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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/08/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 270/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Christofer Leone, in forza di procure in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona dei suoi Procuratori, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cella e Giovanni Gebbia, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 300/2024 resa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 16 febbraio 2024, nel procedimento R.G.N. 2662/2020. All'udienza tenutasi in data 8 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 8 luglio 2025, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 300/2024 pubblicata in data 16 febbraio 2024 il Tribunale di Pescara decideva sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1
e diretta a ottenere l'accertamento e la dichiarazione: Controparte_1
• della violazione dell'art. 125 bis TUB nel contratto di mutuo chirografario n.
19894643 del 07.11.2018 con nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore con il ricalcolo ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione, con la rideterminazione degli interessi ex art. 125 bis
TUB, il riconoscimento del versamento in eccesso della somma di euro €
2.562,82 ai quali aggiungere le somme trattenute all'erogazione di 1.619,64 a titolo di copertura assicurativa, per un totale versato in eccesso di € 4.182,46;
• della violazione dell'art. 125 bis TUB anche nel contratto di mutuo chirografario n. 21170578 del 26.07.2019 con nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore con conseguente ricalcolo ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione, con la rideterminazione degli interessi ex art. 125 bis TUB;
• che in relazione a entrambi i finanziamenti era stata versata complessivamente in eccesso la somma di euro ad 4.849,70, con richiesta di compensazione;
• che in relazione al mutuo chirografario n. 21170578 del 26.07.2019,
l'accertamento del debito del Sig. nei confronti della Pt_1 CP_1 per capitale residuo alla data del 01.02.2020 era da determinarsi nella
[...]
pag. 2/8 misura di € 23.356,35 da ammortizzare al tasso ex art. 125 – bis e 117 TUB (al
0,27%) per la durata residua originaria del finanziamento ovvero n. 114 rate.
1.1) Premettendo l'attore di aver sottoscritto in data 7 novembre 2018 un contratto di mutuo chirografario con la per un importo di € 31.619,64 da restituire CP_1 in n. di 66 rate mensili, con Tan 9,90% e ISC/Taeg 10,88%, estinto anticipatamente attraverso altro finanziamento sottoscritto dalle medesime parti in data 26.07.2019 per un importo di € 29.179,10 da restituire in 120 rate mensili con Tan 8,00% e Isc/Taeg
8,40%, assumeva, secondo quanto emerso dalla perizia di parte,:
a) in relazione al primo contratto di finanziamento:
• la mancata applicazione del Tan indicato in contratto;
• la violazione dell'art. 125 bis Tub per errata indicazione dell'Isc/Taeg indicato in contratto pari a 10,88% a fronte di quello effettivamente applicato pari a
13,662%, con conseguente violazione, in virtù delle norme richiamate nell'atto introduttivo, da parte della la quale non avrebbe edotto il cliente del taeg CP_1 effettivamente applicato, di norme imperative.
b) in relazione al secondo contratto di finanziamento:
• stante il collegamento funzionale tra i due contratti di finanziamento, dal momento che il secondo era stato concluso al fine di estinguere anticipatamente il primo, le somme dei ristorni derivanti dalle violazioni riscontrate nel primo finanziamento sono state considerate rilevanti ai fini del calcolo del Taeg.
1.2) Si costituiva in giudizio la contestando la domanda Controparte_1 dell'allora attore assumendo la correttezza del calcolo del Taeg e l'insussistenza della sanzione prevista dall'art. 125 bis Tub e in relazione al secondo contratto di finanziamento del 26.07.2019 formulava domanda riconvenzionale diretta a ottenere il pagamento della somma di € 29.908,03 per le rate rimaste insolute.
2) La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di parte attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1 riconoscendo un credito a favore di questa pari ad € 29.908,03 con condanna dell'attore al pagamento della somma così riconosciuta, con condanna di parte attrice delle spese di ctu e di lite, sulla base delle seguenti argomentazioni.
pag. 3/8 2.1) Premettendo la ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale rilevava che in relazione al contratto di finanziamento sottoscritto in data 7 novembre 2018:
• il Ctu aveva accertato che il Taeg contrattualmente stabilito era pari a 13,23%, con l'inclusione del costo della polizza assicurative, mentre pari a 10,88% con l'esclusione di tale costo;
• la polizza assicurativa posta a protezione del credito era stata posta come facoltativa in rapporto accessorio con il contratto di finanziamento, con indicazione nella polizza del taeg pari al 13,23%, includendo i costi della suddetta polizza.
Il primo giudice ne deduceva che la aveva applicato correttamente l'ISC indicato CP_1 in contratto, in considerazione dell'avvenuta adesione alla polizza assicurativa e dell'applicazione in tal caso del TAEG al 13,23% correttamente indicato e posto a conoscenza delle parti.
2.1) Per quanto concerneva il secondo contratto di finanziamento, il Giudice di prime cure rilevava che il Ctu aveva accertato un Taeg inferiore, 8,39%, rispetto a quello pattuito in contratto pari a 8,40% e che nel secondo contratto non erano previsti i costi della polizza.
2.2) In conseguenza di tali considerazioni, il Tribunale rigettava le domande dell'allora attore risultate prive di riscontro.
2.3) Il Giudice di prime cure riteneva invece fondata la domanda riconvenzionale formulata dalla essendo risultato pacifico l'interruzione del pagamento delle rate CP_1 da rimborsare e della conseguente legittimità della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, riconoscendo l'ammontare del credito in favore della CP_1 nella misura i € 29.908,03, oltre interessi di mora.
2.4) Il Tribunale rigettava la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'allora convenuta non ravvisando in capo all'attore comportamenti sleali nè la mala fede o il dolo.
3) Appello: avverso la predetta sentenza propone appello il sig. , sulla Parte_1 base di un unico motivo che si andrà brevemente a riassumere.
3.1)Violazione e falsa applicazione presupposti necessari affinché sussistano o meno i requisiti per la violazione dell'art. 125 bis TUB e nullità della clausola riguardante pag. 4/8 Pa l'indicazione dell' nel contratto di mutuo chirografario n. 19894643 del 07.11.2018 con conseguente ricalcolo del Tasso ai sensi dell'art. 117 TUB, e violazione dell'art. Pa 125 bis TUB e nullità della clausola riguardante l'indicazione dell' nel contratto di mutuo chirografario n. 21170578 del 26.07.2019 , con conseguente ricalcolo del Tasso ai sensi dell'art. 117 TUB e ciò' anche sul piano probatorio.
A parere dell'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe considerato correttamente le risultanze della CTU che evidenziava una discrepanza tra il tasso indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, maggiore, includendo il costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, disattendendo il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui la polizza assicurativa deve presumersi collegata al contratto di finanziamento e, dunque, computata nel relativo calcolo qualora sia stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, come nel caso di specie, ritenendo che il quadro normativo non consenta di formulare alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui la polizza sia obbligatoria rispetto al quella in cui sia facoltativa.
Secondo l'appellante, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria e inclusa nel calcolo del TAEG, in quanto stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, configurando un collegamento negoziale tra i due contratti.
L'appellante ritiene che la contestualità tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa dia luogo a una presunzione iuris tantum del collegamento negoziale, con ricomprensione del costo della polizza nel calcolo del Taeg, per cui era onere della fornire la prova contraria per dimostrare l'assenza di tale collegamento CP_1
negoziale.
Conseguentemente il TAEG indicato in contratto e pari al 10,80% non era corretto e nella determinazione dei tassi applicati doveva tenersi conto anche del costo della polizza obbligatoria.
3.2) Si è costituita nel presente giudizio di gravame la contestando nel Controparte_1
merito il proposto gravame e chiedendone il rigetto.
4) Motivi della decisione: l'appello deve essere rigettato.
4.1) Secondo l'appellante il Ctu avrebbe accertato l'applicazione del Taeg pari al 13,23% nel primo contratto di finanziamento a fronte di un Taeg contrattuale del 10,80% e a seguito della rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo avrebbe accertato un credito a favore dell'odierno appellante pari ad € 2.673,34, assumendo parte pag. 5/8 appellante altresì che in considerazione del fatto che vi era stata la stipula della polizza assicurativa contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento vi sarebbe un collegamento funzionale tra i due negozi con la conseguenza che gli oneri della polizza, quale polizza obbligatoria, dovevano essere inclusi nel calcolo del Taeg, rimanendo indimostrata da parte della la natura facoltativa della polizza stessa. CP_1
L'assunto di parte appellante appare privo di fondamento, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna violazione dell'art. 125 bis, VI c., Tub, in forza del quale: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”, violazione invocata da parte appellante.
4.2) Dalla disamina del contratto di finanziamento del 7 novembre 2018, nel suo complesso, si evince che sebbene alla pag. 3 sia indicato un Taeg pari al 10,80 %, con importo rata pari a €
629,13, tuttavia nella successiva parte intitolata: “Informazioni Europee di base sul Credito ai
Consumatori”, ferma la rata di € 629,13, la polizza assicurativa viene indicata al punto 3.1 Costi
Connessi tra “Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito” e come tale nell'Allegato 2 informazioni Aggiuntive si legge: “Per favorire la trasparenza e la libertà di scelta del cliente, di seguito si riporta:
“L'importo complessivo della rata, comprensivo delle eventuali polizze assicurative facoltative scelte: 629,13
L'importo della rata non inclusivo del premio assicurativo facoltativo ramo vita o mista: 597,21
L'importo della rata mensile riferita al solo premio relativo alla polizza assicurativa facoltativa ramo vita o mista: 31,92
Indicatore di costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del Taeg, includendo le polizze assicurative facoltative ramo vita o miste: 13,23%”.
Risultando gli Allegati come parti integranti del contratto di finanziamento, in quanto richiamati e sottoscritte (si veda la terza firma apposta sul modulo del contratto, parte 3, pag.
13 del contratto allegato alla CTU, dove vengono richiamate espressamente le “Informazioni
Europee di Base sul credito al consumo”, comprensivo di “Allegato Informazioni Aggiuntive”),
pag. 6/8 risulta evidente come l'appellante fosse stato edotto della circostanza che nel caso di inclusione della rata della polizza nell'importo della rata -indicata sempre nello stesso importo di € 629,13 in tutto il contratto – il Taeg applicato fosse pari al 13,23%, indipendentemente dalla natura facoltativa o obbligatoria della polizza assicurativa.
Pertanto, nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 125 bis, IV c., Tub essendo indicata in contratto la polizza come costo accessorio e come tale rientrante nel computo del
Taeg, perfettamente e chiaramente indicata dalla Compass, che prevedeva un taeg pari al
10,88% in caso di mancata stipula della polizza ed un TAEG pari al 13,23% nel caso, ricorrente nell'ipotesi in esame, di sottoscrizione della polizza assicurativa.
Non vi è pertanto alcuna violazione e perfetta corrispondenza tra quanto pattuito e quanto applicato in relazione anche ai costi accessori del credito ed alla stipula della polizza assicurativa.
4.3) Di conseguenza alcuna doglianza può essere avanzata con fondatezza in ordine al secondo contratto di finanziamento, estintivo del primo, non risultando alcuna TAEG diverso e peggiorativo rispetto a quanto applicato (risultando uno scollamento del tutto irrisorio e peraltro a vantaggio del mutuatario) e non essendoci alcun vizio del primo contratto da traslare sul secondo contratto, anche in caso di asserito collegamento funzionale tra i finanziamenti.
L'appello pertanto deve essere rigettato.
4.4). Le spese di lite di appello vengono poste in capo dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, secondo i valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 26.001/ € 52.000,00) in applicazione del D.M. n. 147/2022.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016,
Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013,
l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 300/204, pubblicata in data 16 febbraio 2024,
[...] in persona dei suoi Procuratori pro tempore, così Controparte_1 provvede:
1)Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in € 3.397,00, oltre Spese
Generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
4) Dichiara l'appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto 28 luglio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 8/8