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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/05/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5368 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in qualità di erede legittima di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Galassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Stamira n. 49, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Rossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, corso Garibaldi n. 144, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Ofanto n. 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI: all'udienza di p.c., la difesa di parte attrice conclude come da citazione e quanto alle istanze istruttorie non ammesse come da memorie ex art. 183 c.p.c.; la difesa di parte convenuta si riporta al foglio di p.c. depositato in via telematica in data 9 ottobre 2023; la difesa della terza chiamata come da comparsa di costituzione.
Pag. 1 di 15 E pertanto:
- PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia alla S. V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
NEL MERITO:
- Vista la sentenza n. 551/2017 del Tribunale di Ancona, passata in giudicato, con cui si è accertata la responsabilità medica e/o la colpa professionale del Dott. nello svolgimento Controparte_1
della prestazione professionale resa nei confronti del IG. dichiarare la responsabilità Persona_1 contrattuale o in mero subordine extracontrattuale del Dott. e per l'effetto condannarlo a CP_1 corrispondere in favore dell'odierna attrice la somma complessiva di € 210.310,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale come dedotti e specificati nel corpo del presente atto, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”;
- PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona in composizione monocratica, contrariis reiectis,
In via istruttoria: previo rigetto delle averse istanze istruttorie per le ragioni di cui alla terza memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata in data 31.10.2022 e previa declaratoria di inammissibilità delle prove orali dedotte ed articolate da parte attrice con la terza memoria ex art. 183, 6° comma
c.p.c. del 27.10.2022 in quanto prove dirette e non prove contrarie a quelle dedotte dal convenuto, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata in data 11.10.2022: (…)
Si chiede inoltre disporsi la rinnovazione della c.t.u. medico-legale espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 e 696 bis attivato dalle IGg.re e Parte_2 Parte_3
avanti l'intestato Ufficio ed ivi rubricato al n. 2791/2011 Rg..
[...]
Il nominando consulente dovrà in particolare verificare se, in assenza di esame istologico, sia possibile accertare lo stadio di patologia tumorale, in assenza di elementi obiettivi e visivi tali da far ritenere l'esistenza di un processo degenerativo in atto;
nel merito ed in via principale: dichiarare prescritto per le causali di cui in narrativa il diritto al risarcimento del danno azionato dalla IG.ra nei confronti del Dott. Parte_1 CP_1
in ogni caso, accertata e dichiarata per le causali di cui in narrativa la inoperatività nella presente fattispecie del giudicato di cui alla sentenza n. 551/2017 resa dal Tribunale di Ancona ed invocato dall'attrice nei confronti del Dott. in punto an debeatur, Parte_1 Controparte_1
respingere con ogni e qualsiasi statuizione le domande svolte dalla prima nei confronti del predetto convenuto;
Pag. 2 di 15 nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attrici, previa declaratoria di inammissibilità delle eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa sollevate dalla terza chiamata e previa declaratoria di nullità della clausola claims made del contratto di assicurazione e della clausola invocata dalla compagnia di assicurazione che limita a 12 mesi dalla cessazione del contratto la possibilità di denunciare il sinistro, dichiarare tenuta la (nuova denominazione assunta da Controparte_2 [...]
già a garantire e manlevare il Dott. da Controparte_3 Controparte_4 CP_1
ogni pregiudizio di ordine patrimoniale derivante dall'accoglimento delle domande attrici e per
l'effetto condannare detta compagnia a rimborsare al Dott. quanto quest'ultimo Controparte_1
fosse dichiarato tenuto a corrispondere e comunque condannato a pagare in favore della IG.ra
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, in virtù del contratto di Parte_1
assicurazione n. 548432678-01 stipulato con la (già Controparte_4 Controparte_3
oggi ) ed in forza del giudicato sceso sul rapporto assicurativo per effetto
[...] Controparte_2
della sentenza n. 551/2017 resa dal Tribunale di Ancona nel giudizio promosso nei confronti del
Dott. dalla IGg.re ; CP_1 Controparte_5
sempre in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, condannare la
[...]
(nuova denominazione assunta da già CP_2 Controparte_3 [...]
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c. a corrispondere Controparte_4
direttamente al danneggiato tutte le somme che il Dott. fosse dichiarato tenuto a CP_1
corrispondere a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compenso professionale”;
- PER PARTE TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1 in via preliminare: accertare e dichiarare che il diritto astrattamente vantato dalla deve ritenersi irrimediabilmente prescritto;
2. In via Pt_1 principale: l'esponente rileva l'inoperatività della garanzia, posto che la prima richiesta risarcitoria della è stata ricevuta dal medico successivamente alla scadenza della validità della polizza. Pt_1
3. In via gradata: l'esponente contesta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in Contr diritto.
4. In via istruttoria: i riserva di formulare le occorrende istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Pag. 3 di 15 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 novembre 2021, , in qualità Parte_1
di erede legittima del coniuge , ha convenuto in giudizio il dott. Persona_1 Controparte_1
esponendo in fatto quanto segue:
- che nel settembre 2005 il si era recato presso lo studio del convenuto per sottoporsi Pt_1
a visita specialistica di controllo di una lesione pigmentata cutanea sull'addome, che il convenuto asportava senza informare il paziente della natura, dei rischi e delle conseguenze dell'intervento, dell'opportunità di eseguirlo e dell'esistenza di trattamenti alternativi, nonché senza disporre accertamenti istologici sulla lesione asportata;
- che nel 2010 il accusando malesseri e disturbi fisici, si era sottoposto ad ecografia e Pt_1
TAC addominali, da cui emergevano “lesioni focali ai due surreni e nel retro peritoneo... tumefazioni dei due surreni (diametro 7-8 cm) e di linfoadenopatie periaortiche e pericavali di discrete dimensioni... adenopatie anche iliacofemorali sino in regione inguinale”;
- che, a seguito di ulteriori accertamenti presso l' di Milano e Organizzazione_1
presso gli Ospedali di Ancona, al Roman erano diagnosticate “metastasi linfonodali retro peritoneali, inguinali e surrenali da melanoma”;
- che, quindi, il aveva instaurato presso questo Tribunale un procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo (r.g. 2791/2011) all'esito del quale erano emersi profili di colpa professionale dell'odierno convenuto per aver eseguito un'asportazione chirurgica a mezzo laser non indicata per le caratteristiche della lesione, per non aver acquisito il consenso informato e per non aver consigliato l'esecuzione di biopsia sulla massa asportata, ciò avendo determinato un significativo peggioramento prognostico del decorso di vita del paziente in misura pari al 92%;
- che, invero, il decedeva il 28 agosto 2011, nelle more del procedimento di atp, che Pt_1
proseguiva previa costituzione di e sorelle ed Parte_2 Parte_3
eredi del Pt_1
- che queste ultime avevano successivamente incardinato contro il dott. il giudizio di CP_1
merito r.g. 5790/2013 per ottenere pro quota il risarcimento in misura pari complessivamente alla metà del danno subito dal giudizio conclusosi con la sentenza n. 551/2017, che aveva Pt_1
condannato il al risarcimento pari ad euro 125.000,00 per ciascuna delle due attrici;
CP_1
- che, preso atto dell'esito del giudizio e ritenuta l'operatività del giudicato anche nei propri confronti, quale erede del essa attrice aveva dunque diffidato senza esito il dott. al Pt_1 CP_1
risarcimento del danno con pec del 15 aprile 2019 ed aveva introdotto procedimento di conciliazione con esito negativo per mancata comparizione del e della compagnia assicurativa. CP_1
Pag. 4 di 15 Tanto premesso, l'odierna attrice, dedotta la sussistenza della colpa e del nesso causale tra la condotta del convenuto e il decesso del proprio coniuge convivente, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in euro 168.250,00 secondo le
Tabelle elaborate in materia dal Tribunale di Milano all'epoca vigenti, e da perdita patrimoniale dell'apporto economico dato dal lavoro del coniuge;
ha, inoltre, domandato il risarcimento del danno catastrofale patito dal tra la comparsa dei primi sintomi della malattia nel maggio 2010 e il Pt_1
decesso del 28 agosto 2011, in misura pari alla metà di euro 24.120,00 (somma complessivamente richiesta nel giudizio r.g. 5790/2013); ha, infine, chiesto il risarcimento del danno da mancato consenso informato, in misura pari ad euro 30.000 (così domandato in ragione della giovane età del
, trentatreenne alla data del decesso, della sua condizione di uomo sposato e della prospettiva Per_1
di vita innanzi a sé).
Ha, quindi, concluso chiedendo – previa accertamento della responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale del convenuto – la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno pari a complessivi euro 210.310,00 o alla minore o maggior somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 28 febbraio 2022, si è costituito in giudizio e ha preliminarmente eccepito la prescrizione (sia Controparte_1
quinquennale, sia di anni 7 e mesi 6 per il delitto di omicidio colposo) del diritto di parte attrice, non potendosi estendere ad esso, neppure in via riflessa, il giudicato di cui alla citata sentenza n. 551/2017, essendo l'odierna attrice un distinto soggetto danneggiato rispetto alle sorelle del Pt_1
Nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto e diritto della domanda, esponendo:
- che, nella propria qualità di chirurgo estetico (e non di specialista dermatologo), aveva eseguito un intervento motivato da esclusive finalità estetiche del che aveva riferito come la Pt_1
lesione fosse presente da numerosi anni, immutata nel tempo;
- che l'intervento era stato praticato – senza pagamento di corrispettivo, stante il rapporto di conoscenza personale col paziente – con chirurgia tradizionale ed era stato concluso con utilizzo del laser solo dopo l'asportazione della lesione, al fine di ottenere adeguata cicatrizzazione della ferita;
- di aver illustrato preventivamente al paziente le caratteristiche dell'intervento, da considerarsi tecnicamente riuscito non avendo prodotto lesioni all'integrità fisica del ricorrente;
- che non può stabilirsi una immediata correlazione causale tra l'omissione dell'esame istologico e la patologia patita dal fermo che l'esame visivo del reperto asportato, conservato Pt_1
dal con formalina, non forniva elementi per ritenere l'esistenza di una patologia tumorale in CP_1
atto;
Pag. 5 di 15 - che, comunque, le risultanze della relazione di ATP sono inattendibili, essendo meramente probabilistica l'affermazione del CTU di una perdita di chance di sopravvivenza pari al 92% a fronte del mancato esame istologico del reperto;
- che, in ogni caso, essendo la patologia tumorale stata diagnosticata ad oltre cinque anni dall'intervento, l'esame istologico anche laddove condotto nell'immediatezza dei fatti avrebbe verosimilmente avuto esito negativo, risultando dalla cartella clinica che la lesione cutanea presentava caratteristiche incompatibili con lesioni patologiche degenerative, avendo bordi regolari e colore omogeneo.
Tanto premesso in fatto, ha contestato nell'an e nel quantum le voci risarcitorie azionate e, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della propria compagnia assicurativa
(già , ha chiesto dichiararsi la prescrizione del Controparte_3 Controparte_4
diritto attoreo, o, in subordine, il rigetto della domanda o, in ulteriore subordine, la condanna della compagnia assicurativa alla manleva di quanto eventualmente dovuto all'attrice.
3. Autorizzata la chiamata in causa e svolta la prima udienza differita al 12 luglio 2022, è stata dichiarata la contumacia della terza chiamata e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
4. Con comparsa depositata il 27 settembre 2022, si è successivamente costituita in giudizio
(già già . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
L'assicurazione ha eccepito la prescrizione del diritto attoreo e l'inoperatività della polizza assicurativa - a regime claims made, con decorrenza dal 28 maggio 2004 e rinnovata sino al 28 maggio
2011 - in quanto la prima richiesta di danno dell'odierna attrice è contenuta nella missiva del 15 aprile
2019, oltre il termine di copertura di cui all'art. 17 di polizza.
Nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda attorea.
Ha, quindi, concluso chiedendo la dichiarazione di prescrizione del diritto, la declaratoria di inoperatività della polizza o, in subordine, il rigetto della domanda attorea.
5. Istruita documentalmente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
6. Tutto ciò premesso, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei limiti che di seguito si espongono.
7. Innanzitutto, l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo – sollevata dal convenuto con adesione della terza chiamata – è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini e limiti che seguono.
L'eccezione è certamente infondata e va respinta in relazione alle voci di danno che sono fatte valere iure hereditatis (danno “biologico” e da omesso consenso informato), danno al quale va applicato il
Pag. 6 di 15 termine di prescrizione decennale che avrebbe trovato applicazione, nei rapporti tra il sanitario e il paziente, in virtù del rapporto – a natura contrattuale – tra di loro instaurato.
Ponendo quale dies a quo della prescrizione il giorno del decesso del (28 agosto 2011), il Pt_1
termine in questione risulta validamente interrotto dalla diffida di pagamento a mezzo pec del 15 aprile 2019 (doc. 5 citazione).
Quanto, invece, al danno da perdita del rapporto parentale l'eccezione è fondata per quanto di seguito si osserva.
In premessa, è pacifico che tale fattispecie di danno vada in via generale ricondotta alla responsabilità extracontrattuale, non sussistendo nella specie l'ipotesi del c.d. contratto, pur stipulato tra medico e paziente, con effetti protettivi verso terzi.
Secondo la costante giurisprudenza, infatti, tale ultima ipotesi sussiste soltanto con riferimento al rapporto tra medico e gestante in relazione al parto, avendo il contratto stipulato tra medico e madre effetti protettivi anche nei confronti del padre del nascituro, che condivide con la madre il medesimo interesse alla genitorialità.
In tutte le altre ipotesi – fra cui rientra anche quella per cui è causa – il contratto produce i propri effetti unicamente tra il sanitario (qui il dott. e il paziente (qui ), mentre CP_1 Per_1 Persona_1
la coniuge del paziente (odierna attrice) resta terza rispetto al rapporto negoziale (cfr. tra le numerose conformi, Cass., 26 luglio 2021, n. 21404; Cass., 15 settembre 2020, n. 19188).
Ciò comporta, ai fini che ora interessano, l'applicazione del termine di prescrizione che l'art. 2947
c.c. stabilisce in materia, in cinque anni (comma primo), ovvero nel medesimo termine previsto per la prescrizione del reato, qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato e per esso sia stabilita una prescrizione più lunga (comma terzo).
In via generale, è interpretazione giurisprudenziale costante dell'art. 2947 c.c. quella secondo cui “Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 c.c., primo comma, ai sensi del terzo comma, prima parte, dello stesso art.
2947 c.c., il più lungo termine di prescrizione stabilito dalla legge penale si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato”, con l'ulteriore precisazione che - ai fini civilistici - non hanno efficacia gli eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale, atteso che, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale, è esclusa ogni interferenza tra le due discipline e operano soltanto le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica (cfr. Cass., 29 settembre 2004, n. 19566; in termini anche Cass., 13 aprile 2023, n. 9883).
Pag. 7 di 15 Inoltre, è chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la applicazione del termine di prescrizione del reato (ex art. 2947, comma terzo, c.c.) è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno dal fatto considerato come reato dalla legge – a prescindere dal suo essere titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice – e non solo dalla persona offesa dal reato (cfr. Cass., 24 ottobre
2018, n. 26958 e conforme Cass., 26 febbraio 2003, n. 2888).
Nella specie, dalla prospettazione dei fatti fornita da parte attrice emerge l'astratta configurabilità del reato di omicidio colposo, sicché occorre considerare il relativo termine di prescrizione.
A tal fine, giova osservare che il termine di prescrizione del delitto in questione – riconducibile all'art. 589 c.p. (essendo il reato di omicidio colposo in ambito sanitario di cui all'art. 590-sexies c.p. stato introdotto successivamente ai fatti di causa) – è mutato tra la data dell'intervento eseguito dal dott.
(settembre 2005) e la morte del (agosto 2011), per effetto della modifica apportata CP_1 Pt_1
all'art. 157 c.p. dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251.
Segnatamente, il termine di prescrizione era decennale al tempo dell'intervento e di 6 anni al tempo del decesso (non operando, quanto a quest'ultimo, l'aumento di un quarto e cioè fino ad anni 7 e mesi
6, erroneamente invocato dalle parti di causa, essendo come detto irrilevanti ai fini civilistici le disposizioni in tema di interruzione della prescrizione in ambito penale, come nella specie l'art. 161
c.p.).
Ciò chiarito, questo giudice condivide la deduzione di parte attrice secondo cui debba trovare applicazione il termine di prescrizione decennale vigente al tempo della condotta del dott. CP_1
in adesione all'orientamento di legittimità (peraltro espresso proprio in relazione alla novella di cui alla L. n. 251/2005) secondo cui “la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947,
c. 3, è quella prevista alla data del fatto, mentre il principio di cui all'art. 2 c.p. (legge più favorevole) attiene solo agli aspetti penali” (così Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 581, par.
9.2 motivazione).
Inoltre, quanto alla decorrenza della prescrizione, “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29859; conforme già Cass.,
SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576).
Nella specie, la colposità della condotta del era stata ritenuta dallo stesso CP_1 Persona_1
prima del proprio decesso, avendo egli personalmente introdotto il procedimento di
[...]
accertamento tecnico preventivo (r.g. 2791/2011) con ricorso depositato il 1° luglio 2011 (cfr. doc. 2 fasc. attrice). In tale ricorso si dà atto che già al 31 maggio 2010 gli era stata consigliata, presso
Pag. 8 di 15 l' di Milano, l'esecuzione della biopsia di una delle lesioni addominali Organizzazione_1
allora riscontrate;
lesione che, per collocazione, appare del tutto conforme per collocazione a quella asportata dall'odierno convenuto nel 2005.
In altri termini, il dies a quo della prescrizione del danno parentale deve essere individuato al più tardi nel giorno del decesso del vale a dire il 28 agosto 2011 (in termini, Trib. Firenze, 17 aprile Pt_1
2023, n. 1136, in dejure.it).
Ora, tutto ciò premesso, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va ritenuto prescritto, in difetto di valido atto interruttivo della prescrizione nel decennio successivo alla morte del Pt_1
Più nello specifico e per quanto in questa sede rileva, la diffida del 15 aprile 2019 così recita:
“OGGETTO: Sin. 1519/2010/494 FABRIZIO FRACASSI SENTENZA Parte_4
551/2017 TRIB. ANCONA
(…) In virtù di quanto accertato dalla sentenza in oggetto Vi invito a risarcire alla mia assistita tutti
i danni subiti in conseguenza del decesso del coniuge, avvenuto per fatto e colpa del Vostro assicurato, dott. (…)”. Controparte_1
Per come è formulata, tale diffida non vale ad interrompere la prescrizione relativamente al danno da perdita del rapporto parentale.
In termini teorici, un atto, affinché possa produrre effetti interruttivi della prescrizione, deve contenere sia la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), sia l'esplicitazione di una pretesa, con l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – pur non postulando l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti – deve comunque essere idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto (elemento oggettivo) (cfr. Cass., 31 maggio 2021, n. 15140; conformi ex multis Cass., 14 giugno 2018, n. 15714
e 29 maggio 1987, n. 4804). IGnificativamente, ad esempio, nell'applicare tali principi la S.C. ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui in un precedente giudizio tra le medesime parti sia venuto in discussione il medesimo rapporto contrattuale e siano state azionate soltanto alcune pretese creditorie, tale circostanza non avesse efficacia interruttiva della prescrizione rispetto ad ulteriori pretese creditorie non preventivamente azionate, ancorché afferenti al medesimo contratto (cfr. Cass., 3 dicembre 2010, n. 24656).
Quanto al caso di specie, come fatto rilevare da parte convenuta (comparsa, pag. 7), la domanda svolta dalla nella presente sede è a tutti gli effetti una domanda “autonoma rispetto a quelle veicolate Pt_1
nel precedente giudizio”; ciò almeno per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale.
Va evidenziato, infatti, che l'odierna attrice non è stata parte del giudizio di merito iscritto al n.r.g.
5790/2013, introdotto dalle sorelle del paziente e conclusosi con la sentenza n. 550/2017 di questo
Pag. 9 di 15 Tribunale;
di conseguenza, va certamente escluso che in quel giudizio abbia potuto avere ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dall'odierna attrice, coniuge del paziente.
In base a ciò, la diffida del 15 aprile 2019 – che fa leva su “quanto accertato” nella sentenza n.
551/2017 – non può assumere efficacia interruttiva del risarcimento da perdita del rapporto coniugale, che in quella sentenza non è stato oggetto di accertamento.
Rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, del resto, l'odierna attrice non è creditrice in solido con le sorelle del coniuge defunto, traendo ciascun danno origine dall'autonomo rapporto intercorrente col de cuius.
Sotto altro profilo, non vi è prova (che sarebbe stato onere dell'attrice fornire – cfr. Cass., 26 febbraio
2021, n. 5413) che il danno da perdita del rapporto parentale sia stato richiesto instaurando il procedimento di mediazione ovvero con la ulteriore diffida del 22 ottobre 2019, peraltro rivolta alla sola compagnia assicurativa la domanda di mediazione non è prodotta e il relativo verbale CP_3
(doc. 6 citazione) non fornisce elementi in tal senso, mentre la diffida dell'ottobre 2019 (doc. 7) è ugualmente generica.
In conclusione, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va dichiarato prescritto, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, per infruttuoso decorso del termine decennale di prescrizione sino alla data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio
(23 novembre 2021), notificata oltre il decennio dal decesso del (28 agosto 2011). Pt_1
8. Muovendo all'esame dell'ulteriore domanda formulata da parte attrice, attinente al risarcimento del danno qualificato in citazione come “biologico” per essere il “decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla condotta colposa del dott. e richiesto nella misura del CP_1
50% di euro 24.120, pro quota rispetto alle coeredi sorelle del de cuius (già liquidate con sentenza n.
551/2017).
Con riferimento a tale voce di danno, ritiene il giudice che debba operare il giudicato riflesso invocato da parte attrice con riferimento sia all'an del diritto sia al quantum, per come esaminati con la menzionata sentenza n. 551/2017, pacificamente passata in giudicato. Si tratta, infatti, di un pregiudizio cagionato alla sfera non patrimoniale della vittima e risarcibile iure hereditatis agli eredi del paziente defunto, in quanto subito da quest'ultimo per effetto della condotta del sanitario, in via solidale tra detti eredi e con ripartizione interna secondo le rispettive quote ereditarie (cfr. sotto tale ultimo profilo Cass., 21 marzo 2022, n. 9011).
Il fatto costituito del diritto è dunque unico e identico tra tutte le coeredi.
Secondo costante giurisprudenza, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale,
Pag. 10 di 15 allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata;
invece, tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa riceverne pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (cfr. Cass., 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., 13 gennaio 2011, n.
691).
Più nel dettaglio, è l'art. 1306, comma secondo, c.c. a consentire a ciascun creditore solidale di far valere nei confronti dell'unico debitore la sentenza resa in favore degli altri creditori.
Quanto al caso di specie, in particolare, si rinvia alle pagine 8-20 della sentenza per quanto concerne la responsabilità del sanitario e alle pagine 24-27 per l'an e il quantum del danno in questione, evidenziandosi che la sentenza ha quantificato il danno subito dal paziente deceduto nell'importo complessivo di euro 20.000,00 (di cui soltanto euro 5.000,00 ciascuna sono stati liquidati in favore delle sorelle del . Pt_1
Limitando la spettanza in favore dell'odierna attrice – in conformità alla domanda – in misura pari al
50%, il dott. va condannato al risarcimento del danno in favore di nella CP_1 Parte_1
misura di euro 10.000,00; spettano, inoltre, gli interessi a partire dalla data dell'illecito (28 agosto
2011), computati sulla somma devalutata alla data dell'illecito e anno per anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al giorno del pagamento.
9. Va, infine, respinta per infondatezza la domanda di risarcimento del danno – pur da ritenersi ammissibile quale posta risarcitoria iure hereditatis – da violazione del diritto al consenso informato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi della responsabilità per violazione del consenso informato – che rappresenta una violazione del diritto all'autodeterminazione autonomamente risarcibile – sono la mancanza del consenso informato e la dimostrazione, il cui onere grava sull'attore, che, se adeguatamente informato, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario svolto
Infatti e più nello specifico, è noto che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico proposto e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi sanciti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., oltre che nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), sicché tale quadro normativo genera uno specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente della tipologia e modalità delle
Pag. 11 di 15 cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze anche peggiorative dello stato di salute (cfr. ex multis Cass., 11 novembre 2019, n. 28985).
Tuttavia, è altrettanto consolidata della giurisprudenza la necessità di effettuare un giudizio controfattuale su ciò che il paziente avrebbe scelto, nel senso che occorre verificare se, ove correttamente informato, costui avrebbe comunque prestato il consenso alla prestazione sanitaria;
in tal caso, il risarcimento del danno spetta unicamente in relazione al profilo della lesione del diritto alla salute, nulla spettando in ordine alla lesione del diritto all'autodeterminazione: “La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dal diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal paziente tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidie al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” (Cass., 3, n. 28985 dell'11/11/2019; Cass., 3, n.
20885 del 22/8/2018; Cass., 3, n. 2369 del 31/1/2018; Cass., 3, n. 2998 del 16/2/2016)” (così Cass.,
23 marzo 2021, n. 8163, in motivazione).
Venendo al caso di specie, il diritto al risarcimento del danno da omesso consenso informato va escluso perché l'odierna attrice non ha neppure allegato in fatto che, laddove adeguatamente informato, il suo coniuge avrebbe evitato di sottoporsi all'asportazione della lesione presente Pt_1
sull'addome, né ha fornito alcun elemento presuntivo da cui trarre convincimento di segno opposto.
10. Passando all'esame della domanda di garanzia, previa declaratoria di nullità della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione, va premesso che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia è ammissibile ancorché detta parte si sia costituita CP_2
in giudizio tardivamente: l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (così ex multis Cass., 12 luglio
2019, n. 18742 e 3 luglio 2014, n. 15228).
In particolare, la questione dell'operatività della copertura si appunta sulla clausola di cui all'art. 17, ultimo periodo, del contratto, a mente della quale “L'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' entro un anno dalla cessazione del Parte_5
contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza”.
Pag. 12 di 15 Nella specie, è pacifico che il contratto di assicurazione abbia cessato di produrre effetti il 28 maggio
2011, mentre, come rilevato, la prima richiesta risarcitoria avanzata da risale al 15 Parte_1
aprile 2019, ben oltre il termine annuale di ultrattività della polizza.
Ciò posto, va respinta la domanda di nullità della clausola richiamata, essendo infondata la prospettazione del convenuto.
Com'è noto, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma primo, c.c. (consentita dall'art. 1932 c.c.),
è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni.
Anche recentemente, infatti, la S.C. ha chiarito che “la clausola claims made ha la funzione di delimitare l'oggetto del contratto, collegando l'insorgenza dell'indennizzo e, di conseguenza,
l'obbligo di manleva, alla concomitante ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato. La richiesta del danneggiato rappresenta quindi un elemento concorrente nell'identificazione del rischio assicurato, delineando così l'appartenenza strutturale del "fenomeno claims" al modello di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal primo comma dell'articolo 1917 c.c., all'interno del più ampio contesto dell'assicurazione contro i danni (art. 1904
c.c.), di cui la clausola claims made fa pienamente parte” (così Cass., 2 febbraio 2024, n. 3123).
Pertanto, il contratto contenente una siffatta clausola non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, c.c., non trattandosi di contratto atipico;
esso soggiace, al contrario, alla verifica ex art. 1322, comma primo, c.c., circa la rispondenza dell'assetto negoziale ai limiti imposti dall'ordinamento, secondo un'indagine che attiene innanzitutto alla causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti (così Cass., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437; conforme
Cass., 26 aprile 2022, n. 12981).
Tanto osservato, la più recente giurisprudenza di legittimità si va consolidando nel senso che “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe” (così Cass., 27 luglio 2023,
n. 22964, 22 aprile 2022, n. 12908, nonché SS.UU., 6 maggio 2016, n. 9140; v. recentemente anche
Cass., n. 3123/2024 cit.).
Inoltre, l'esame del concreto assetto di interessi sotteso al contratto qui rilevante non consente di ravvisare profili di nullità per difetto di causa né della specifica clausola art. 17, né dell'intero
Pag. 13 di 15 contratto. Infatti, la polizza in questione ha durata annuale (cfr. doc. 1 fasc. HDI) e prevede il rinnovo
Contr automatico anch'esso annuale (art. 11 CGA – doc. 2 A fronte di tali previsioni di durata e di rinnovo, appare complessivamente equilibrato l'assetto negoziale che consente non solo la previsione di ultrattività annuale dopo la cessazione del contratto (art. 17 ultimo periodo CGA), ma anche la copertura retroattiva per comportamenti colposi posti in essere nel biennio anteriore alla data di effetto della copertura (art. 17, primo periodo, CGA).
Per quanto precede, non si ravvedono profili di nullità (su analoghe considerazioni in clausola di analogo tenore si rinvia a Cass., 9 luglio 2019, n. 18413 e 21 aprile 2021, n. 10482).
Si impone, inoltre, di evidenziare che, diversamente da quanto dedotto dal convenuto nella propria comparsa conclusionale, non può venire in rilievo la circostanza che, all'art. 11 della L. n. 24/2017
(c.d. Legge Gelli-Bianco), sia previsto l'obbligo di ultrattività decennale per le polizze assicurative degli esercenti la professione sanitaria.
Sul punto, è sufficiente osservare che tale previsione di ultrattività decennale è limitata al solo caso in cui il sanitario cessi in via definitiva (per qualsiasi causa) di esercitare l'attività: essa si spiega, pertanto, con la necessità che i pazienti eventualmente danneggiati in prossimità della cessazione dell'attività abbiano comunque adeguato indennizzo dei danni lamentati per effetto della condotta medica, mentre, perdurante l'esercizio dell'attività professionale, i pazienti sono coperti dalle assicurazioni che, tempo per tempo, il sanitario è obbligato a stipulare (sulla questione della inapplicabilità tout court dell'art. 11, L. , si rinvia a Cass., 12 marzo 2024, n. 6490). Parte_6
Nel caso di specie, il convenuto non ha neppure allegato in fatto di aver cessato la propria attività medica successivamente al 28 maggio 2011 (data di scadenza della copertura assicurativa in questione), sicché la previsione dell'art. 11 citato non potrebbe in nessun caso sostituirsi alla clausola contrattuale dell'art. 17 ultimo periodo CGA.
Da ultimo, ad avviso di questo giudice il convenuto non può invocare il giudicato della sentenza n.
551/2017 nella parte in cui essa ha sancito l'operatività della polizza assicurativa in relazione ai fatti occorsi ad . Persona_1
Invero, ciò che viene in rilievo ai fini dell'operatività di polizza è che pervenga richiesta dal danneggiato all'assicurato. Nella specie, la prima richiesta risarcitoria di risale al 15 Parte_1
aprile 2019 ed è, dunque, successiva alla scadenza del periodo di ultrattività della copertura assicurativa, perciò risultando fondata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata.
La richiesta della peraltro, attiene a una quota di danno distinta rispetto a quella azionata Pt_1
dalle sorelle del nel precedente giudizio, sicchè vi è diversità di danno lamentato e Pt_1
astrattamente indennizzabile dalla compagnia assicurativa.
Ne segue, in conclusione, il rigetto della domanda di manleva.
Pag. 14 di 15 11. Le spese del giudizio sono regolate secondo i criteri della soccombenza e della causalità e sono poste a carico del convenuto, venendo liquidate in dispositivo in applicazione di un valore compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore del decisum per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5368/2021
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) condanna al risarcimento del danno a nella misura di euro Controparte_1 Parte_1
10.000,00, oltre interessi a partire dalla data dell'illecito (28 agosto 2011), computati sulla somma devalutata alla data dell'illecito e anno per anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al giorno del pagamento;
2) condanna alla refusione, in favore di e di Controparte_1 Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in euro 3.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona il 30 aprile 2024
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5368 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in qualità di erede legittima di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Galassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, corso Stamira n. 49, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Rossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, corso Garibaldi n. 144, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Ofanto n. 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI: all'udienza di p.c., la difesa di parte attrice conclude come da citazione e quanto alle istanze istruttorie non ammesse come da memorie ex art. 183 c.p.c.; la difesa di parte convenuta si riporta al foglio di p.c. depositato in via telematica in data 9 ottobre 2023; la difesa della terza chiamata come da comparsa di costituzione.
Pag. 1 di 15 E pertanto:
- PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia alla S. V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
NEL MERITO:
- Vista la sentenza n. 551/2017 del Tribunale di Ancona, passata in giudicato, con cui si è accertata la responsabilità medica e/o la colpa professionale del Dott. nello svolgimento Controparte_1
della prestazione professionale resa nei confronti del IG. dichiarare la responsabilità Persona_1 contrattuale o in mero subordine extracontrattuale del Dott. e per l'effetto condannarlo a CP_1 corrispondere in favore dell'odierna attrice la somma complessiva di € 210.310,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale come dedotti e specificati nel corpo del presente atto, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”;
- PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona in composizione monocratica, contrariis reiectis,
In via istruttoria: previo rigetto delle averse istanze istruttorie per le ragioni di cui alla terza memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata in data 31.10.2022 e previa declaratoria di inammissibilità delle prove orali dedotte ed articolate da parte attrice con la terza memoria ex art. 183, 6° comma
c.p.c. del 27.10.2022 in quanto prove dirette e non prove contrarie a quelle dedotte dal convenuto, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata in data 11.10.2022: (…)
Si chiede inoltre disporsi la rinnovazione della c.t.u. medico-legale espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 e 696 bis attivato dalle IGg.re e Parte_2 Parte_3
avanti l'intestato Ufficio ed ivi rubricato al n. 2791/2011 Rg..
[...]
Il nominando consulente dovrà in particolare verificare se, in assenza di esame istologico, sia possibile accertare lo stadio di patologia tumorale, in assenza di elementi obiettivi e visivi tali da far ritenere l'esistenza di un processo degenerativo in atto;
nel merito ed in via principale: dichiarare prescritto per le causali di cui in narrativa il diritto al risarcimento del danno azionato dalla IG.ra nei confronti del Dott. Parte_1 CP_1
in ogni caso, accertata e dichiarata per le causali di cui in narrativa la inoperatività nella presente fattispecie del giudicato di cui alla sentenza n. 551/2017 resa dal Tribunale di Ancona ed invocato dall'attrice nei confronti del Dott. in punto an debeatur, Parte_1 Controparte_1
respingere con ogni e qualsiasi statuizione le domande svolte dalla prima nei confronti del predetto convenuto;
Pag. 2 di 15 nel merito ed in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attrici, previa declaratoria di inammissibilità delle eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa sollevate dalla terza chiamata e previa declaratoria di nullità della clausola claims made del contratto di assicurazione e della clausola invocata dalla compagnia di assicurazione che limita a 12 mesi dalla cessazione del contratto la possibilità di denunciare il sinistro, dichiarare tenuta la (nuova denominazione assunta da Controparte_2 [...]
già a garantire e manlevare il Dott. da Controparte_3 Controparte_4 CP_1
ogni pregiudizio di ordine patrimoniale derivante dall'accoglimento delle domande attrici e per
l'effetto condannare detta compagnia a rimborsare al Dott. quanto quest'ultimo Controparte_1
fosse dichiarato tenuto a corrispondere e comunque condannato a pagare in favore della IG.ra
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, in virtù del contratto di Parte_1
assicurazione n. 548432678-01 stipulato con la (già Controparte_4 Controparte_3
oggi ) ed in forza del giudicato sceso sul rapporto assicurativo per effetto
[...] Controparte_2
della sentenza n. 551/2017 resa dal Tribunale di Ancona nel giudizio promosso nei confronti del
Dott. dalla IGg.re ; CP_1 Controparte_5
sempre in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attrice, condannare la
[...]
(nuova denominazione assunta da già CP_2 Controparte_3 [...]
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, 2° comma c.c. a corrispondere Controparte_4
direttamente al danneggiato tutte le somme che il Dott. fosse dichiarato tenuto a CP_1
corrispondere a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compenso professionale”;
- PER PARTE TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1 in via preliminare: accertare e dichiarare che il diritto astrattamente vantato dalla deve ritenersi irrimediabilmente prescritto;
2. In via Pt_1 principale: l'esponente rileva l'inoperatività della garanzia, posto che la prima richiesta risarcitoria della è stata ricevuta dal medico successivamente alla scadenza della validità della polizza. Pt_1
3. In via gradata: l'esponente contesta la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in Contr diritto.
4. In via istruttoria: i riserva di formulare le occorrende istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Pag. 3 di 15 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24 novembre 2021, , in qualità Parte_1
di erede legittima del coniuge , ha convenuto in giudizio il dott. Persona_1 Controparte_1
esponendo in fatto quanto segue:
- che nel settembre 2005 il si era recato presso lo studio del convenuto per sottoporsi Pt_1
a visita specialistica di controllo di una lesione pigmentata cutanea sull'addome, che il convenuto asportava senza informare il paziente della natura, dei rischi e delle conseguenze dell'intervento, dell'opportunità di eseguirlo e dell'esistenza di trattamenti alternativi, nonché senza disporre accertamenti istologici sulla lesione asportata;
- che nel 2010 il accusando malesseri e disturbi fisici, si era sottoposto ad ecografia e Pt_1
TAC addominali, da cui emergevano “lesioni focali ai due surreni e nel retro peritoneo... tumefazioni dei due surreni (diametro 7-8 cm) e di linfoadenopatie periaortiche e pericavali di discrete dimensioni... adenopatie anche iliacofemorali sino in regione inguinale”;
- che, a seguito di ulteriori accertamenti presso l' di Milano e Organizzazione_1
presso gli Ospedali di Ancona, al Roman erano diagnosticate “metastasi linfonodali retro peritoneali, inguinali e surrenali da melanoma”;
- che, quindi, il aveva instaurato presso questo Tribunale un procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo (r.g. 2791/2011) all'esito del quale erano emersi profili di colpa professionale dell'odierno convenuto per aver eseguito un'asportazione chirurgica a mezzo laser non indicata per le caratteristiche della lesione, per non aver acquisito il consenso informato e per non aver consigliato l'esecuzione di biopsia sulla massa asportata, ciò avendo determinato un significativo peggioramento prognostico del decorso di vita del paziente in misura pari al 92%;
- che, invero, il decedeva il 28 agosto 2011, nelle more del procedimento di atp, che Pt_1
proseguiva previa costituzione di e sorelle ed Parte_2 Parte_3
eredi del Pt_1
- che queste ultime avevano successivamente incardinato contro il dott. il giudizio di CP_1
merito r.g. 5790/2013 per ottenere pro quota il risarcimento in misura pari complessivamente alla metà del danno subito dal giudizio conclusosi con la sentenza n. 551/2017, che aveva Pt_1
condannato il al risarcimento pari ad euro 125.000,00 per ciascuna delle due attrici;
CP_1
- che, preso atto dell'esito del giudizio e ritenuta l'operatività del giudicato anche nei propri confronti, quale erede del essa attrice aveva dunque diffidato senza esito il dott. al Pt_1 CP_1
risarcimento del danno con pec del 15 aprile 2019 ed aveva introdotto procedimento di conciliazione con esito negativo per mancata comparizione del e della compagnia assicurativa. CP_1
Pag. 4 di 15 Tanto premesso, l'odierna attrice, dedotta la sussistenza della colpa e del nesso causale tra la condotta del convenuto e il decesso del proprio coniuge convivente, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in euro 168.250,00 secondo le
Tabelle elaborate in materia dal Tribunale di Milano all'epoca vigenti, e da perdita patrimoniale dell'apporto economico dato dal lavoro del coniuge;
ha, inoltre, domandato il risarcimento del danno catastrofale patito dal tra la comparsa dei primi sintomi della malattia nel maggio 2010 e il Pt_1
decesso del 28 agosto 2011, in misura pari alla metà di euro 24.120,00 (somma complessivamente richiesta nel giudizio r.g. 5790/2013); ha, infine, chiesto il risarcimento del danno da mancato consenso informato, in misura pari ad euro 30.000 (così domandato in ragione della giovane età del
, trentatreenne alla data del decesso, della sua condizione di uomo sposato e della prospettiva Per_1
di vita innanzi a sé).
Ha, quindi, concluso chiedendo – previa accertamento della responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale del convenuto – la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno pari a complessivi euro 210.310,00 o alla minore o maggior somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 28 febbraio 2022, si è costituito in giudizio e ha preliminarmente eccepito la prescrizione (sia Controparte_1
quinquennale, sia di anni 7 e mesi 6 per il delitto di omicidio colposo) del diritto di parte attrice, non potendosi estendere ad esso, neppure in via riflessa, il giudicato di cui alla citata sentenza n. 551/2017, essendo l'odierna attrice un distinto soggetto danneggiato rispetto alle sorelle del Pt_1
Nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto e diritto della domanda, esponendo:
- che, nella propria qualità di chirurgo estetico (e non di specialista dermatologo), aveva eseguito un intervento motivato da esclusive finalità estetiche del che aveva riferito come la Pt_1
lesione fosse presente da numerosi anni, immutata nel tempo;
- che l'intervento era stato praticato – senza pagamento di corrispettivo, stante il rapporto di conoscenza personale col paziente – con chirurgia tradizionale ed era stato concluso con utilizzo del laser solo dopo l'asportazione della lesione, al fine di ottenere adeguata cicatrizzazione della ferita;
- di aver illustrato preventivamente al paziente le caratteristiche dell'intervento, da considerarsi tecnicamente riuscito non avendo prodotto lesioni all'integrità fisica del ricorrente;
- che non può stabilirsi una immediata correlazione causale tra l'omissione dell'esame istologico e la patologia patita dal fermo che l'esame visivo del reperto asportato, conservato Pt_1
dal con formalina, non forniva elementi per ritenere l'esistenza di una patologia tumorale in CP_1
atto;
Pag. 5 di 15 - che, comunque, le risultanze della relazione di ATP sono inattendibili, essendo meramente probabilistica l'affermazione del CTU di una perdita di chance di sopravvivenza pari al 92% a fronte del mancato esame istologico del reperto;
- che, in ogni caso, essendo la patologia tumorale stata diagnosticata ad oltre cinque anni dall'intervento, l'esame istologico anche laddove condotto nell'immediatezza dei fatti avrebbe verosimilmente avuto esito negativo, risultando dalla cartella clinica che la lesione cutanea presentava caratteristiche incompatibili con lesioni patologiche degenerative, avendo bordi regolari e colore omogeneo.
Tanto premesso in fatto, ha contestato nell'an e nel quantum le voci risarcitorie azionate e, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della propria compagnia assicurativa
(già , ha chiesto dichiararsi la prescrizione del Controparte_3 Controparte_4
diritto attoreo, o, in subordine, il rigetto della domanda o, in ulteriore subordine, la condanna della compagnia assicurativa alla manleva di quanto eventualmente dovuto all'attrice.
3. Autorizzata la chiamata in causa e svolta la prima udienza differita al 12 luglio 2022, è stata dichiarata la contumacia della terza chiamata e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
4. Con comparsa depositata il 27 settembre 2022, si è successivamente costituita in giudizio
(già già . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
L'assicurazione ha eccepito la prescrizione del diritto attoreo e l'inoperatività della polizza assicurativa - a regime claims made, con decorrenza dal 28 maggio 2004 e rinnovata sino al 28 maggio
2011 - in quanto la prima richiesta di danno dell'odierna attrice è contenuta nella missiva del 15 aprile
2019, oltre il termine di copertura di cui all'art. 17 di polizza.
Nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda attorea.
Ha, quindi, concluso chiedendo la dichiarazione di prescrizione del diritto, la declaratoria di inoperatività della polizza o, in subordine, il rigetto della domanda attorea.
5. Istruita documentalmente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
6. Tutto ciò premesso, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei limiti che di seguito si espongono.
7. Innanzitutto, l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo – sollevata dal convenuto con adesione della terza chiamata – è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini e limiti che seguono.
L'eccezione è certamente infondata e va respinta in relazione alle voci di danno che sono fatte valere iure hereditatis (danno “biologico” e da omesso consenso informato), danno al quale va applicato il
Pag. 6 di 15 termine di prescrizione decennale che avrebbe trovato applicazione, nei rapporti tra il sanitario e il paziente, in virtù del rapporto – a natura contrattuale – tra di loro instaurato.
Ponendo quale dies a quo della prescrizione il giorno del decesso del (28 agosto 2011), il Pt_1
termine in questione risulta validamente interrotto dalla diffida di pagamento a mezzo pec del 15 aprile 2019 (doc. 5 citazione).
Quanto, invece, al danno da perdita del rapporto parentale l'eccezione è fondata per quanto di seguito si osserva.
In premessa, è pacifico che tale fattispecie di danno vada in via generale ricondotta alla responsabilità extracontrattuale, non sussistendo nella specie l'ipotesi del c.d. contratto, pur stipulato tra medico e paziente, con effetti protettivi verso terzi.
Secondo la costante giurisprudenza, infatti, tale ultima ipotesi sussiste soltanto con riferimento al rapporto tra medico e gestante in relazione al parto, avendo il contratto stipulato tra medico e madre effetti protettivi anche nei confronti del padre del nascituro, che condivide con la madre il medesimo interesse alla genitorialità.
In tutte le altre ipotesi – fra cui rientra anche quella per cui è causa – il contratto produce i propri effetti unicamente tra il sanitario (qui il dott. e il paziente (qui ), mentre CP_1 Per_1 Persona_1
la coniuge del paziente (odierna attrice) resta terza rispetto al rapporto negoziale (cfr. tra le numerose conformi, Cass., 26 luglio 2021, n. 21404; Cass., 15 settembre 2020, n. 19188).
Ciò comporta, ai fini che ora interessano, l'applicazione del termine di prescrizione che l'art. 2947
c.c. stabilisce in materia, in cinque anni (comma primo), ovvero nel medesimo termine previsto per la prescrizione del reato, qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato e per esso sia stabilita una prescrizione più lunga (comma terzo).
In via generale, è interpretazione giurisprudenziale costante dell'art. 2947 c.c. quella secondo cui “Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 c.c., primo comma, ai sensi del terzo comma, prima parte, dello stesso art.
2947 c.c., il più lungo termine di prescrizione stabilito dalla legge penale si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato”, con l'ulteriore precisazione che - ai fini civilistici - non hanno efficacia gli eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale, atteso che, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale, è esclusa ogni interferenza tra le due discipline e operano soltanto le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica (cfr. Cass., 29 settembre 2004, n. 19566; in termini anche Cass., 13 aprile 2023, n. 9883).
Pag. 7 di 15 Inoltre, è chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la applicazione del termine di prescrizione del reato (ex art. 2947, comma terzo, c.c.) è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno dal fatto considerato come reato dalla legge – a prescindere dal suo essere titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice – e non solo dalla persona offesa dal reato (cfr. Cass., 24 ottobre
2018, n. 26958 e conforme Cass., 26 febbraio 2003, n. 2888).
Nella specie, dalla prospettazione dei fatti fornita da parte attrice emerge l'astratta configurabilità del reato di omicidio colposo, sicché occorre considerare il relativo termine di prescrizione.
A tal fine, giova osservare che il termine di prescrizione del delitto in questione – riconducibile all'art. 589 c.p. (essendo il reato di omicidio colposo in ambito sanitario di cui all'art. 590-sexies c.p. stato introdotto successivamente ai fatti di causa) – è mutato tra la data dell'intervento eseguito dal dott.
(settembre 2005) e la morte del (agosto 2011), per effetto della modifica apportata CP_1 Pt_1
all'art. 157 c.p. dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251.
Segnatamente, il termine di prescrizione era decennale al tempo dell'intervento e di 6 anni al tempo del decesso (non operando, quanto a quest'ultimo, l'aumento di un quarto e cioè fino ad anni 7 e mesi
6, erroneamente invocato dalle parti di causa, essendo come detto irrilevanti ai fini civilistici le disposizioni in tema di interruzione della prescrizione in ambito penale, come nella specie l'art. 161
c.p.).
Ciò chiarito, questo giudice condivide la deduzione di parte attrice secondo cui debba trovare applicazione il termine di prescrizione decennale vigente al tempo della condotta del dott. CP_1
in adesione all'orientamento di legittimità (peraltro espresso proprio in relazione alla novella di cui alla L. n. 251/2005) secondo cui “la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947,
c. 3, è quella prevista alla data del fatto, mentre il principio di cui all'art. 2 c.p. (legge più favorevole) attiene solo agli aspetti penali” (così Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 581, par.
9.2 motivazione).
Inoltre, quanto alla decorrenza della prescrizione, “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29859; conforme già Cass.,
SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576).
Nella specie, la colposità della condotta del era stata ritenuta dallo stesso CP_1 Persona_1
prima del proprio decesso, avendo egli personalmente introdotto il procedimento di
[...]
accertamento tecnico preventivo (r.g. 2791/2011) con ricorso depositato il 1° luglio 2011 (cfr. doc. 2 fasc. attrice). In tale ricorso si dà atto che già al 31 maggio 2010 gli era stata consigliata, presso
Pag. 8 di 15 l' di Milano, l'esecuzione della biopsia di una delle lesioni addominali Organizzazione_1
allora riscontrate;
lesione che, per collocazione, appare del tutto conforme per collocazione a quella asportata dall'odierno convenuto nel 2005.
In altri termini, il dies a quo della prescrizione del danno parentale deve essere individuato al più tardi nel giorno del decesso del vale a dire il 28 agosto 2011 (in termini, Trib. Firenze, 17 aprile Pt_1
2023, n. 1136, in dejure.it).
Ora, tutto ciò premesso, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va ritenuto prescritto, in difetto di valido atto interruttivo della prescrizione nel decennio successivo alla morte del Pt_1
Più nello specifico e per quanto in questa sede rileva, la diffida del 15 aprile 2019 così recita:
“OGGETTO: Sin. 1519/2010/494 FABRIZIO FRACASSI SENTENZA Parte_4
551/2017 TRIB. ANCONA
(…) In virtù di quanto accertato dalla sentenza in oggetto Vi invito a risarcire alla mia assistita tutti
i danni subiti in conseguenza del decesso del coniuge, avvenuto per fatto e colpa del Vostro assicurato, dott. (…)”. Controparte_1
Per come è formulata, tale diffida non vale ad interrompere la prescrizione relativamente al danno da perdita del rapporto parentale.
In termini teorici, un atto, affinché possa produrre effetti interruttivi della prescrizione, deve contenere sia la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), sia l'esplicitazione di una pretesa, con l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – pur non postulando l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti – deve comunque essere idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto (elemento oggettivo) (cfr. Cass., 31 maggio 2021, n. 15140; conformi ex multis Cass., 14 giugno 2018, n. 15714
e 29 maggio 1987, n. 4804). IGnificativamente, ad esempio, nell'applicare tali principi la S.C. ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui in un precedente giudizio tra le medesime parti sia venuto in discussione il medesimo rapporto contrattuale e siano state azionate soltanto alcune pretese creditorie, tale circostanza non avesse efficacia interruttiva della prescrizione rispetto ad ulteriori pretese creditorie non preventivamente azionate, ancorché afferenti al medesimo contratto (cfr. Cass., 3 dicembre 2010, n. 24656).
Quanto al caso di specie, come fatto rilevare da parte convenuta (comparsa, pag. 7), la domanda svolta dalla nella presente sede è a tutti gli effetti una domanda “autonoma rispetto a quelle veicolate Pt_1
nel precedente giudizio”; ciò almeno per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale.
Va evidenziato, infatti, che l'odierna attrice non è stata parte del giudizio di merito iscritto al n.r.g.
5790/2013, introdotto dalle sorelle del paziente e conclusosi con la sentenza n. 550/2017 di questo
Pag. 9 di 15 Tribunale;
di conseguenza, va certamente escluso che in quel giudizio abbia potuto avere ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dall'odierna attrice, coniuge del paziente.
In base a ciò, la diffida del 15 aprile 2019 – che fa leva su “quanto accertato” nella sentenza n.
551/2017 – non può assumere efficacia interruttiva del risarcimento da perdita del rapporto coniugale, che in quella sentenza non è stato oggetto di accertamento.
Rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, del resto, l'odierna attrice non è creditrice in solido con le sorelle del coniuge defunto, traendo ciascun danno origine dall'autonomo rapporto intercorrente col de cuius.
Sotto altro profilo, non vi è prova (che sarebbe stato onere dell'attrice fornire – cfr. Cass., 26 febbraio
2021, n. 5413) che il danno da perdita del rapporto parentale sia stato richiesto instaurando il procedimento di mediazione ovvero con la ulteriore diffida del 22 ottobre 2019, peraltro rivolta alla sola compagnia assicurativa la domanda di mediazione non è prodotta e il relativo verbale CP_3
(doc. 6 citazione) non fornisce elementi in tal senso, mentre la diffida dell'ottobre 2019 (doc. 7) è ugualmente generica.
In conclusione, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va dichiarato prescritto, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, per infruttuoso decorso del termine decennale di prescrizione sino alla data di notifica della citazione introduttiva del presente giudizio
(23 novembre 2021), notificata oltre il decennio dal decesso del (28 agosto 2011). Pt_1
8. Muovendo all'esame dell'ulteriore domanda formulata da parte attrice, attinente al risarcimento del danno qualificato in citazione come “biologico” per essere il “decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla condotta colposa del dott. e richiesto nella misura del CP_1
50% di euro 24.120, pro quota rispetto alle coeredi sorelle del de cuius (già liquidate con sentenza n.
551/2017).
Con riferimento a tale voce di danno, ritiene il giudice che debba operare il giudicato riflesso invocato da parte attrice con riferimento sia all'an del diritto sia al quantum, per come esaminati con la menzionata sentenza n. 551/2017, pacificamente passata in giudicato. Si tratta, infatti, di un pregiudizio cagionato alla sfera non patrimoniale della vittima e risarcibile iure hereditatis agli eredi del paziente defunto, in quanto subito da quest'ultimo per effetto della condotta del sanitario, in via solidale tra detti eredi e con ripartizione interna secondo le rispettive quote ereditarie (cfr. sotto tale ultimo profilo Cass., 21 marzo 2022, n. 9011).
Il fatto costituito del diritto è dunque unico e identico tra tutte le coeredi.
Secondo costante giurisprudenza, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale,
Pag. 10 di 15 allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata;
invece, tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa riceverne pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (cfr. Cass., 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., 13 gennaio 2011, n.
691).
Più nel dettaglio, è l'art. 1306, comma secondo, c.c. a consentire a ciascun creditore solidale di far valere nei confronti dell'unico debitore la sentenza resa in favore degli altri creditori.
Quanto al caso di specie, in particolare, si rinvia alle pagine 8-20 della sentenza per quanto concerne la responsabilità del sanitario e alle pagine 24-27 per l'an e il quantum del danno in questione, evidenziandosi che la sentenza ha quantificato il danno subito dal paziente deceduto nell'importo complessivo di euro 20.000,00 (di cui soltanto euro 5.000,00 ciascuna sono stati liquidati in favore delle sorelle del . Pt_1
Limitando la spettanza in favore dell'odierna attrice – in conformità alla domanda – in misura pari al
50%, il dott. va condannato al risarcimento del danno in favore di nella CP_1 Parte_1
misura di euro 10.000,00; spettano, inoltre, gli interessi a partire dalla data dell'illecito (28 agosto
2011), computati sulla somma devalutata alla data dell'illecito e anno per anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al giorno del pagamento.
9. Va, infine, respinta per infondatezza la domanda di risarcimento del danno – pur da ritenersi ammissibile quale posta risarcitoria iure hereditatis – da violazione del diritto al consenso informato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi della responsabilità per violazione del consenso informato – che rappresenta una violazione del diritto all'autodeterminazione autonomamente risarcibile – sono la mancanza del consenso informato e la dimostrazione, il cui onere grava sull'attore, che, se adeguatamente informato, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario svolto
Infatti e più nello specifico, è noto che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico proposto e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi sanciti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., oltre che nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), sicché tale quadro normativo genera uno specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente della tipologia e modalità delle
Pag. 11 di 15 cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze anche peggiorative dello stato di salute (cfr. ex multis Cass., 11 novembre 2019, n. 28985).
Tuttavia, è altrettanto consolidata della giurisprudenza la necessità di effettuare un giudizio controfattuale su ciò che il paziente avrebbe scelto, nel senso che occorre verificare se, ove correttamente informato, costui avrebbe comunque prestato il consenso alla prestazione sanitaria;
in tal caso, il risarcimento del danno spetta unicamente in relazione al profilo della lesione del diritto alla salute, nulla spettando in ordine alla lesione del diritto all'autodeterminazione: “La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dal diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal paziente tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova) essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidie al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” (Cass., 3, n. 28985 dell'11/11/2019; Cass., 3, n.
20885 del 22/8/2018; Cass., 3, n. 2369 del 31/1/2018; Cass., 3, n. 2998 del 16/2/2016)” (così Cass.,
23 marzo 2021, n. 8163, in motivazione).
Venendo al caso di specie, il diritto al risarcimento del danno da omesso consenso informato va escluso perché l'odierna attrice non ha neppure allegato in fatto che, laddove adeguatamente informato, il suo coniuge avrebbe evitato di sottoporsi all'asportazione della lesione presente Pt_1
sull'addome, né ha fornito alcun elemento presuntivo da cui trarre convincimento di segno opposto.
10. Passando all'esame della domanda di garanzia, previa declaratoria di nullità della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione, va premesso che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia è ammissibile ancorché detta parte si sia costituita CP_2
in giudizio tardivamente: l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (così ex multis Cass., 12 luglio
2019, n. 18742 e 3 luglio 2014, n. 15228).
In particolare, la questione dell'operatività della copertura si appunta sulla clausola di cui all'art. 17, ultimo periodo, del contratto, a mente della quale “L'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' entro un anno dalla cessazione del Parte_5
contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza”.
Pag. 12 di 15 Nella specie, è pacifico che il contratto di assicurazione abbia cessato di produrre effetti il 28 maggio
2011, mentre, come rilevato, la prima richiesta risarcitoria avanzata da risale al 15 Parte_1
aprile 2019, ben oltre il termine annuale di ultrattività della polizza.
Ciò posto, va respinta la domanda di nullità della clausola richiamata, essendo infondata la prospettazione del convenuto.
Com'è noto, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma primo, c.c. (consentita dall'art. 1932 c.c.),
è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni.
Anche recentemente, infatti, la S.C. ha chiarito che “la clausola claims made ha la funzione di delimitare l'oggetto del contratto, collegando l'insorgenza dell'indennizzo e, di conseguenza,
l'obbligo di manleva, alla concomitante ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato. La richiesta del danneggiato rappresenta quindi un elemento concorrente nell'identificazione del rischio assicurato, delineando così l'appartenenza strutturale del "fenomeno claims" al modello di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal primo comma dell'articolo 1917 c.c., all'interno del più ampio contesto dell'assicurazione contro i danni (art. 1904
c.c.), di cui la clausola claims made fa pienamente parte” (così Cass., 2 febbraio 2024, n. 3123).
Pertanto, il contratto contenente una siffatta clausola non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, c.c., non trattandosi di contratto atipico;
esso soggiace, al contrario, alla verifica ex art. 1322, comma primo, c.c., circa la rispondenza dell'assetto negoziale ai limiti imposti dall'ordinamento, secondo un'indagine che attiene innanzitutto alla causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti (così Cass., SS.UU., 24 settembre 2018, n. 22437; conforme
Cass., 26 aprile 2022, n. 12981).
Tanto osservato, la più recente giurisprudenza di legittimità si va consolidando nel senso che “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe” (così Cass., 27 luglio 2023,
n. 22964, 22 aprile 2022, n. 12908, nonché SS.UU., 6 maggio 2016, n. 9140; v. recentemente anche
Cass., n. 3123/2024 cit.).
Inoltre, l'esame del concreto assetto di interessi sotteso al contratto qui rilevante non consente di ravvisare profili di nullità per difetto di causa né della specifica clausola art. 17, né dell'intero
Pag. 13 di 15 contratto. Infatti, la polizza in questione ha durata annuale (cfr. doc. 1 fasc. HDI) e prevede il rinnovo
Contr automatico anch'esso annuale (art. 11 CGA – doc. 2 A fronte di tali previsioni di durata e di rinnovo, appare complessivamente equilibrato l'assetto negoziale che consente non solo la previsione di ultrattività annuale dopo la cessazione del contratto (art. 17 ultimo periodo CGA), ma anche la copertura retroattiva per comportamenti colposi posti in essere nel biennio anteriore alla data di effetto della copertura (art. 17, primo periodo, CGA).
Per quanto precede, non si ravvedono profili di nullità (su analoghe considerazioni in clausola di analogo tenore si rinvia a Cass., 9 luglio 2019, n. 18413 e 21 aprile 2021, n. 10482).
Si impone, inoltre, di evidenziare che, diversamente da quanto dedotto dal convenuto nella propria comparsa conclusionale, non può venire in rilievo la circostanza che, all'art. 11 della L. n. 24/2017
(c.d. Legge Gelli-Bianco), sia previsto l'obbligo di ultrattività decennale per le polizze assicurative degli esercenti la professione sanitaria.
Sul punto, è sufficiente osservare che tale previsione di ultrattività decennale è limitata al solo caso in cui il sanitario cessi in via definitiva (per qualsiasi causa) di esercitare l'attività: essa si spiega, pertanto, con la necessità che i pazienti eventualmente danneggiati in prossimità della cessazione dell'attività abbiano comunque adeguato indennizzo dei danni lamentati per effetto della condotta medica, mentre, perdurante l'esercizio dell'attività professionale, i pazienti sono coperti dalle assicurazioni che, tempo per tempo, il sanitario è obbligato a stipulare (sulla questione della inapplicabilità tout court dell'art. 11, L. , si rinvia a Cass., 12 marzo 2024, n. 6490). Parte_6
Nel caso di specie, il convenuto non ha neppure allegato in fatto di aver cessato la propria attività medica successivamente al 28 maggio 2011 (data di scadenza della copertura assicurativa in questione), sicché la previsione dell'art. 11 citato non potrebbe in nessun caso sostituirsi alla clausola contrattuale dell'art. 17 ultimo periodo CGA.
Da ultimo, ad avviso di questo giudice il convenuto non può invocare il giudicato della sentenza n.
551/2017 nella parte in cui essa ha sancito l'operatività della polizza assicurativa in relazione ai fatti occorsi ad . Persona_1
Invero, ciò che viene in rilievo ai fini dell'operatività di polizza è che pervenga richiesta dal danneggiato all'assicurato. Nella specie, la prima richiesta risarcitoria di risale al 15 Parte_1
aprile 2019 ed è, dunque, successiva alla scadenza del periodo di ultrattività della copertura assicurativa, perciò risultando fondata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata.
La richiesta della peraltro, attiene a una quota di danno distinta rispetto a quella azionata Pt_1
dalle sorelle del nel precedente giudizio, sicchè vi è diversità di danno lamentato e Pt_1
astrattamente indennizzabile dalla compagnia assicurativa.
Ne segue, in conclusione, il rigetto della domanda di manleva.
Pag. 14 di 15 11. Le spese del giudizio sono regolate secondo i criteri della soccombenza e della causalità e sono poste a carico del convenuto, venendo liquidate in dispositivo in applicazione di un valore compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore del decisum per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5368/2021
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) condanna al risarcimento del danno a nella misura di euro Controparte_1 Parte_1
10.000,00, oltre interessi a partire dalla data dell'illecito (28 agosto 2011), computati sulla somma devalutata alla data dell'illecito e anno per anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al giorno del pagamento;
2) condanna alla refusione, in favore di e di Controparte_1 Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in euro 3.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona il 30 aprile 2024
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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