Art. 61.1.
Art. 61-a.
Piu' istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.
Possono partecipare al consorzio i Comuni, le Provincie e gli altri enti morali, quando siano a cio' autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.
I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta pero' integra la personalita' giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessita', possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione. ((Sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli Enti da consorziare))
Contro il rifiuto del Prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.
I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di Provincie diverse sono definitivi.
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Art. 61-a.
Piu' istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.
Possono partecipare al consorzio i Comuni, le Provincie e gli altri enti morali, quando siano a cio' autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.
I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta pero' integra la personalita' giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessita', possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione. ((Sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli Enti da consorziare))
Contro il rifiuto del Prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.
I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di Provincie diverse sono definitivi.
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".