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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/05/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Monica Attanasio Presidente Pier Paolo Lanni Giudice relatore Luigi Pagliuca Giudice nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 73 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.- C.F.04638170235 ) visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato il 15/03/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in VIA XXV APRILE 73 CEREA, sul presupposto dell'omesso pagamento di debiti erariali e contributi per un importo di € 219.326; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 8 C.C.I. mediante consegna a mani;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è un'impresa che esercita un'attività commerciale di movimento merci, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- il credito fatto valere dalla ricorrente risulta dagli estratti di ruolo allegati al ricorso e supera la soglia prevista dall'art. 49 comma 5 CCII;
- dalle informazioni acquisite d'ufficio è emerso che in realtà di debiti per tributi e contributi facenti capo alla resistente sono pari ad € 665.029;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dall'ingente ammontare dei debiti erariali;
(ii) dalla circostanza che le uniche componenti patrimoniali attive, risultanti dal bilancio del 2022, sono crediti di incerta consistenza e soddisfazione, con la conseguenza che può presumersene l'inidoneità a consentire il pagamento dell'ingente ammontare dei debiti risultanti dall'ultimo bilancio e pari a € 1.391.489; - i dati patrimoniali su indicati escludono, di per sé soli, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in VIA XXV APRILE 73 CEREA;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore il Dott. Stefano Casarotti, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8.10.24 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 26/04/2024
Il Giudice est. La Presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Monica Attanasio Presidente Pier Paolo Lanni Giudice relatore Luigi Pagliuca Giudice nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 73 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.- C.F.04638170235 ) visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato il 15/03/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in VIA XXV APRILE 73 CEREA, sul presupposto dell'omesso pagamento di debiti erariali e contributi per un importo di € 219.326; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 8 C.C.I. mediante consegna a mani;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è un'impresa che esercita un'attività commerciale di movimento merci, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- il credito fatto valere dalla ricorrente risulta dagli estratti di ruolo allegati al ricorso e supera la soglia prevista dall'art. 49 comma 5 CCII;
- dalle informazioni acquisite d'ufficio è emerso che in realtà di debiti per tributi e contributi facenti capo alla resistente sono pari ad € 665.029;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dall'ingente ammontare dei debiti erariali;
(ii) dalla circostanza che le uniche componenti patrimoniali attive, risultanti dal bilancio del 2022, sono crediti di incerta consistenza e soddisfazione, con la conseguenza che può presumersene l'inidoneità a consentire il pagamento dell'ingente ammontare dei debiti risultanti dall'ultimo bilancio e pari a € 1.391.489; - i dati patrimoniali su indicati escludono, di per sé soli, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I.;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ECOLOGIA E SELEZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in VIA XXV APRILE 73 CEREA;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore il Dott. Stefano Casarotti, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8.10.24 h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 26/04/2024
Il Giudice est. La Presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio