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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 714/2023 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele P.IVA_1
Pagnotta ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via L. Razza n. 92 n virtù di procura in calce all'atto di citazione del procedimento di primo grado;
-ATTRICE-
Contro
, (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Vibo Valentia, alla
Piazza del Lavoro n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Roberto Franco che la rappresenta, assiste e difende in virtù della allegata procura speciale alle liti;
-CONVENUTA-
OGGETTO: appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
3088/2022 – rg. 3269/2016 -
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare Parte_1 dell'omonima autocarrozzeria, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia la compagnia assicurativa per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 10.851,38 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti sul veicolo Ford Fiesta, a seguito del sinistro stradale occorso in data 28.11.2012. A fondamento della sua domanda deduceva che con contratto di cessione, proprietario dell'autovettura Controparte_2 richiamata e rimasta coinvolta nel sinistro cedeva il suo credito vantato nei confronti del responsabile del danno nonché nei confronti della Compagnia Assicuratrice. Si costitutiva la che preliminarmente eccepiva la nullità della citazione Controparte_1 per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché eccepiva l'incompetenza per valore del
Giudice adito, il difetto di legittimazione attiva di parte attorea e nel merito l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n° 3088/2022, depositata il 16 novembre 2022, il Giudice di Pace di
Vibo Valentia rigettava integralmente la domanda attorea poiché sfornita del tutto di prova sia sull'an che sul quantum del sinistro, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido.
Ha proposto il presente appello l' in persona del Parte_1 titolare, deducendo quale primo motivo di appello l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, avendo la CTU confermato sia la dinamica sia la compatibilità dei danni al sinistro. Ha inoltre eccepito che nel caso de quo controparte non ha offerto nulla in proprio favore al punto da generare un dibattito processuale in riferimento alla documentazione allegata. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere e per l'effetto riformulare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di ViboValentia nella parte motiva: - Riconoscere
e confermare la CTU tecnica. - Riconoscere legittimo l'operato della Parte_1 nella procedura di cessione del credito. - Riconoscere all'
[...]
l'aver effettuato tutti i lavori sull' autovettura del Signor Parte_1
- Riconoscere la compatibilità dei danni riconducibili al sinistro occorso. - CP_2
Condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 8 Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 sostenendo sul punto che l'appellante non abbia formulato censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata. Nel merito, ha contestato il motivo di appello proposto e relativo alla mancata contestazione della documentazione a sostegno della domanda in primo grado, specificando che l'onere della prova gravava sull'attrice ex art. 2967 c.c. e che sul punto non è stato assolto , dal momento che sia la descrizione dei fatti che la dinamica del sinistro sono apparse da subito dubbie anche in considerazione della circostanza che non sia stato richiesto l'intervento di alcuna autorità di polizia nonostante la gravità di quanto riferito.
Ha precisato, sotto il profilo istruttorio, che la prova per testi espletata all'udienza del 14.7.2021 non ha fornito alcun supporto in ordine alla dimostrazione delle modalità di accadimento del sinistro. Ed invero, tutti i testi escussi hanno riferito circostanze accadute solo successivamente al verificarsi del presunto sinistro e precisamente in ordine alle riparazioni effettuate sul veicolo, mentre nessuno di essi
- in quanto non presente sul luogo - ha potuto riferire alcunché in ordine alle modalità, solo riferite da parte attrice, con le quali si sarebbe verificato il danno del quale si pretende il risarcimento. In particolare, , dipendente Testimone_1 dell' , si è limitato a riferire di aver provveduto alla riparazione Parte_1 dell'auto su disposizioni del titolare della stessa parte attrice ed il teste
[...]
, perito industriale nominato dalla controparte, ha riferito di aver redatto la Tes_2 propria perizia quando l'auto era già stata riparata, senza visionare la stessa subito dopo il verificarsi del sinistro e soltanto sulla base di documentazione fornitagli dall'attore.
Ha da ultimo precisato che nemmeno la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado ha fornito elementi univoci e tali da giustificare l'accoglimento della domanda di parte attrice, sia per quanto attiene all'an, sia per quanto attiene al quantum della pretesa. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione di spese e compensi di tale grado di giudizio. Nel merito - accertare e pagina 3 di 8 dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi innanzi esposti, l'impugnazione proposta da “ avverso la Parte_1 sentenza n° 3088/2022 con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, maturati i termini ex art. 352 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.04.2025 dal sottoscritto magistrato, mediotempore divenuto titolare del fascicolo.
Preliminarmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa di parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento. Sul punto si deve ritenere che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito, non si palesa manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento nel merito necessariamente riservato alla cognizione piena di questo Giudice. Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellato ne eccepiva l'inammissibilità per il mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134. La nuova disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della
Suprema Corte in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c. Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato. La Corte di legittimità ha recentemente chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le pagina 4 di 8 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto l'eccezione così come sollevata deve essere rigettata sul presupposto che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, e la norma non può essere letta con un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c, che hanno permesso oltretutto a parte appellata di articolare la sua difesa.
Nel merito l'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Con il motivo di gravame articolato l'appellante si doleva della pretesa violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove di cui ai rispettivi artt. 115 e 116
c.p.c. in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere rilevato la carenza di prova circa la dinamica del sinistro, che al contrario sarebbe rinvenibile a dire dell'appellante, nelle testimonianze escusse nonché nella ctu espletata nel corso del giudizio. Orbene, si deve osservare che relativamente ai testi, entrambi non hanno potuto confermare alcunché relativamente all'an del sinistro, essendosi limitati a confermare avvenimenti e circostanze che sono accaduti successivamente, ovvero in sede di riparazione del veicolo. Ed invero il primo teste escusso, , Testimone_1 ha riferito che il veicolo era stato coinvolto in un incidente stradale a fine Novembre
2012, precisando di averlo portato con il carroattrezzi in carrozzeria lo stesso giorno dell'incidente, ma non ha riferito alcunché sulla dinamica dei fatti.
Né il secondo teste , ha potuto riferire alcunché sulla dinamica, Testimone_2 essendo stato incaricato in un momento successivo di redigere una perizia sui danni. Ed invero ha testualmente riferito “ la perizia è stata da me effettuata dopo che la macchina era stata riparata, e ai fini della stima mi sono basato su documentazione fotografica relativa alla vettura incidentata, a me fornita dalla
pagina 5 di 8 carrozzeria. Non ho visto personalmente la vettura danneggiata.” Tali testimonianze non sono sufficienti a fornire la prova della dinamica dei fatti, sulla quale invero anche le allegazioni di parte attorea sono state insufficienti in primo grado. Pertanto, non ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria, atteso che non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'attrice non abbia affatto assolto all'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa ovvero il sinistro occorso a in data 28.11.2012. Sul punto il Controparte_2 modello CAI versato in atti ( doc.2 di parte appellante) in effetti non può considerarsi completo e compilato in tutte le sue parti, atteso che nella parte centrale relativa alla descrizione delle circostanze dell'incidente non è riportata alcuna indicazione, sulla posizione assunta dai due veicoli al moemnto dello scontro, e la grafica delle traiettorie così come indicata non è sufficiente a chiarire le modalità con cui sono giunti a collisione i due veicoli. Giova a questo punto rammentare che secondo la
Suprema Corte “In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
27005 del 07/12/2005). Nemmeno è di ausilio la dichiarazione della conducente della là dove si legge “ho torto”, atteso che essa non riveste valore confessorio, non riferendosi a fatti ma a valutazioni giuridiche, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per cui“Il verbale di constatazione amichevole del danno da incidente stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39), nei confronti dell' assicuratore dell'altro veicolo, costituisce confessione stragiudiziale resa ad un terzo
(l'altro conducente), come tale liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 cod. civ.) per i fatti - sfavorevoli e favorevoli, per l'inscindibilità delle dichiarazioni: art. 2734 cod. civ.) - ricostruttivi dell' incidente, mentre non ha alcun valore probatorio per i giudizi implicanti valutazioni giuridiche, e quindi per le assunzioni di responsabilità e colpe” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1561 del 13/02/1998).
In tale quadro non appare di alcuna utilità la consulenza tecnica svolta in primo grado, in quanto il consulente ha valutato i danni sulla sola base di mere ipotesi, e senza poter visionare direttamente il veicolo che, si sottolinea, era già stato riparato, pagina 6 di 8 limitandosi pertanto a fornire un giudizio di mera possibile compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni medesimi, precisando di non poter affermare con certezza che tutti i danni fossero riconducibili all'incidente.
In conclusione, dunque, l'incompletezza del modello CAI sottoscritto dalle parti e l'impossibilità di ricavare fondate conferme dalla CTU svolta in primo grado conducono a respingere l'appello, non potendo la constatazione amichevole di incidente costituire nel caso di specie una presunzione di prova in favore della modalità del sinistro quale rappresentata da parte appellante.
Ciò determina il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
L' appellante soccombente in considerazione dell'esito del presente giudizio è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater T.U. di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18 L. n.
228/2012.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna L' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 3. l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, per come chiarito in parte motiva.
Vibo Valentia, 27 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 714/2023 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele P.IVA_1
Pagnotta ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via L. Razza n. 92 n virtù di procura in calce all'atto di citazione del procedimento di primo grado;
-ATTRICE-
Contro
, (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Vibo Valentia, alla
Piazza del Lavoro n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Roberto Franco che la rappresenta, assiste e difende in virtù della allegata procura speciale alle liti;
-CONVENUTA-
OGGETTO: appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
3088/2022 – rg. 3269/2016 -
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa;
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare Parte_1 dell'omonima autocarrozzeria, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia la compagnia assicurativa per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 10.851,38 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti sul veicolo Ford Fiesta, a seguito del sinistro stradale occorso in data 28.11.2012. A fondamento della sua domanda deduceva che con contratto di cessione, proprietario dell'autovettura Controparte_2 richiamata e rimasta coinvolta nel sinistro cedeva il suo credito vantato nei confronti del responsabile del danno nonché nei confronti della Compagnia Assicuratrice. Si costitutiva la che preliminarmente eccepiva la nullità della citazione Controparte_1 per violazione dell'art. 163 c.p.c., nonché eccepiva l'incompetenza per valore del
Giudice adito, il difetto di legittimazione attiva di parte attorea e nel merito l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n° 3088/2022, depositata il 16 novembre 2022, il Giudice di Pace di
Vibo Valentia rigettava integralmente la domanda attorea poiché sfornita del tutto di prova sia sull'an che sul quantum del sinistro, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido.
Ha proposto il presente appello l' in persona del Parte_1 titolare, deducendo quale primo motivo di appello l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, avendo la CTU confermato sia la dinamica sia la compatibilità dei danni al sinistro. Ha inoltre eccepito che nel caso de quo controparte non ha offerto nulla in proprio favore al punto da generare un dibattito processuale in riferimento alla documentazione allegata. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere e per l'effetto riformulare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di ViboValentia nella parte motiva: - Riconoscere
e confermare la CTU tecnica. - Riconoscere legittimo l'operato della Parte_1 nella procedura di cessione del credito. - Riconoscere all'
[...]
l'aver effettuato tutti i lavori sull' autovettura del Signor Parte_1
- Riconoscere la compatibilità dei danni riconducibili al sinistro occorso. - CP_2
Condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 8 Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 sostenendo sul punto che l'appellante non abbia formulato censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata. Nel merito, ha contestato il motivo di appello proposto e relativo alla mancata contestazione della documentazione a sostegno della domanda in primo grado, specificando che l'onere della prova gravava sull'attrice ex art. 2967 c.c. e che sul punto non è stato assolto , dal momento che sia la descrizione dei fatti che la dinamica del sinistro sono apparse da subito dubbie anche in considerazione della circostanza che non sia stato richiesto l'intervento di alcuna autorità di polizia nonostante la gravità di quanto riferito.
Ha precisato, sotto il profilo istruttorio, che la prova per testi espletata all'udienza del 14.7.2021 non ha fornito alcun supporto in ordine alla dimostrazione delle modalità di accadimento del sinistro. Ed invero, tutti i testi escussi hanno riferito circostanze accadute solo successivamente al verificarsi del presunto sinistro e precisamente in ordine alle riparazioni effettuate sul veicolo, mentre nessuno di essi
- in quanto non presente sul luogo - ha potuto riferire alcunché in ordine alle modalità, solo riferite da parte attrice, con le quali si sarebbe verificato il danno del quale si pretende il risarcimento. In particolare, , dipendente Testimone_1 dell' , si è limitato a riferire di aver provveduto alla riparazione Parte_1 dell'auto su disposizioni del titolare della stessa parte attrice ed il teste
[...]
, perito industriale nominato dalla controparte, ha riferito di aver redatto la Tes_2 propria perizia quando l'auto era già stata riparata, senza visionare la stessa subito dopo il verificarsi del sinistro e soltanto sulla base di documentazione fornitagli dall'attore.
Ha da ultimo precisato che nemmeno la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado ha fornito elementi univoci e tali da giustificare l'accoglimento della domanda di parte attrice, sia per quanto attiene all'an, sia per quanto attiene al quantum della pretesa. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler sentire accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione di spese e compensi di tale grado di giudizio. Nel merito - accertare e pagina 3 di 8 dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata, per i motivi innanzi esposti, l'impugnazione proposta da “ avverso la Parte_1 sentenza n° 3088/2022 con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, maturati i termini ex art. 352 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.04.2025 dal sottoscritto magistrato, mediotempore divenuto titolare del fascicolo.
Preliminarmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa di parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento. Sul punto si deve ritenere che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito, non si palesa manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento nel merito necessariamente riservato alla cognizione piena di questo Giudice. Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellato ne eccepiva l'inammissibilità per il mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134. La nuova disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della
Suprema Corte in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c. Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato. La Corte di legittimità ha recentemente chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le pagina 4 di 8 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto l'eccezione così come sollevata deve essere rigettata sul presupposto che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, e la norma non può essere letta con un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c, che hanno permesso oltretutto a parte appellata di articolare la sua difesa.
Nel merito l'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Con il motivo di gravame articolato l'appellante si doleva della pretesa violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove di cui ai rispettivi artt. 115 e 116
c.p.c. in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere rilevato la carenza di prova circa la dinamica del sinistro, che al contrario sarebbe rinvenibile a dire dell'appellante, nelle testimonianze escusse nonché nella ctu espletata nel corso del giudizio. Orbene, si deve osservare che relativamente ai testi, entrambi non hanno potuto confermare alcunché relativamente all'an del sinistro, essendosi limitati a confermare avvenimenti e circostanze che sono accaduti successivamente, ovvero in sede di riparazione del veicolo. Ed invero il primo teste escusso, , Testimone_1 ha riferito che il veicolo era stato coinvolto in un incidente stradale a fine Novembre
2012, precisando di averlo portato con il carroattrezzi in carrozzeria lo stesso giorno dell'incidente, ma non ha riferito alcunché sulla dinamica dei fatti.
Né il secondo teste , ha potuto riferire alcunché sulla dinamica, Testimone_2 essendo stato incaricato in un momento successivo di redigere una perizia sui danni. Ed invero ha testualmente riferito “ la perizia è stata da me effettuata dopo che la macchina era stata riparata, e ai fini della stima mi sono basato su documentazione fotografica relativa alla vettura incidentata, a me fornita dalla
pagina 5 di 8 carrozzeria. Non ho visto personalmente la vettura danneggiata.” Tali testimonianze non sono sufficienti a fornire la prova della dinamica dei fatti, sulla quale invero anche le allegazioni di parte attorea sono state insufficienti in primo grado. Pertanto, non ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria, atteso che non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'attrice non abbia affatto assolto all'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa ovvero il sinistro occorso a in data 28.11.2012. Sul punto il Controparte_2 modello CAI versato in atti ( doc.2 di parte appellante) in effetti non può considerarsi completo e compilato in tutte le sue parti, atteso che nella parte centrale relativa alla descrizione delle circostanze dell'incidente non è riportata alcuna indicazione, sulla posizione assunta dai due veicoli al moemnto dello scontro, e la grafica delle traiettorie così come indicata non è sufficiente a chiarire le modalità con cui sono giunti a collisione i due veicoli. Giova a questo punto rammentare che secondo la
Suprema Corte “In mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
27005 del 07/12/2005). Nemmeno è di ausilio la dichiarazione della conducente della là dove si legge “ho torto”, atteso che essa non riveste valore confessorio, non riferendosi a fatti ma a valutazioni giuridiche, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per cui“Il verbale di constatazione amichevole del danno da incidente stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39), nei confronti dell' assicuratore dell'altro veicolo, costituisce confessione stragiudiziale resa ad un terzo
(l'altro conducente), come tale liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 cod. civ.) per i fatti - sfavorevoli e favorevoli, per l'inscindibilità delle dichiarazioni: art. 2734 cod. civ.) - ricostruttivi dell' incidente, mentre non ha alcun valore probatorio per i giudizi implicanti valutazioni giuridiche, e quindi per le assunzioni di responsabilità e colpe” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1561 del 13/02/1998).
In tale quadro non appare di alcuna utilità la consulenza tecnica svolta in primo grado, in quanto il consulente ha valutato i danni sulla sola base di mere ipotesi, e senza poter visionare direttamente il veicolo che, si sottolinea, era già stato riparato, pagina 6 di 8 limitandosi pertanto a fornire un giudizio di mera possibile compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni medesimi, precisando di non poter affermare con certezza che tutti i danni fossero riconducibili all'incidente.
In conclusione, dunque, l'incompletezza del modello CAI sottoscritto dalle parti e l'impossibilità di ricavare fondate conferme dalla CTU svolta in primo grado conducono a respingere l'appello, non potendo la constatazione amichevole di incidente costituire nel caso di specie una presunzione di prova in favore della modalità del sinistro quale rappresentata da parte appellante.
Ciò determina il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000 nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
L' appellante soccombente in considerazione dell'esito del presente giudizio è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater T.U. di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18 L. n.
228/2012.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, e quale giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna L' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 7 di 8 3. l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, per come chiarito in parte motiva.
Vibo Valentia, 27 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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