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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/07/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 610/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Verbania, via Alla Morena, 29;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in [...] C.F._2
Alla Morena, 29;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina GULISANO (C.F. ) presso il C.F._3 cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania Intra, P.zza Ranzoni, 57, giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, con contratto di assegnazione di alloggio in godimento intestato al marito , verrà assegnata alla moglie dove resterà a vivere unitamente al figlio;
Parte_2 Per_1 il marito potrà asportare i propri effetti Personali;
3) Il marito ha già reperito altra abitazione in affitto e si impegna sin d'ora a consegnare le chiavi dell'alloggio coniugale alla moglie e di non farvi più accesso Per nessuna ragione;
4) Il padre verserà entro il primo del mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e studente Universitario, l'importo mensile di €.400,00.= annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAI oltre il 50% delle spese sportive e straordinarie in genere e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate e documentate tra le parti come da Prontuario del
Tribunale di Verbania.
5) L'assegno Unico a partire da aprile 2025 sarà versato sul conto corrente del figlio che Per_1 potrà disporne in via esclusiva, l'importo antecedente a titolo di arretrato verrà suddiviso al 50o/o in capo ai genitori.
6) Il padre potrà accompagnarsi al figlio fuori dell'alloggio coniugale liberamente, previa accordo tra gli stessi;
le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 31.05'di ogni anno.
7) Il marito verserà l'importo mensile entro il primo del mese di €.300,00.= a titolo di contributo di mantenimento della propria coniuge, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
ella si farà carico del canone di affitto della casa coniugale di €.540,00.= e delle spese ivi connesse in via del tutto esclusiva'
8) La somma cauzionale versata dai coniugi alla di circa €. 7.000,00 Parte_3 verrà nel caso di cessazione del rapporto di assegnazione dell'alloggio, suddivisa al 500/o tra le parti.
9) L'autovettura Opel Tg. ED 766KC di proprietà del Sig. e l'autovettura Hyndai Parte_2
Getz Tg. CD 732 SF di proprietà della Sig.ra resteranno in uso esclusivo e di Parte_1 proprietà di ciascuna parte'”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 21/03/2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Verbania il 23.6.2007 hanno Parte_2 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate. Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e visto l'intervento del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autonomo Per_1 economicamente, è rispondente al suo interesse.
Va dato atto che il marito potrà asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale assegnata alla moglie, la quale si farà carico del canone di affitto di €.540,00.= e delle spese ivi connesse in via del tutto esclusiva;
il marito ha già reperito altra abitazione in affitto e si impegna sin d'ora a consegnare le chiavi dell'alloggio coniugale alla moglie e di non farvi più accesso per nessuna ragione.
Va dato atto, altrettanto, che la somma cauzionale versata dai coniugi alla Parte_3 di circa €. 7.000,00 verrà nel caso di cessazione del rapporto di assegnazione dell'alloggio,
[...] suddivisa al 50% tra le parti.
Si dà atto, infine, che l'autovettura Opel Tg. ED 766KC di proprietà del marito e l'autovettura Hyndai
Getz Tg. CD 732 SF di proprietà della moglie resteranno in uso esclusivo e di proprietà di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 23.6.2007 a Verbania;
Parte_2
- assegna la casa coniugale (con contratto di assegnazione di alloggio in godimento intestato al marito) alla moglie, dove resterà a vivere unitamente al figlio;
Per_1
- pone a carico del padre l'obbligo di versare entro il primo del mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e studente, l'importo mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese sportive e straordinarie in genere e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate e documentate tra le parti come da Prontuario del Tribunale di Verbania;
l'assegno Unico a partire da aprile 2025 sarà versato sul conto corrente del figlio che potrà Per_1 disporne in via esclusiva, l'importo antecedente a titolo di arretrato verrà suddiviso al 50% in capo ai genitori
- pone a carico del marito, l'obbligo di versare alla moglie, entro il primo del mese,
l'importo mensile di € 300,00, a titolo di assegno per il suo mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 10/07/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Verbania, via Alla Morena, 29;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in [...] C.F._2
Alla Morena, 29;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina GULISANO (C.F. ) presso il C.F._3 cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania Intra, P.zza Ranzoni, 57, giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, con contratto di assegnazione di alloggio in godimento intestato al marito , verrà assegnata alla moglie dove resterà a vivere unitamente al figlio;
Parte_2 Per_1 il marito potrà asportare i propri effetti Personali;
3) Il marito ha già reperito altra abitazione in affitto e si impegna sin d'ora a consegnare le chiavi dell'alloggio coniugale alla moglie e di non farvi più accesso Per nessuna ragione;
4) Il padre verserà entro il primo del mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e studente Universitario, l'importo mensile di €.400,00.= annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAI oltre il 50% delle spese sportive e straordinarie in genere e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate e documentate tra le parti come da Prontuario del
Tribunale di Verbania.
5) L'assegno Unico a partire da aprile 2025 sarà versato sul conto corrente del figlio che Per_1 potrà disporne in via esclusiva, l'importo antecedente a titolo di arretrato verrà suddiviso al 50o/o in capo ai genitori.
6) Il padre potrà accompagnarsi al figlio fuori dell'alloggio coniugale liberamente, previa accordo tra gli stessi;
le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 31.05'di ogni anno.
7) Il marito verserà l'importo mensile entro il primo del mese di €.300,00.= a titolo di contributo di mantenimento della propria coniuge, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
ella si farà carico del canone di affitto della casa coniugale di €.540,00.= e delle spese ivi connesse in via del tutto esclusiva'
8) La somma cauzionale versata dai coniugi alla di circa €. 7.000,00 Parte_3 verrà nel caso di cessazione del rapporto di assegnazione dell'alloggio, suddivisa al 500/o tra le parti.
9) L'autovettura Opel Tg. ED 766KC di proprietà del Sig. e l'autovettura Hyndai Parte_2
Getz Tg. CD 732 SF di proprietà della Sig.ra resteranno in uso esclusivo e di Parte_1 proprietà di ciascuna parte'”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 21/03/2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Verbania il 23.6.2007 hanno Parte_2 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate. Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e visto l'intervento del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autonomo Per_1 economicamente, è rispondente al suo interesse.
Va dato atto che il marito potrà asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale assegnata alla moglie, la quale si farà carico del canone di affitto di €.540,00.= e delle spese ivi connesse in via del tutto esclusiva;
il marito ha già reperito altra abitazione in affitto e si impegna sin d'ora a consegnare le chiavi dell'alloggio coniugale alla moglie e di non farvi più accesso per nessuna ragione.
Va dato atto, altrettanto, che la somma cauzionale versata dai coniugi alla Parte_3 di circa €. 7.000,00 verrà nel caso di cessazione del rapporto di assegnazione dell'alloggio,
[...] suddivisa al 50% tra le parti.
Si dà atto, infine, che l'autovettura Opel Tg. ED 766KC di proprietà del marito e l'autovettura Hyndai
Getz Tg. CD 732 SF di proprietà della moglie resteranno in uso esclusivo e di proprietà di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 23.6.2007 a Verbania;
Parte_2
- assegna la casa coniugale (con contratto di assegnazione di alloggio in godimento intestato al marito) alla moglie, dove resterà a vivere unitamente al figlio;
Per_1
- pone a carico del padre l'obbligo di versare entro il primo del mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e studente, l'importo mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese sportive e straordinarie in genere e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate e documentate tra le parti come da Prontuario del Tribunale di Verbania;
l'assegno Unico a partire da aprile 2025 sarà versato sul conto corrente del figlio che potrà Per_1 disporne in via esclusiva, l'importo antecedente a titolo di arretrato verrà suddiviso al 50% in capo ai genitori
- pone a carico del marito, l'obbligo di versare alla moglie, entro il primo del mese,
l'importo mensile di € 300,00, a titolo di assegno per il suo mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 10/07/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO