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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Maria Pia Mazzocca alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter C.P.C. del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n RG4240/2024
Tra
sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente al vico Acitillo n. 144 Parte_1
C.F. rappresentato e difeso, come da mandato in calce al C.F._1 presente atto, dall'avv.to Marco De Falco C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola G/7. eventuali comunicazioni e/o notificazioni possono essere eseguite al numero di fax 0817879726 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTE
Contro
'ISTITUTO c.f. n. Controparte_1
) con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, , dall'Avv. Persona_1
Maria Sofia Lizzi (C.F. - PEC : C.F._3
t) e con il medesimo domiciliato in Napoli, Email_2 presso la sede di via A. De Gasperi, 55- Napoli (Fax: 081 . 19926338). CP_1
RESISTENTE Opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n.371 2023 0015560834000 di Napoli per la somma complessiva di € 2.842,84 che, ai CP_2 sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, ha valore di titolo esecutivo FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso avviso di addebito n.371 2023 0015560834000INPS- SEDE di Napoli per la
1 somma complessiva di € 2.842,84, per contributi omessi e dovuti alla gestione separata, anno 2016 eccependo l' intervenuta prescrizione quinquennale ex L 335/1994 .
1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2021 00111909 79 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 371 2023 0015560834000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
Si costituiva l' deducendo la regolarità della notifica dell' avviso di addebito e CP_1 in via preliminare la tardività, per violazione dei termini perentori di cui all'art 617 c.p.c., delle eccezioni sollevate in riferimento a pretesi vizi formali dei titoli, alle notifiche e, più in generale, afferenti al quomodo executionis. Asseriva che ricorrente è, allo stato, decaduto dalla possibilità di sollevare valide eccezioni relative ad irregolarità della notifica, le quali andavano proposte nei termini di cui all'art 617 c.p.c. Deduceva che le eccezioni relative al merito della pretesa, che erano deducibili nei 40 gg dalla data di notifica del titolo, ivi compresa quella preliminare di prescrizione in riferimento al periodo anteriore, appaiono inammissibili, per violazione del termine perentorio dei 40 gg, a tal fine previsto dall'art. 24 d.lgs.n.46/1999.. Deduceva altresì il mancato decorso del termine di prescrizione, avendo l' CP_1 notificato , quale atto interruttivo, nel 2022 l' iscrizione alla gestione commercianti e comunque il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale per la sospensione intervenuta con la normativa covid Il giudice sospendeva l' esecutorietà del ruolo e fissava l' udienza per la trattazione Quindi all' udienza del 20.3.2025, tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., decideva la causa con separata sentenza
Il giudizio può essere deciso in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass n 11458/2018)
2 Va premesso che l' opposizione risulta tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni di cui all' art 24 D.lgs 46/99
Va pertanto esaminata l' eccezione di prescrizione del credito ex L.335/1995, azionato dall' con l' avviso di addebito n. 371 2023 0015560834000INPS- SEDE CP_1 di Napoli per la somma complessiva di € 2.842,84, per contributi omessi e dovuti alla gestione separata, anno 2016
L' azione in quanto diretta ad accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti, ove ritualmente notificata l' avviso di addebito, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito.
L'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, che testualmente recita: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
... . A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”. Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17 agosto 1995, nota del redattore: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso.”. A parere del giudicante le norme di cui sopra, per avere un senso compiuto, non possono che interpretarsi nel modo seguente: i contributi per lavoro dipendente si prescrivono in 5 anni, se maturati successivamente alla data del 1°.1.1996, ed anche per quelli dovuti precedentemente al 17.8.1995. Tuttavia, se si tratta di contributi maturati prima del 17.8.1995, la prescrizione è di 10 anni qualora siano stati compiuti atti interruttivi o sia iniziata la procedura per il loro recupero prima di tale data, che è quella di entrata in vigore la legge n. 335 del 1995. Ai fini del computo del termine di prescrizione non si deve tenere conto del periodo di sospensione imposto dalla legge n. 638 del 1983, sempre che non sia stato compiuto un atto interruttivo la prescrizione o non sia iniziata la procedura di recupero (sempre prima del 17.8.1995).
3 Tale interpretazione trova suffragio nel fatto che, a voler diversamente opinare, sarebbe consentito all'interessato di mutare unilateralmente il regime della prescrizione ormai maturata, consentendogli di far rivivere, mediante proprio atto unilaterale interruttivo successivo all'entrata in vigore della legge, un credito contributivo ormai estinto, in aperto contrasto col generale principio dell'indisponibilità della disciplina della prescrizione. Non osta a tale interpretazione il dettato -peraltro un po' oscuro- della norma, la quale, ha posto una linea di confine netta tra crediti contributivi maturati prima e dopo il 1°.1.1996: rispettivamente 10 e 5 anni, salvi atti interruttivi e procedure iniziate prima del 17.8.1995.
Deve ritenersi alla luce delle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione ( sent n.27950/2018 , Cass 28565 del 2022 ; Cass 22309/2022) in materia di prescrizione dell' obbligo di iscrizione di cui all' art 2 Legge 335/1995, che il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione è dato dalla avvenuta produzione di un reddito . Pertanto pur sorgendo il credito sulla base della prodizione di un reddito è dal momento in cui corrispondere la contribuzione e dunque dalla scadenza del termine di pagamento che essa decorre ( Cass
13462/2017), che per l' anno 2016 è fissata nel 17/6/2017 .
Nella fattispecie tuttavia parte resistente ha provato che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti avvenuta in data 10/12/2022, come da racc n. 66493279274 - consegnata al destinatario il 10.12.2022
Peraltro in base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente CP_3 al 23 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
4 L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 inoltre determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Anche la recente sentenza del Tribunale di Roma n.10257/2024 ha confermato l'applicabilità e gli effetti delle sospensioni emergenziali sui termini di prescrizione degli obblighi contributivi. Alla luce di questa normativa emergenziale, il corso della prescrizione del credito non può dirsi interamente compiuto
Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e, poste a carico del ricorrente e si si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1)rigetta l'opposizione ;
2)Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi €1000,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge
- Si comunichi .
Napoli, 20.3.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Pia Mazzocca
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