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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7511/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), con l'Avv.to C.F._2 Parte_3 C.F._3
Lorenzo Franceschinis, con domicilio eletto in Milano, Via Lario 26
RICORRENTI contro
), con gli Avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti, con domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto in Milano, Via Durini 20
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16/06/2025,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità alla ricorrente, e comunque disapplicare le clausole contenute:
- nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del
CCNL 16.12.2016); - nell'art.20.3 del Contratto Aziendale 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei CP_1 ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
- il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019 e l'accordo sindacale aziendale del 22.3.2024;
II. disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016);
“incentivo per attività di scorta”, di “riserva” e di “controlleria” di cui all'art.54 del CCA OR (così come integrato e modificato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015); calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
III. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo sino il 31 dicembre 2024 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi:
euro 4.468,69 Parte_1
euro 4.942,33 Parte_2
euro 5.224,42 Parte_3
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
IV. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
I ricorrenti, dipendenti di con mansioni di capo treno, hanno esposto che, in CP_2 forza del CCNL e del contratto aziendale, la retribuzione è composta da una parte fissa e da una parte variabile legata alle tratte e agli orari effettuati o all'attività effettivamente prestate.
Nel presente giudizio i ricorrenti si dolgono che illegittimamente la società, durante i giorni di ferie, eroghi unicamente i soli elementi retributivi fissi ma non quelli variabili e accessori (o, in taluni casi, solo in maniera parziale).
***
Tanto premesso, nel presente giudizio il giudicante intende dare continuità all'orientamento espresso recentemente dalla giurisprudenza di legittimità e oramai consolidatosi.
2 | 6 In particolare, si richiama la sentenza 18160 del 26/06/2023 che sul tema si è espressa nei seguenti termini.
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, Persona_1 nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
[…]
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano,
3 | 6 che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale […].
*
Sul tema si è poi pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità col seguente principio di diritto secondo cui: La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (Cass., n. 13932 del 20/05/2024).
*
Tanto detto, nel merito, osserva il giudicante che non è francamente revocabile in dubbio che:
a) l'incentivo per attività di scorta e di riserva siano innegabilmente correlate allo svolgimento delle mansioni di capotreno e prive, quindi di quelle caratteristiche di natura eccezionale, ovvero eventuale invocate dalla parte convenuta;
b) l'assenza della residenza, peraltro ampiamente riconosciuta tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità sopra richiamate, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza; trattasi anche in tal caso di una indennità correlata alle mansioni del capotreno e volta a ristorare il disagio di non avere un luogo fisso di lavoro per i continui spostamenti, oltre che caratterizzata da una natura retributiva;
c) quanto alla indennità incentivo per attività di controlleria e vendita biglietti non può revocarsi in dubbio che il controllo dei titoli di viaggio e la loro regolarizzazione sia attività tipicamente del capotreno e, come visto in precedenza, priva di quei caratteri di saltuarietà ed eccezionalità, come d'altra parte reso evidente dal fatto che mese per mese ciascuno dei ricorrenti, seppur con importi variabili, ha percepito tali indennità.
***
Le domande sono, quindi, fondate.
4 | 6 Incidentalmente non si pone un problema di prescrizione, trattandosi di crediti sorti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92/2012 che, come noto, nell'introdurre ipotesi di tutela gradate nel caso di licenziamento illegittimo, nell'ambito di rapporti in tutela reale, non prevede più quella stabilità del rapporto che, sola, giustificava il decorso della prescrizione anche in corso di rapporto.
[...]
va quindi condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi: CP_1
euro 4.468,69 Parte_1
euro 4.942,33 Parte_2
euro 5.224,42. Parte_3
In relazione ai conteggi si rappresenta che parte convenuta non li ha specificamente contestati.
***
Il ricorso è quindi meritevole di integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012
(dall'1.1.2017 art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); nell'art.20.3 del Contratto Aziendale OR
22.6.2012 nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019; accerta e dichiara per l'effetto il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del
CCA OR (“incentivo per attività di scorta”, di “riserva” e di “controlleria”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
5 | 6 condanna per l'effetto a corrispondere le differenze retributive per l'effetto CP_1 maturate dai ricorrenti nel periodo fino al 31/12/2024 nei seguenti termini:
euro 4.468,69 Parte_1
euro 4.942,33 Parte_2
euro 5.224,42, Parte_3 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
6 | 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), con l'Avv.to C.F._2 Parte_3 C.F._3
Lorenzo Franceschinis, con domicilio eletto in Milano, Via Lario 26
RICORRENTI contro
), con gli Avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti, con domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto in Milano, Via Durini 20
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16/06/2025,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio per l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità alla ricorrente, e comunque disapplicare le clausole contenute:
- nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del
CCNL 16.12.2016); - nell'art.20.3 del Contratto Aziendale 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei CP_1 ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
- il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019 e l'accordo sindacale aziendale del 22.3.2024;
II. disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016);
“incentivo per attività di scorta”, di “riserva” e di “controlleria” di cui all'art.54 del CCA OR (così come integrato e modificato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015); calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
III. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo sino il 31 dicembre 2024 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi:
euro 4.468,69 Parte_1
euro 4.942,33 Parte_2
euro 5.224,42 Parte_3
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
IV. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
I ricorrenti, dipendenti di con mansioni di capo treno, hanno esposto che, in CP_2 forza del CCNL e del contratto aziendale, la retribuzione è composta da una parte fissa e da una parte variabile legata alle tratte e agli orari effettuati o all'attività effettivamente prestate.
Nel presente giudizio i ricorrenti si dolgono che illegittimamente la società, durante i giorni di ferie, eroghi unicamente i soli elementi retributivi fissi ma non quelli variabili e accessori (o, in taluni casi, solo in maniera parziale).
***
Tanto premesso, nel presente giudizio il giudicante intende dare continuità all'orientamento espresso recentemente dalla giurisprudenza di legittimità e oramai consolidatosi.
2 | 6 In particolare, si richiama la sentenza 18160 del 26/06/2023 che sul tema si è espressa nei seguenti termini.
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, Persona_1 nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
[…]
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano,
3 | 6 che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale […].
*
Sul tema si è poi pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità col seguente principio di diritto secondo cui: La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (Cass., n. 13932 del 20/05/2024).
*
Tanto detto, nel merito, osserva il giudicante che non è francamente revocabile in dubbio che:
a) l'incentivo per attività di scorta e di riserva siano innegabilmente correlate allo svolgimento delle mansioni di capotreno e prive, quindi di quelle caratteristiche di natura eccezionale, ovvero eventuale invocate dalla parte convenuta;
b) l'assenza della residenza, peraltro ampiamente riconosciuta tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità sopra richiamate, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza; trattasi anche in tal caso di una indennità correlata alle mansioni del capotreno e volta a ristorare il disagio di non avere un luogo fisso di lavoro per i continui spostamenti, oltre che caratterizzata da una natura retributiva;
c) quanto alla indennità incentivo per attività di controlleria e vendita biglietti non può revocarsi in dubbio che il controllo dei titoli di viaggio e la loro regolarizzazione sia attività tipicamente del capotreno e, come visto in precedenza, priva di quei caratteri di saltuarietà ed eccezionalità, come d'altra parte reso evidente dal fatto che mese per mese ciascuno dei ricorrenti, seppur con importi variabili, ha percepito tali indennità.
***
Le domande sono, quindi, fondate.
4 | 6 Incidentalmente non si pone un problema di prescrizione, trattandosi di crediti sorti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92/2012 che, come noto, nell'introdurre ipotesi di tutela gradate nel caso di licenziamento illegittimo, nell'ambito di rapporti in tutela reale, non prevede più quella stabilità del rapporto che, sola, giustificava il decorso della prescrizione anche in corso di rapporto.
[...]
va quindi condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi: CP_1
euro 4.468,69 Parte_1
euro 4.942,33 Parte_2
euro 5.224,42. Parte_3
In relazione ai conteggi si rappresenta che parte convenuta non li ha specificamente contestati.
***
Il ricorso è quindi meritevole di integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012
(dall'1.1.2017 art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); nell'art.20.3 del Contratto Aziendale OR
22.6.2012 nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019; accerta e dichiara per l'effetto il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del
CCA OR (“incentivo per attività di scorta”, di “riserva” e di “controlleria”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
5 | 6 condanna per l'effetto a corrispondere le differenze retributive per l'effetto CP_1 maturate dai ricorrenti nel periodo fino al 31/12/2024 nei seguenti termini:
euro 4.468,69 Parte_1
euro 4.942,33 Parte_2
euro 5.224,42, Parte_3 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/09/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
6 | 6