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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2021 promossa da:
(†), (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. CASALINI ALBERTO, elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO DELLA VITTORIA 3 LEGNAGO (VR) ITALIA presso il difensore avv.
CASALINI ALBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), (C.F. ), C.F._5 CP_3 C.F._6 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. MONTICELLI TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO MANZONI 1 SUZZARA presso il difensore avv. MONTICELLI TIZIANA
CONVENUTO/I
Oggetto: pagamento somme di denaro.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito:
(1) In relazione al convenuto , anche quale erede di : CP_1 Persona_1 (i) accertare e dichiarare che il OM. ha svolto, per conto e nell'interesse dei CP_5 OR e , l'attività professionale di progettazione e di CP_1 Persona_1 coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione per la ricostruzione del complesso edilizio ubicato in Mirandola (MO) Via Diversivo c.n. 15, incluse tutte le attività accessorie relative alle pratiche edilizie, di finanziamento pubblico Mude e di assistenza nella fase ad impresa e professionisti, nonché l'ulteriore attività di consulenza ed assistenza tecnica e
pagina 1 di 19 professionale ai clienti, il tutto come descritto nella narrativa dell'atto di citazione sotto la denominazione di 'attività Mude' e di 'attività extra Mude'; (ii) per l'effetto condannare il SI , per sé ed anche quale erede di CP_1 Per_1
, a corrispondere ai OR , , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi del OM. , la complessiva somma di euro Parte_4 CP_5 Per_ 140.702,03, già detratto il contributo pubblico ricevuto dal de cuius con la liquidazione del
, o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli
[...] interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, in pagamento del credito professionale per corrispettivo e spese maturato dal de cuius OM. per l' 'attività Mude' ed 'extra Mude' svolta CP_5 di cui al superiore punto i;
(2) In relazione ai convenuti , e : CP_2 CP_1 CP_3 (iii) accertare e dichiarare che il OM. ha svolto, per conto e nell'interesse dei CP_5 OR , e l'ulteriore attività professionale di CP_2 CP_1 CP_3 progettazione e di coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione per la ricostruzione del complesso edilizio ubicato in Mirandola (MO) Via Pezzetta c.n. 14, incluse tutte le attività accessorie relative alle pratiche edilizie, di finanziamento pubblico Mude e di assistenza nella fase ad impresa e professionisti, nonché l'ulteriore attività di consulenza ed assistenza tecnica e professionale ai clienti, il tutto come descritto nella narrativa dell'atto di citazione sotto la denominazione di 'attività Mude' e di 'attività extra Mude'; (iv) per l'effetto condannare i OR , e a CP_2 CP_1 CP_3 corrispondere ai OR , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi del OM. , la complessiva somma di euro 104.125,48, già Parte_4 CP_5 detratto il contributo pubblico ricevuto dal de cuius con la liquidazione del , o quella Per_2 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, in pagamento del credito professionale per corrispettivo e spese maturato dal de cuius OM. per l' 'attività Mude' ed 'extra Mude' svolta di cui al CP_5 superiore punto iii;
(3) In relazione alla convenuta Controparte_6 (v) accertare e dichiarare che il OM. ha curato, per conto e nell'interesse CP_5 della in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore SI , la predisposizione e l'evasione della pratica edilizia 'libera' CP_1 relativa alle opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni in Mirandola (MO), via Diversivo n. 15, ponendo in essere tutta l'attività ad essa inerente e relativa, così come indicata nella parte narrativa dell'atto di citazione;
(vi) per l'effetto condannare la in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore SI , a corrispondere ai OR CP_1 [...]
, , e , quali eredi del OM. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5
, la complessiva somma di euro 1.940,78, o quella maggiore o minor somma ritenuta di
[...] giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla domanda al saldo, o in subordine interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, in pagamento del credito professionale maturato dal de cuius OM. per l'attività CP_5 extra Mude svolta di cui al superiore punto v;
4) In relazione a tutte le parti convenute:
pagina 2 di 19 (vii) in ogni caso dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o invalida e/o infondata e comunque respingere la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
(viii) disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle frasi ed espressioni gravemente sconvenienti ed offensive nei confronti della memoria del OM. , contenute nella CP_5 comparsa di costituzione e risposta dei convenuti alle pp. 11, 13 e 14 (1);
(ix) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: Parte attrice ribadisce la richiesta di ammissione dei documenti da 166 a) a 171, come da istanza attorea del 29.11.2021. Insiste nell'eccezione di nullità parziale della CTU in relazione alle parti concernenti le premesse e la prima ipotesi di compenso dell'attività Mude per entrambi i cantieri (pp. da 42 a 46 prima parte e da 47 a 49 prima parte CTU, relative alla risposta al 2° quesito), nonché, quanto alla risposta al 4° quesito, l'inclusione nel conteggio fornito della ft. 57 che Pt_5 nulla ha a che vedere con le due sentenze di condanna del Tribunale di MO (la n. 1030/2020
e la n. 432/2021) per cui controparte chiede risarcimento in giudizio (alle pp. 56, 68, 69,70, 71
CTU); il tutto come specificato e motivato nelle note autorizzate attoree del 5.01.2024.
Ribadisce le contestazioni in ordine a lacune, carenze metodologiche, erroneità e contraddizioni dell'elaborato peritale, come argomentato nelle predette note autorizzate attoree del 5.01.2024 e contestato all'udienza del 12.06.2024, evidenziando che anche nel supplemento peritale del 29.05.2024 il c.t.u., nonostante specifica richiesta nel quesito, ha omesso di quantificare il compenso dovuto per la duplice istruttoria Mude (rispettivamente relativa al cantiere di Via
Diversivo e al cantiere di Via Pezzetta) nonché per la prima variante di Via Diversivo, e sottolineando, con richiamo ai n.n.
2-4 della lettera (A) pp.
3-4 delle note autorizzate attoree del
5.01.2024 e alle osservazioni attoree alla bozza di CTU del 12.10.2023 p. 8, che le indicate prestazioni devono essere autonomamente remunerate ex art. 37-38 D.M. 20.07.2012, n. 140. A motivo di ciò si chiede ulteriore integrazione della CTU o comunque l'integrale accoglimento di rilievi e prospettazioni degli attori al riguardo. A modifica dell'ordinanza del 29.03.2024 si chiede l'ammissione della prova orale sui capitoli di prova attorei non ammessi ed indicati nella memoria attorea ex art. 183 VI c n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, in relazione alle eventuali circostanze di fatto su cui il Giudice non dovesse ritenere comunque raggiunta la prova secondo le prospettazioni degli attori. Si ribadisce inoltre l'opposizione alle avverse istanze istruttorie, l'eccezione di incapacità a testimoniare di CP_6
e la subordinata richiesta di abilitazione alla prova contraria diretta e indiretta come
[...] da memoria attorea ex art. 183 VI n. 3 c.p.c., nonché le contestazioni di infondatezza e/o inammissibilità e/o irritualità delle eccezioni, deduzioni e documenti di cui alle note avversarie datate 9.01.2024 come da note scritte attoree del 19.02.2024 sostitutive dell'udienza del 20.02.2024”.
Parte convenuta:
“Nel merito
- Respingersi le domande avversarie in quanto tutte infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale
- Accertarsi la responsabilità professionale e/o extracontrattuale del defunto geom. CP_5
per i fatti di cui in narrativa e condannare gli attori, nella loro qualità di eredi, al
[...] risarcimento del danno quantificato in € 126.067,82 o nel diverso importo che dovesse emergere nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 3 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 4.02.2021, i OR , Parte_1 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi del EO , Parte_3 Parte_4 CP_5
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di MO i OR , , CP_1 CP_2
nonché la chiedendo la loro CP_3 Controparte_6
condanna al pagamento dei crediti professionali per corrispettivi e spese maturati dal de cuius
OM. per l'attività professionale svolta nell'ambito della ricostruzione post- CP_5
sisma 2012 di due complessi immobiliari in Mirandola (MO).
In particolare, gli attori chiedevano la condanna:
- del SI , per sé e anche quale erede di al pagamento della CP_1 Persona_1
somma di euro 140.702,03 inclusa IVA;
- dei OR , e al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1 CP_3
104.125,48 inclusa IVA;
- della al pagamento della somma di euro 1.940,78 Controparte_6
inclusa IVA.
Gli attori esponevano che il OM. aveva svolto, dal 2012 al 2016, attività professionale CP_5
per conto dei convenuti nell'ambito della ricostruzione di due complessi immobiliari danneggiati dal sisma del maggio 2012, curando sia le attività rientranti nella pratica di contributo pubblico
"MUDE" (progettazione, coordinamento sicurezza, pratiche amministrative), sia ulteriori attività
"extra MUDE" collegate. Precisavano che il professionista aveva incassato solo l'80% del contributo pubblico a lui spettante tramite il SAL Zero, mentre restavano da corrispondere sia il residuo 20% del contributo che i compensi per le attività non coperte dal contributo stesso.
Si costituivano in giudizio i convenuti con comparsa del 5.5.2021, chiedendo il rigetto delle domande attoree sul presupposto che l'attività del OM. sarebbe stata interamente pagata CP_5
tramite il contributo pubblico ricevuto con la liquidazione del Per_2
I convenuti proponevano inoltre domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori al risarcimento della somma di euro 126.067,82 per i danni asseritamente subiti a causa della negligenza del OM. , il quale avrebbe omesso di inserire le competenze dell'Impresa CP_5
Edile Degani nell'istanza di liquidazione del Per_2
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice disponeva CTU tecnica, affidata all'Arch. per la determinazione della congruità dei compensi oggetto di giudizio Persona_3
pagina 4 di 19 e la valutazione della questione oggetto della domanda riconvenzionale. Il CTU depositava la relazione definitiva il 21.10.2023, formulando diverse ipotesi di quantificazione dei compensi. Su richiesta delle parti, il Giudice disponeva un'integrazione della CTU, depositata il 30.05.2024.
Veniva inoltre espletata prova per testi. All'udienza del 12.06.2024 erano escussi i testi Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
Precisate le conclusioni mediante note scritte sostitutive dell'udienza del 7.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
Preliminarmente, con riferimento all'istanza di rimessione in termini depositata da parte attrice in data 29.11.2021, sulla quale il precedente giudice istruttore non si era espresso, si rileva che i documenti di cui si chiede la produzione consistono, da un lato, nelle comunicazioni PEC del
Comune di Mirandola - Ufficio Tecnico (doc. 166 a,b) e della Struttura del Commissario della
Regione Emilia Romagna delegato alla ricostruzione (doc. 167 a,b), contenenti i chiarimenti ufficiali sull'ambito di applicazione della normativa sulla ricostruzione post-sisma, formatesi rispettivamente in data 18.11.2021 e 12.11.2021, dunque successivamente alla scadenza del termine istruttorio del 20.10.2021, e, dall'altro lato, nella corrispondenza (doc. 168-171) attestante come parte attrice si fosse tempestivamente attivata, già prima della scadenza del termine, per ottenere i suddetti chiarimenti. Trattandosi di documentazione sopravvenuta e rilevante ai fini del decidere, in quanto attinente alla domanda riconvenzionale concernente la presunta omessa inclusione di determinate voci di spesa nella richiesta di liquidazione del contributo pubblico, se ne autorizza la produzione
1. La domanda degli attori relativa ai compensi per l'attività "MUDE"
Nel merito va anzitutto esaminata la domanda degli attori relativa al pagamento dei compensi professionali maturati dal OM. per l'attività "MUDE", svolta nell'ambito della CP_5
ricostruzione post-sisma dei due complessi immobiliari in Mirandola.
L'attività "MUDE" ha compreso, come documentato in atti, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei fabbricati abitativi e produttivi, l'attività di coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione, nonché tutte le attività correlate e prodromiche, quali i rilievi in loco, la redazione del computo metrico, la predisposizione e presentazione delle pratiche amministrative necessarie all'ottenimento del permesso di costruire, l'istruzione ed evasione della pagina 5 di 19 pratica per la richiesta dei contributi pubblici. In particolare, tali attività sono meglio specificate, per ciascun complesso immobiliare, alle pagine 6, 7 e 8 dell'atto di citazione relativo agli immobili siti in Mirandola, via Diversivo 15, e alle pagine 12, 13, 14 e 15 con riguardo agli immobili siti in Mirandola, via Pezzetta 14. Il loro compimento è stato accertato dal CTU alle pagine 38-40 del proprio elaborato.
La tesi dei convenuti, secondo cui tali prestazioni sarebbero state interamente remunerate attraverso il contributo pubblico già incassato dal professionista nella misura dell'80% tramite il
SAL Zero, non può essere condivisa.
Va infatti rilevato che il contributo pubblico erogato ai sensi dell'ordinanza commissariale n.
86/2012 della Regione Emilia Romagna non poteva, per sua stessa natura e disciplina, coprire integralmente i compensi professionali maturati. Ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il contributo è stato calcolato e concesso sul "costo convenzionale" delle opere, risultato inferiore rispetto al costo effettivo degli interventi come risultante dal computo metrico.
Di conseguenza, anche la parte di contributo destinata alle spese tecniche - calcolata in percentuale sul costo convenzionale - è risultata necessariamente inferiore rispetto ai compensi effettivamente maturati.
In secondo luogo, le spese tecniche dei professionisti erano ammesse a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento, come stabilito dal Protocollo d'intesa tra MEF e Regioni del 4.10.2012. Lo stesso Protocollo sottoscritto dal Commissario delegato e dagli ordini professionali, approvato con decreto n. 53/2014, ha chiarito che tale limite riguardava esclusivamente l'entità del contributo pubblico riconoscibile, non anche la determinazione dell'onorario spettante al professionista, che rimaneva regolata in ambito privatistico.
Ne consegue che il contributo pubblico ha potuto solo parzialmente "coprire" i compensi maturati dal professionista, la cui determinazione deve avvenire secondo i criteri ordinari previsti dal D.M.
140/2012 per la liquidazione dei compensi professionali. L'art. 1 del citato decreto ministeriale stabilisce che, in assenza di un accordo tra le parti sul compenso del professionista, la liquidazione è effettuata dall'autorità giudiziaria applicando i criteri previsti dal medesimo decreto. La consapevolezza di tale parziale copertura era ben nota alle stesse parti convenute, come dimostrato dalle risultanze istruttorie.
È emerso infatti che i convenuti, sin dall'inizio del 2013, si erano attivati per la ricerca di risorse finanziarie con cui far fronte ai pagamenti non coperti dal contributo, anche avvalendosi pagina 6 di 19 dell'assistenza dello stesso OM. , come documentato dalle email scambiate con gli CP_5
istituti bancari (doc. 49-53) e confermato dai testi escussi.
Del tutto infondata risulta l'eccezione dei convenuti relativa all'assenza di preventivi o accordi sulle prestazioni da svolgere. L'incarico professionale è stato infatti conferito e accettato per tutte le attività necessarie alla ricostruzione, come dimostrato dalle numerose procure sottoscritte dai committenti (doc. 29-37) e dalla stessa revoca dell'incarico, che presuppone evidentemente il precedente conferimento dello stesso.
Va pertanto affermato il diritto degli attori, quali eredi del OM. , ad ottenere il CP_5
pagamento dei compensi maturati per l'attività "MUDE" svolta dal professionista, al netto del contributo pubblico già incassato, secondo i criteri di determinazione che verranno esaminati nel prosieguo, con la precisazione che l'eventuale percezione del residuo 20% del contributo dall'Ing.
subentrato al OM. non incide sul presente giudizio, in quanto i soggetti Per_4 CP_5
legittimati passivi della pretesa attorea sono i convenuti quali controparti contrattuali del OM.
, non già il professionista successivamente incaricato. CP_5
2. La quantificazione dei compensi per l'attività "MUDE"
Accertato il diritto degli attori al pagamento dei compensi per l'attività "MUDE", occorre procedere alla loro quantificazione, esaminando separatamente i due cantieri.
Il CTU, nella sua relazione integrativa, ha elaborato quattro diverse ipotesi di compenso.
Tra queste, appare congruo fare riferimento alla terza ipotesi, basata sull'applicazione dei valori medi dei parametri previsti dal D.M. 140/2012, in particolare del parametro "G" relativo alla complessità della prestazione.
Tale scelta si giustifica alla luce delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, che ha presentato elementi di complessità tali da avvicinare il livello delle prestazioni rese a uno standard medio, piuttosto che minimo (o massimo).
Tra i principali fattori si segnalano: le particolari condizioni di pericolosità dei luoghi terremotati,
l'urgenza delle prestazioni richieste, la mole e specificità delle attività (documentate dagli elaborati progettuali in atti), il succedersi di nuove disposizioni normative nel contesto emergenziale, la necessità di coordinamento con altri professionisti.
La prima ipotesi di compenso formulata dal CTU non può essere condivisa.
Il consulente tecnico, nel formularla, ha infatti omesso di indicare i criteri tecnici di quantificazione del compenso, limitandosi ad affermare che "la prestazione resa dal OM.
pagina 7 di 19 poteva rientrare nei parametri stabiliti dal Decreto Regionale ed essere conseguentemente CP_5
'assorbita in toto' negli importi liquidati quali 100%", senza tuttavia esplicitare alcun parametro oggettivo a supporto di tale conclusione.
Tale prospettazione deve essere disattesa in quanto confonde il piano della contribuzione pubblica, regolata dalla normativa speciale, con quello della determinazione dei compensi professionali, che deve invece avvenire secondo i criteri del d.m. 140/2012.
La normativa regionale richiamata dal CTU, infatti, non stabilisce i parametri per i compensi dell'attività professionale, ma regolamenta unicamente la liquidazione dei contributi pubblici per la ricostruzione post sisma, stabilendone criteri e limiti.
2.1 Cantiere Via Diversivo
Per il cantiere di Via Diversivo, applicando i parametri medi del D.M. 140/2012, il compenso viene determinato dal ctu in euro 46.929,54 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
Non possono essere accolte le richieste degli attori di vedere riconosciuti ulteriori compensi per la prima variante progettuale (euro 7.639,19) e per la pratica MUDE di richiesta contributo pubblico e perizie correlate (euro 18.486,55).
Deve infatti condividersi quanto rilevato dal CTU, secondo cui tali attività costituiscono un
"unicum" con la fase di progettazione, nella quale devono ritenersi assorbite.
In particolare, la redazione delle perizie giurate e l'istruttoria per la pratica MUDE rappresentano attività strettamente connesse e funzionali alla progettazione stessa, costituendone il necessario completamento ai fini dell'ottenimento del contributo pubblico. Non si tratta quindi di prestazioni autonome, ma di attività accessorie già remunerate nell'ambito della progettazione.
Analogamente, la prima variante progettuale non può considerarsi una prestazione autonoma, trattandosi di una modifica richiesta in corso d'opera che rientra nella normale attività di adeguamento del progetto alle esigenze della committenza, già compensata con il corrispettivo della progettazione.
Il compenso per il cantiere di Via Diversivo viene pertanto confermato in euro 46.929,54 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
2.2 Cantiere Via Pezzetta
Per il cantiere di Via Pezzetta, applicando i medesimi parametri, il compenso viene determinato in euro 45.845,64 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
pagina 8 di 19 Anche per questo cantiere non può essere accolta la richiesta degli attori di veder riconosciuto un ulteriore compenso di euro 16.263,87 per la pratica MUDE di richiesta contributo e relative perizie. Vale infatti quanto già osservato per il cantiere di Via Diversivo: la redazione delle perizie giurate e l'istruttoria della pratica MUDE costituiscono attività accessorie e funzionalmente connesse alla progettazione, nella quale devono ritenersi assorbite. Non si tratta di prestazioni autonome ma di incombenti necessariamente collegati alla fase progettuale, il cui compenso è già ricompreso nella remunerazione della progettazione preliminare.
Il compenso per il cantiere di Via Pezzetta viene pertanto confermato in euro 45.845,64 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
2.3 Spese
Vanno inoltre riconosciute le spese vive sostenute dal professionista, documentate in atti e quantificate in:
- euro 865,75 per il cantiere di Via Diversivo;
- euro 1.171,64 per il cantiere di Via Pezzetta.
In conclusione, i convenuti dovranno essere condannati al pagamento dei seguenti importi:
- , per sé e quale erede di euro 46.929,54 oltre accessori, oltre a CP_1 Persona_1
euro 865,75 per spese;
- , e euro 45.845,64 oltre accessori, oltre a euro CP_2 CP_1 CP_3
1.171,64 per spese.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.
3. La domanda degli attori relativa ai compensi per l'attività "extra MUDE"
Va ora esaminata la domanda degli attori relativa al pagamento dei compensi per le attività c.d.
"extra MUDE", ovvero quelle prestazioni professionali e tecniche ulteriori rispetto all'attività
MUDE, ad essa collegate ma non rientranti nella richiesta di contribuzione pubblica in quanto non direttamente inerenti alla "ricostruzione di edifici".
L'esistenza e l'effettivo svolgimento di tali attività risulta provata sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria testimoniale espletata. In particolare:
3.1 Per il cantiere di Via Diversivo: a) Le verifiche di corrispondenza tra risultanze catastali e atti di proprietà sono documentate e risultano necessarie al fine di regolarizzare la situazione catastale degli immobili, condizione indispensabile per poter accedere ai contributi pubblici.
pagina 9 di 19 b) Le pratiche catastali sono provate dai documenti 39-43, che attestano anche l'incarico conferito da , nonché dalla fattura del collaboratore OM. (doc. 66) per l'inoltro CP_1 Parte_6
telematico.
c) La seconda variante progettuale è documentata dal progetto architettonico e relazione (doc.
112) ed è stata richiesta da per la necessità di ricovero degli animali domestici. CP_1
d) L'assistenza per la pratica Enel relativa allo spostamento dei contatori è provata dai documenti
54-55 e confermata dalle testimonianze dei testi e Tes_1 Tes_2
e) L'assistenza nella richiesta mutui è documentata dalle email scambiate con gli istituti bancari
(doc. 49-53) e confermata dai testi e che hanno riferito dell'attività svolta dal Tes_1 Tes_2
OM. per la trasmissione della documentazione tecnica necessaria. CP_5
f) L'attività di ricerca del testamento e assistenza per il possibile trasferimento Persona_5
beni è provata dal doc. 56 (corrispondenza Consiglio Notarile) e confermata dalle Persona_1
testimonianze e Tes_1 Tes_2
g) Le spese di digitalizzazione documenti sono documentate dalla fattura del Centro Stampa.
3.2 Per il cantiere di Via Pezzetta:
a) Le verifiche catastali e le pratiche catastali sono provate dai documenti 44-46.
b) La consulenza e assistenza per l'atto notarile di donazione usufrutto è documentata dall'atto stesso (doc. 47) in cui il OM. compare quale testimone, e l'attività è confermata dai testi CP_5
, e dalla stessa teste Tes_1 Tes_2 Tes_4
c) La redazione del contratto di comodato è provata dal doc. 48 e confermata dai testi e Tes_1
che hanno riferito della redazione materiale dell'atto sotto dettatura del OM. . Tes_2 CP_5
In merito a tale contratto, si osserva che la teste ha riferito solo di aver "ritirato" il contratto Tes_4
dalla che nel 2014 ne ha curato la mera registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La Parte_7
redazione materiale del contratto è invece avvenuta nei giorni precedenti presso lo studio , CP_5
come confermato dalle testimonianze precise e concordanti dei testi sopraindicati. La retrodatazione al 2009 si spiega con la volontà di formalizzare un rapporto di comodato che era già in essere da anni tra le parti. Del resto, le stesse marche da bollo apposte sul documento, datate 2014, confermano che la materiale redazione è avvenuta in tale anno.
d) L'assistenza pratica Enel è documentata e confermata in via testimoniale.
e) Le spese di digitalizzazione sono provate dalla fattura del Centro Stampa.
pagina 10 di 19 3.3 Meritano particolare attenzione le risultanze istruttorie relative all'assistenza prestata dal
OM. nella richiesta di finanziamenti e nella ricerca testamentaria. Sul punto, le CP_5
testimonianze rese dai testi e all'epoca rispettivamente collaboratore e Tes_1 Tes_2
dipendente del OM. , appaiono particolarmente precise e circostanziate, trovando CP_5
peraltro riscontro nella documentazione prodotta in atti (doc.ti da 49 a 53 - email scambiate con gli istituti bancari, e doc. 56 - corrispondenza con il Consiglio Notarile).
In particolare, il teste ha confermato di aver personalmente predisposto il messaggio Tes_1
PEC diretto al Consiglio Notarile per la ricerca del testamento di , ricordando Persona_5 persino l'importo del bonifico di €10,00 per i diritti di segreteria.
Lo stesso teste ha riferito di aver assistito alle interlocuzioni del OM. con i funzionari CP_5
delle banche, identificando specificamente la - filiale di San SI, e ha CP_7
confermato l'invio dei documenti richiamati nel capitolo di prova (documenti catastali, relazione tecnica dell'intervento, computo metrico estimativo della spesa). Ha inoltre precisato che il
OM. si è occupato dei profili catastali necessari per le richieste di finanziamento. CP_5
La teste ha fornito ulteriori dettagli significativi, confermando di aver personalmente Tes_2
trasmesso alle banche, su delega del OM. , le email con allegata la documentazione CP_5
catastale, di aver reperito i contatti telefonici dei referenti bancari di cui conservavano i biglietti da visita e di aver annotato in agenda gli appuntamenti, ricevendo poi conferma dal professionista del loro effettivo svolgimento. La teste ha inoltre riferito di aver assistito alla telefonata con la segreteria del Consiglio Notarile e di ricordare il pagamento dei diritti di segreteria.
Le dichiarazioni dei testi di controparte non appaiono invece idonee a scalfire la credibilità di tali testimonianze. In particolare, la teste pur inizialmente negando la circostanza, ha finito per Tes_4
confermare che aveva effettivamente richiesto un prestito proprio alla Banca CP_1
Popolare di Verona, filiale di San SI (la stessa indicata dal teste ), con iscrizione Tes_1
ipotecaria sui terreni. La sua affermazione che tale richiesta fosse finalizzata a "fronteggiare una crisi di liquidità" appare del tutto compatibile con la necessità di reperire risorse per il pagamento delle spese tecniche ed edificatorie non coperte dal contributo pubblico.
Ancor meno convincente risulta la testimonianza del teste che, chiamato a deporre sulle Tes_3
medesime circostanze, si è limitato a dichiarazioni apodittiche e contraddittorie, affermando da un lato di "non saper rispondere" ai capitoli di parte attrice e dall'altro che "non gliene parlarono pagina 11 di 19 mai e, considerati i rapporti, lo avrebbe saputo", aggiungendo così una deduzione personale inammissibile in quanto mera espressione di giudizio.
Nel complesso, quindi, l'istruttoria testimoniale ha fornito ampia conferma dello svolgimento delle attività extra MUDE relative all'assistenza nella richiesta di finanziamenti e nella ricerca testamentaria, corroborando quanto già emergeva dalla documentazione in atti e giustificando il riconoscimento dei relativi compensi nella misura determinata dal CTU.
4. La quantificazione dei compensi per l'attività "extra MUDE"
Il CTU ha proceduto ad una dettagliata analisi di tali attività, formulando una valutazione di congruità dei relativi compensi che questo Tribunale ritiene di condividere.
In particolare, il CTU ha correttamente operato una riduzione degli importi richiesti dagli attori, riconducendoli a valori di mercato mediante comparazione con casi analoghi e sulla base della propria esperienza tecnica, come specificato a pag. 6 della relazione peritale, esperienza di cui non v'è motivo di dubitare.
Tale riduzione appare, peraltro, giustificata considerando che alcune delle attività richieste (come le verifiche catastali o l'assistenza per le pratiche Enel) costituiscono prestazioni di routine che non presentano particolare complessità tecnica.
Inoltre, il CTU ha opportunamente evidenziato come alcune voci di spesa (quali la digitalizzazione dei documenti) debbano ritenersi già ricomprese nei compensi principali, evitando così duplicazioni nel riconoscimento degli onorari.
4.1 Per il cantiere di Via Diversivo, risultano dunque provate e congrue le seguenti prestazioni e relativi compensi:
- Verifiche di regolarità catastale e atti di proprietà: € 320,00 oltre accessori,
- Pratiche catastali: € 3.000,00 oltre accessori,
- Seconda variante progettuale: € 3.200,00 oltre accessori,
- Assistenza pratica Enel: € 246,00 oltre accessori,
- Assistenza richiesta mutui: € 680,00 oltre accessori,
- Ricerca testamento e possibile trasferimento beni: € 700,00 oltre accessori, Persona_5
4.2 Per il cantiere di Via Pezzetta, risultano provate e congrue le seguenti prestazioni e relativi compensi:
- Verifiche di regolarità catastale e atti di proprietà: € 320,00 oltre accessori,
- Pratiche catastali: € 3.000,00 oltre accessori,
pagina 12 di 19 - Consulenza e assistenza atto notarile donazione usufrutto: € 400,00 oltre accessori,
- Redazione contratto di comodato: € 280,00 oltre accessori,
- Assistenza pratica Enel: € 40,00 oltre accessori.
Non possono invece essere riconosciute le spese di digitalizzazione documenti che, come correttamente rilevato dal CTU, devono ritenersi già ricomprese negli importi liquidati.
In conclusione, vanno riconosciuti in favore degli attori i seguenti importi:
- A carico di , per sé e quale erede di : € 8.146,00 oltre accessori per CP_1 Persona_1
le attività extra MUDE relative al cantiere di Via Diversivo;
- A carico di , e : € 4.040,00 oltre accessori per le attività CP_2 CP_1 CP_3
extra MUDE relative al cantiere di Via Pezzetta.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.
5. L'attività a favore della Controparte_6
Va infine esaminata la domanda relativa al compenso per l'attività professionale svolta dal OM.
in favore della consistente nella CP_5 Controparte_6
predisposizione e presentazione della pratica edilizia "libera" per la realizzazione delle opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni dei fabbricati in Mirandola, Via Diversivo n. 15.
L'attività risulta documentalmente provata dalla pratica edilizia depositata (doc. 58) e il CTU ne ha accertato il compimento da parte del OM. per conto della società, qualificandola CP_5
correttamente come pratica C.I.L.A.
Il CTU ha ritenuto congruo per tale prestazione un compenso di € 1.200,00 oltre accessori, importo inferiore rispetto a quello richiesto dagli attori (€ 1.590,80 oltre accessori).
La valutazione del CTU appare condivisibile in quanto basata su un'analisi comparativa con prestazioni analoghe e tiene conto della natura relativamente semplice dell'attività svolta.
Va pertanto riconosciuto in favore degli attori, a carico della CP_6 Controparte_6
l'importo di € 1.200,00 oltre accessori, con interessi legali ex art. 1284 comma 4 cc
[...]
dalla domanda giudiziale al saldo.
6. Le contestazioni dei convenuti
Vanno ora esaminate le contestazioni sollevate dai convenuti, che risultano infondate.
In primo luogo, non può essere accolta la tesi secondo cui i compensi del OM. CP_5
sarebbero stati interamente coperti dal contributo pubblico ricevuto tramite il SAL Zero.
pagina 13 di 19 Come già evidenziato, il contributo pubblico erogato ai sensi dell'ordinanza commissariale n.
86/2012 poteva solo parzialmente "coprire" i compensi professionali, essendo stato calcolato sul
"costo convenzionale" delle opere (inferiore al costo effettivo) e prevedendo un limite massimo del 10% per le spese tecniche. La stessa normativa regionale ha chiarito che tali limiti riguardavano esclusivamente l'entità del contributo pubblico, non la determinazione dell'onorario spettante al professionista.
Inoltre, come emerge dalla documentazione in atti, già nel gennaio 2013 i convenuti si sono attivamente adoperati per la ricerca di finanziamenti bancari (doc.ti da 49 a 53), evidentemente consapevoli della necessità di reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico.
Quanto alle deposizioni testimoniali, non possono ritenersi decisive le dichiarazioni dei testi di parte convenuta: il teste ha reso una testimonianza de relato, mentre la teste pur Tes_3 Tes_4
affermando che "il geometra rispose loro che l'intera opera sarebbe stata finanziata dai contributi pubblici", ha poi contraddittoriamente confermato che aveva richiesto ed ottenuto CP_1
un mutuo ipotecario proprio per far fronte alle spese di ricostruzione. Del resto, lo stesso difensore dei convenuti, nella missiva del 16.11.2015 (doc. 22), ha espressamente contemplato la necessità di "concordare un piano di rientro rispetto alle eventuali eccedenze dovute", così implicitamente riconoscendo l'esistenza di spese non coperte dal contributo pubblico.
Parimenti infondata è la contestazione relativa all'assenza di preventivi o accordi sulle prestazioni da svolgere.
L'incarico professionale risulta infatti documentalmente provato dalle numerose procure sottoscritte dai committenti (doc. 29-37) e dalla stessa revoca dell'incarico, che presuppone evidentemente il suo precedente conferimento. Del resto, i convenuti hanno beneficiato dell'attività svolta dal professionista, ottenendo i permessi di costruire e i contributi pubblici nella misura massima possibile.
Non può essere accolta neppure la doglianza circa l'asserita irreperibilità del OM. da CP_5
gennaio 2015, che avrebbe ritardato l'inizio dei lavori. In proposito si evidenzia che i convenuti non hanno sottoscritto il contratto di appalto con l'Impresa Edile Degani, vincitrice della gara espletata, come documentato dalla contestazione dell'Avv. Pigozzi (doc. 20).
La circostanza dedotta poi non sembra rilevante, non avendo i convenuti lamentato pregiudizi conseguenti a tale pretesa irreperibilità, né svolto domanda giudiziale al riguardo.
pagina 14 di 19 Infondata è infine la contestazione circa la legittimazione della alla pratica Controparte_6
amministrativa di edilizia libera, essendo sufficiente la titolarità di un diritto personale di godimento sull'immobile, nella specie documentato.
La società, infatti, pur non essendo proprietaria dell'immobile, aveva piena legittimazione alla pratica edilizia in quanto titolare di un diritto personale di utilizzo dell'immobile, presso il quale aveva la propria sede operativa.
Tale legittimazione è sufficiente per una pratica di edilizia libera. Del resto, la pratica si è conclusa positivamente e la società beneficia sin dalla realizzazione del piazzale della relativa opera, essendo indiscusso che sia stata la committente della pratica edilizia, come dimostrato dal timbro e dalla firma apposti sulla comunicazione di inizio lavori (cfr. doc. 12 fasc. convenuti).
Ed ancora, è tardiva e comunque non provata l'eccezione secondo cui il OM. avrebbe CP_5
assicurato una totale copertura delle spese tramite il contributo pubblico. Tale circostanza è stata dedotta dai convenuti solo in seconda memoria, a preclusioni assertive già maturate, ed è comunque smentita dal fatto che gli stessi convenuti, sin dal gennaio 2013, si erano attivati per la ricerca di finanziamenti bancari proprio per far fronte alle spese non coperte dal contributo.
Va altresì respinta l'eccezione dei convenuti di irritualità delle osservazioni tecniche attoree del
12.10.2023. Tale eccezione è tardiva, in quanto sollevata solo con le note del 9.1.2024, mentre avrebbe dovuto essere fatta valere nella prima difesa successiva al deposito della CTU.
L'eccezione è comunque infondata nel merito. Le osservazioni tecniche sono state infatti ritualmente trasmesse al CTU entro il termine di 20 giorni dalla bozza di relazione, come previsto dall'ordinanza di nomina. Il CTU le ha correttamente recepite ed esaminate nell'elaborato definitivo, allegandole quale allegato 3, e ha provveduto a depositare il tutto in data 21.10.2023.
Il successivo deposito del 23.10.2023 mediante chiavetta USB costituisce un mero surplus rispetto al deposito già effettuato telematicamente e non può inficiare l'utilizzabilità delle osservazioni né della parte di relazione redatta in risposta alle stesse.
In ogni caso, un'eventuale irregolarità risulterebbe sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, come dimostrato dalle contestazioni svolte nel merito da controparte sin dalle osservazioni del 9.1.2024.
Infondata è poi la contestazione secondo cui il OM. non avrebbe portato a termine CP_5
l'attività di progettazione. La documentazione in atti dimostra invece che il professionista ha pagina 15 di 19 completato sia la progettazione che tutte le pratiche amministrative ed edilizie, come attestato dall'ottenimento dei permessi di costruire per entrambi i cantieri.
Lo stesso CTU ha confermato il completamento di tali attività.
Irrilevante nel presente giudizio è la questione che l'Ing. abbia percepito il residuo 20% Per_4
del contributo destinato alla progettazione. Gli attori, infatti, non agiscono per ottenere il pagamento del contributo pubblico, ma per il pagamento dei compensi maturati dal OM.
nei confronti delle proprie controparti contrattuali. L'eventuale indebita percezione da CP_5
parte dell'Ing. potrà essere oggetto di separato giudizio da parte dei convenuti. Per_4
Infondata è infine la contestazione circa presunte duplicazioni nelle voci di attività indicate dagli attori. Come emerge dalla documentazione in atti, si tratta di attività distinte, svolte per cantieri diversi o con finalità diverse, correttamente conteggiate in modo separato.
Del resto, i convenuti non hanno mai sollevato tale contestazione prima del giudizio, a fronte dei dettagliati conteggi loro comunicati.
In conclusione, le contestazioni sollevate dai convenuti devono essere respinte, risultando provato sia il conferimento degli incarichi che l'effettivo svolgimento delle prestazioni, nonché la debenza dei compensi come sopra quantificati.
7. Sulla domanda riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Per_ I convenuti sostengono che il OM. , non inserendo nella richiesta di liquidazione del CP_5
le opere eseguite dall'Impresa avrebbe causato loro un danno pari alle somme che
[...] Pt_5
sono stati condannati a corrispondere all'impresa con le sentenze n. 1030/2020 e n. 432/2021 del
Tribunale di MO.
Tale pretesa non può essere accolta poiché le opere in questione, per loro stessa natura, non rientravano tra quelle ammissibili al contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma.
Il quadro normativo di riferimento, costituito dall'ordinanza regionale n. 86/2012 e dalle relative linee guida attuative, circoscrive infatti l'ambito della contribuzione pubblica agli interventi sugli edifici e sulle loro pertinenze, intese come manufatti edilizi funzionalmente collegati alla costruzione principale.
Nel caso di specie, le fatture dell'Impresa Degani n. 55/2017, 56/2017 e 57/2017 si riferiscono invece, in tutto o in parte, a lavori di altra natura, quali la sistemazione di piazzali, la pagina 16 di 19 realizzazione di fossati e attraversamenti agricoli, oltre a spese per noli di attrezzature. Si tratta di opere che, riguardando aree esterne e interventi accessori, non possono essere ricondotte alla nozione normativa di pertinenza ammessa a contribuzione.
Tale interpretazione trova conferma nelle indicazioni fornite sia dagli uffici tecnici comunali che dalla Struttura commissariale regionale, secondo cui possono beneficiare del contributo solo gli interventi sugli edifici e, al più, le opere esterne strutturalmente connesse agli stessi, come marciapiedi o cavedi, entro precisi limiti dimensionali.
In secondo luogo, non risulta che i convenuti abbiano sottoscritto né il verbale di gara che individuava l'impresa quale aggiudicataria, né il successivo contratto di appalto, la cui stipula era richiesta dall'art. 4 comma 5 lett. b) dell'ordinanza regionale n. 86/2012.
L'assenza del contratto di appalto ha determinato, come conseguenza diretta, anche l'impossibilità per l'impresa di dotarsi della polizza fideiussoria incondizionata e a prima richiesta, che costituiva requisito per l'autorizzazione comunale al pagamento del . Tale polizza, infatti, doveva Per_2
necessariamente essere allegata alla richiesta di anticipo del contributo, come previsto dalla normativa di riferimento.
Peraltro, con specifico riferimento alla fattura n. 55/2017 dell'Impresa Degani, va rilevato che la stessa è stata emessa nei confronti della soggetto non titolare di Controparte_6
alcuna pratica Mude di contributo. Per_ Come correttamente rilevato dal CTU, la fattura non poteva essere inserita nella richiesta di proprio in quanto intestata a soggetto non legittimato, non essendo la società titolare di
[...]
alcuna pratica di contributo.
La società era infatti solo utilizzatrice degli immobili, come attestato anche dalla comunicazione di inizio lavori per la pratica di edilizia libera relativa al piazzale (prot. n. 26753 del 10.11.2012) che reca il timbro e la firma della società stessa.
Tale circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale dallo stesso OM. nel CP_5
procedimento tra la Società e l'Impresa Degani, dove ha precisato che il sottofondo del piazzale è stato realizzato su commissione della società.
Non può quindi essere imputata al professionista alcuna negligenza per non aver inserito nella richiesta di attività commissionate da e fatturate a un soggetto diverso dai titolari delle Per_2
pratiche di contributo.
pagina 17 di 19 Va poi considerato – e ciò sembra dirimente - che la richiesta di liquidazione anticipata tramite il non costituiva un adempimento obbligatorio, ma una mera facoltà. La mancata Per_2
presentazione di tale istanza non precludeva quindi la possibilità di richiedere successivamente il contributo secondo le modalità ordinarie (cfr. Ordinanza Reg. Emilia Romagna 86/2012, art. 8 c.
1 bis). Pertanto, se vi fosse stata la possibilità, la richiesta di liquidazione del contributo per le attività dell'Impresa ben avrebbe potuto essere presentata in seguito in via ordinaria dal Pt_5
nuovo professionista incaricato dai committenti dopo la revoca del OM. . CP_5
A ciò si aggiunga che, a seguito della revoca dell'incarico al OM. e della sua CP_5
sostituzione con l'Ing. il professionista non rivestiva più il ruolo di Direttore dei Lavori. Per_4
Non poteva quindi predisporre la relazione sullo stato di consistenza e avanzamento lavori, necessaria per il pagamento dell'impresa, essendo tale compito di competenza del nuovo professionista incaricato.
Per tutti questi motivi, la domanda riconvenzionale dei convenuti deve essere rigettata.
8. In merito alla richiesta di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive contenute negli scritti difensivi di parte convenuta, la stessa non può trovare accoglimento.
Le espressioni contestate, pur utilizzando toni accesi e critici nei confronti dell'operato del OM.
, non appaiono dettate da un mero intento dispregiativo, mantenendo invece un rapporto CP_5
funzionale con l'oggetto della controversia e con le esigenze difensive di parte convenuta, in particolare con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta. Si tratta infatti di espressioni che, per quanto aspre, risultano comunque pertinenti al thema decidendum e non eccedono i limiti del diritto di difesa, non integrando quindi gli estremi della sconvenienza o offensività richiesti dalla norma per disporne la cancellazione.
9. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, secondo quanto indicato in dispositivo. Esse vengono liquidate applicando i parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta. A tali importi si aggiungono le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando nella causa n. 790/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 18 di 19 1) Condanna , per sé e quale erede di , al pagamento in favore CP_1 Persona_1 degli attori della somma di € 46.929,54, oltre accessori di legge, per l'attività MUDE ed €
8.146,00, oltre accessori di legge, per l'attività extra MUDE relative al cantiere di Via
Diversivo, oltre € 865,75 per spese, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma 4 c.c.;
2) Condanna , e , in solido tra loro, al pagamento in CP_2 CP_1 CP_3
favore degli attori della somma di € 45.845,64, oltre accessori di legge, per l'attività
MUDE ed € 4.040,00, oltre accessori di legge, per l'attività extra MUDE relative al cantiere di Via Pezzetta, oltre € 1.171,64 per spese, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma 4 c.c.;
3) Condanna la al pagamento in favore degli Controparte_6 Controparte_6 attori della somma di € 1.200,00, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma 4 c.c.;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
5) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in € 884,60 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
MO, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2021 promossa da:
(†), (C.F. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. CASALINI ALBERTO, elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO DELLA VITTORIA 3 LEGNAGO (VR) ITALIA presso il difensore avv.
CASALINI ALBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), (C.F. ), C.F._5 CP_3 C.F._6 [...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. MONTICELLI TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO MANZONI 1 SUZZARA presso il difensore avv. MONTICELLI TIZIANA
CONVENUTO/I
Oggetto: pagamento somme di denaro.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel merito:
(1) In relazione al convenuto , anche quale erede di : CP_1 Persona_1 (i) accertare e dichiarare che il OM. ha svolto, per conto e nell'interesse dei CP_5 OR e , l'attività professionale di progettazione e di CP_1 Persona_1 coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione per la ricostruzione del complesso edilizio ubicato in Mirandola (MO) Via Diversivo c.n. 15, incluse tutte le attività accessorie relative alle pratiche edilizie, di finanziamento pubblico Mude e di assistenza nella fase ad impresa e professionisti, nonché l'ulteriore attività di consulenza ed assistenza tecnica e
pagina 1 di 19 professionale ai clienti, il tutto come descritto nella narrativa dell'atto di citazione sotto la denominazione di 'attività Mude' e di 'attività extra Mude'; (ii) per l'effetto condannare il SI , per sé ed anche quale erede di CP_1 Per_1
, a corrispondere ai OR , , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi del OM. , la complessiva somma di euro Parte_4 CP_5 Per_ 140.702,03, già detratto il contributo pubblico ricevuto dal de cuius con la liquidazione del
, o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli
[...] interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, in pagamento del credito professionale per corrispettivo e spese maturato dal de cuius OM. per l' 'attività Mude' ed 'extra Mude' svolta CP_5 di cui al superiore punto i;
(2) In relazione ai convenuti , e : CP_2 CP_1 CP_3 (iii) accertare e dichiarare che il OM. ha svolto, per conto e nell'interesse dei CP_5 OR , e l'ulteriore attività professionale di CP_2 CP_1 CP_3 progettazione e di coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione per la ricostruzione del complesso edilizio ubicato in Mirandola (MO) Via Pezzetta c.n. 14, incluse tutte le attività accessorie relative alle pratiche edilizie, di finanziamento pubblico Mude e di assistenza nella fase ad impresa e professionisti, nonché l'ulteriore attività di consulenza ed assistenza tecnica e professionale ai clienti, il tutto come descritto nella narrativa dell'atto di citazione sotto la denominazione di 'attività Mude' e di 'attività extra Mude'; (iv) per l'effetto condannare i OR , e a CP_2 CP_1 CP_3 corrispondere ai OR , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali eredi del OM. , la complessiva somma di euro 104.125,48, già Parte_4 CP_5 detratto il contributo pubblico ricevuto dal de cuius con la liquidazione del , o quella Per_2 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, in pagamento del credito professionale per corrispettivo e spese maturato dal de cuius OM. per l' 'attività Mude' ed 'extra Mude' svolta di cui al CP_5 superiore punto iii;
(3) In relazione alla convenuta Controparte_6 (v) accertare e dichiarare che il OM. ha curato, per conto e nell'interesse CP_5 della in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore SI , la predisposizione e l'evasione della pratica edilizia 'libera' CP_1 relativa alle opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni in Mirandola (MO), via Diversivo n. 15, ponendo in essere tutta l'attività ad essa inerente e relativa, così come indicata nella parte narrativa dell'atto di citazione;
(vi) per l'effetto condannare la in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore SI , a corrispondere ai OR CP_1 [...]
, , e , quali eredi del OM. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5
, la complessiva somma di euro 1.940,78, o quella maggiore o minor somma ritenuta di
[...] giustizia, anche in via equitativa, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla domanda al saldo, o in subordine interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale, in pagamento del credito professionale maturato dal de cuius OM. per l'attività CP_5 extra Mude svolta di cui al superiore punto v;
4) In relazione a tutte le parti convenute:
pagina 2 di 19 (vii) in ogni caso dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o invalida e/o infondata e comunque respingere la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
(viii) disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle frasi ed espressioni gravemente sconvenienti ed offensive nei confronti della memoria del OM. , contenute nella CP_5 comparsa di costituzione e risposta dei convenuti alle pp. 11, 13 e 14 (1);
(ix) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: Parte attrice ribadisce la richiesta di ammissione dei documenti da 166 a) a 171, come da istanza attorea del 29.11.2021. Insiste nell'eccezione di nullità parziale della CTU in relazione alle parti concernenti le premesse e la prima ipotesi di compenso dell'attività Mude per entrambi i cantieri (pp. da 42 a 46 prima parte e da 47 a 49 prima parte CTU, relative alla risposta al 2° quesito), nonché, quanto alla risposta al 4° quesito, l'inclusione nel conteggio fornito della ft. 57 che Pt_5 nulla ha a che vedere con le due sentenze di condanna del Tribunale di MO (la n. 1030/2020
e la n. 432/2021) per cui controparte chiede risarcimento in giudizio (alle pp. 56, 68, 69,70, 71
CTU); il tutto come specificato e motivato nelle note autorizzate attoree del 5.01.2024.
Ribadisce le contestazioni in ordine a lacune, carenze metodologiche, erroneità e contraddizioni dell'elaborato peritale, come argomentato nelle predette note autorizzate attoree del 5.01.2024 e contestato all'udienza del 12.06.2024, evidenziando che anche nel supplemento peritale del 29.05.2024 il c.t.u., nonostante specifica richiesta nel quesito, ha omesso di quantificare il compenso dovuto per la duplice istruttoria Mude (rispettivamente relativa al cantiere di Via
Diversivo e al cantiere di Via Pezzetta) nonché per la prima variante di Via Diversivo, e sottolineando, con richiamo ai n.n.
2-4 della lettera (A) pp.
3-4 delle note autorizzate attoree del
5.01.2024 e alle osservazioni attoree alla bozza di CTU del 12.10.2023 p. 8, che le indicate prestazioni devono essere autonomamente remunerate ex art. 37-38 D.M. 20.07.2012, n. 140. A motivo di ciò si chiede ulteriore integrazione della CTU o comunque l'integrale accoglimento di rilievi e prospettazioni degli attori al riguardo. A modifica dell'ordinanza del 29.03.2024 si chiede l'ammissione della prova orale sui capitoli di prova attorei non ammessi ed indicati nella memoria attorea ex art. 183 VI c n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, in relazione alle eventuali circostanze di fatto su cui il Giudice non dovesse ritenere comunque raggiunta la prova secondo le prospettazioni degli attori. Si ribadisce inoltre l'opposizione alle avverse istanze istruttorie, l'eccezione di incapacità a testimoniare di CP_6
e la subordinata richiesta di abilitazione alla prova contraria diretta e indiretta come
[...] da memoria attorea ex art. 183 VI n. 3 c.p.c., nonché le contestazioni di infondatezza e/o inammissibilità e/o irritualità delle eccezioni, deduzioni e documenti di cui alle note avversarie datate 9.01.2024 come da note scritte attoree del 19.02.2024 sostitutive dell'udienza del 20.02.2024”.
Parte convenuta:
“Nel merito
- Respingersi le domande avversarie in quanto tutte infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale
- Accertarsi la responsabilità professionale e/o extracontrattuale del defunto geom. CP_5
per i fatti di cui in narrativa e condannare gli attori, nella loro qualità di eredi, al
[...] risarcimento del danno quantificato in € 126.067,82 o nel diverso importo che dovesse emergere nel corso del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 3 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 4.02.2021, i OR , Parte_1 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi del EO , Parte_3 Parte_4 CP_5
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di MO i OR , , CP_1 CP_2
nonché la chiedendo la loro CP_3 Controparte_6
condanna al pagamento dei crediti professionali per corrispettivi e spese maturati dal de cuius
OM. per l'attività professionale svolta nell'ambito della ricostruzione post- CP_5
sisma 2012 di due complessi immobiliari in Mirandola (MO).
In particolare, gli attori chiedevano la condanna:
- del SI , per sé e anche quale erede di al pagamento della CP_1 Persona_1
somma di euro 140.702,03 inclusa IVA;
- dei OR , e al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1 CP_3
104.125,48 inclusa IVA;
- della al pagamento della somma di euro 1.940,78 Controparte_6
inclusa IVA.
Gli attori esponevano che il OM. aveva svolto, dal 2012 al 2016, attività professionale CP_5
per conto dei convenuti nell'ambito della ricostruzione di due complessi immobiliari danneggiati dal sisma del maggio 2012, curando sia le attività rientranti nella pratica di contributo pubblico
"MUDE" (progettazione, coordinamento sicurezza, pratiche amministrative), sia ulteriori attività
"extra MUDE" collegate. Precisavano che il professionista aveva incassato solo l'80% del contributo pubblico a lui spettante tramite il SAL Zero, mentre restavano da corrispondere sia il residuo 20% del contributo che i compensi per le attività non coperte dal contributo stesso.
Si costituivano in giudizio i convenuti con comparsa del 5.5.2021, chiedendo il rigetto delle domande attoree sul presupposto che l'attività del OM. sarebbe stata interamente pagata CP_5
tramite il contributo pubblico ricevuto con la liquidazione del Per_2
I convenuti proponevano inoltre domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori al risarcimento della somma di euro 126.067,82 per i danni asseritamente subiti a causa della negligenza del OM. , il quale avrebbe omesso di inserire le competenze dell'Impresa CP_5
Edile Degani nell'istanza di liquidazione del Per_2
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice disponeva CTU tecnica, affidata all'Arch. per la determinazione della congruità dei compensi oggetto di giudizio Persona_3
pagina 4 di 19 e la valutazione della questione oggetto della domanda riconvenzionale. Il CTU depositava la relazione definitiva il 21.10.2023, formulando diverse ipotesi di quantificazione dei compensi. Su richiesta delle parti, il Giudice disponeva un'integrazione della CTU, depositata il 30.05.2024.
Veniva inoltre espletata prova per testi. All'udienza del 12.06.2024 erano escussi i testi Tes_1
, e
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
Precisate le conclusioni mediante note scritte sostitutive dell'udienza del 7.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
Preliminarmente, con riferimento all'istanza di rimessione in termini depositata da parte attrice in data 29.11.2021, sulla quale il precedente giudice istruttore non si era espresso, si rileva che i documenti di cui si chiede la produzione consistono, da un lato, nelle comunicazioni PEC del
Comune di Mirandola - Ufficio Tecnico (doc. 166 a,b) e della Struttura del Commissario della
Regione Emilia Romagna delegato alla ricostruzione (doc. 167 a,b), contenenti i chiarimenti ufficiali sull'ambito di applicazione della normativa sulla ricostruzione post-sisma, formatesi rispettivamente in data 18.11.2021 e 12.11.2021, dunque successivamente alla scadenza del termine istruttorio del 20.10.2021, e, dall'altro lato, nella corrispondenza (doc. 168-171) attestante come parte attrice si fosse tempestivamente attivata, già prima della scadenza del termine, per ottenere i suddetti chiarimenti. Trattandosi di documentazione sopravvenuta e rilevante ai fini del decidere, in quanto attinente alla domanda riconvenzionale concernente la presunta omessa inclusione di determinate voci di spesa nella richiesta di liquidazione del contributo pubblico, se ne autorizza la produzione
1. La domanda degli attori relativa ai compensi per l'attività "MUDE"
Nel merito va anzitutto esaminata la domanda degli attori relativa al pagamento dei compensi professionali maturati dal OM. per l'attività "MUDE", svolta nell'ambito della CP_5
ricostruzione post-sisma dei due complessi immobiliari in Mirandola.
L'attività "MUDE" ha compreso, come documentato in atti, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei fabbricati abitativi e produttivi, l'attività di coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione, nonché tutte le attività correlate e prodromiche, quali i rilievi in loco, la redazione del computo metrico, la predisposizione e presentazione delle pratiche amministrative necessarie all'ottenimento del permesso di costruire, l'istruzione ed evasione della pagina 5 di 19 pratica per la richiesta dei contributi pubblici. In particolare, tali attività sono meglio specificate, per ciascun complesso immobiliare, alle pagine 6, 7 e 8 dell'atto di citazione relativo agli immobili siti in Mirandola, via Diversivo 15, e alle pagine 12, 13, 14 e 15 con riguardo agli immobili siti in Mirandola, via Pezzetta 14. Il loro compimento è stato accertato dal CTU alle pagine 38-40 del proprio elaborato.
La tesi dei convenuti, secondo cui tali prestazioni sarebbero state interamente remunerate attraverso il contributo pubblico già incassato dal professionista nella misura dell'80% tramite il
SAL Zero, non può essere condivisa.
Va infatti rilevato che il contributo pubblico erogato ai sensi dell'ordinanza commissariale n.
86/2012 della Regione Emilia Romagna non poteva, per sua stessa natura e disciplina, coprire integralmente i compensi professionali maturati. Ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il contributo è stato calcolato e concesso sul "costo convenzionale" delle opere, risultato inferiore rispetto al costo effettivo degli interventi come risultante dal computo metrico.
Di conseguenza, anche la parte di contributo destinata alle spese tecniche - calcolata in percentuale sul costo convenzionale - è risultata necessariamente inferiore rispetto ai compensi effettivamente maturati.
In secondo luogo, le spese tecniche dei professionisti erano ammesse a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento, come stabilito dal Protocollo d'intesa tra MEF e Regioni del 4.10.2012. Lo stesso Protocollo sottoscritto dal Commissario delegato e dagli ordini professionali, approvato con decreto n. 53/2014, ha chiarito che tale limite riguardava esclusivamente l'entità del contributo pubblico riconoscibile, non anche la determinazione dell'onorario spettante al professionista, che rimaneva regolata in ambito privatistico.
Ne consegue che il contributo pubblico ha potuto solo parzialmente "coprire" i compensi maturati dal professionista, la cui determinazione deve avvenire secondo i criteri ordinari previsti dal D.M.
140/2012 per la liquidazione dei compensi professionali. L'art. 1 del citato decreto ministeriale stabilisce che, in assenza di un accordo tra le parti sul compenso del professionista, la liquidazione è effettuata dall'autorità giudiziaria applicando i criteri previsti dal medesimo decreto. La consapevolezza di tale parziale copertura era ben nota alle stesse parti convenute, come dimostrato dalle risultanze istruttorie.
È emerso infatti che i convenuti, sin dall'inizio del 2013, si erano attivati per la ricerca di risorse finanziarie con cui far fronte ai pagamenti non coperti dal contributo, anche avvalendosi pagina 6 di 19 dell'assistenza dello stesso OM. , come documentato dalle email scambiate con gli CP_5
istituti bancari (doc. 49-53) e confermato dai testi escussi.
Del tutto infondata risulta l'eccezione dei convenuti relativa all'assenza di preventivi o accordi sulle prestazioni da svolgere. L'incarico professionale è stato infatti conferito e accettato per tutte le attività necessarie alla ricostruzione, come dimostrato dalle numerose procure sottoscritte dai committenti (doc. 29-37) e dalla stessa revoca dell'incarico, che presuppone evidentemente il precedente conferimento dello stesso.
Va pertanto affermato il diritto degli attori, quali eredi del OM. , ad ottenere il CP_5
pagamento dei compensi maturati per l'attività "MUDE" svolta dal professionista, al netto del contributo pubblico già incassato, secondo i criteri di determinazione che verranno esaminati nel prosieguo, con la precisazione che l'eventuale percezione del residuo 20% del contributo dall'Ing.
subentrato al OM. non incide sul presente giudizio, in quanto i soggetti Per_4 CP_5
legittimati passivi della pretesa attorea sono i convenuti quali controparti contrattuali del OM.
, non già il professionista successivamente incaricato. CP_5
2. La quantificazione dei compensi per l'attività "MUDE"
Accertato il diritto degli attori al pagamento dei compensi per l'attività "MUDE", occorre procedere alla loro quantificazione, esaminando separatamente i due cantieri.
Il CTU, nella sua relazione integrativa, ha elaborato quattro diverse ipotesi di compenso.
Tra queste, appare congruo fare riferimento alla terza ipotesi, basata sull'applicazione dei valori medi dei parametri previsti dal D.M. 140/2012, in particolare del parametro "G" relativo alla complessità della prestazione.
Tale scelta si giustifica alla luce delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, che ha presentato elementi di complessità tali da avvicinare il livello delle prestazioni rese a uno standard medio, piuttosto che minimo (o massimo).
Tra i principali fattori si segnalano: le particolari condizioni di pericolosità dei luoghi terremotati,
l'urgenza delle prestazioni richieste, la mole e specificità delle attività (documentate dagli elaborati progettuali in atti), il succedersi di nuove disposizioni normative nel contesto emergenziale, la necessità di coordinamento con altri professionisti.
La prima ipotesi di compenso formulata dal CTU non può essere condivisa.
Il consulente tecnico, nel formularla, ha infatti omesso di indicare i criteri tecnici di quantificazione del compenso, limitandosi ad affermare che "la prestazione resa dal OM.
pagina 7 di 19 poteva rientrare nei parametri stabiliti dal Decreto Regionale ed essere conseguentemente CP_5
'assorbita in toto' negli importi liquidati quali 100%", senza tuttavia esplicitare alcun parametro oggettivo a supporto di tale conclusione.
Tale prospettazione deve essere disattesa in quanto confonde il piano della contribuzione pubblica, regolata dalla normativa speciale, con quello della determinazione dei compensi professionali, che deve invece avvenire secondo i criteri del d.m. 140/2012.
La normativa regionale richiamata dal CTU, infatti, non stabilisce i parametri per i compensi dell'attività professionale, ma regolamenta unicamente la liquidazione dei contributi pubblici per la ricostruzione post sisma, stabilendone criteri e limiti.
2.1 Cantiere Via Diversivo
Per il cantiere di Via Diversivo, applicando i parametri medi del D.M. 140/2012, il compenso viene determinato dal ctu in euro 46.929,54 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
Non possono essere accolte le richieste degli attori di vedere riconosciuti ulteriori compensi per la prima variante progettuale (euro 7.639,19) e per la pratica MUDE di richiesta contributo pubblico e perizie correlate (euro 18.486,55).
Deve infatti condividersi quanto rilevato dal CTU, secondo cui tali attività costituiscono un
"unicum" con la fase di progettazione, nella quale devono ritenersi assorbite.
In particolare, la redazione delle perizie giurate e l'istruttoria per la pratica MUDE rappresentano attività strettamente connesse e funzionali alla progettazione stessa, costituendone il necessario completamento ai fini dell'ottenimento del contributo pubblico. Non si tratta quindi di prestazioni autonome, ma di attività accessorie già remunerate nell'ambito della progettazione.
Analogamente, la prima variante progettuale non può considerarsi una prestazione autonoma, trattandosi di una modifica richiesta in corso d'opera che rientra nella normale attività di adeguamento del progetto alle esigenze della committenza, già compensata con il corrispettivo della progettazione.
Il compenso per il cantiere di Via Diversivo viene pertanto confermato in euro 46.929,54 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
2.2 Cantiere Via Pezzetta
Per il cantiere di Via Pezzetta, applicando i medesimi parametri, il compenso viene determinato in euro 45.845,64 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
pagina 8 di 19 Anche per questo cantiere non può essere accolta la richiesta degli attori di veder riconosciuto un ulteriore compenso di euro 16.263,87 per la pratica MUDE di richiesta contributo e relative perizie. Vale infatti quanto già osservato per il cantiere di Via Diversivo: la redazione delle perizie giurate e l'istruttoria della pratica MUDE costituiscono attività accessorie e funzionalmente connesse alla progettazione, nella quale devono ritenersi assorbite. Non si tratta di prestazioni autonome ma di incombenti necessariamente collegati alla fase progettuale, il cui compenso è già ricompreso nella remunerazione della progettazione preliminare.
Il compenso per il cantiere di Via Pezzetta viene pertanto confermato in euro 45.845,64 oltre accessori, al netto del contributo già incassato.
2.3 Spese
Vanno inoltre riconosciute le spese vive sostenute dal professionista, documentate in atti e quantificate in:
- euro 865,75 per il cantiere di Via Diversivo;
- euro 1.171,64 per il cantiere di Via Pezzetta.
In conclusione, i convenuti dovranno essere condannati al pagamento dei seguenti importi:
- , per sé e quale erede di euro 46.929,54 oltre accessori, oltre a CP_1 Persona_1
euro 865,75 per spese;
- , e euro 45.845,64 oltre accessori, oltre a euro CP_2 CP_1 CP_3
1.171,64 per spese.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.
3. La domanda degli attori relativa ai compensi per l'attività "extra MUDE"
Va ora esaminata la domanda degli attori relativa al pagamento dei compensi per le attività c.d.
"extra MUDE", ovvero quelle prestazioni professionali e tecniche ulteriori rispetto all'attività
MUDE, ad essa collegate ma non rientranti nella richiesta di contribuzione pubblica in quanto non direttamente inerenti alla "ricostruzione di edifici".
L'esistenza e l'effettivo svolgimento di tali attività risulta provata sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria testimoniale espletata. In particolare:
3.1 Per il cantiere di Via Diversivo: a) Le verifiche di corrispondenza tra risultanze catastali e atti di proprietà sono documentate e risultano necessarie al fine di regolarizzare la situazione catastale degli immobili, condizione indispensabile per poter accedere ai contributi pubblici.
pagina 9 di 19 b) Le pratiche catastali sono provate dai documenti 39-43, che attestano anche l'incarico conferito da , nonché dalla fattura del collaboratore OM. (doc. 66) per l'inoltro CP_1 Parte_6
telematico.
c) La seconda variante progettuale è documentata dal progetto architettonico e relazione (doc.
112) ed è stata richiesta da per la necessità di ricovero degli animali domestici. CP_1
d) L'assistenza per la pratica Enel relativa allo spostamento dei contatori è provata dai documenti
54-55 e confermata dalle testimonianze dei testi e Tes_1 Tes_2
e) L'assistenza nella richiesta mutui è documentata dalle email scambiate con gli istituti bancari
(doc. 49-53) e confermata dai testi e che hanno riferito dell'attività svolta dal Tes_1 Tes_2
OM. per la trasmissione della documentazione tecnica necessaria. CP_5
f) L'attività di ricerca del testamento e assistenza per il possibile trasferimento Persona_5
beni è provata dal doc. 56 (corrispondenza Consiglio Notarile) e confermata dalle Persona_1
testimonianze e Tes_1 Tes_2
g) Le spese di digitalizzazione documenti sono documentate dalla fattura del Centro Stampa.
3.2 Per il cantiere di Via Pezzetta:
a) Le verifiche catastali e le pratiche catastali sono provate dai documenti 44-46.
b) La consulenza e assistenza per l'atto notarile di donazione usufrutto è documentata dall'atto stesso (doc. 47) in cui il OM. compare quale testimone, e l'attività è confermata dai testi CP_5
, e dalla stessa teste Tes_1 Tes_2 Tes_4
c) La redazione del contratto di comodato è provata dal doc. 48 e confermata dai testi e Tes_1
che hanno riferito della redazione materiale dell'atto sotto dettatura del OM. . Tes_2 CP_5
In merito a tale contratto, si osserva che la teste ha riferito solo di aver "ritirato" il contratto Tes_4
dalla che nel 2014 ne ha curato la mera registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La Parte_7
redazione materiale del contratto è invece avvenuta nei giorni precedenti presso lo studio , CP_5
come confermato dalle testimonianze precise e concordanti dei testi sopraindicati. La retrodatazione al 2009 si spiega con la volontà di formalizzare un rapporto di comodato che era già in essere da anni tra le parti. Del resto, le stesse marche da bollo apposte sul documento, datate 2014, confermano che la materiale redazione è avvenuta in tale anno.
d) L'assistenza pratica Enel è documentata e confermata in via testimoniale.
e) Le spese di digitalizzazione sono provate dalla fattura del Centro Stampa.
pagina 10 di 19 3.3 Meritano particolare attenzione le risultanze istruttorie relative all'assistenza prestata dal
OM. nella richiesta di finanziamenti e nella ricerca testamentaria. Sul punto, le CP_5
testimonianze rese dai testi e all'epoca rispettivamente collaboratore e Tes_1 Tes_2
dipendente del OM. , appaiono particolarmente precise e circostanziate, trovando CP_5
peraltro riscontro nella documentazione prodotta in atti (doc.ti da 49 a 53 - email scambiate con gli istituti bancari, e doc. 56 - corrispondenza con il Consiglio Notarile).
In particolare, il teste ha confermato di aver personalmente predisposto il messaggio Tes_1
PEC diretto al Consiglio Notarile per la ricerca del testamento di , ricordando Persona_5 persino l'importo del bonifico di €10,00 per i diritti di segreteria.
Lo stesso teste ha riferito di aver assistito alle interlocuzioni del OM. con i funzionari CP_5
delle banche, identificando specificamente la - filiale di San SI, e ha CP_7
confermato l'invio dei documenti richiamati nel capitolo di prova (documenti catastali, relazione tecnica dell'intervento, computo metrico estimativo della spesa). Ha inoltre precisato che il
OM. si è occupato dei profili catastali necessari per le richieste di finanziamento. CP_5
La teste ha fornito ulteriori dettagli significativi, confermando di aver personalmente Tes_2
trasmesso alle banche, su delega del OM. , le email con allegata la documentazione CP_5
catastale, di aver reperito i contatti telefonici dei referenti bancari di cui conservavano i biglietti da visita e di aver annotato in agenda gli appuntamenti, ricevendo poi conferma dal professionista del loro effettivo svolgimento. La teste ha inoltre riferito di aver assistito alla telefonata con la segreteria del Consiglio Notarile e di ricordare il pagamento dei diritti di segreteria.
Le dichiarazioni dei testi di controparte non appaiono invece idonee a scalfire la credibilità di tali testimonianze. In particolare, la teste pur inizialmente negando la circostanza, ha finito per Tes_4
confermare che aveva effettivamente richiesto un prestito proprio alla Banca CP_1
Popolare di Verona, filiale di San SI (la stessa indicata dal teste ), con iscrizione Tes_1
ipotecaria sui terreni. La sua affermazione che tale richiesta fosse finalizzata a "fronteggiare una crisi di liquidità" appare del tutto compatibile con la necessità di reperire risorse per il pagamento delle spese tecniche ed edificatorie non coperte dal contributo pubblico.
Ancor meno convincente risulta la testimonianza del teste che, chiamato a deporre sulle Tes_3
medesime circostanze, si è limitato a dichiarazioni apodittiche e contraddittorie, affermando da un lato di "non saper rispondere" ai capitoli di parte attrice e dall'altro che "non gliene parlarono pagina 11 di 19 mai e, considerati i rapporti, lo avrebbe saputo", aggiungendo così una deduzione personale inammissibile in quanto mera espressione di giudizio.
Nel complesso, quindi, l'istruttoria testimoniale ha fornito ampia conferma dello svolgimento delle attività extra MUDE relative all'assistenza nella richiesta di finanziamenti e nella ricerca testamentaria, corroborando quanto già emergeva dalla documentazione in atti e giustificando il riconoscimento dei relativi compensi nella misura determinata dal CTU.
4. La quantificazione dei compensi per l'attività "extra MUDE"
Il CTU ha proceduto ad una dettagliata analisi di tali attività, formulando una valutazione di congruità dei relativi compensi che questo Tribunale ritiene di condividere.
In particolare, il CTU ha correttamente operato una riduzione degli importi richiesti dagli attori, riconducendoli a valori di mercato mediante comparazione con casi analoghi e sulla base della propria esperienza tecnica, come specificato a pag. 6 della relazione peritale, esperienza di cui non v'è motivo di dubitare.
Tale riduzione appare, peraltro, giustificata considerando che alcune delle attività richieste (come le verifiche catastali o l'assistenza per le pratiche Enel) costituiscono prestazioni di routine che non presentano particolare complessità tecnica.
Inoltre, il CTU ha opportunamente evidenziato come alcune voci di spesa (quali la digitalizzazione dei documenti) debbano ritenersi già ricomprese nei compensi principali, evitando così duplicazioni nel riconoscimento degli onorari.
4.1 Per il cantiere di Via Diversivo, risultano dunque provate e congrue le seguenti prestazioni e relativi compensi:
- Verifiche di regolarità catastale e atti di proprietà: € 320,00 oltre accessori,
- Pratiche catastali: € 3.000,00 oltre accessori,
- Seconda variante progettuale: € 3.200,00 oltre accessori,
- Assistenza pratica Enel: € 246,00 oltre accessori,
- Assistenza richiesta mutui: € 680,00 oltre accessori,
- Ricerca testamento e possibile trasferimento beni: € 700,00 oltre accessori, Persona_5
4.2 Per il cantiere di Via Pezzetta, risultano provate e congrue le seguenti prestazioni e relativi compensi:
- Verifiche di regolarità catastale e atti di proprietà: € 320,00 oltre accessori,
- Pratiche catastali: € 3.000,00 oltre accessori,
pagina 12 di 19 - Consulenza e assistenza atto notarile donazione usufrutto: € 400,00 oltre accessori,
- Redazione contratto di comodato: € 280,00 oltre accessori,
- Assistenza pratica Enel: € 40,00 oltre accessori.
Non possono invece essere riconosciute le spese di digitalizzazione documenti che, come correttamente rilevato dal CTU, devono ritenersi già ricomprese negli importi liquidati.
In conclusione, vanno riconosciuti in favore degli attori i seguenti importi:
- A carico di , per sé e quale erede di : € 8.146,00 oltre accessori per CP_1 Persona_1
le attività extra MUDE relative al cantiere di Via Diversivo;
- A carico di , e : € 4.040,00 oltre accessori per le attività CP_2 CP_1 CP_3
extra MUDE relative al cantiere di Via Pezzetta.
Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, con saggio ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.
5. L'attività a favore della Controparte_6
Va infine esaminata la domanda relativa al compenso per l'attività professionale svolta dal OM.
in favore della consistente nella CP_5 Controparte_6
predisposizione e presentazione della pratica edilizia "libera" per la realizzazione delle opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni dei fabbricati in Mirandola, Via Diversivo n. 15.
L'attività risulta documentalmente provata dalla pratica edilizia depositata (doc. 58) e il CTU ne ha accertato il compimento da parte del OM. per conto della società, qualificandola CP_5
correttamente come pratica C.I.L.A.
Il CTU ha ritenuto congruo per tale prestazione un compenso di € 1.200,00 oltre accessori, importo inferiore rispetto a quello richiesto dagli attori (€ 1.590,80 oltre accessori).
La valutazione del CTU appare condivisibile in quanto basata su un'analisi comparativa con prestazioni analoghe e tiene conto della natura relativamente semplice dell'attività svolta.
Va pertanto riconosciuto in favore degli attori, a carico della CP_6 Controparte_6
l'importo di € 1.200,00 oltre accessori, con interessi legali ex art. 1284 comma 4 cc
[...]
dalla domanda giudiziale al saldo.
6. Le contestazioni dei convenuti
Vanno ora esaminate le contestazioni sollevate dai convenuti, che risultano infondate.
In primo luogo, non può essere accolta la tesi secondo cui i compensi del OM. CP_5
sarebbero stati interamente coperti dal contributo pubblico ricevuto tramite il SAL Zero.
pagina 13 di 19 Come già evidenziato, il contributo pubblico erogato ai sensi dell'ordinanza commissariale n.
86/2012 poteva solo parzialmente "coprire" i compensi professionali, essendo stato calcolato sul
"costo convenzionale" delle opere (inferiore al costo effettivo) e prevedendo un limite massimo del 10% per le spese tecniche. La stessa normativa regionale ha chiarito che tali limiti riguardavano esclusivamente l'entità del contributo pubblico, non la determinazione dell'onorario spettante al professionista.
Inoltre, come emerge dalla documentazione in atti, già nel gennaio 2013 i convenuti si sono attivamente adoperati per la ricerca di finanziamenti bancari (doc.ti da 49 a 53), evidentemente consapevoli della necessità di reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico.
Quanto alle deposizioni testimoniali, non possono ritenersi decisive le dichiarazioni dei testi di parte convenuta: il teste ha reso una testimonianza de relato, mentre la teste pur Tes_3 Tes_4
affermando che "il geometra rispose loro che l'intera opera sarebbe stata finanziata dai contributi pubblici", ha poi contraddittoriamente confermato che aveva richiesto ed ottenuto CP_1
un mutuo ipotecario proprio per far fronte alle spese di ricostruzione. Del resto, lo stesso difensore dei convenuti, nella missiva del 16.11.2015 (doc. 22), ha espressamente contemplato la necessità di "concordare un piano di rientro rispetto alle eventuali eccedenze dovute", così implicitamente riconoscendo l'esistenza di spese non coperte dal contributo pubblico.
Parimenti infondata è la contestazione relativa all'assenza di preventivi o accordi sulle prestazioni da svolgere.
L'incarico professionale risulta infatti documentalmente provato dalle numerose procure sottoscritte dai committenti (doc. 29-37) e dalla stessa revoca dell'incarico, che presuppone evidentemente il suo precedente conferimento. Del resto, i convenuti hanno beneficiato dell'attività svolta dal professionista, ottenendo i permessi di costruire e i contributi pubblici nella misura massima possibile.
Non può essere accolta neppure la doglianza circa l'asserita irreperibilità del OM. da CP_5
gennaio 2015, che avrebbe ritardato l'inizio dei lavori. In proposito si evidenzia che i convenuti non hanno sottoscritto il contratto di appalto con l'Impresa Edile Degani, vincitrice della gara espletata, come documentato dalla contestazione dell'Avv. Pigozzi (doc. 20).
La circostanza dedotta poi non sembra rilevante, non avendo i convenuti lamentato pregiudizi conseguenti a tale pretesa irreperibilità, né svolto domanda giudiziale al riguardo.
pagina 14 di 19 Infondata è infine la contestazione circa la legittimazione della alla pratica Controparte_6
amministrativa di edilizia libera, essendo sufficiente la titolarità di un diritto personale di godimento sull'immobile, nella specie documentato.
La società, infatti, pur non essendo proprietaria dell'immobile, aveva piena legittimazione alla pratica edilizia in quanto titolare di un diritto personale di utilizzo dell'immobile, presso il quale aveva la propria sede operativa.
Tale legittimazione è sufficiente per una pratica di edilizia libera. Del resto, la pratica si è conclusa positivamente e la società beneficia sin dalla realizzazione del piazzale della relativa opera, essendo indiscusso che sia stata la committente della pratica edilizia, come dimostrato dal timbro e dalla firma apposti sulla comunicazione di inizio lavori (cfr. doc. 12 fasc. convenuti).
Ed ancora, è tardiva e comunque non provata l'eccezione secondo cui il OM. avrebbe CP_5
assicurato una totale copertura delle spese tramite il contributo pubblico. Tale circostanza è stata dedotta dai convenuti solo in seconda memoria, a preclusioni assertive già maturate, ed è comunque smentita dal fatto che gli stessi convenuti, sin dal gennaio 2013, si erano attivati per la ricerca di finanziamenti bancari proprio per far fronte alle spese non coperte dal contributo.
Va altresì respinta l'eccezione dei convenuti di irritualità delle osservazioni tecniche attoree del
12.10.2023. Tale eccezione è tardiva, in quanto sollevata solo con le note del 9.1.2024, mentre avrebbe dovuto essere fatta valere nella prima difesa successiva al deposito della CTU.
L'eccezione è comunque infondata nel merito. Le osservazioni tecniche sono state infatti ritualmente trasmesse al CTU entro il termine di 20 giorni dalla bozza di relazione, come previsto dall'ordinanza di nomina. Il CTU le ha correttamente recepite ed esaminate nell'elaborato definitivo, allegandole quale allegato 3, e ha provveduto a depositare il tutto in data 21.10.2023.
Il successivo deposito del 23.10.2023 mediante chiavetta USB costituisce un mero surplus rispetto al deposito già effettuato telematicamente e non può inficiare l'utilizzabilità delle osservazioni né della parte di relazione redatta in risposta alle stesse.
In ogni caso, un'eventuale irregolarità risulterebbe sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, come dimostrato dalle contestazioni svolte nel merito da controparte sin dalle osservazioni del 9.1.2024.
Infondata è poi la contestazione secondo cui il OM. non avrebbe portato a termine CP_5
l'attività di progettazione. La documentazione in atti dimostra invece che il professionista ha pagina 15 di 19 completato sia la progettazione che tutte le pratiche amministrative ed edilizie, come attestato dall'ottenimento dei permessi di costruire per entrambi i cantieri.
Lo stesso CTU ha confermato il completamento di tali attività.
Irrilevante nel presente giudizio è la questione che l'Ing. abbia percepito il residuo 20% Per_4
del contributo destinato alla progettazione. Gli attori, infatti, non agiscono per ottenere il pagamento del contributo pubblico, ma per il pagamento dei compensi maturati dal OM.
nei confronti delle proprie controparti contrattuali. L'eventuale indebita percezione da CP_5
parte dell'Ing. potrà essere oggetto di separato giudizio da parte dei convenuti. Per_4
Infondata è infine la contestazione circa presunte duplicazioni nelle voci di attività indicate dagli attori. Come emerge dalla documentazione in atti, si tratta di attività distinte, svolte per cantieri diversi o con finalità diverse, correttamente conteggiate in modo separato.
Del resto, i convenuti non hanno mai sollevato tale contestazione prima del giudizio, a fronte dei dettagliati conteggi loro comunicati.
In conclusione, le contestazioni sollevate dai convenuti devono essere respinte, risultando provato sia il conferimento degli incarichi che l'effettivo svolgimento delle prestazioni, nonché la debenza dei compensi come sopra quantificati.
7. Sulla domanda riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Per_ I convenuti sostengono che il OM. , non inserendo nella richiesta di liquidazione del CP_5
le opere eseguite dall'Impresa avrebbe causato loro un danno pari alle somme che
[...] Pt_5
sono stati condannati a corrispondere all'impresa con le sentenze n. 1030/2020 e n. 432/2021 del
Tribunale di MO.
Tale pretesa non può essere accolta poiché le opere in questione, per loro stessa natura, non rientravano tra quelle ammissibili al contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma.
Il quadro normativo di riferimento, costituito dall'ordinanza regionale n. 86/2012 e dalle relative linee guida attuative, circoscrive infatti l'ambito della contribuzione pubblica agli interventi sugli edifici e sulle loro pertinenze, intese come manufatti edilizi funzionalmente collegati alla costruzione principale.
Nel caso di specie, le fatture dell'Impresa Degani n. 55/2017, 56/2017 e 57/2017 si riferiscono invece, in tutto o in parte, a lavori di altra natura, quali la sistemazione di piazzali, la pagina 16 di 19 realizzazione di fossati e attraversamenti agricoli, oltre a spese per noli di attrezzature. Si tratta di opere che, riguardando aree esterne e interventi accessori, non possono essere ricondotte alla nozione normativa di pertinenza ammessa a contribuzione.
Tale interpretazione trova conferma nelle indicazioni fornite sia dagli uffici tecnici comunali che dalla Struttura commissariale regionale, secondo cui possono beneficiare del contributo solo gli interventi sugli edifici e, al più, le opere esterne strutturalmente connesse agli stessi, come marciapiedi o cavedi, entro precisi limiti dimensionali.
In secondo luogo, non risulta che i convenuti abbiano sottoscritto né il verbale di gara che individuava l'impresa quale aggiudicataria, né il successivo contratto di appalto, la cui stipula era richiesta dall'art. 4 comma 5 lett. b) dell'ordinanza regionale n. 86/2012.
L'assenza del contratto di appalto ha determinato, come conseguenza diretta, anche l'impossibilità per l'impresa di dotarsi della polizza fideiussoria incondizionata e a prima richiesta, che costituiva requisito per l'autorizzazione comunale al pagamento del . Tale polizza, infatti, doveva Per_2
necessariamente essere allegata alla richiesta di anticipo del contributo, come previsto dalla normativa di riferimento.
Peraltro, con specifico riferimento alla fattura n. 55/2017 dell'Impresa Degani, va rilevato che la stessa è stata emessa nei confronti della soggetto non titolare di Controparte_6
alcuna pratica Mude di contributo. Per_ Come correttamente rilevato dal CTU, la fattura non poteva essere inserita nella richiesta di proprio in quanto intestata a soggetto non legittimato, non essendo la società titolare di
[...]
alcuna pratica di contributo.
La società era infatti solo utilizzatrice degli immobili, come attestato anche dalla comunicazione di inizio lavori per la pratica di edilizia libera relativa al piazzale (prot. n. 26753 del 10.11.2012) che reca il timbro e la firma della società stessa.
Tale circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale dallo stesso OM. nel CP_5
procedimento tra la Società e l'Impresa Degani, dove ha precisato che il sottofondo del piazzale è stato realizzato su commissione della società.
Non può quindi essere imputata al professionista alcuna negligenza per non aver inserito nella richiesta di attività commissionate da e fatturate a un soggetto diverso dai titolari delle Per_2
pratiche di contributo.
pagina 17 di 19 Va poi considerato – e ciò sembra dirimente - che la richiesta di liquidazione anticipata tramite il non costituiva un adempimento obbligatorio, ma una mera facoltà. La mancata Per_2
presentazione di tale istanza non precludeva quindi la possibilità di richiedere successivamente il contributo secondo le modalità ordinarie (cfr. Ordinanza Reg. Emilia Romagna 86/2012, art. 8 c.
1 bis). Pertanto, se vi fosse stata la possibilità, la richiesta di liquidazione del contributo per le attività dell'Impresa ben avrebbe potuto essere presentata in seguito in via ordinaria dal Pt_5
nuovo professionista incaricato dai committenti dopo la revoca del OM. . CP_5
A ciò si aggiunga che, a seguito della revoca dell'incarico al OM. e della sua CP_5
sostituzione con l'Ing. il professionista non rivestiva più il ruolo di Direttore dei Lavori. Per_4
Non poteva quindi predisporre la relazione sullo stato di consistenza e avanzamento lavori, necessaria per il pagamento dell'impresa, essendo tale compito di competenza del nuovo professionista incaricato.
Per tutti questi motivi, la domanda riconvenzionale dei convenuti deve essere rigettata.
8. In merito alla richiesta di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive contenute negli scritti difensivi di parte convenuta, la stessa non può trovare accoglimento.
Le espressioni contestate, pur utilizzando toni accesi e critici nei confronti dell'operato del OM.
, non appaiono dettate da un mero intento dispregiativo, mantenendo invece un rapporto CP_5
funzionale con l'oggetto della controversia e con le esigenze difensive di parte convenuta, in particolare con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta. Si tratta infatti di espressioni che, per quanto aspre, risultano comunque pertinenti al thema decidendum e non eccedono i limiti del diritto di difesa, non integrando quindi gli estremi della sconvenienza o offensività richiesti dalla norma per disporne la cancellazione.
9. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, secondo quanto indicato in dispositivo. Esse vengono liquidate applicando i parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta. A tali importi si aggiungono le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando nella causa n. 790/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 18 di 19 1) Condanna , per sé e quale erede di , al pagamento in favore CP_1 Persona_1 degli attori della somma di € 46.929,54, oltre accessori di legge, per l'attività MUDE ed €
8.146,00, oltre accessori di legge, per l'attività extra MUDE relative al cantiere di Via
Diversivo, oltre € 865,75 per spese, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma 4 c.c.;
2) Condanna , e , in solido tra loro, al pagamento in CP_2 CP_1 CP_3
favore degli attori della somma di € 45.845,64, oltre accessori di legge, per l'attività
MUDE ed € 4.040,00, oltre accessori di legge, per l'attività extra MUDE relative al cantiere di Via Pezzetta, oltre € 1.171,64 per spese, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma 4 c.c.;
3) Condanna la al pagamento in favore degli Controparte_6 Controparte_6 attori della somma di € 1.200,00, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma 4 c.c.;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
5) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in € 884,60 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
MO, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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