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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12056/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. DE PASQUAL FRANCESCA C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO N. 15 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE PASQUAL FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 11.10.2024; rilevato che nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.2.2025 i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi, sono nati due figli, rispettivamente: in data 24.05.2013 e Per_1 in data 27.09.2016; Per_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
pagina 1 di 3
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; osservato che nulla deve disporsi in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), nata a [...], in data [...] Parte_1 CodiceFiscale_3
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 CodiceFiscale_4 contratto a norma del codice civile nel Comune di Pianoro (BO), in data 5.09.2015, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015 al n. 13 P. 2 serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento paritetico a settimane alterne.
Attualmente la residenza dei minori è fissata presso l'abitazione paterna, ma nei prossimi mesi verrà trasferita presso quella materna;
il domicilio viene fissato presso le abitazioni di entrambi i genitori.
2) Durante le festività Natalizie, ogni genitore rimarrà con i figli per 7 giorni alternando con l'altro, di anno in anno, il giorno di Natale e di fine Anno;
durante le festività Pasquali i figli rimarranno tre giorni consecutivi con un genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ogni genitore due settimane anche consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli in forma diretta, con rinuncia ad eventuale contributo da parte dell'altro. Per le spese straordinarie ogni genitore rimborserà all'altro il 50% delle spese sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate (nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN).
Si precisa che la signora beneficerà integralmente dell'Assegno Unico. Pt_1
4) I genitori decideranno congiuntamente l'indirizzo scolastico dei figli ed ogni decisione relativa agli interessi e all'educazione degli stessi.
Si impegnano inoltre a mantenere con i minori contatti telefonici giornalieri e a occuparsi degli stessi partecipando agli incontri con i professori nonchè presenziando ad ogni avvenimento (recite, gare ecc.
..) che li riguardi.
5) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio e rilascio del passaporto con l'iscrizione dei figli minori e degli altri documenti validi per l'espatrio.
pagina 2 di 3 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Giudice Est.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12056/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. DE PASQUAL FRANCESCA C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA SOLFERINO N. 15 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE PASQUAL FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 11.10.2024; rilevato che nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.2.2025 i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi, sono nati due figli, rispettivamente: in data 24.05.2013 e Per_1 in data 27.09.2016; Per_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
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ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; osservato che nulla deve disporsi in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), nata a [...], in data [...] Parte_1 CodiceFiscale_3
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 CodiceFiscale_4 contratto a norma del codice civile nel Comune di Pianoro (BO), in data 5.09.2015, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015 al n. 13 P. 2 serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento paritetico a settimane alterne.
Attualmente la residenza dei minori è fissata presso l'abitazione paterna, ma nei prossimi mesi verrà trasferita presso quella materna;
il domicilio viene fissato presso le abitazioni di entrambi i genitori.
2) Durante le festività Natalizie, ogni genitore rimarrà con i figli per 7 giorni alternando con l'altro, di anno in anno, il giorno di Natale e di fine Anno;
durante le festività Pasquali i figli rimarranno tre giorni consecutivi con un genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ogni genitore due settimane anche consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli in forma diretta, con rinuncia ad eventuale contributo da parte dell'altro. Per le spese straordinarie ogni genitore rimborserà all'altro il 50% delle spese sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate (nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN).
Si precisa che la signora beneficerà integralmente dell'Assegno Unico. Pt_1
4) I genitori decideranno congiuntamente l'indirizzo scolastico dei figli ed ogni decisione relativa agli interessi e all'educazione degli stessi.
Si impegnano inoltre a mantenere con i minori contatti telefonici giornalieri e a occuparsi degli stessi partecipando agli incontri con i professori nonchè presenziando ad ogni avvenimento (recite, gare ecc.
..) che li riguardi.
5) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio e rilascio del passaporto con l'iscrizione dei figli minori e degli altri documenti validi per l'espatrio.
pagina 2 di 3 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Giudice Est.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
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