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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria RE Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1283 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa
DA
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pier Aldo Pezzani, Fabiano Pezzani, Domiziana Pezzani,
Emiliano Pezzani e Federica Catanzariti, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via C. Battisti
n. 19, sono elettivamente domiciliati;
-attore-
CONTRO
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(nata a [...] il [...] - CF: ,
[...] C.F._3 Parte_2
(nato a [...] il [...] - CF: ), tutti nella qualità di eredi C.F._4
del sig. (nato a [...] il [...], deceduto in Polistena il Persona_1
4/11/2020), rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Annunziato Roberto Mazzullo e Carmelita Alvaro, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Palmi alla via Poeta n. 93;
- convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'atto di citazione: << che l'Onorevole Tribunale di Palmi Voglia accertare l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile con mezzi meccanici e non, costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. e gravante sul fondo di proprietà del fù
, lungo la stradella della larghezza di metri 5 circa, che si diparte dalla S.S. Persona_1
18 sino alla particella 550 f.3 oggi di proprietà dell'attore – come meglio descritto in narrativa e nella relazione del CTP arch. . In via gradata, Voglia dichiarare la Per_2
costituzione di una servitù di passaggio carrabile con mezzi meccanici e non in favore del fondo del Sig. e a carico del fondo di proprietà del fù , al Parte_1 Persona_1 fine di consentire l'accesso dalla via pubblica lungo la stradella come identificata e descritta 1 in narrativa e nella relazione in atti redatta dall'ET . In via Testimone_1
ulteriormente gradata, Voglia dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio carrabile con mezzi meccanici e non, della larghezza di metri cinque circa, in favore del fondo del Sig. e a carico del fondo di proprietà del fù , al Parte_1 Persona_1 fine di consentire l'accesso al fondo del Sig. dalla via pubblica S.S. 18 del Parte_1
Comune di Palmi, stabilendo contestualmente le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire. In tutte le ipotesi anzidette, Voglia condannare i convenuti ex art.
96 c.p.c, comma 3 per abuso dello strumento processuale relativamente alla domanda di risarcimento danni formulata dagli stessi, richiamando sul punto l'eccezione formulata in prima udienza e nella memoria 183 VI comma primo termine. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Pezzani Emiliano ex art. 93 cpc>>.
Dalla comparsa di costituzione e risposta: << Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) rigettare le domande del sig. Parte_1
poiché infondate in fatto e diritto;
2) dichiarare che non esiste e non è mai esistita alcuna servitù di passaggio o strada larga cinque metri sul terreno dei convenuti ed in particolare sulla particella oggi 551 foglio 3 di mappa catasto terreni del comune di Palmi;
3)
Dichiarare che nel caso fosse esistita la servitu' di passaggio la stessa si è estinta per non uso ventennale. 4) accertare e dichiarare che il passaggio più comodo per l'attore e meno gravoso per i convenuti è quello costituito dalla strada interpoderale “Erbe Bianche” sul confine del terreno con i terreni eredi da gravare per un metro e mezzo sul Per_1 ER
terreno ed un metro sul terreno eredi fino al terreno Persona_1 ER [...]
o al terreno di altri lotti interclusi, con conseguente rigetto della domanda di Parte_1
servitù coattiva come richiesta da controparte e costituzione di servitù nei termini illustrati dai convenuti, previo pagamento in favore degli stessi di un equo indennizzo. 5) Condannare
l'attore al risarcimento del danno che si quantifica già da adesso nella somma di euro centottantamila o in via equitativa (nella diversa, maggiore o minore somma ) per il mancato utilizzo del fondo e per la mancata possibilità di alienare il fondo stesso, dipeso dalla pendenza della causa introdotta da . 6) condannare l'attore al pagamento Parte_1
delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Mazzullo Annunziato Roberto e Carmelita
Alvaro, che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi>>;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione, notificato in varie date a partire dal 12 luglio 2021, l'attore deduce:
2 - di aver stipulato in data 22.03.2021, dinanzi al Notaio un atto di Persona_4
acquisto del terreno sito in Palmi alla località Erbe Bianche (censito al foglio 3, particella n.
550, superficie di 1027 mq), la cui unica strada d'accesso si dipana dalla S.S. 18 e passa attraverso il terreno di proprietà degli odierni convenuti (foglio 3, particella 551);
- di aver invero preventivamente provveduto a picchettare l'appezzamento poi acquistato, alla presenza di alcuni confinanti e con l'aiuto di un suo tecnico di fiducia, accedendo in quell'occasione dalla strada, larga metri 5, che si diparte dalla S.S.18 e giunge sino alla proprietà di esso attore, passando per la p.lla 551 di proprietà di oggi Persona_1
deceduto;
- di aver riscontrato in data 27.05.2021 l'apposizione di alcuni picchetti in ferro e di una catena con lucchetto, sulla quale è stata apposto un cartello con la scritta “vietato l'accesso proprietà privata”, dinanzi alla strada da cui ha accesso al proprio fondo,
- di aver, pertanto, sporto querela presso la Procura della Repubblica di Palmi dopo aver informato i Vigili Urbani di Palmi dell'accaduto;
- che il terreno oggi di proprietà attorea faceva parte all'origine di un unico fondo appartenente alla famiglia che comprendeva anche la part. 551, pervenuta in ER
proprietà di per usucapione, dichiarata con sentenza della Corte d'Appello Persona_1
di RC n. 222 del 2013, confermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 7632 del 2016, a seguito della quale l'originaria p.lla 252 era stata divisa nelle due particelle oggi esistenti, nn. 550 e 551;
- che la strada gravante sul fondo degli eredi di è allo stato la via d'accesso Persona_1
più breve dalla strada pubblica al terreno attoreo, che risulta oggettivamente intercluso;
- che, invero, nel procedimento promosso dal de cuius dinanzi questo Persona_1
Tribunale, per ottenere il rilascio del fondo usucapito (RG 1744/2018), gli stessi danti causa dell'attore avevano richiesto l'accertamento di una servitù di passaggio sulla strada oggetto del presente giudizio, essendo questa preesistente all'usucapione ed utilizzata per l'accesso all'intero fondo da tempo immemore, come dichiarato in quel giudizio dalla teste
[...]
Tes_2
- che gli eredi legittimi di , oggi convenuti, sono legittimati passivi, avendo Persona_1 tacitamente accettato l'eredità mediante la costituzione nel precedente giudizio (RG
1744/2018) intrapreso dal dante causa;
- che la stradella, la cui esistenza è provata documentalmente, costituisce il mezzo attraverso cui si estrinseca una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., perché preesiste alla sopravvenuta usucapione (tant'è che la P.A., nei
3 primi anni 2000, ha realizzato i muretti di contenimento lungo la SS 18, lasciando un varco proprio in corrispondenza del punto d'accesso) ed è sempre stata utilizzata per consentire l'accesso all'intero fondo dalla via pubblica;
che, in subordine, sussistono i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva di servitù di passaggio coattiva, in quanto il fondo attoreo si trova in una condizione di oggettiva interclusione, ed il tragitto più breve, rispondente ai dettami di cui all'art. 1051
c.c., andrebbe identificato nella stradella esistente, già meglio descritta e individuata anche nella c.t.p. dell'arch. Testimone_1
Tutto ciò premesso, l'attore ha formulato le conclusioni meglio trascritte in epigrafe.
1.1.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 18/01/2022, si sono costituiti , e , n.q. di eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_2 Per_1
, contestando le deduzioni avversarie in ordine alla sussistenza dell'invocato diritto di
[...]
servitù di passaggio e osservando:
- che ab origine sia i terreni oggi in proprietà delle parti, sia quelli confinanti dei convenuti eredi facevano parte di un unico fondo rustico di natura vigneto, sito in Palmi alla ER località denominata “Erbe Bianche”, della superficie complessiva di mq. 14.760 (Ha
1.47.60), identificato catastalmente nel N.C.T. del Comune di Palmi al Foglio di Mappa n.
3, particella 52, confinante con la Strada Statale 18, ed erano intestati ad Controparte_3
(cl. 1899), alla cui morte erano caduti in comunione indivisa tra gli eredi, che avevano proceduto a divisione con rogito del notaio rep. n. 51826 del 23.01.2008; Per_4
- che, tuttavia, il suindicato terreno, malgrado formalmente di proprietà di Controparte_3
e poi dei suoi eredi, già dall'anno 1940 era stato occupato e coltivato da (cl. CP_1
1906), nonno paterno degli odierni convenuti, il quale lo aveva poi diviso tra i figli in tre porzioni: in particolare, la parte attribuita al figlio , estesa 8.800,00 metri e Persona_1
fronteggiante la strada S.S. 18, era stata occupata da quest'ultimo sin dal 1960;
- che, in data 15.07.2008, gli eredi di (cl. 1899) avevano convenuto in Controparte_3
giudizio, dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria di questo Tribunale, gli eredi di CP_1
(cl. 1906), chiedendo il rilascio del fondo sopra meglio identificato, ed i resistenti
[...]
fratelli RE, e avevano proposto domanda riconvenzionale di Per_5 Persona_1
usucapione delle strisce di terreno rispettivamente possedute;
- che, accolta dal Tribunale, con sentenza n. 43/2011 del 27.01.2011, pubblicata l'08.02.2011, la domanda principale di rilascio, a seguito di appello proposto dal solo
, la sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Reggio Calabria Persona_1 ha riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione dell'appellante sulla striscia di terreno
4 di 8.800,00 dallo stesso posseduta, per come descritta nella relazione del geom.
[...]
(foglio 3, p.lle 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555 e 557): pronuncia poi confermata Per_6
dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7635/2016 del 13.01.2016;
- che non è mai esistito sulla proprietà , ed in particolare sulla particella oggi Persona_1
551 foglio 3 di mappa comune di Palmi, alcun diritto di passaggio, servitù o strada di 5 metri, perché né classe 1899 né i suoi eredi hanno mai potuto esercitare alcun Persona_7
diritto di passaggio, atteso che gli stessi - pur essendo formalmente proprietari - non hanno mai posseduto il terreno;
- che, qualora si presupponga l'esistenza di una servitù di passaggio ab immemorabile, tale diritto si è estinto per non uso e per il decorso del tempo;
- che, infatti, della servitù di passaggio sul terreno di proprietà degli eredi non v'è Per_1 traccia nell'atto di divisione degli eredi e, perciò, nessuna rilevanza ha la ER
dichiarazione resa dall'alienante nell'atto di acquisto sottoscritto dall'attore;
- che mai è esistita una strada larga 5 metri che si dipartiva dalla S.S. 18 attraversando la particella n. 551, foglio 3 del Comune di Palmi, fino alla particella 550, foglio 3, per come peraltro risulta dalla CTU di parte del geom. ; CP_4
- che successivamente all'acquisto della p.lla 550, l'odierno attore ha aperto un varco abusivo sulla p.lla 551, tagliando peraltro un albero d'ulivo sul detto terreno, fatti per i quali
è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Palmi;
- che, nonostante ciò, si è dichiarato sempre disponibile a consentire il Parte_2
passaggio, per l'accesso al fondo attoreo intercluso, sul proprio terreno dalla via interpoderale Erbe Bianche sul confine fra la proprietà e quella eredi Per_1 ER
Sulla base delle considerazioni che precedono, i convenuti hanno concluso come trascritto in epigrafe.
2. Alla prima udienza del 22.2.2022 e con la prima memoria istruttoria, l'attore ha eccepito la manifesta infondatezza della domanda di risarcimento formulata dai convenuti sia rispetto all'an sia al quantum debeatur, e ha chiesto: i) l'accoglimento delle domande già formulate nell'atto di citazione;
ii) il rigetto del dedotto avversario e, in particolare, l'inammissibilità della domanda risarcitoria e contestuale condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, i convenuti, riportandosi ai propri scritti difensivi, hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale per risarcimento danni per lite temeraria, per come proposta in prima udienza.
5 Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda di costituzione della servitù di passaggio sul confine tra il fondo eredi ed il Per_1
fondo eredi non essendo stata spiegata nei modi e nei termini di rito la chiamata in ER
causa di terzi, ed essendo comunque la richiesta infondata in fatto e in diritto.
Con la seconda memoria istruttoria, i convenuti hanno ribadito la fondatezza della propria richiesta risarcitoria, atteso che la proposizione della domanda giudiziale da parte del Pt_1
ha fatto desistere molti acquirenti interessati al terreno degli eredi . Per_1
Ammessa ed assunta la prova per testi articolata dalle parti, nei termini di cui all'ordinanza del 24.06.2022, è stata disposta CTU sui quesiti meglio indicati al verbale d'udienza reso il
28.03.2023.
Quindi, a seguito del deposito della relazione definitiva, all'udienza del 04.06.2024, sulle conclusioni precisate all'udienza del 4.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito per il deposito di scritti conclusionali.
3. Passando all'esame del merito, è necessario innanzitutto esaminare la domanda principale, volta all'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio, asseritamente costituita per destinazione del padre di famiglia, sulla strada privata della larghezza di circa 5 mt che si diparte dalla SS18 e arriva alla particella attorea (550 del foglio 3), attraversando la particella
551 già di proprietà di , dante causa dei convenuti. Persona_1
Sul punto, è pacifico tra le parti – oltre che provato documentalmente – che gli immobili oggetto di causa un tempo costituissero un unico fondo, appartenente all'unico proprietario,
(cl. 1899), e che successivamente una porzione di terreno di mq. 8.800 Controparte_3
circa (porzione descritta nella mappa redatta a firma del Geom. già Persona_6
prodotta nel giudizio dinanzi la Sezione Agraria e corrispondente alle attuali particelle nn.
543, 545, 547, 549, 551,553, 555 e 557) sia stata oggetto di acquisto per usucapione
(dichiarato con sentenza della Corte di Appello- Sezione Agraria - di Reggio Calabria n.
222/2013, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7632/2016), in favore del defunto , dante causa degli odierni convenuti, con conseguente Persona_1 soppressione dell'originaria particella 52, che diede luogo alla costituzione delle particelle, sopra meglio indicate, in capo al defunto , mentre le part. 544, 546, 548, 550, Persona_1
552, 554 e 556 rimasero in capo agli eredi che cedettero solo la part. n. 550 ER
all'attore (con atto per Notar rep. n. 61731 del 22.3.2021, nel fascicolo Persona_4
di parte attrice).
In particolare, per la concreta rilevanza ai fini di causa, deve precisarsi che, nell'ambito della causa agraria sopra indicata, – convenuto per il rilascio del fondo da parte Persona_1
6 degli eredi - aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione, con la ER
comparsa depositata nel corso del giudizio di primo grado nel 2008, deducendo di aver posseduto il fondo uti domini, per oltre vent'anni, e quindi almeno dal 1988.
Dunque, per dimostrare la fondatezza della domanda, gravava sull'attore l'onere di dimostrare l'esistenza nel 2008, al momento dell'acquisto per usucapione in favore di
(id est, al momento del compimento del tempo utile ad usucapire e non a Persona_1
quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento: in termini, v. Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 17380 del 16/06/2023), di un'oggettiva e chiara situazione fattuale di asservimento tra i due fondi, manifestata all'esterno anche attraverso opere durevolmente destinate all'esercizio del passaggio.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale condiviso quello in base al quale “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti dallo stesso in una situazione di subordinazione dell'uno rispetto all'altro idonea a integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della separazione, … risultino segni visibili concretantisi in opere permanenti necessarie per l'esercizio di una servitù e rivelatrici pertanto della sua esistenza;
in particolare nel caso di servitù di passaggio, la servitù si intende costituita quando risulti l'esistenza di una o più opere visibili destinate stabilmente all'esercizio del passaggio dall'uno all'altro fondo e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio come fino a quel momento esercitato dall'unico proprietario” (cfr. ex multis Cass. civile, sez. II, n. 10425 del 30/07/2001 e n. 11348 del
17/06/2004 nonché successive conformi tra cui, da ultimo, v. ibidem, ordinanze n. 4646 del
21/02/2024 e n. 6665 del 13/03/2024).
Va inoltre precisato che il requisito dell'apparenza “comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (cfr.
Cass. civile, sez. II, n. 21597 del 15/10/2007; cfr. anche ordinanze n. 11834 del 06/05/2021
e n. 29555 del 25/10/2023); in effetti, il rigore richiesto nella prova della situazione apparente appare giustificato dalla gravità del conseguente effetto di acquisto della servitù a titolo originario, derivante non da un intento negoziale dell'originario unico proprietario ma dalla natura dell'opera oggettivamente considerata.
7 Nel caso che occupa, tutte le deposizioni testimoniali assunte nell'ambito del presente giudizio (v. deposizioni testi , ud. 19.9.2022; e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
ud. 31.1.2023, i quali affermano che l'accesso al terreno oggi venisse
[...] Pt_1
esercitato da via Erbe Bianche e non dalla SS18) escludono l'esistenza, in tempi remoti, di una strada larga 5 metri che dalla SS18, attraversando la part. 551, giungesse alla part. 550 oggi in proprietà dell'attore, né tantomeno dalla prova per testi è emersa la presenza nel 2008 di opere visibili e permanenti, come una strada o un tracciato che, pur ricadendo sul fondo servente, e servendo all'accesso su quest'ultimo, fossero funzionalmente collegati con il fondo asseritamente dominante.
Deve precisarsi, in proposito, che non può tenersi conto della deposizione del teste Tes_6
erroneamente escusso da parte del Gop delegato all'attività istruttoria, nonostante
[...]
lo fosse già stato ritenuto incapace a deporre, ex art. 246 c.p.c. in quanto dante ER causa dell'attore, con decreto depositato dal Giudice delegante il 24.6.2022.
In ogni caso, neanche lo ha fatto riferimento ad un percorso ben delineato o ad un ER
tracciato visibile, affermando genericamente che “prima era un fondo unico e quello era l'unico accesso”, senza peraltro indicare specifiche opere di raccordo funzionale tra il fondo, posseduto sin dal 1988 da , e quello – asseritamente dominante - rimasto nel Persona_1
possesso degli eredi ma detenuto in virtù di un rapporto di colonia da RE e ER
(come risulta dalla descrizione dei fatti e dalle pronunce in diritto della Persona_8
sentenza della sezione agraria di questo Tribunale, in atti).
Infine, del tutto irrilevanti sono la deposizione, assunta nel presente giudizio, del teste
(il quale riferisce dell'esistenza, nel 2021 circa, di uno stradello in terra in Testimone_1
pessime condizioni di manutenzione, che peraltro non consentiva l'accesso al fondo Riotto per la presenza di rovi sul confine, che impedivano di giungere sul terreno attoreo provenendo dal fondo dei convenuti), nonché quelle rese nel precedente giudizio (iscritto al n. 1744/2018 e vertente tra gli odierni convenuti e gli eredi la cui domanda ER
riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio è stata ritenuta improponibile con sentenza resa all'esito del giudizio, n. 236/2021 di questo Tribunale, in atti) dai testi e (i quali hanno genericamente Testimone_7 Testimone_2 Testimone_8
riferito che al terreno, da essi coltivato – come chiarito dal - all'incirca sette-otto Tes_8
anni prima della loro deposizione - resa nel 2020-, si accedeva dalla strada Nazionale o
Statale, senza descrivere il tragitto o l'esistenza di opere visibili), trattandosi in tutti i casi di fatti riferiti ad un periodo temporale successivo all'acquisto per usucapione da parte di
. Persona_1
8 Infine, nemmeno il varco esistente sul muretto di contenimento posto sulla SS 18 può ritenersi opera visibile e permanente destinata all'esercizio della invocata servitù di passaggio, dal momento che l'interruzione (peraltro realizzata in difetto di autorizzazione da parte dell'ANAS, come accertato dal c.t.u. ing. ) consente certamente l'accesso Per_9
dalla SS 18 al fondo , ma – in difetto di prova su altri elementi di collegamento Per_1
funzionale – non indica l'esistenza di una servitù di passaggio verso il terreno attoreo, cui può accedersi anche attraverso altri fondi, che confinano con via Erbe Bianche.
In conclusione, gli elementi istruttori raccolti non offrono alcuna prova sull'esistenza, nel
2008, di segni oggettivi, visibili e permanenti, da cui trarre il convincimento del chiaro asservimento del fondo dei convenuti per il passaggio alla porzione di terreno oggi in proprietà dell'attore.
Pertanto, la domanda principale spiegata dall'attore non può trovare accoglimento.
4. E' invece fondata la domanda subordinata di costituzione della servitù di passaggio coattiva, risultando provato il presupposto, richiesto dal primo comma dell'art. 1051 c.c., della totale assenza di un'uscita sulla via pubblica.
Invero, il c.t.u. nominato, ing. , dopo attento sopralluogo e studio dei Persona_10
documenti anche planimetrici, ha concluso nel senso che la p.lla 550 è da considerarsi completamente interclusa, essendo circondata da altri fondi e non confinando in alcun punto con la strada pubblica (v. relazione di c.t.u. depositata il 3.11.2023, risposta al quesito n. 1, pag. 4-5).
Le conclusioni dell'ausiliare in ordine all'effettiva interclusione dei fondi attorei non sono contestate da parte convenuta e sono da condividere, perché correttamente e logicamente motivate con riferimento allo stato di fatto, emergente anche dalle planimetrie allegate all'elaborato peritale (v. relazione di c.t.u., specie pagine 4, 6, 7, 10).
Essendo provato lo stato di interclusione assoluta, in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dall'attore appare necessario in questa sede procedere alla costituzione di servitù coattiva di passaggio, determinando in concreto il luogo di esercizio della servitù.
A tal fine, contemperando il criterio della maggior brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, il tragitto migliore per il transito con mezzi meccanici, necessario per la coltivazione del fondo dominante, appare quello individuato dal c.t.u. nel percorso colorato in rosso nella planimetria, pubblicata a pagina 7 della relazione di c.t.u. telematicamente depositata il 3.11.2023, cioè quello che, seguendo il confine nord della particella n. 551, è rappresentato da una striscia di collegamento dalla SS18 fino alla p.lla 550 (di proprietà dell'attore), larga metri 5 (di cui 4,00 m netti lasciati liberi per il
9 transito, 0.70 m circa per eventuale banchina + 0,30 m circa per cunetta di convogliamento acque piovane) e lunga circa m. 40,00, con la precisazione che “ si considerano banchina e cunetta poste su un solo lato perché il tratto dovrebbe avere una leggera pendenza trasversale per convogliare opportunamente le piogge” (v. risposta al quesito n. 3, pag. 7 e 10 della relazione di c.t.u.).
Invero, il tracciato come sopra individuato non solo si trova su un tratto rettilineo della
S.S.18, presentando condizioni di sicurezza maggiori dell'attuale ingresso alla part. 551
(posto quasi a ridosso di una curva direzione sud), necessarie per ottenere l'autorizzazione
(oggi mancante) per l'innesto d'accesso da richiedere all'ANAS, ma soprattutto non arreca
“eccessiva perdita di valore alla particella 551 del Sig. , in quanto sarebbe all'estremo Per_1
e non al centro della particella com'è adesso”, con una minima incidenza sulla produzione del fondo convenuto, evitando di isolare e pregiudicare, rendendola interclusa e non sfruttabile, l'area compresa tra un ipotetico passaggio intermedio della servitù e il confine sud della particella.
Non è invece possibile adottare la soluzione, proposta dai convenuti, di praticare l'accesso da via Erbe Bianche, sempre sui fondi (part. 553, 555 e 557), perché il tracciato per Per_1
giungere al fondo dominante sarebbe in questo caso molto più lungo (circa m. 60,00) e costoso, perché richiederebbe, a causa del dislivello esistente, la realizzazione di un muro di contenimento, previa progettazione e autorizzazione del Genio Civile (v. risposta del c.t.u. alle osservazioni di parte convenuta)
In ultima analisi, il percorso sopra individuato appare quello che contempera al meglio gli interessi del fondo servente e di quello dominante, perchè consente l'accesso a quest'ultimo in modo diretto e lineare, con macchine ed attrezzi idonei alla normale coltivazione, arrecando, al contempo, il minor danno possibile al fondo servente, rappresentando il percorso al contempo più breve, diretto e meno invasivo, nonché meno costoso rispetto a quello alternativo indicato dai convenuti.
Appare solo il caso di precisare che sia la richiesta di autorizzazione all'ANAS che le opere di costruzione della strada andranno curate dal proprietario del fondo dominante a sue spese, secondo quanto previsto dall'art. 1069, comma 3, c.c. (sul punto, cfr. anche Cass. n.
3634/2007).
5. Quanto al pagamento di un'indennità per la costituzione di servitù coattiva, la domanda
(che potrebbe essere comunque proposta anche in separato giudizio: cfr. Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 2010, n. 14922) deve ritenersi compresa nella richiesta, formulata al n. 4
10 delle conclusioni di parte convenuta, di “costituzione di servitù nei termini illustrati dai convenuti, previo pagamento in favore degli stessi di un equo indennizzo”.
Ciò premesso, l'indennità dovuta dagli attori deve essere determinata, come indicato dal c.t.u. nella relazione depositata, tenuto conto della superficie interessata direttamente dalla servitù (mq 200) e del valore unitario della superficie agricola (30 €/mq), nonché delle spese per IMU, in € 8.633,54, in mancanza di danni collegati alle coltivazioni e al soprassuolo, attese le condizioni del fondo servente, incolto e abbandonato.
Il calcolo del c.t.u., congruamente motivato e non specificamente contestato, è da condividere.
L'indennità ex art. 1053 c.c., da porsi in capo all'attore, va dunque quantificata in €
8.633,54.
6. L'accoglimento della domanda subordinata attorea conduce al rigetto, per mancanza di qualsivoglia ipotesi di fatto illecito, della domanda risarcitoria proposta dai convenuti.
7. Attesa la soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.077,00 per onorari (calcolati in base alle tariffe allegate al d.m. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione fino ad euro 26.000,00, in relazione al valore calcolato dal c.t.u.), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Emiliano Pezzani, procuratore antistatario, ed oltre alle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione notificato il 12.7.2021, da contro , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e , così provvede: Parte_2
1) Rigetta la domanda principale;
2) Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, dispone che il fondo iscritto al
Catasto del Comune di Palmi, identificato dalla particella 551 del foglio 3, di proprietà dei convenuti, sia gravato da servitù di passaggio in favore del fondo in Catasto al foglio 3, part. 550, da esercitarsi sul confine Nord della Part.551, attraverso il percorso meglio identificato a pag. 7 della relazione del c.t.u., ing. , Persona_10
telematicamente depositata il 3.11.2023, con il tracciato colorato in rosso nella planimetria, mediante realizzazione a spese dell'attore, a partire dal confine della particella n. 551 con la SS18, di una rampa di lunghezza mt. 40 e larghezza complessiva m 5,00;
3) Condanna l'attore a versare ai convenuti l'importo di € 8.633,54 a titolo di indennità;
11 4) Rigetta la domanda riconvenzionale;
5) Condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emiliano Pezzani, procuratore antistatario, oltre alle spese di c.t.u. che restano interamente poste in capo ai convenuti;
6) Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 8 marzo 2025
Il Giudice
Maria RE Gentile
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria RE Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1283 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, promossa
DA
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pier Aldo Pezzani, Fabiano Pezzani, Domiziana Pezzani,
Emiliano Pezzani e Federica Catanzariti, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via C. Battisti
n. 19, sono elettivamente domiciliati;
-attore-
CONTRO
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(nata a [...] il [...] - CF: ,
[...] C.F._3 Parte_2
(nato a [...] il [...] - CF: ), tutti nella qualità di eredi C.F._4
del sig. (nato a [...] il [...], deceduto in Polistena il Persona_1
4/11/2020), rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Annunziato Roberto Mazzullo e Carmelita Alvaro, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Palmi alla via Poeta n. 93;
- convenuti -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dall'atto di citazione: << che l'Onorevole Tribunale di Palmi Voglia accertare l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile con mezzi meccanici e non, costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. e gravante sul fondo di proprietà del fù
, lungo la stradella della larghezza di metri 5 circa, che si diparte dalla S.S. Persona_1
18 sino alla particella 550 f.3 oggi di proprietà dell'attore – come meglio descritto in narrativa e nella relazione del CTP arch. . In via gradata, Voglia dichiarare la Per_2
costituzione di una servitù di passaggio carrabile con mezzi meccanici e non in favore del fondo del Sig. e a carico del fondo di proprietà del fù , al Parte_1 Persona_1 fine di consentire l'accesso dalla via pubblica lungo la stradella come identificata e descritta 1 in narrativa e nella relazione in atti redatta dall'ET . In via Testimone_1
ulteriormente gradata, Voglia dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio carrabile con mezzi meccanici e non, della larghezza di metri cinque circa, in favore del fondo del Sig. e a carico del fondo di proprietà del fù , al Parte_1 Persona_1 fine di consentire l'accesso al fondo del Sig. dalla via pubblica S.S. 18 del Parte_1
Comune di Palmi, stabilendo contestualmente le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire. In tutte le ipotesi anzidette, Voglia condannare i convenuti ex art.
96 c.p.c, comma 3 per abuso dello strumento processuale relativamente alla domanda di risarcimento danni formulata dagli stessi, richiamando sul punto l'eccezione formulata in prima udienza e nella memoria 183 VI comma primo termine. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Pezzani Emiliano ex art. 93 cpc>>.
Dalla comparsa di costituzione e risposta: << Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) rigettare le domande del sig. Parte_1
poiché infondate in fatto e diritto;
2) dichiarare che non esiste e non è mai esistita alcuna servitù di passaggio o strada larga cinque metri sul terreno dei convenuti ed in particolare sulla particella oggi 551 foglio 3 di mappa catasto terreni del comune di Palmi;
3)
Dichiarare che nel caso fosse esistita la servitu' di passaggio la stessa si è estinta per non uso ventennale. 4) accertare e dichiarare che il passaggio più comodo per l'attore e meno gravoso per i convenuti è quello costituito dalla strada interpoderale “Erbe Bianche” sul confine del terreno con i terreni eredi da gravare per un metro e mezzo sul Per_1 ER
terreno ed un metro sul terreno eredi fino al terreno Persona_1 ER [...]
o al terreno di altri lotti interclusi, con conseguente rigetto della domanda di Parte_1
servitù coattiva come richiesta da controparte e costituzione di servitù nei termini illustrati dai convenuti, previo pagamento in favore degli stessi di un equo indennizzo. 5) Condannare
l'attore al risarcimento del danno che si quantifica già da adesso nella somma di euro centottantamila o in via equitativa (nella diversa, maggiore o minore somma ) per il mancato utilizzo del fondo e per la mancata possibilità di alienare il fondo stesso, dipeso dalla pendenza della causa introdotta da . 6) condannare l'attore al pagamento Parte_1
delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Mazzullo Annunziato Roberto e Carmelita
Alvaro, che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi>>;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione, notificato in varie date a partire dal 12 luglio 2021, l'attore deduce:
2 - di aver stipulato in data 22.03.2021, dinanzi al Notaio un atto di Persona_4
acquisto del terreno sito in Palmi alla località Erbe Bianche (censito al foglio 3, particella n.
550, superficie di 1027 mq), la cui unica strada d'accesso si dipana dalla S.S. 18 e passa attraverso il terreno di proprietà degli odierni convenuti (foglio 3, particella 551);
- di aver invero preventivamente provveduto a picchettare l'appezzamento poi acquistato, alla presenza di alcuni confinanti e con l'aiuto di un suo tecnico di fiducia, accedendo in quell'occasione dalla strada, larga metri 5, che si diparte dalla S.S.18 e giunge sino alla proprietà di esso attore, passando per la p.lla 551 di proprietà di oggi Persona_1
deceduto;
- di aver riscontrato in data 27.05.2021 l'apposizione di alcuni picchetti in ferro e di una catena con lucchetto, sulla quale è stata apposto un cartello con la scritta “vietato l'accesso proprietà privata”, dinanzi alla strada da cui ha accesso al proprio fondo,
- di aver, pertanto, sporto querela presso la Procura della Repubblica di Palmi dopo aver informato i Vigili Urbani di Palmi dell'accaduto;
- che il terreno oggi di proprietà attorea faceva parte all'origine di un unico fondo appartenente alla famiglia che comprendeva anche la part. 551, pervenuta in ER
proprietà di per usucapione, dichiarata con sentenza della Corte d'Appello Persona_1
di RC n. 222 del 2013, confermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 7632 del 2016, a seguito della quale l'originaria p.lla 252 era stata divisa nelle due particelle oggi esistenti, nn. 550 e 551;
- che la strada gravante sul fondo degli eredi di è allo stato la via d'accesso Persona_1
più breve dalla strada pubblica al terreno attoreo, che risulta oggettivamente intercluso;
- che, invero, nel procedimento promosso dal de cuius dinanzi questo Persona_1
Tribunale, per ottenere il rilascio del fondo usucapito (RG 1744/2018), gli stessi danti causa dell'attore avevano richiesto l'accertamento di una servitù di passaggio sulla strada oggetto del presente giudizio, essendo questa preesistente all'usucapione ed utilizzata per l'accesso all'intero fondo da tempo immemore, come dichiarato in quel giudizio dalla teste
[...]
Tes_2
- che gli eredi legittimi di , oggi convenuti, sono legittimati passivi, avendo Persona_1 tacitamente accettato l'eredità mediante la costituzione nel precedente giudizio (RG
1744/2018) intrapreso dal dante causa;
- che la stradella, la cui esistenza è provata documentalmente, costituisce il mezzo attraverso cui si estrinseca una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., perché preesiste alla sopravvenuta usucapione (tant'è che la P.A., nei
3 primi anni 2000, ha realizzato i muretti di contenimento lungo la SS 18, lasciando un varco proprio in corrispondenza del punto d'accesso) ed è sempre stata utilizzata per consentire l'accesso all'intero fondo dalla via pubblica;
che, in subordine, sussistono i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva di servitù di passaggio coattiva, in quanto il fondo attoreo si trova in una condizione di oggettiva interclusione, ed il tragitto più breve, rispondente ai dettami di cui all'art. 1051
c.c., andrebbe identificato nella stradella esistente, già meglio descritta e individuata anche nella c.t.p. dell'arch. Testimone_1
Tutto ciò premesso, l'attore ha formulato le conclusioni meglio trascritte in epigrafe.
1.1.- Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 18/01/2022, si sono costituiti , e , n.q. di eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_2 Per_1
, contestando le deduzioni avversarie in ordine alla sussistenza dell'invocato diritto di
[...]
servitù di passaggio e osservando:
- che ab origine sia i terreni oggi in proprietà delle parti, sia quelli confinanti dei convenuti eredi facevano parte di un unico fondo rustico di natura vigneto, sito in Palmi alla ER località denominata “Erbe Bianche”, della superficie complessiva di mq. 14.760 (Ha
1.47.60), identificato catastalmente nel N.C.T. del Comune di Palmi al Foglio di Mappa n.
3, particella 52, confinante con la Strada Statale 18, ed erano intestati ad Controparte_3
(cl. 1899), alla cui morte erano caduti in comunione indivisa tra gli eredi, che avevano proceduto a divisione con rogito del notaio rep. n. 51826 del 23.01.2008; Per_4
- che, tuttavia, il suindicato terreno, malgrado formalmente di proprietà di Controparte_3
e poi dei suoi eredi, già dall'anno 1940 era stato occupato e coltivato da (cl. CP_1
1906), nonno paterno degli odierni convenuti, il quale lo aveva poi diviso tra i figli in tre porzioni: in particolare, la parte attribuita al figlio , estesa 8.800,00 metri e Persona_1
fronteggiante la strada S.S. 18, era stata occupata da quest'ultimo sin dal 1960;
- che, in data 15.07.2008, gli eredi di (cl. 1899) avevano convenuto in Controparte_3
giudizio, dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria di questo Tribunale, gli eredi di CP_1
(cl. 1906), chiedendo il rilascio del fondo sopra meglio identificato, ed i resistenti
[...]
fratelli RE, e avevano proposto domanda riconvenzionale di Per_5 Persona_1
usucapione delle strisce di terreno rispettivamente possedute;
- che, accolta dal Tribunale, con sentenza n. 43/2011 del 27.01.2011, pubblicata l'08.02.2011, la domanda principale di rilascio, a seguito di appello proposto dal solo
, la sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Reggio Calabria Persona_1 ha riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione dell'appellante sulla striscia di terreno
4 di 8.800,00 dallo stesso posseduta, per come descritta nella relazione del geom.
[...]
(foglio 3, p.lle 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555 e 557): pronuncia poi confermata Per_6
dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7635/2016 del 13.01.2016;
- che non è mai esistito sulla proprietà , ed in particolare sulla particella oggi Persona_1
551 foglio 3 di mappa comune di Palmi, alcun diritto di passaggio, servitù o strada di 5 metri, perché né classe 1899 né i suoi eredi hanno mai potuto esercitare alcun Persona_7
diritto di passaggio, atteso che gli stessi - pur essendo formalmente proprietari - non hanno mai posseduto il terreno;
- che, qualora si presupponga l'esistenza di una servitù di passaggio ab immemorabile, tale diritto si è estinto per non uso e per il decorso del tempo;
- che, infatti, della servitù di passaggio sul terreno di proprietà degli eredi non v'è Per_1 traccia nell'atto di divisione degli eredi e, perciò, nessuna rilevanza ha la ER
dichiarazione resa dall'alienante nell'atto di acquisto sottoscritto dall'attore;
- che mai è esistita una strada larga 5 metri che si dipartiva dalla S.S. 18 attraversando la particella n. 551, foglio 3 del Comune di Palmi, fino alla particella 550, foglio 3, per come peraltro risulta dalla CTU di parte del geom. ; CP_4
- che successivamente all'acquisto della p.lla 550, l'odierno attore ha aperto un varco abusivo sulla p.lla 551, tagliando peraltro un albero d'ulivo sul detto terreno, fatti per i quali
è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Palmi;
- che, nonostante ciò, si è dichiarato sempre disponibile a consentire il Parte_2
passaggio, per l'accesso al fondo attoreo intercluso, sul proprio terreno dalla via interpoderale Erbe Bianche sul confine fra la proprietà e quella eredi Per_1 ER
Sulla base delle considerazioni che precedono, i convenuti hanno concluso come trascritto in epigrafe.
2. Alla prima udienza del 22.2.2022 e con la prima memoria istruttoria, l'attore ha eccepito la manifesta infondatezza della domanda di risarcimento formulata dai convenuti sia rispetto all'an sia al quantum debeatur, e ha chiesto: i) l'accoglimento delle domande già formulate nell'atto di citazione;
ii) il rigetto del dedotto avversario e, in particolare, l'inammissibilità della domanda risarcitoria e contestuale condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, i convenuti, riportandosi ai propri scritti difensivi, hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale per risarcimento danni per lite temeraria, per come proposta in prima udienza.
5 Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda di costituzione della servitù di passaggio sul confine tra il fondo eredi ed il Per_1
fondo eredi non essendo stata spiegata nei modi e nei termini di rito la chiamata in ER
causa di terzi, ed essendo comunque la richiesta infondata in fatto e in diritto.
Con la seconda memoria istruttoria, i convenuti hanno ribadito la fondatezza della propria richiesta risarcitoria, atteso che la proposizione della domanda giudiziale da parte del Pt_1
ha fatto desistere molti acquirenti interessati al terreno degli eredi . Per_1
Ammessa ed assunta la prova per testi articolata dalle parti, nei termini di cui all'ordinanza del 24.06.2022, è stata disposta CTU sui quesiti meglio indicati al verbale d'udienza reso il
28.03.2023.
Quindi, a seguito del deposito della relazione definitiva, all'udienza del 04.06.2024, sulle conclusioni precisate all'udienza del 4.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di rito per il deposito di scritti conclusionali.
3. Passando all'esame del merito, è necessario innanzitutto esaminare la domanda principale, volta all'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio, asseritamente costituita per destinazione del padre di famiglia, sulla strada privata della larghezza di circa 5 mt che si diparte dalla SS18 e arriva alla particella attorea (550 del foglio 3), attraversando la particella
551 già di proprietà di , dante causa dei convenuti. Persona_1
Sul punto, è pacifico tra le parti – oltre che provato documentalmente – che gli immobili oggetto di causa un tempo costituissero un unico fondo, appartenente all'unico proprietario,
(cl. 1899), e che successivamente una porzione di terreno di mq. 8.800 Controparte_3
circa (porzione descritta nella mappa redatta a firma del Geom. già Persona_6
prodotta nel giudizio dinanzi la Sezione Agraria e corrispondente alle attuali particelle nn.
543, 545, 547, 549, 551,553, 555 e 557) sia stata oggetto di acquisto per usucapione
(dichiarato con sentenza della Corte di Appello- Sezione Agraria - di Reggio Calabria n.
222/2013, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7632/2016), in favore del defunto , dante causa degli odierni convenuti, con conseguente Persona_1 soppressione dell'originaria particella 52, che diede luogo alla costituzione delle particelle, sopra meglio indicate, in capo al defunto , mentre le part. 544, 546, 548, 550, Persona_1
552, 554 e 556 rimasero in capo agli eredi che cedettero solo la part. n. 550 ER
all'attore (con atto per Notar rep. n. 61731 del 22.3.2021, nel fascicolo Persona_4
di parte attrice).
In particolare, per la concreta rilevanza ai fini di causa, deve precisarsi che, nell'ambito della causa agraria sopra indicata, – convenuto per il rilascio del fondo da parte Persona_1
6 degli eredi - aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione, con la ER
comparsa depositata nel corso del giudizio di primo grado nel 2008, deducendo di aver posseduto il fondo uti domini, per oltre vent'anni, e quindi almeno dal 1988.
Dunque, per dimostrare la fondatezza della domanda, gravava sull'attore l'onere di dimostrare l'esistenza nel 2008, al momento dell'acquisto per usucapione in favore di
(id est, al momento del compimento del tempo utile ad usucapire e non a Persona_1
quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento: in termini, v. Cass. civile, Sez. II, Sentenza n. 17380 del 16/06/2023), di un'oggettiva e chiara situazione fattuale di asservimento tra i due fondi, manifestata all'esterno anche attraverso opere durevolmente destinate all'esercizio del passaggio.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale condiviso quello in base al quale “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti dallo stesso in una situazione di subordinazione dell'uno rispetto all'altro idonea a integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della separazione, … risultino segni visibili concretantisi in opere permanenti necessarie per l'esercizio di una servitù e rivelatrici pertanto della sua esistenza;
in particolare nel caso di servitù di passaggio, la servitù si intende costituita quando risulti l'esistenza di una o più opere visibili destinate stabilmente all'esercizio del passaggio dall'uno all'altro fondo e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio come fino a quel momento esercitato dall'unico proprietario” (cfr. ex multis Cass. civile, sez. II, n. 10425 del 30/07/2001 e n. 11348 del
17/06/2004 nonché successive conformi tra cui, da ultimo, v. ibidem, ordinanze n. 4646 del
21/02/2024 e n. 6665 del 13/03/2024).
Va inoltre precisato che il requisito dell'apparenza “comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (cfr.
Cass. civile, sez. II, n. 21597 del 15/10/2007; cfr. anche ordinanze n. 11834 del 06/05/2021
e n. 29555 del 25/10/2023); in effetti, il rigore richiesto nella prova della situazione apparente appare giustificato dalla gravità del conseguente effetto di acquisto della servitù a titolo originario, derivante non da un intento negoziale dell'originario unico proprietario ma dalla natura dell'opera oggettivamente considerata.
7 Nel caso che occupa, tutte le deposizioni testimoniali assunte nell'ambito del presente giudizio (v. deposizioni testi , ud. 19.9.2022; e Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
ud. 31.1.2023, i quali affermano che l'accesso al terreno oggi venisse
[...] Pt_1
esercitato da via Erbe Bianche e non dalla SS18) escludono l'esistenza, in tempi remoti, di una strada larga 5 metri che dalla SS18, attraversando la part. 551, giungesse alla part. 550 oggi in proprietà dell'attore, né tantomeno dalla prova per testi è emersa la presenza nel 2008 di opere visibili e permanenti, come una strada o un tracciato che, pur ricadendo sul fondo servente, e servendo all'accesso su quest'ultimo, fossero funzionalmente collegati con il fondo asseritamente dominante.
Deve precisarsi, in proposito, che non può tenersi conto della deposizione del teste Tes_6
erroneamente escusso da parte del Gop delegato all'attività istruttoria, nonostante
[...]
lo fosse già stato ritenuto incapace a deporre, ex art. 246 c.p.c. in quanto dante ER causa dell'attore, con decreto depositato dal Giudice delegante il 24.6.2022.
In ogni caso, neanche lo ha fatto riferimento ad un percorso ben delineato o ad un ER
tracciato visibile, affermando genericamente che “prima era un fondo unico e quello era l'unico accesso”, senza peraltro indicare specifiche opere di raccordo funzionale tra il fondo, posseduto sin dal 1988 da , e quello – asseritamente dominante - rimasto nel Persona_1
possesso degli eredi ma detenuto in virtù di un rapporto di colonia da RE e ER
(come risulta dalla descrizione dei fatti e dalle pronunce in diritto della Persona_8
sentenza della sezione agraria di questo Tribunale, in atti).
Infine, del tutto irrilevanti sono la deposizione, assunta nel presente giudizio, del teste
(il quale riferisce dell'esistenza, nel 2021 circa, di uno stradello in terra in Testimone_1
pessime condizioni di manutenzione, che peraltro non consentiva l'accesso al fondo Riotto per la presenza di rovi sul confine, che impedivano di giungere sul terreno attoreo provenendo dal fondo dei convenuti), nonché quelle rese nel precedente giudizio (iscritto al n. 1744/2018 e vertente tra gli odierni convenuti e gli eredi la cui domanda ER
riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio è stata ritenuta improponibile con sentenza resa all'esito del giudizio, n. 236/2021 di questo Tribunale, in atti) dai testi e (i quali hanno genericamente Testimone_7 Testimone_2 Testimone_8
riferito che al terreno, da essi coltivato – come chiarito dal - all'incirca sette-otto Tes_8
anni prima della loro deposizione - resa nel 2020-, si accedeva dalla strada Nazionale o
Statale, senza descrivere il tragitto o l'esistenza di opere visibili), trattandosi in tutti i casi di fatti riferiti ad un periodo temporale successivo all'acquisto per usucapione da parte di
. Persona_1
8 Infine, nemmeno il varco esistente sul muretto di contenimento posto sulla SS 18 può ritenersi opera visibile e permanente destinata all'esercizio della invocata servitù di passaggio, dal momento che l'interruzione (peraltro realizzata in difetto di autorizzazione da parte dell'ANAS, come accertato dal c.t.u. ing. ) consente certamente l'accesso Per_9
dalla SS 18 al fondo , ma – in difetto di prova su altri elementi di collegamento Per_1
funzionale – non indica l'esistenza di una servitù di passaggio verso il terreno attoreo, cui può accedersi anche attraverso altri fondi, che confinano con via Erbe Bianche.
In conclusione, gli elementi istruttori raccolti non offrono alcuna prova sull'esistenza, nel
2008, di segni oggettivi, visibili e permanenti, da cui trarre il convincimento del chiaro asservimento del fondo dei convenuti per il passaggio alla porzione di terreno oggi in proprietà dell'attore.
Pertanto, la domanda principale spiegata dall'attore non può trovare accoglimento.
4. E' invece fondata la domanda subordinata di costituzione della servitù di passaggio coattiva, risultando provato il presupposto, richiesto dal primo comma dell'art. 1051 c.c., della totale assenza di un'uscita sulla via pubblica.
Invero, il c.t.u. nominato, ing. , dopo attento sopralluogo e studio dei Persona_10
documenti anche planimetrici, ha concluso nel senso che la p.lla 550 è da considerarsi completamente interclusa, essendo circondata da altri fondi e non confinando in alcun punto con la strada pubblica (v. relazione di c.t.u. depositata il 3.11.2023, risposta al quesito n. 1, pag. 4-5).
Le conclusioni dell'ausiliare in ordine all'effettiva interclusione dei fondi attorei non sono contestate da parte convenuta e sono da condividere, perché correttamente e logicamente motivate con riferimento allo stato di fatto, emergente anche dalle planimetrie allegate all'elaborato peritale (v. relazione di c.t.u., specie pagine 4, 6, 7, 10).
Essendo provato lo stato di interclusione assoluta, in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dall'attore appare necessario in questa sede procedere alla costituzione di servitù coattiva di passaggio, determinando in concreto il luogo di esercizio della servitù.
A tal fine, contemperando il criterio della maggior brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, il tragitto migliore per il transito con mezzi meccanici, necessario per la coltivazione del fondo dominante, appare quello individuato dal c.t.u. nel percorso colorato in rosso nella planimetria, pubblicata a pagina 7 della relazione di c.t.u. telematicamente depositata il 3.11.2023, cioè quello che, seguendo il confine nord della particella n. 551, è rappresentato da una striscia di collegamento dalla SS18 fino alla p.lla 550 (di proprietà dell'attore), larga metri 5 (di cui 4,00 m netti lasciati liberi per il
9 transito, 0.70 m circa per eventuale banchina + 0,30 m circa per cunetta di convogliamento acque piovane) e lunga circa m. 40,00, con la precisazione che “ si considerano banchina e cunetta poste su un solo lato perché il tratto dovrebbe avere una leggera pendenza trasversale per convogliare opportunamente le piogge” (v. risposta al quesito n. 3, pag. 7 e 10 della relazione di c.t.u.).
Invero, il tracciato come sopra individuato non solo si trova su un tratto rettilineo della
S.S.18, presentando condizioni di sicurezza maggiori dell'attuale ingresso alla part. 551
(posto quasi a ridosso di una curva direzione sud), necessarie per ottenere l'autorizzazione
(oggi mancante) per l'innesto d'accesso da richiedere all'ANAS, ma soprattutto non arreca
“eccessiva perdita di valore alla particella 551 del Sig. , in quanto sarebbe all'estremo Per_1
e non al centro della particella com'è adesso”, con una minima incidenza sulla produzione del fondo convenuto, evitando di isolare e pregiudicare, rendendola interclusa e non sfruttabile, l'area compresa tra un ipotetico passaggio intermedio della servitù e il confine sud della particella.
Non è invece possibile adottare la soluzione, proposta dai convenuti, di praticare l'accesso da via Erbe Bianche, sempre sui fondi (part. 553, 555 e 557), perché il tracciato per Per_1
giungere al fondo dominante sarebbe in questo caso molto più lungo (circa m. 60,00) e costoso, perché richiederebbe, a causa del dislivello esistente, la realizzazione di un muro di contenimento, previa progettazione e autorizzazione del Genio Civile (v. risposta del c.t.u. alle osservazioni di parte convenuta)
In ultima analisi, il percorso sopra individuato appare quello che contempera al meglio gli interessi del fondo servente e di quello dominante, perchè consente l'accesso a quest'ultimo in modo diretto e lineare, con macchine ed attrezzi idonei alla normale coltivazione, arrecando, al contempo, il minor danno possibile al fondo servente, rappresentando il percorso al contempo più breve, diretto e meno invasivo, nonché meno costoso rispetto a quello alternativo indicato dai convenuti.
Appare solo il caso di precisare che sia la richiesta di autorizzazione all'ANAS che le opere di costruzione della strada andranno curate dal proprietario del fondo dominante a sue spese, secondo quanto previsto dall'art. 1069, comma 3, c.c. (sul punto, cfr. anche Cass. n.
3634/2007).
5. Quanto al pagamento di un'indennità per la costituzione di servitù coattiva, la domanda
(che potrebbe essere comunque proposta anche in separato giudizio: cfr. Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 2010, n. 14922) deve ritenersi compresa nella richiesta, formulata al n. 4
10 delle conclusioni di parte convenuta, di “costituzione di servitù nei termini illustrati dai convenuti, previo pagamento in favore degli stessi di un equo indennizzo”.
Ciò premesso, l'indennità dovuta dagli attori deve essere determinata, come indicato dal c.t.u. nella relazione depositata, tenuto conto della superficie interessata direttamente dalla servitù (mq 200) e del valore unitario della superficie agricola (30 €/mq), nonché delle spese per IMU, in € 8.633,54, in mancanza di danni collegati alle coltivazioni e al soprassuolo, attese le condizioni del fondo servente, incolto e abbandonato.
Il calcolo del c.t.u., congruamente motivato e non specificamente contestato, è da condividere.
L'indennità ex art. 1053 c.c., da porsi in capo all'attore, va dunque quantificata in €
8.633,54.
6. L'accoglimento della domanda subordinata attorea conduce al rigetto, per mancanza di qualsivoglia ipotesi di fatto illecito, della domanda risarcitoria proposta dai convenuti.
7. Attesa la soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.077,00 per onorari (calcolati in base alle tariffe allegate al d.m. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione fino ad euro 26.000,00, in relazione al valore calcolato dal c.t.u.), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Emiliano Pezzani, procuratore antistatario, ed oltre alle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione notificato il 12.7.2021, da contro , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e , così provvede: Parte_2
1) Rigetta la domanda principale;
2) Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, dispone che il fondo iscritto al
Catasto del Comune di Palmi, identificato dalla particella 551 del foglio 3, di proprietà dei convenuti, sia gravato da servitù di passaggio in favore del fondo in Catasto al foglio 3, part. 550, da esercitarsi sul confine Nord della Part.551, attraverso il percorso meglio identificato a pag. 7 della relazione del c.t.u., ing. , Persona_10
telematicamente depositata il 3.11.2023, con il tracciato colorato in rosso nella planimetria, mediante realizzazione a spese dell'attore, a partire dal confine della particella n. 551 con la SS18, di una rampa di lunghezza mt. 40 e larghezza complessiva m 5,00;
3) Condanna l'attore a versare ai convenuti l'importo di € 8.633,54 a titolo di indennità;
11 4) Rigetta la domanda riconvenzionale;
5) Condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emiliano Pezzani, procuratore antistatario, oltre alle spese di c.t.u. che restano interamente poste in capo ai convenuti;
6) Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 8 marzo 2025
Il Giudice
Maria RE Gentile
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