Sentenza 8 gennaio 1966
Massime • 2
All'Azione di ripetizione di somme, indebitamente pagate per canoni di locazioni prorogate aumentati oltre i limiti di legge, e applicabile la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve quinquennale di cui all'art. 2948, n.3 cod. civ. che riflette soltanto l'Azione del locatore per il pagamento di ogni corrispettivo della locazione. *
Dovendo considerarsi liquido il credito sull'oggetto del quale non possono sollevarsi dubbi,il requisito della liquidita, quale condizione di ammissibilita del procedimento monitorio, ben puo essere desunto dal raffronto tra la sentenza resa dal pretore in Sede di Determinazione del canone e le ricevute dei pagamenti effettuati dal conduttore per somme maggiori di quelle dovute in base agli aumenti stabiliti nel la sentenza predetta. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1966, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1966 |
Testo completo
All'Azione di ripetizione di somme, indebitamente pagate per canoni di locazioni prorogate aumentati oltre i limiti di legge, e applicabile la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve quinquennale di cui all'art. 2948, n.3 cod. civ. che riflette soltanto l'Azione del locatore per il pagamento di ogni corrispettivo della locazione. *