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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12586/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025000217064111192414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 697/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO N.2025000217064111192414/2025 notificata in data 29.4.2025 relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2016 eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari. Non si è costituita in giudizio parte resistente. Alla udienza di trattazione del 19.1.2026, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della non rispettata sequenza procedimentale – conseguenze. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Venendo al caso di specie, non vi è prova della notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento e degli atti prodromici, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione Campania onerata. Per quanto detto sopra, il ricorso va accolto, non risultando rispettata la sequenza procedimentale. Inoltre, è maturata la prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato, stante la mancanza di prova della notifica di atti interruttivi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna parte resistente, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 280,00 oltre rimborso spese generali, Cut, iva e cpa, con attribuzione. Così deciso in Napoli il 19.1.2026 Il Giudice Nominativo_1 Dr.ssa
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12586/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025000217064111192414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 697/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO N.2025000217064111192414/2025 notificata in data 29.4.2025 relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2016 eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari. Non si è costituita in giudizio parte resistente. Alla udienza di trattazione del 19.1.2026, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della non rispettata sequenza procedimentale – conseguenze. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Venendo al caso di specie, non vi è prova della notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento e degli atti prodromici, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione Campania onerata. Per quanto detto sopra, il ricorso va accolto, non risultando rispettata la sequenza procedimentale. Inoltre, è maturata la prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato, stante la mancanza di prova della notifica di atti interruttivi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna parte resistente, in solido, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 280,00 oltre rimborso spese generali, Cut, iva e cpa, con attribuzione. Così deciso in Napoli il 19.1.2026 Il Giudice Nominativo_1 Dr.ssa