che dovranno essere decurtati dal saldo ancora dovuto all'impresa per le opere eseguite.
Infine, con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta: a) che la a mezzo posta, CP_2 aveva personalmente chiesto al giudice di prime cure di modificare la proposta giudiziale conciliativa/transattiva già formulata;
b) di aver scoperto tale circostanza “solo al momento del ritiro del fascicolo di parte”; c) che tale condotta “viola il diritto di difesa della Media OS nonché il regolare svolgimento del contradditorio tra le parti.”
Il motivo è infondato.
Vero è che la aveva personalmente inviato due raccomandate al giudice di prime cure CP_2
(documenti presenti nel fascicolo cartaceo), tuttavia, non si è verificata alcuna violazione concretamente idonea ad inficiare il corretto svolgimento del processo di primo grado, dato che, da un lato, la proposta de qua non ha subito alcuna modifica e, dall'altro, tale richiesta non si è riverberata in alcun modo sull'esito del giudizio di primo grado, in quanto la scelta di accettare o meno la proposta giudiziale costituisce prerogativa esclusiva delle parti.
In conclusione, dal parziale accoglimento dell'appello, deriva il riconoscimento del diritto di Media
OS a riceve l'importo di € 43.778,00 a titolo di corrispettivo per le opere realizzate nell'immobile di proprietà di da compensarsi con il minor credito della committente per i CP_2 vizi derivanti dall'errato posizionamento del depuratore, pari ad € 299,64, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento della differenza, pari ad € 43.478,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate nei valori medi del relativo scaglione, sono compensate per un terzo e poste nella restante parte a carico di parte appellata in ragione della prevalente soccombenza, mentre le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione,
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Tempio IA pubblicata il 16/03/2022:
a) accerta che Media OS è creditrice nei confronti di dell'importo di € CP_2
43.780,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per le opere realizzate nell'immobile di Costa
Paradiso;
b) accerta il credito di di € 299,64 per i costi necessari allo spostamento del CP_2 depuratore;
c) previa compensazione del credito di sub b) con il maggior credito di Media CP_2
OS sub a), condanna al pagamento della differenza, pari ad € 43.478,36, CP_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) compensa in misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendole a carico della nella restante parte, che liquida (i 2/3) in € 5.077 ed € 6.600, rispettivamente per CP_2 compensi del primo e del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA, CPA di legge. Pone le spese di ctu nella misura liquidata a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così deciso in Sassari il 14/11/2025.
Il consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa MA XO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il capo 3 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “Secondo gli accordi presi tra le parti i lavori dovevano eseguirsi “in economia”, il corrispettivo andava perciò calcolato sulla base dei materiali e delle ore di manodopera impiegati;
il compenso per la manodopera veniva fissato concordemente in € 25,00 oltre IVA ad ora per ogni operaio”. 2 Il capo 13 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “per l'esecuzione dei lavori realizzati presso l'abitazione della in località Costa Paradiso, erano presenti da un minimo di due fino ad CP_2 un massimo di otto operai giornalmente, con la presenza di media di quattro operai al giorno, che lavoravano una media di 7/8 ore giornaliere ciascuno.” 3 Il capo 2 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “lavori eseguiti presso l'abitazione della sono stati i seguenti: CP_2
- Rifacimento tetto che ha comportato: demolizione, raschiatura e lisciatura del solaio, impermeabilizzazione, coibentazione termica, caldane di cemento e posizionamento altro strato di guaina ardesiata, posa delle tegole vecchie recuperate e delle nuove, ripristino delle fasce con intonaco negli sbalzi del tetto.
- Scrostamento dei cornicioni deteriorati e loro rispristino.
- Risanatura dei ferri di armatura arrugginiti.
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa MA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Media OS di Controparte_1
Avv. Sonia Meloni
APPELLANTE contro
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa MA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa MA XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 308/2022 promossa da:
(P.I. ) rappresentata e difesa, come Parte_1 P.IVA_1 da procura in atti, dagli Avv. Paola Nicoletta Casu e Sonia Meloni nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, ubicato in Sassari (SS) Via Mazzini n.1;
APPELLANTE/I contro
(C.F. ); CP_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione dell' 8/06/2022 (notificato il 14/06/2022 e iscritto a ruolo il CP_2
25/06/2022), proponeva opposizione al D.I. n. 49/2012, con il quale il Tribunale di Tempio
IA l'aveva condannata al pagamento dell'importo di euro 43.778,00 oltre interessi e spese, dovuto a titolo di corrispettivo per lavori edili svolti nell'immobile di sua proprietà, ubicato nella località di Costa Paradiso, in favore dell'impresa (d'ora Parte_1 in poi anche solo Media OS).
A sostegno dell'opposizione la sosteneva: a) di aver incaricato Media OS di CP_2 effettuare lavori edili in economia sul proprio immobile sito in Costa Paradiso, Comune di Trinità
D'Agultu e Vignola, sul lotto C87 in Via Li Buddi pattuendo “un compenso di circa 50.000,00 €”;
b) di aver espresso più volte a controparte i propri dubbi sul corretto compimento di alcuni dei predetti lavori;
c) che controparte, in data 25 giugno 2010, le aveva comunicato che i lavori a suo giudizio erano terminati, così che avrebbe emesso la correlata fattura nonché avrebbe richiesto il pagamento dell'iva; d) di aver comunicato all'appaltatore, a mezzo raccomandate, la propria intenzione di incaricare un tecnico del compito “di stabilire una volta per tutte la corretta esecuzione dei lavori” nonché di aver successivamente diffidato (tramite difensore) controparte ad adempiere;
e) che controparte, invece, aveva emesso e trasmesso le fatture n. 04/09 del 30.04.2010,
n. 7/10 del 01.07.2010 e n. 8/2010; f) che il proprio difensore, nel Novembre 2010, a mezzo raccomandata, aveva comunicato all'impresa “tutti i vizi e difetti” riscontrati dal Geom. Pt_2
cui si era rivolta la stessa Gunster, in apposita relazione tecnica;
g) che controparte non aveva
[...] eliminato i lamentati vizi e addirittura aveva modificato le fatture precedentemente emesse calcolando al venti per cento, anziché al 10 %, l'importo già richiesto a titolo di IVA, emettendo un'ulteriore ricevuta (n. 12/2010) con cui complessivamente chiedeva il pagamento di “€
11877,60”; h) di aver già corrisposto all'appaltatore “oltre 48.000,00” euro.
Tanto esposto in fatto, l'opponente chiedeva che l'adito tribunale revocasse l'opposto decreto ingiuntivo nonché accertasse la sussistenza dei lamentati vizi e difformità dell'opera realizzata individuando l'importo necessario alla loro rimozione e/o all' integrale rifacimento dell'opera.
Media OS, in data 2/11/2012, costituendosi regolarmente in giudizio, eccepiva: a) la decadenza dalla garanzia per vizi prevista dall'art. 1667 c.c. rispetto alla consegna dei lavori, avvenuta nel mese di aprile 2010; b) negava di aver pattuito un corrispettivo di “€ 50.000,00”, essendosi le parti accordate per il pagamento di quanto di volta in volta dovuto “sulla base dei materiali e delle ore di manodopera impiegati”, pattuendo altresì il costo orario per gli operai di €
25,00 all'ora oltre IVA; c) alcuni dei vizi riscontrati dal geometra erano in verità ascrivibili ad Pt_2 altre imprese o erano imputabili alle scelte della committente, mentre non erano state computate “le stuccature non eseguite”; d) l'IVA era stata correttamente calcolata al venti per cento, in quanto l'appaltante non aveva trasmesso la certificazione attestante il suo diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata;
e) la fattura n. 12/2010 era corretta, dato che i contraenti avevano stabilito di computare separatamente il costo “dell'attrezzatura necessaria”. La causa, istruita con TU e deposizioni testimoniali, era decisa dal Tribunale con sentenza n.
89/2022 in data 16.03.2022.
Il tribunale, in primo luogo, rilevava che l'azione era stata proposta tempestivamente, in quanto l'attrice aveva avuto effettiva contezza dell'esistenza degli invocati vizi solamente per mezzo della relazione tecnica del 30/10/2010 e aveva prontamente provveduto a rappresentarli all'opposta con missiva in data 23.11.2010. Ciò posto, il giudice di prime cure, accertato il compimento ad opera di
Media OS “di lavori di ristrutturazione in base ad accordi privi di forma scritta” e l'incontestato pagamento “di euro 48.000,00” da parte della statuiva che l'opposta non CP_2 aveva provato il proprio residuo credito, dato che, da una parte le allegate fatture erano di per sé inidonee ad avvalorare tale circostanza e, dall'altra, l'esistenza del predetto credito non era nemmeno evincibile da quanto emerso in sede testimoniale. Infine, il tribunale, sulla base di quanto rilevato dal ctu, riteneva che nell'immobile della fossero effettivamente presenti dei vizi e CP_2 dei difetti, ricollegabili all'intervento di Media OS, il cui costo di eliminazione, alla data della redazione della perizia corrispondeva ad €. 14.440,20, oltre interessi e rivalutazione. Di conseguenza, il giudice di primo grado revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al versamento dell'importo necessario per l'eliminazione dei vizi.
Media OS, in data 15/07/2022, ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) con il primo motivo l'appellante reitera l'eccezione di decadenza della committente dalla garanzia per i vizi sostenendo di aver consegnato l'opera già nel mese di aprile 2010, con conseguente preclusione di ogni possibilità di farli valere oltre il termine di sessanta giorni da tale momento, trattandosi di vizi manifesti, immediatamente percepibili dalla committente;
2) con il secondo motivo nega di aver pattuito un corrispettivo pari a euro 50.000,00 ed afferma che tale compenso doveva essere invece calcolato “sulla base dei materiali e delle ore di manodopera impiegati”, come era emerso dai documenti prodotti e dalle prove testimoniali che consentivano di affermare che: a) le parti si erano accordate “per l'esecuzione delle opere dettagliatamente elencate nei capi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della memoria istruttoria”; b) gli asseriti vizi dell'intonacatura e del patio erano riconducibili alla volontà della stessa committente;
c) i coniugi – erano sempre presenti alle CP_2 CP_3 lavorazioni durante le quali fornivano “direttive agli operai”; d) i contraenti avevano deciso che il pagamento orario dei lavoratori impiegati doveva essere pari a 25,00 euro;
e) nel cantiere venivano impiegati una media di quattro lavoratori al giorno, che prestavano un'attività lavorativa ricompresa tra le sette e le otto ore;
f) le parti avevano stabilito la separata computazione del costo di nolo dell'attrezzatura. 3) Con il terzo motivo si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dell'Iva al 20 % anziché al 10%, nonostante la committente non avesse dimostrato di avere i presupposti per beneficiare dell'iva agevolata. 4) La TU non aveva tenuto in considerazione l'ubicazione dell'immobile e la possibilità che ci fossero stati successivi interventi ad opera di terzi, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra il compimento dei lavori e l'espletamento dell'esame peritale;
i principali difetti individuati dal consulente tecnico d'ufficio attenevano “al ripristino intonaci e rappresentano un costo di complessivi € 9.061,11”, ma le scelte di applicare il nuovo intonaco sopra quello originario e di tinteggiare usando un colore diverso da quello originario erano ascrivibili alla volontà dell'odierna appellata (come dichiarato dai testi
, e , la quale era stata informata del fatto che il Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 risultato non sarebbe stato ottimale;
tra le “voci di danno” della consulenza tecnica d'ufficio era presente una duplicazione, ossia la voce “ripristino intonaci per avvallamenti”; “la scelta delle pietre in basolato” era imputabile all'appaltante (come dichiarato dal teste ); il Tes_4 consulente tecnico d'ufficio non le aveva riconosciuto l'incontestata “realizzazione del magazzino indicato nella fattura n. 4/10 del 30.04.2010” adducendo l'assenza dei documenti relativi, nonostante nel fascicolo di parte fosse presente la relativa fattura e nel fascicolo d'ufficio vi erano tutte le dichiarazioni testimoniali rese sul punto;
il depuratore era stato correttamente collocato ed il consulente tecnico d'ufficio non aveva indicato le ragioni che lo avevano portato a ritenere che tale sistemazione fosse viziata;
il tribunale non aveva distinto i lavori effettivamente compiuti da Media
OS da quelli posti in essere da altri soggetti e da quelli realizzati per “espressa richiesta della committente.” 5) Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione del “diritto di difesa”
e del “regolare svolgimento del contradditorio tra le parti”, in quanto, a seguito dell'emissione dell'ordinanza contenente la proposta giudiziale conciliativa/transattiva, controparte aveva personalmente trasmesso due raccomandate al giudice con cui contestava la scelta di quest'ultimo chiedendogli di modificarla senza che la stessa Media OS venisse tempestivamente informata di tale circostanza.
nonostante la regolarità della notifica dell'atto d'appello, non si è costituita nel CP_2 giudizio di secondo grado, così che, in data 16/12/2022, è stata dichiarata contumace.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 14/02/2025, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., quindi, rimessa in istruttoria per la sostituzione del consigliere relatore, è stata decisa all'udienza del 14/11/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Per ragioni di ordine logico vanno esaminati con precedenza il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con i quali l'appellante si duole del mancato riconoscimento del proprio maggior credito di € 43.780,00, oltre interessi, per le opere realizzate nella proprietà e non CP_2 interamente pagate. A tale proposito Media OS ribadisce l'avvenuta esecuzione dei lavori in economia;
contesta di aver pattuito, per il loro compimento, un compenso forfettario pari a euro 50.000,00, dopodiché sostiene che dall'esame delle deposizioni testimoniali e delle produzioni documentali era emerso il proprio maggior credito come da fatture azionate in via monitoria n. 04/10, n. 7/10, n. 8/10 e n.
12/10. Il tribunale, sul punto, dopo aver evidenziato l'insufficienza probatoria delle suddette fatture, rilevava che “Dall'esame testimoniale non emergono elementi di natura diversa” atti a dimostrare il credito invocato dall'opposta.
Si tratta di una valutazione che la Corte non intende condividere poiché frutto di un'errata valutazione delle risultanze di causa.
Diversamente da quanto accertato dal Tribunale, la contestata stipulazione di un accordo volto ad individuare un compenso forfettario per la realizzazione dei pattuiti lavori (circostanza invocata dalla non solo non aveva trovato alcun riscontro probatorio, neppure presuntivo, ma era CP_2 stata addirittura smentita dal testimone Il teste, sentito sul capo 31 della memoria Testimone_1 ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS, aveva confermato la veridicità di quanto ivi indicato e aveva precisato di aver “sentito il titolare della Ditta LI GN parlare con i sig.ri che i lavori venivano fatti in economia e gli operai venivano pagati ad Parte_3 ora”; il teste aveva inoltre confermato la veridicità di quanto domandatogli al capo 132 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS, ossia che per il compimento dei lavori in questione venivano impiegati mediamente quattro lavoratori (non erano mai meno di due e mai più di otto), che prestavano un'attività lavorativa giornaliera tra le sette e le otto ore
(circostanza confermata anche dal teste ), mentre le odierne parti avevano stabilito Testimone_5 la separata computazione del nolo degli strumenti necessari ai lavori.
I testimoni avevano inoltre concordemente riferito l'avvenuto compimento di tutti i lavori fatturati: il già menzionato teste all'udienza del 14/11/2013, aveva confermato l'avvenuto Testimone_1 compimento di tutti i lavori indicati nel capo 23 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS;
il teste , escusso nella medesima udienza, in particolare, in Testimone_6 merito al capo 14 e al già menzionato capo 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di
Media OS dichiarava: “Confermo la realizzazione di tutti i lavori di cui mi si chiede;
per alcuni ho partecipato personalmente e altri li ho visti comunque fare dagli altri operai”; i testi e , escussi all'udienza del 16/01/2014 confermavano la veridicità di Testimone_5 Testimone_3 quanto rappresentato nei già menzionati capi 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; i già indicati testi e rispettivamente uditi il 14/11/2013 e il 16/01/2014, inoltre Tes_6 Tes_5 confermavano la veridicità di quanto rappresentato nel capo 45 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. di Media OS;
il teste , sentito in data 15/05/2014, in merito al capo Tes_4
66 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di Media OS, affermava: “Si è vero quanto mi si chiede, abbiamo eseguito i lavori. Eravamo stati chiamati dalla Impresa per eseguire i lavori di cui mi si è chiesto.”.
Quanto riferito dai testimoni trovava poi ulteriore riscontro nei rapporti giornalieri di servizio (cfr.
c) rapporti giornalieri di servizio_compressed.pdf in atti) cui si aggiungeva la mancata contestazione dei costi giornalieri della manodopera, pacificamente impiegata dall'autunno del
2009 all'aprile del 2010, visibile anche dalle numerose fotografie del cantiere, che raffigurano più operai intenti a compiere interventi edili sull'immobile della CP_2
Va poi rilevato che il valore attribuito nella consulenza tecnica d'ufficio alle opere edili realizzate era del tutto inidoneo a provare l'inesistenza del credito de quo, in quanto il TU, nel valutare la congruità dell'importo effettivamente corrisposto dall'odierna appellata, non si era attenuto ai criteri di determinazione del compenso stabiliti dalle parti (ossia costo orario della manodopera e separata computazione del nolo degli strumenti), bensì aveva impiegato “il prezziario della Regione
- Strato con finitura di tipo graffiato sul vecchio intonaco.
- Realizzazione di scalini, muretti, ripristino muri di sostegno, demolizione muri di pietra, demolizione di un'aiuola, ripristino di un basolato,
- Lavori per la deviazione della fogna, spostamento depuratore, nuova linea fognaria,
- modifica sentiero accesso alla casa e nuovo sentiero per accedere ad un magazzino,
- modifica ingresso orto con muri in pietra, aggiunta di corpi illuminanti lungo il sentiero,
- rifacimento linee di alimentazione acqua, linee elettriche e linee del gasolio,
- demolizione di vecchi magazzini, modifica del pozzo artesiano, sostituzione di due vetrate.” 4 Il capo 1 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “Nel periodo compreso tra l'ottobre del 2009 e l'aprile del 2010 avete eseguito, per contro della Controparte_4
, dei lavori di manutenzione, demolizione e ristrutturazione presso l'abitazione della sig.ra
[...]
sita il località Costa Paradiso”. CP_2 5 Il capo 4 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “Nel periodo compreso tra il novembre del 2008 e giugno 2009 avete realizzato, presso l'abitazione della attrice, un fabbricato composto da un magazzino e un parcheggio sito all'ingresso del lotto a circa 20 m dell'abitazione.” 6 IL capo 6 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “nel periodo primavera 2010 avete eseguito, presso l'abitazione dell'attrice, lavori in pietra, in particolare avete realizzato il pavimento del magazzino, i pilastri pergola, demolizione aiuola posta nel patio adiacente alla casa e realizzazione, in sostituzione dell'aiuola, di nuova pavimentazione.” Sardegna” effettuando una valutazione “in economia” per quelle sole categorie di lavori non ricomprese nel suddetto prezziario (v. in atti C.T.U.).
Infine, l'aliquota IVA era stata correttamente calcolata dall'impresa al venti percento del capitale richiesto, anziché al dieci percento, in quanto la committente non aveva fornito all'appaltatore la documentazione necessaria ad usufruire dell'agevolazione IVA prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b,
L. 488/199. Vero è che, ai sensi della predetta disposizione normativa, si applica l'IVA al dieci per cento per “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.” Tuttavia, la “prevalente destinazione abitativa privata” richiesta della suddetta norma non costituisce una caratteristica oggettiva di per sé evincibile dalla struttura dell'immobile, bensì è un requisito misto oggettivo-soggettivo, in quanto presuppone sia l'astratta abitabilità del bene (elemento oggettivo) sia che lo stesso venga effettivamente e prevalentemente impiegato quale abitazione privata (elemento soggettivo). Di conseguenza, per fruire dell'indicato beneficio IVA, tale ultima condizione, in quanto attinente alla sfera soggettiva del committente, deve essere formalmente comunicata dal committente all'appaltatore. Circostanza che pacificamente non si è verificata nel caso di specie, così che Media
OS ha correttamente calcolato al venti percento l'IVA dovuta.
Dunque, diversamente da quanto accertato dal Tribunale, Media OS ha dimostrato in giudizio l'effettiva esecuzione delle opere e il loro valore, commisurato al costo dei materiali e alla manodopera impiegata, oltre al costo sostenuto per il nolo dei mezzi meccanici, il tutto maggiorato dell'Iva al 20%, per l'importo complessivo di € 43.778,00 di cui al D.I. n. 49 del 2012.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza della committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per non aver denunciato gli asseriti vizi/difformità entro il termine previsto dalla suddetta norma. In particolare, Media OS evidenzia che: a) i lavori erano stati consegnati nell'aprile 2010 senza rimostranze della che CP_2 li aveva pertanto tacitamente accettati;
b) la presenza degli asseriti vizi era stata contestata soltanto con la raccomandata del 23/11/2010, nonostante la loro manifesta evidenza.
In primo luogo, non è contestato che nell'aprile 2010 Media OS ha cessato ogni lavorazione nell'immobile della così che, secondo l'id quod plerumque accidit, si deve CP_2 desumere che la consegna dell'opera sia avvenuta proprio in tale periodo. Depone in tal senso anche quanto concordemente dichiarato dai testi e sul Testimone_1 Testimone_5 Testimone_3 fatto di aver effettuato i lavori da ottobre 2009 ad aprile 2010.Va poi sottolineato che le contestazioni della al di là di generiche asserzioni sul mancato completamento di alcune CP_2 opere e sulla mancata conclusione dei lavori (sul punto la difesa dell'odierna appellata si limitava ad affermare in citazione che “Verso la primavera del 2010, tuttavia, la signora ed il di lei CP_2 marito, Dr. , manifestavano al titolare dell'impresa ed ai suoi operai alcune Controparte_5 perplessità in ordine alla corretta esecuzione di alcune opere in via di ultimazione e di altre ancora in corso di esecuzione”) hanno principalmente avuto ad oggetto la presenza di vizi e difformità di opere realizzate, così che non possono sussistere dubbi sul fatto della loro ultimazione nell'aprile
2010, al momento in cui gli operai dell'impresa avevano lasciato definitivamente il cantiere. Da questo momento decorreva pertanto il termine di sessanta giorni per denunciare le eventuali difformità o difetti dell'opera, salvo il caso di vizi occulti o riconosciuti o nascosti dall'appaltatore
(art. 1667 c.c.).
A tal proposito la Corte evidenzia come tra i documenti indicati dalla negli atti non siano CP_2 attualmente presenti in giudizio: a) le comunicazioni della datate 24/04/2010 e 21/06/2010; CP_2
b) le raccomandate inviate da quest'ultima e dal coniuge in risposta ai messaggi telefonici di
; c) la diffida ad adempiere asseritamente inviata a quest'ultimo dal difensore Parte_1 della Documenti ai quali non ha fatto riferimento neppure il Tribunale in sentenza, così CP_2 che devono considerarsi tamquam non essent ai fini del giudizio, mentre l'unica denuncia provata è quella contenuta nell'incontestata missiva del 23/11/2010. In altre parole, ciò significa che non vi è prova che la sulla quale gravava il relativo onere probatorio (v. art. 2697 c.c.), abbia CP_2 denunciato gli invocati vizi entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1667 c.c..
Ad ogni modo, ad abundantiam, si rileva altresì che le asserite comunicazioni del 24/04/2010 e del
21/06/2010 non possono comunque assumere valenza di denuncia ex art. 1667 c.c. per espressa ammissione della stessa committente, dato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, riferendosi a tali documenti, inequivocabilmente negava che con tali atti fosse stata effettuata una puntuale denuncia dei vizi inerenti ai lavori ove affermava: “che le doglianze che quest'ultima, fino
a quel momento, sollevava all'indirizzo di , rappresentavano delle bonarie indicazioni e non Pt_1 assurgevano, almeno fino ad allora, al rango di contestazioni, diffide e/o messe in mora e che, pertanto, il rapporto inter partes rimaneva improntato alla correttezza e cordialità” (v. atto di citazione della . CP_2
A tale riguardo si deve poi sottolineare che il giorno esatto di consegna dell'opera non può essere successivo al 24/04/2010, dato che la stessa nel suo atto introduttivo (v. atto di citazione in CP_2 primo grado), affermava di aver inviato una prima e-mail inerente ai lavori in data 24/04/2010, mentre è pacifico che da tale momento non sia più stato compiuto alcun intervento edile da parte di
Media OS.
Considerato, dunque, che la consegna dell'opera non può essere successiva al 24/04/2010 e che nel suddetto atto introduttivo la sostiene anche di aver inviato “2 raccomandate all'indirizzo di CP_2 ” (raccomandate, come già detto, attualmente non presenti in atti) a seguito Controparte_1 dei messaggi telefonici di quest'ultimo datati 25/06/2010 (v. atto di citazione in primo grado), si deve, comunque, ritenere che tra la predetta consegna e l'ipotetica prima contestazione sarebbero in ogni caso decorsi quantomeno sessantadue giorni, ossia almeno due giorni in più rispetto a quelli entro cui, salvo la presenza di vizi non riconoscibili o nascosti dall'appaltatore o riconosciuti da quest'ultimo, può essere evitata la decadenza dalla garanzia per vizi (v. art. 1667 c.c.).
Ciò posto, la Corte osserva, peraltro discostandosi dal giudizio espresso dal Tribunale, che la quasi totalità dei difetti lamentati dalla e riscontrati dal TU (a tal proposito nella consulenza CP_2 tecnica d'ufficio viene indicata la necessità dei seguenti lavori: “Ripristino intonaci zona patio canale di gronda”; “Ripristino intonaci zona patio aiuolo”; “Ripristino intonaci lato est”;
“Rispristino intonaci zona lato nord”; “Ripristino intonaci zona mantovana”; “Ripristino intonaci zona lato ovest”; “Ripristino intonaci finestre esterne”; “Ripristino intonaci di n 3 architravi interno villa”; “Ripristino massetto pavimento basolato”; “Spostamento depuratore”; “Rifiniture pilastrini porta lampade e muro depuratore”; “Pulizia Basolato e perni persiane”; “Fornitura e messa in opera di pavimento basolato”; “Pittura delle pareti soggette a ripristino intonaci”;
“trasporto dei materiali quali sacchi di intonaco, pittura, sabbia e cemento per ripristino massetto, basolato”; “Rimozione macerie e dislocamento al punto di Raccolta, carico e trasporto a discarica per lo scarico”) erano di immediata percezione, in quanto costituenti meri inestetismi di elementi esteriori dell'immobile quali gli intonaci, gli architravi e il pavimento.
Viceversa, il primo giudice, sul non condivisibile assunto che si trattasse di difetti riscontrabili solo con l'ausilio di un tecnico, ha ritenuto tempestiva la lettera di denuncia del successivo mese di novembre 2010.
Al riguardo, risulta significativo quanto chiaramente affermato nella consulenza tecnica d'ufficio, dove si legge che “dal sopralluogo eseguito in data 13/06/17 e in data 12/10/2017, ho potuto riscontrare come si evince dalla documentazione fotografica che allego alla procedura, che i ripristini riguardano parte degli intonaci esterni e alcuni architravi di porte interne ed esterne.
Anche la parte di pavimentazione in basolato nella zona del patio è da rifare;
la disomogeneità tra il basolato precedente, che è in giallo , è la parte oggetto di ristrutturazione del Persona_1 presente appalto, che è del tipo rosa beta, è netta. Il pavimento per essere definito a regola d'arte deve essere omogeneo. Anche parte del massetto deve essere ricostruita” (v. TU). L'unico vizio non immediatamente percepibile era quindi quello sulla collocazione del depuratore, posto che individuarne la corretta posizione presupponeva il possesso di competenze tecniche, così che la sua eventuale errata collocazione non era di per sé evidente per un soggetto non dotato di tali competenze, qual è l'odierna appellata. Di conseguenza, la fatta eccezione per l'errato CP_2 posizionamento del depuratore, per il cui ripristino il ctu ha stimato un costo di € 299,64, avrebbe dovuto denunciare tempestivamente le ulteriori difformità dell'opera, agendo entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla consegna dell'opera, inesorabilmente decorso entro il mese di giugno 2024, con conseguente perdita della committente a far valere la relativa garanzia, anche in via di eccezione.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale, il credito della per vizi e difetti va Pt_4 riconosciuto e liquidato nel minor importo di € 299,64, quantificato dall'ausiliario per il corretto posizionamento del depuratore, con conseguente assorbimento del quarto motivo d'appello sulla contestata esistenza dei vizi evidenziati dal ctu, se non limitatamente alla posizione del depuratore.
A tale proposito, l'appellante fondamentalmente sostiene che il ctu non abbia spiegato le ragioni che lo hanno portato ad affermarne l'errata collocazione. Tuttavia, l'ausiliario nella sua relazione integrativa del 23/11/2017, rispondendo alle osservazioni del consulente tecnico di Media
OS (il quale nel contestare le conclusioni peritali affermava che “La pendenza verificata nel senso longitudinale del depuratore di circa 4 cm. è necessaria per facilitare la fuoriuscita dei liquidi depurati e non pregiudica il funzionamento dello stesso e gli stessi proprietari su domanda del precedente TU hanno affermato che il depuratore funzionava bene” nonché sosteneva che “Il depuratore è stato posato su terreno sabbioso omogeneo e non soggetto a frane, pertanto se un assestamento si è verificato, non ha compromesso il funzionamento e la pendenza esiste dal momento della posa in opera. Pertanto non esiste alcun difetto”), replicava che “Il depuratore deve essere posato su una superficie idonea, come la platea, e devono essere calcolate le dovute pendenze in fase di realizzazione. Preciso che il costo per la realizzazione della platea è a carico della committente, in quanto l'impresa media costruzioni non l'aveva realizzata;
rimane a carico dell'impresa media costruzioni lo spostamento e ricollocamento, come da computo.”
Ciò posto, la Corte ritiene che Media OS, in quanto soggetto responsabile, tenuto ad eseguire l'opera a regola d'arte (v. art. 1655 c.c.), avrebbe dovuto rappresentare a controparte la necessità di un'idonea struttura ove collocare il depuratore (circostanza di cui non c'è traccia in atti e non è stata mai nemmeno allegata dall'appellante) e non limitarsi a posizionarlo su un suolo sabbioso (sebbene omogeneo), ossia un terreno che per le sue caratteristiche è notoriamente instabile. Ne deriva che i costi necessari a spostare il depuratore sono stati correttamente posti già dal Tribunale a carico dell'odierno appaltante. Costi pari a euro 299,64 (v. TU) e che dovranno essere decurtati dal saldo ancora dovuto all'impresa per le opere eseguite.
Infine, con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta: a) che la a mezzo posta, CP_2 aveva personalmente chiesto al giudice di prime cure di modificare la proposta giudiziale conciliativa/transattiva già formulata;
b) di aver scoperto tale circostanza “solo al momento del ritiro del fascicolo di parte”; c) che tale condotta “viola il diritto di difesa della Media OS nonché il regolare svolgimento del contradditorio tra le parti.”
Il motivo è infondato.
Vero è che la aveva personalmente inviato due raccomandate al giudice di prime cure CP_2
(documenti presenti nel fascicolo cartaceo), tuttavia, non si è verificata alcuna violazione concretamente idonea ad inficiare il corretto svolgimento del processo di primo grado, dato che, da un lato, la proposta de qua non ha subito alcuna modifica e, dall'altro, tale richiesta non si è riverberata in alcun modo sull'esito del giudizio di primo grado, in quanto la scelta di accettare o meno la proposta giudiziale costituisce prerogativa esclusiva delle parti.
In conclusione, dal parziale accoglimento dell'appello, deriva il riconoscimento del diritto di Media
OS a riceve l'importo di € 43.778,00 a titolo di corrispettivo per le opere realizzate nell'immobile di proprietà di da compensarsi con il minor credito della committente per i CP_2 vizi derivanti dall'errato posizionamento del depuratore, pari ad € 299,64, con conseguente condanna di parte appellata al pagamento della differenza, pari ad € 43.478,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate nei valori medi del relativo scaglione, sono compensate per un terzo e poste nella restante parte a carico di parte appellata in ragione della prevalente soccombenza, mentre le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione,
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Tempio IA pubblicata il 16/03/2022:
a) accerta che Media OS è creditrice nei confronti di dell'importo di € CP_2
43.780,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per le opere realizzate nell'immobile di Costa
Paradiso;
b) accerta il credito di di € 299,64 per i costi necessari allo spostamento del CP_2 depuratore;
c) previa compensazione del credito di sub b) con il maggior credito di Media CP_2
OS sub a), condanna al pagamento della differenza, pari ad € 43.478,36, CP_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) compensa in misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendole a carico della nella restante parte, che liquida (i 2/3) in € 5.077 ed € 6.600, rispettivamente per CP_2 compensi del primo e del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA, CPA di legge. Pone le spese di ctu nella misura liquidata a carico di entrambe le parti in pari misura.
Così deciso in Sassari il 14/11/2025.
Il consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa MA XO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il capo 3 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “Secondo gli accordi presi tra le parti i lavori dovevano eseguirsi “in economia”, il corrispettivo andava perciò calcolato sulla base dei materiali e delle ore di manodopera impiegati;
il compenso per la manodopera veniva fissato concordemente in € 25,00 oltre IVA ad ora per ogni operaio”. 2 Il capo 13 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “per l'esecuzione dei lavori realizzati presso l'abitazione della in località Costa Paradiso, erano presenti da un minimo di due fino ad CP_2 un massimo di otto operai giornalmente, con la presenza di media di quattro operai al giorno, che lavoravano una media di 7/8 ore giornaliere ciascuno.” 3 Il capo 2 della memoria ex art. 183, comma sei, n. 2, c.p.c. di Media OS era il seguente: “lavori eseguiti presso l'abitazione della sono stati i seguenti: CP_2
- Rifacimento tetto che ha comportato: demolizione, raschiatura e lisciatura del solaio, impermeabilizzazione, coibentazione termica, caldane di cemento e posizionamento altro strato di guaina ardesiata, posa delle tegole vecchie recuperate e delle nuove, ripristino delle fasce con intonaco negli sbalzi del tetto.
- Scrostamento dei cornicioni deteriorati e loro rispristino.
- Risanatura dei ferri di armatura arrugginiti.