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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 1.7.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 24653/2023 a cui è riunita la causa n. R.G. 9197/2024
Tra
- già - Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , P.IVA_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Arangio Ruiz n. 107, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Andrea Tomasino
(C.F.: ) dall'Avv. Giuseppe Tomasino (C.F.: C.F._1
) e dall'Avv Carlo Tomasino (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
L' C.F . - P.I. Controparte_2 P.IVA_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente P.IVA_3 domiciliato in Napoli , alla Via De Gasperi 55 (Sede ), presso l' Avv. Maria Sofia CP_2
Lizzi ( ) che lo rappresenta e difende C.F._4
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi poi riuniti la Società ricorrente agiva in giudizio dapprima avverso il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 e poi avverso l'Avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84 000.
In fatto deduceva:
- che La ha ad oggetto sociale, tra l'altro, lo Parte_1 svolgimento delle seguenti attività: “l'organizzazione e la logistica sia ricreativa che promozionale, ai fini delle attività ricreative, artistiche, di intrattenimento, di animazione, fieristiche, congressuali e turistiche… prestazioni di servizi di portierato e guardiania… servizi integrati di sicurezza”.
- Di essere titolare di posizione contributiva, matricola n. 5135286569, presso la CP_ sede di Napoli-Soccavo e di avere un DURC (prot. 37359096) in corso di validità fino al 29/12/2023;
- che La opera nel settore della sicurezza e ha il suo Parte_1 core-business nell'attività di stewarding, hostessing e servizi di controllo presso le manifestazioni aperte al pubblico (sportive, culturali, concerti ecc.) nonchè di assistenza a concorsi nazionali.
- Di essere titolare di licenza rilasciata dalla Prefettura di Salerno ex art. 134 del
T.U.L.P.S. per lo svolgimento, tra l'altro, di “servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all'art. 3, commi 7-13 della legge n. 94 del 15/07/2009 e al D.M. 6/10/2009; servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding) di cui al Decreto del
Ministero dell'Interno dell'8.08.2007, come successivamente modificato ed integrato dai DD.MM. del 24.02.2010 e 25.08.2011”.
- Di occupare n. 23 dipendenti a tempo indeterminato (di cui due con mansioni di carattere amministrativo) mentre con ruoli operativi, nel periodo compreso tra il giugno 2015 e aprile 2020, circa 5mila dipendenti per annualità (con rapporti di breve durata e part-time);
- che al personale dipendente, fino al mese di novembre 2019, risultava applicato il
CCNL Terziario (Vigilanza privata e servizi fiduciari), dal mese di dicembre
2019, la ricorrente applica il CCNL Terziario (Agenzia di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza); - Che con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (VUAN) n.
2020001441/DDL del 08/10/2020, redatto ad opera dei Funzionari di Vigilanza CP_
Dott. e Dott. , veniva contestato alla CP_3 Controparte_4 [...] che: “1) Per il personale assunto con contratto di lavoro Parte_1 full time e denunciato senza caratteristiche contributive specifiche, si è proceduto ad addebitare le differenze contributive calcolate in riferimento alle singole giornate denunciate per la retribuzione spettante ai sensi del CCNL Terziario
(CGIL-CISL-UIL) applicato dalla Società fino al mese di novembre 2019 e del
CCNL (GL) applicato dalla Società a decorrere dal mese di Dicembre 2019.
Sul punto si annota che i dipendenti sono stati denunciati per brevissimi periodi lavorativi, anche per un solo giorno, per cui agli stessi è spettante la retribuzione giornaliera comprensiva degli emolumenti extra-mensili. In applicazione del
CCNL /GL (dal 12/2019), poiché tale ultima retribuzione è inferiore ai minimali previsto dalla legge 638/83, l'imponibile retributivo è rappresentato dagli importi stabiliti dalla suddetta legge;
2) Analogamente per il personale assunto con contratto full time/part-time e denunciato con caratteristiche contributive riferite ai contratti a chiamata/intermittenti indicando le ore lavorate, i recuperi vengono effettuati, sempre in rispetto delle contrattazioni di cui sopra, ma in ragione delle ore effettivamente denunciate. Anche per queste tipologie di recupero, a partire dal periodo di paga in corso al 12/2019, le retribuzioni di riferimento sono quelle stabilita dalla legge 638/83”; CP_
- Che, per effetto del suddetto (periodo 01/06/2015 – 30/04/2020), l' Pt_3 intimava il pagamento del complessivo importo di euro 689.150,50, di cui euro
470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro 218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive);
- che, in data 11/11/2020, la ricorrente produceva ricorso amministrativo innanzi al
Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per il tramite CP_ dell' (sede territoriale); CP_
- Con Deliberazione n. 1090 notificata il 25/10/2023, l' in fase istruttoria, come risulta alla ricorrente, comunicava la reiezione del ricorso, con provvedimento dal seguente tenore: “Tenuto conto che - anche dai verbali redatti dall'azienda con le Autorità competenti (Prefetture-Questure-Commissariati, Comuni), dai quali si evince che l'attività di stewarding da effettuare è circoscritta in massima parte all'orario dello svolgimento della manifestazione, a cui vanno aggiunti i tempi di flusso e deflusso degli spettatori - il numero degli steward occorrenti e, quindi, gli operai assunti a tempo pieno nella realtà hanno tutti svolto una attività per poche ore al giorno e solo per i giorni in cui si sono svolte le manifestazioni sportive e/o artistiche; - Tenuto conto che, come confermato anche dalla Sede competente, in relazione alla documentazione presentata dall'azienda
è emerso che gli unilav consultati a campione, dato l'elevato numero dei dipendenti occupati dall'azienda nei periodi di massima attività, non risultavano variati, cosicchè merita conferma l'applicazione dei contratti di assunzione full time, così come disposto nel verbale impugnato”.
In diritto deduceva la nullità del Verbale di accertamento ispettivo in quanto riteneva che l'indagine ispettiva fosse stata effettuata “a campione” e senza ascoltare/interrogare alcun dipendente dell'azienda richiamando l'art. 33 L. n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”).
Contestava, altresì l'esito del Verbale ispettivo analizzando il quadro normativo relativo alla figura dello steward negli impianti sportivi, regolata principalmente dal D.M.
08/08/2007, che ne disciplina funzioni, requisiti, modalità di impiego e rapporti di lavoro.
Richiamava altresì la nota 6544/2009 in base alla quale gli steward possono essere occupati negli stadi di calcio durante le manifestazioni sportive solo con rapporti di lavoro di tipo subordinato. Contestava la ricostruzione contributiva fatta dagli ispettori
, che ha portato a una indebita determinazione di rapporti di lavoro continuativi e CP_2 quindi di contributi non dovuti, nonostante si trattasse di prestazioni part-time limitate nel tempo. Precisava, infatti, che le non corrette trasmissioni degli e degli Pt_4
(che evidenziavano rapporti di lavoro a tempo pieno e non part-time) erano Pt_5 ascrivibili a problemi tecnici del software e che comunque i cedolini erano elaborati per le ore effettivamente prestate da ciascun operatore.
In via ulteriore, la Società ricorrente contestava la deduzione secondo cui il CCNL firmato da GL prevederebbe retribuzioni inferiori ai minimali di legge, ritenendo che la contribuzione previdenziale deve rispettare sia i minimi contrattuali stabiliti dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi (come ribadito dalla Cassazione), sia il minimale giornaliero di legge. richiamava, inoltre, l'art. 9 del D.Lgs. 61/2000, secondo cui per i lavoratori part-time tale minimale deve essere proporzionato all'orario effettivo di lavoro e calcolato su base oraria, secondo quanto previsto.
In ordine al recupero dei benefici contributivi per violazione dell'art. 1 CCOO 1175 e 1176 l. 296/2006 riteneva che l''insussistenza delle violazioni contestate rendesse illegittimo il recupero contributivo.
Osservava, inoltre, che la revoca dei benefici potesse riguardare solo i rapporti di lavoro in cui le violazioni siano state effettivamente accertate e solo per il periodo di irregolarità, come chiarito dal Ministero del Lavoro (Circ. 3/2017), escludendo quindi una revoca generalizzata.
Contestava quindi il quantum richiesto anche in applicazione dell'art. 6, co. 10, D.L. n.
338/1989 (convertito in L. n. 389/1989).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi infra dedotti, l'illegittimità e/o l'infondatezza del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020, ovvero di ogni altro atto correlato e sottostante.
2. In ogni caso, previa sospensione degli effetti del Verbale di accertamento unico e delle pedisseque diffide ad adempiere, accertare e dichiarare,
l'assoluta insussistenza di qualsiasi onere previdenziale premi assicurativi o sanzioni per quanto riguardano le contestazioni del verbale di cui è causa, e l'avvenuto adempimento, per quanto riguarda i rapporti contestati, di ogni obbligo previdenziale ed assicurativo e in ogni caso annullare e/o comunque dichiarare inefficace il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto anche in ragione dell'assoluta incertezza sia dell'an che del quantum. 3.
Accertare e disporre il diritto della società ricorrente al rilascio - pure in pendenza del giudizio e per tutti i motivi infra dedotti - del DURC regolare.
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con altro ricorso, poi riunito, impugnava l' Avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84
000, formato il 23/03/2024 e notificato a mezzo pec in data 26/03/2024 mediante il quale CP_ l' (sede di Napoli-Soccavo) ha chiesto alla (matricola n. Parte_1
5135286569), il pagamento della complessiva somma di euro 793.606,20 (posizione contributiva dal 06/2015 al 03/2020) Eccepiva preliminarmente la prescrizione.
Deduceva la violazione del D.lgs. 46/1999, nonché la nullità per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 30 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e violazione dell'art. 33 l. 183/2010.
Sul punto, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare: “sospendere l'esecuzione dell'Avviso di addebito n. 371 2024
00019676 84 000, per tutti i motivi infra dedotti, ovvero previa fissazione di udienza di discussione sull'istanza cautelare, con gli incombenti di rito.
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o illegittimità e/o l'improcedibilità dell'Avviso di Addebito n.
371 2024 00019676 84 000, per tutti i motivi infra dedotti.
3. Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle pretese avanzate dall' per tutti i motivi, di fatto e di diritto, CP_2 innanzi dedotti in riferimento all'Avviso di Addebito n. 371 2024 00019676 84 000, anche per violazione dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010) e art. 33
L. n. 183/2010. 4. Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa contributiva, per tutto il periodo precedente al 28/02/2018, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia.
5. Nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi infra dedotti, la nullità e/o l'illegittimità e/o
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'Avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84
000, ovvero accertare e dichiarare, per tutti i motivi infra dedotti, l'illegittimità e/o
l'infondatezza del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020, ovvero di ogni altro atto correlato e sottostante.
6. In ogni caso, previa sospensione degli effetti del Verbale di accertamento unico e delle pedisseque diffide ad adempiere, accertare e dichiarare, l'assoluta insussistenza di qualsiasi onere previdenziale premi assicurativi o sanzioni per quanto riguardano le contestazioni del verbale di cui è causa, e l'avvenuto adempimento, per quanto riguarda i rapporti contestati, di ogni obbligo previdenziale ed assicurativo e in ogni caso annullare e/o comunque dichiarare inefficace il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2020001441/DDL del 08/10/2020 e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziali
e/o comunque connessi e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto anche in ragione dell'assoluta incertezza sia dell'an che del quantum.
7. Accertare e disporre il diritto della società ricorrente al rilascio - pure in pendenza del giudizio e per tutti i motivi infra dedotti - del DURC regolare.
8. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l' il quale richiamava le risultanze del CP_2 verbale ispettivo, ricordando che queste ultime costituiscono prove legali rispetto alle quali è unicamente possibile esperire querela di falso, non potendo parte ricorrente offrire la mera prova contraria di tali evidenze.
Riteneva di aver legittimamente contestato le irregolarità emerse, inclusa la violazione del CCNL e la mancata osservanza delle norme che condizionano la fruizione degli sgravi contributivi (leggi 190/2014 e 296/2006). Osservava che gli sgravi costituiscono un'eccezione all'obbligo contributivo e sono di stretta interpretazione e pertanto grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per goderne.
Avuto riguardo all'impugnazione dell'avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84 000
l' , deduceva la regolarità del suddetto avviso, nonché della relativa notifica CP_2
avvenuta regolarmente dall'indirizzo PEC dell' , contenendo tutti gli elementi CP_2 richiesti dall'art. 30, comma 2, DL 78/2010.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 7/11/2024, il Giudice, preso atto che l' presentava istanza di CP_2 riunione del fascicolo avente RG n. 9197/2024 a quello RG n. 24653/2023, ritenuta la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva tra i suddetti fascicoli, disponeva la riunione.
CP_
Con note depositate il 14/3/2025 parte ricorrente depositava quanto ricevuto dall' in data 06.03.2025, con indicazione dell'importo di Euro 79.579,80, conseguente alla rideterminazione delle somme rivendicate dall'Ente nei confronti della società ricorrente,. chiedendo differirsi l' udienza per deposito di note
All'udienza del 1/7/2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va premesso che il presente giudizio a seguito del provvedimento di riunione, tende ad accertare la illegittimità e l'infondatezza del Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020, nonché dell' avviso di addebito n 371
2024 00019676 84 000 che presuppone , la legittimità del verbale ispettivo quale atto presupposto e pertanto la annullabilità degli stessi
Va preliminarmente osservato che l' ente ha violato, con l' emissione dell' avviso di addebito , l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 (in materia di iscrizioni a ruolo degli Enti previdenziali) che statuisce, ex co. 3, testualmente che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ciò è confermato da costante giurisprudenza: “Come affermato da questa Corte (cfr
Cass. 9/4/2014, n. 8379, 18/2/2015, n. 12333), il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al giudice e l'ente previdenziale non abbia avuto conoscenza dell'impugnazione proposta contro l'accertamento operato da altro ente. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire questa più restrittiva interpretazione: diversamente, infatti, si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico… In sostanza deve affermarsi che il decreto legislativo n. 46/1999 cit. consente agli enti previdenziali, e solo ad essi e per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato” (in termini, Cass. sez. lav. n. 14875/2017; Cass. sez. lav. n. 40416/2021).
Ne consegue che l' esame di questo giudice va focalizzato sulla legittimità del verbale ispettivo, quale atto presupposto dell' avviso adi addebito opposto, atteso che il venir meno del primo comporta la caducazione del secondo per invalidità derivata
Passando dunque ad esaminare le risultanze del verbale ispettivo, va osservato che nella stessa deliberazione 1090 del 14/9/2023 dell' ente, di reiezione del ricorso amministrativo , si dava atto che dai verbali redatti dall' azienda con le autorità competenti si evince che l' attività di stewarding da effettuare è circoscritta in massima parte all' orario dello svolgimento delle manifestazioni, a cui vanno aggiunti i tempi di flusso e deflusso degli spettatori -il numero degli steward occorrenti e quindi gli operai assunti a tempo pieno nella realtà hanno tutti svolto un' attività per poche ore al giorno e solo per i giorni in cui si sono svolte le manifestazioni sportive o artistiche, sicchè detta circostanza è incontestata .
Peraltro il verbale ispettivo, redatto dagli ispettori non si fondava sull' audizione CP_2 dei lavoratori, ma solo su controlli effettuati a campione, circostanza di non poca portata, atteso che l'audizione dei lavoratori avrebbe consentito di verificare che le prestazioni lavorative in contestazione non erano affatto continuative, ma legate alle specifiche esigenze operative aziendali ( tanto che risulta anche dai cedolini e documentazione trasmessa anche alle Autorità competenti). Non può infatto trascurarsi la circostanza - incontestata - che la ha il proprio core-business nell'attività di stewarding. Parte_1
Ne consegue l' illegittimità del recupero dei benefici contributivi per asserita violazione dell'art. 1, ccoo. 1175 e 1176 L. n. 296/2006 nella misura di cui agli atti impugnati .
Va infatti richiamata come dedotto da parte ricorrente la circolare del Ministero del
Lavoro (Circolare 3/2017, cfr. doc. in atti) ove si previsa la revoca dei benefici non può essere generalizzata a tutti i rapporti di lavoro instaurati dal datore di lavoro relativi al periodo “in contestazione”, bensì solo a quei benefici relativi ai rapporti di lavoro in cui concretamente sono state accertate violazioni. Dall' istruttoria è emerso che detto riscontro non è stato effettuato dagli ispettori che hanno effettuato controlli a campione :
Va infine evidenziato che l' in corso di causa ha chiesto rinvio, in considerazione CP_2 del fatto che stava valutando la possibilità di sbloccare i flussi per consentire all'azienda di inviare documentazione a parziale correzione dei calcoli, ove ciò fosse possibile.
Quindi dopo ripetute sollecitazioni, ha provveduto alla rideterminazione della somma da corrispondere da parte dell' azienda, precisando che il calcolo degli importi è stato determinato tenendo come Aliquota TR PARI AL 40,22 sicchè il credito è di . €.
79.579,80 con indicazione dei dipendenti e delle differenze contributive a versarsi a fronte della originaria somma di euro 689.150,50, di cui euro 470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro 218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive, di cui al verbale ispettivo
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 impugnato .
CP_
La somma così' riterminata da parte dell' , non contestata dalla parte ricorrente nelle note conclusive, è tuttavia ben inferiore a quella oggetto degli atti impugnati .Ciò conferma quanto dedotto dal ricorrente ovvero il recupero contributivo è stato effettuato sui rapporti di lavoro a tempo pieno anche laddove si trattava di rapporti di lavoro a CP_ tempo parziale (circostanza accertata solo sommariamente dagli ispettori dell' e senza tenere conto dei contributi già versati .
- Peraltro questo giudice nel giudizio de quo è investito solo della valutazione della legittimità o illegittimità degli atti impugnati e della fondatezza del credito dell' ente da essi risultante Ne consegue che il ricorso va accolto atteso che, all' esito anche del provvedimento di rideterminazione dell' , deve ritenersi che va dichiarata l' illegittimità del Verbale CP_2
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 per euro
689.150,50, di cui euro 470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro 218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive con conseguente invalidità derivata dell' avviso di addebito 371 2024
00019676 84 000 con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di euro
793.606,20 ; che ad esso faceva seguito, che, pertanto, vanno annullati .
Va peraltro considerata anche la circostanza che, successivamente al verbale unico di accertamento l' ha notificato l' avviso di addebito, oggetto del giudizio riunito, in CP_2 violazione l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, onerando la parte ricorrente di una ulteriore azione giudiziaria circostanza che incide sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1) dichiara l' illegittimità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CP_ 2020001441/DDL del 08/10/2020 con cui l' intimava il pagamento del complessivo importo di euro 689.150,50, di cui euro 470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro
218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive) e dell' avviso di addebito 371 2024 00019676
84 000 con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di euro 793.606,20 con conseguente annullamento degli stessi;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_2
6115,00, oltre rimborso forfettartio Iva e Cpa come per legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli 26/6/2025
il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 1.7.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 24653/2023 a cui è riunita la causa n. R.G. 9197/2024
Tra
- già - Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , P.IVA_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Arangio Ruiz n. 107, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Andrea Tomasino
(C.F.: ) dall'Avv. Giuseppe Tomasino (C.F.: C.F._1
) e dall'Avv Carlo Tomasino (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
L' C.F . - P.I. Controparte_2 P.IVA_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente P.IVA_3 domiciliato in Napoli , alla Via De Gasperi 55 (Sede ), presso l' Avv. Maria Sofia CP_2
Lizzi ( ) che lo rappresenta e difende C.F._4
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi poi riuniti la Società ricorrente agiva in giudizio dapprima avverso il
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 e poi avverso l'Avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84 000.
In fatto deduceva:
- che La ha ad oggetto sociale, tra l'altro, lo Parte_1 svolgimento delle seguenti attività: “l'organizzazione e la logistica sia ricreativa che promozionale, ai fini delle attività ricreative, artistiche, di intrattenimento, di animazione, fieristiche, congressuali e turistiche… prestazioni di servizi di portierato e guardiania… servizi integrati di sicurezza”.
- Di essere titolare di posizione contributiva, matricola n. 5135286569, presso la CP_ sede di Napoli-Soccavo e di avere un DURC (prot. 37359096) in corso di validità fino al 29/12/2023;
- che La opera nel settore della sicurezza e ha il suo Parte_1 core-business nell'attività di stewarding, hostessing e servizi di controllo presso le manifestazioni aperte al pubblico (sportive, culturali, concerti ecc.) nonchè di assistenza a concorsi nazionali.
- Di essere titolare di licenza rilasciata dalla Prefettura di Salerno ex art. 134 del
T.U.L.P.S. per lo svolgimento, tra l'altro, di “servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all'art. 3, commi 7-13 della legge n. 94 del 15/07/2009 e al D.M. 6/10/2009; servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding) di cui al Decreto del
Ministero dell'Interno dell'8.08.2007, come successivamente modificato ed integrato dai DD.MM. del 24.02.2010 e 25.08.2011”.
- Di occupare n. 23 dipendenti a tempo indeterminato (di cui due con mansioni di carattere amministrativo) mentre con ruoli operativi, nel periodo compreso tra il giugno 2015 e aprile 2020, circa 5mila dipendenti per annualità (con rapporti di breve durata e part-time);
- che al personale dipendente, fino al mese di novembre 2019, risultava applicato il
CCNL Terziario (Vigilanza privata e servizi fiduciari), dal mese di dicembre
2019, la ricorrente applica il CCNL Terziario (Agenzia di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza); - Che con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione (VUAN) n.
2020001441/DDL del 08/10/2020, redatto ad opera dei Funzionari di Vigilanza CP_
Dott. e Dott. , veniva contestato alla CP_3 Controparte_4 [...] che: “1) Per il personale assunto con contratto di lavoro Parte_1 full time e denunciato senza caratteristiche contributive specifiche, si è proceduto ad addebitare le differenze contributive calcolate in riferimento alle singole giornate denunciate per la retribuzione spettante ai sensi del CCNL Terziario
(CGIL-CISL-UIL) applicato dalla Società fino al mese di novembre 2019 e del
CCNL (GL) applicato dalla Società a decorrere dal mese di Dicembre 2019.
Sul punto si annota che i dipendenti sono stati denunciati per brevissimi periodi lavorativi, anche per un solo giorno, per cui agli stessi è spettante la retribuzione giornaliera comprensiva degli emolumenti extra-mensili. In applicazione del
CCNL /GL (dal 12/2019), poiché tale ultima retribuzione è inferiore ai minimali previsto dalla legge 638/83, l'imponibile retributivo è rappresentato dagli importi stabiliti dalla suddetta legge;
2) Analogamente per il personale assunto con contratto full time/part-time e denunciato con caratteristiche contributive riferite ai contratti a chiamata/intermittenti indicando le ore lavorate, i recuperi vengono effettuati, sempre in rispetto delle contrattazioni di cui sopra, ma in ragione delle ore effettivamente denunciate. Anche per queste tipologie di recupero, a partire dal periodo di paga in corso al 12/2019, le retribuzioni di riferimento sono quelle stabilita dalla legge 638/83”; CP_
- Che, per effetto del suddetto (periodo 01/06/2015 – 30/04/2020), l' Pt_3 intimava il pagamento del complessivo importo di euro 689.150,50, di cui euro
470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro 218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive);
- che, in data 11/11/2020, la ricorrente produceva ricorso amministrativo innanzi al
Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per il tramite CP_ dell' (sede territoriale); CP_
- Con Deliberazione n. 1090 notificata il 25/10/2023, l' in fase istruttoria, come risulta alla ricorrente, comunicava la reiezione del ricorso, con provvedimento dal seguente tenore: “Tenuto conto che - anche dai verbali redatti dall'azienda con le Autorità competenti (Prefetture-Questure-Commissariati, Comuni), dai quali si evince che l'attività di stewarding da effettuare è circoscritta in massima parte all'orario dello svolgimento della manifestazione, a cui vanno aggiunti i tempi di flusso e deflusso degli spettatori - il numero degli steward occorrenti e, quindi, gli operai assunti a tempo pieno nella realtà hanno tutti svolto una attività per poche ore al giorno e solo per i giorni in cui si sono svolte le manifestazioni sportive e/o artistiche; - Tenuto conto che, come confermato anche dalla Sede competente, in relazione alla documentazione presentata dall'azienda
è emerso che gli unilav consultati a campione, dato l'elevato numero dei dipendenti occupati dall'azienda nei periodi di massima attività, non risultavano variati, cosicchè merita conferma l'applicazione dei contratti di assunzione full time, così come disposto nel verbale impugnato”.
In diritto deduceva la nullità del Verbale di accertamento ispettivo in quanto riteneva che l'indagine ispettiva fosse stata effettuata “a campione” e senza ascoltare/interrogare alcun dipendente dell'azienda richiamando l'art. 33 L. n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”).
Contestava, altresì l'esito del Verbale ispettivo analizzando il quadro normativo relativo alla figura dello steward negli impianti sportivi, regolata principalmente dal D.M.
08/08/2007, che ne disciplina funzioni, requisiti, modalità di impiego e rapporti di lavoro.
Richiamava altresì la nota 6544/2009 in base alla quale gli steward possono essere occupati negli stadi di calcio durante le manifestazioni sportive solo con rapporti di lavoro di tipo subordinato. Contestava la ricostruzione contributiva fatta dagli ispettori
, che ha portato a una indebita determinazione di rapporti di lavoro continuativi e CP_2 quindi di contributi non dovuti, nonostante si trattasse di prestazioni part-time limitate nel tempo. Precisava, infatti, che le non corrette trasmissioni degli e degli Pt_4
(che evidenziavano rapporti di lavoro a tempo pieno e non part-time) erano Pt_5 ascrivibili a problemi tecnici del software e che comunque i cedolini erano elaborati per le ore effettivamente prestate da ciascun operatore.
In via ulteriore, la Società ricorrente contestava la deduzione secondo cui il CCNL firmato da GL prevederebbe retribuzioni inferiori ai minimali di legge, ritenendo che la contribuzione previdenziale deve rispettare sia i minimi contrattuali stabiliti dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi (come ribadito dalla Cassazione), sia il minimale giornaliero di legge. richiamava, inoltre, l'art. 9 del D.Lgs. 61/2000, secondo cui per i lavoratori part-time tale minimale deve essere proporzionato all'orario effettivo di lavoro e calcolato su base oraria, secondo quanto previsto.
In ordine al recupero dei benefici contributivi per violazione dell'art. 1 CCOO 1175 e 1176 l. 296/2006 riteneva che l''insussistenza delle violazioni contestate rendesse illegittimo il recupero contributivo.
Osservava, inoltre, che la revoca dei benefici potesse riguardare solo i rapporti di lavoro in cui le violazioni siano state effettivamente accertate e solo per il periodo di irregolarità, come chiarito dal Ministero del Lavoro (Circ. 3/2017), escludendo quindi una revoca generalizzata.
Contestava quindi il quantum richiesto anche in applicazione dell'art. 6, co. 10, D.L. n.
338/1989 (convertito in L. n. 389/1989).
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi infra dedotti, l'illegittimità e/o l'infondatezza del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020, ovvero di ogni altro atto correlato e sottostante.
2. In ogni caso, previa sospensione degli effetti del Verbale di accertamento unico e delle pedisseque diffide ad adempiere, accertare e dichiarare,
l'assoluta insussistenza di qualsiasi onere previdenziale premi assicurativi o sanzioni per quanto riguardano le contestazioni del verbale di cui è causa, e l'avvenuto adempimento, per quanto riguarda i rapporti contestati, di ogni obbligo previdenziale ed assicurativo e in ogni caso annullare e/o comunque dichiarare inefficace il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto anche in ragione dell'assoluta incertezza sia dell'an che del quantum. 3.
Accertare e disporre il diritto della società ricorrente al rilascio - pure in pendenza del giudizio e per tutti i motivi infra dedotti - del DURC regolare.
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con altro ricorso, poi riunito, impugnava l' Avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84
000, formato il 23/03/2024 e notificato a mezzo pec in data 26/03/2024 mediante il quale CP_ l' (sede di Napoli-Soccavo) ha chiesto alla (matricola n. Parte_1
5135286569), il pagamento della complessiva somma di euro 793.606,20 (posizione contributiva dal 06/2015 al 03/2020) Eccepiva preliminarmente la prescrizione.
Deduceva la violazione del D.lgs. 46/1999, nonché la nullità per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 30 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e violazione dell'art. 33 l. 183/2010.
Sul punto, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare: “sospendere l'esecuzione dell'Avviso di addebito n. 371 2024
00019676 84 000, per tutti i motivi infra dedotti, ovvero previa fissazione di udienza di discussione sull'istanza cautelare, con gli incombenti di rito.
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o illegittimità e/o l'improcedibilità dell'Avviso di Addebito n.
371 2024 00019676 84 000, per tutti i motivi infra dedotti.
3. Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle pretese avanzate dall' per tutti i motivi, di fatto e di diritto, CP_2 innanzi dedotti in riferimento all'Avviso di Addebito n. 371 2024 00019676 84 000, anche per violazione dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010) e art. 33
L. n. 183/2010. 4. Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa contributiva, per tutto il periodo precedente al 28/02/2018, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia.
5. Nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi infra dedotti, la nullità e/o l'illegittimità e/o
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'Avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84
000, ovvero accertare e dichiarare, per tutti i motivi infra dedotti, l'illegittimità e/o
l'infondatezza del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020, ovvero di ogni altro atto correlato e sottostante.
6. In ogni caso, previa sospensione degli effetti del Verbale di accertamento unico e delle pedisseque diffide ad adempiere, accertare e dichiarare, l'assoluta insussistenza di qualsiasi onere previdenziale premi assicurativi o sanzioni per quanto riguardano le contestazioni del verbale di cui è causa, e l'avvenuto adempimento, per quanto riguarda i rapporti contestati, di ogni obbligo previdenziale ed assicurativo e in ogni caso annullare e/o comunque dichiarare inefficace il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2020001441/DDL del 08/10/2020 e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziali
e/o comunque connessi e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto anche in ragione dell'assoluta incertezza sia dell'an che del quantum.
7. Accertare e disporre il diritto della società ricorrente al rilascio - pure in pendenza del giudizio e per tutti i motivi infra dedotti - del DURC regolare.
8. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l' il quale richiamava le risultanze del CP_2 verbale ispettivo, ricordando che queste ultime costituiscono prove legali rispetto alle quali è unicamente possibile esperire querela di falso, non potendo parte ricorrente offrire la mera prova contraria di tali evidenze.
Riteneva di aver legittimamente contestato le irregolarità emerse, inclusa la violazione del CCNL e la mancata osservanza delle norme che condizionano la fruizione degli sgravi contributivi (leggi 190/2014 e 296/2006). Osservava che gli sgravi costituiscono un'eccezione all'obbligo contributivo e sono di stretta interpretazione e pertanto grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per goderne.
Avuto riguardo all'impugnazione dell'avviso di addebito n. 371 2024 00019676 84 000
l' , deduceva la regolarità del suddetto avviso, nonché della relativa notifica CP_2
avvenuta regolarmente dall'indirizzo PEC dell' , contenendo tutti gli elementi CP_2 richiesti dall'art. 30, comma 2, DL 78/2010.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 7/11/2024, il Giudice, preso atto che l' presentava istanza di CP_2 riunione del fascicolo avente RG n. 9197/2024 a quello RG n. 24653/2023, ritenuta la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva tra i suddetti fascicoli, disponeva la riunione.
CP_
Con note depositate il 14/3/2025 parte ricorrente depositava quanto ricevuto dall' in data 06.03.2025, con indicazione dell'importo di Euro 79.579,80, conseguente alla rideterminazione delle somme rivendicate dall'Ente nei confronti della società ricorrente,. chiedendo differirsi l' udienza per deposito di note
All'udienza del 1/7/2025, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va premesso che il presente giudizio a seguito del provvedimento di riunione, tende ad accertare la illegittimità e l'infondatezza del Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020, nonché dell' avviso di addebito n 371
2024 00019676 84 000 che presuppone , la legittimità del verbale ispettivo quale atto presupposto e pertanto la annullabilità degli stessi
Va preliminarmente osservato che l' ente ha violato, con l' emissione dell' avviso di addebito , l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 (in materia di iscrizioni a ruolo degli Enti previdenziali) che statuisce, ex co. 3, testualmente che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ciò è confermato da costante giurisprudenza: “Come affermato da questa Corte (cfr
Cass. 9/4/2014, n. 8379, 18/2/2015, n. 12333), il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né esclude l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al giudice e l'ente previdenziale non abbia avuto conoscenza dell'impugnazione proposta contro l'accertamento operato da altro ente. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire questa più restrittiva interpretazione: diversamente, infatti, si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico… In sostanza deve affermarsi che il decreto legislativo n. 46/1999 cit. consente agli enti previdenziali, e solo ad essi e per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato” (in termini, Cass. sez. lav. n. 14875/2017; Cass. sez. lav. n. 40416/2021).
Ne consegue che l' esame di questo giudice va focalizzato sulla legittimità del verbale ispettivo, quale atto presupposto dell' avviso adi addebito opposto, atteso che il venir meno del primo comporta la caducazione del secondo per invalidità derivata
Passando dunque ad esaminare le risultanze del verbale ispettivo, va osservato che nella stessa deliberazione 1090 del 14/9/2023 dell' ente, di reiezione del ricorso amministrativo , si dava atto che dai verbali redatti dall' azienda con le autorità competenti si evince che l' attività di stewarding da effettuare è circoscritta in massima parte all' orario dello svolgimento delle manifestazioni, a cui vanno aggiunti i tempi di flusso e deflusso degli spettatori -il numero degli steward occorrenti e quindi gli operai assunti a tempo pieno nella realtà hanno tutti svolto un' attività per poche ore al giorno e solo per i giorni in cui si sono svolte le manifestazioni sportive o artistiche, sicchè detta circostanza è incontestata .
Peraltro il verbale ispettivo, redatto dagli ispettori non si fondava sull' audizione CP_2 dei lavoratori, ma solo su controlli effettuati a campione, circostanza di non poca portata, atteso che l'audizione dei lavoratori avrebbe consentito di verificare che le prestazioni lavorative in contestazione non erano affatto continuative, ma legate alle specifiche esigenze operative aziendali ( tanto che risulta anche dai cedolini e documentazione trasmessa anche alle Autorità competenti). Non può infatto trascurarsi la circostanza - incontestata - che la ha il proprio core-business nell'attività di stewarding. Parte_1
Ne consegue l' illegittimità del recupero dei benefici contributivi per asserita violazione dell'art. 1, ccoo. 1175 e 1176 L. n. 296/2006 nella misura di cui agli atti impugnati .
Va infatti richiamata come dedotto da parte ricorrente la circolare del Ministero del
Lavoro (Circolare 3/2017, cfr. doc. in atti) ove si previsa la revoca dei benefici non può essere generalizzata a tutti i rapporti di lavoro instaurati dal datore di lavoro relativi al periodo “in contestazione”, bensì solo a quei benefici relativi ai rapporti di lavoro in cui concretamente sono state accertate violazioni. Dall' istruttoria è emerso che detto riscontro non è stato effettuato dagli ispettori che hanno effettuato controlli a campione :
Va infine evidenziato che l' in corso di causa ha chiesto rinvio, in considerazione CP_2 del fatto che stava valutando la possibilità di sbloccare i flussi per consentire all'azienda di inviare documentazione a parziale correzione dei calcoli, ove ciò fosse possibile.
Quindi dopo ripetute sollecitazioni, ha provveduto alla rideterminazione della somma da corrispondere da parte dell' azienda, precisando che il calcolo degli importi è stato determinato tenendo come Aliquota TR PARI AL 40,22 sicchè il credito è di . €.
79.579,80 con indicazione dei dipendenti e delle differenze contributive a versarsi a fronte della originaria somma di euro 689.150,50, di cui euro 470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro 218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive, di cui al verbale ispettivo
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 impugnato .
CP_
La somma così' riterminata da parte dell' , non contestata dalla parte ricorrente nelle note conclusive, è tuttavia ben inferiore a quella oggetto degli atti impugnati .Ciò conferma quanto dedotto dal ricorrente ovvero il recupero contributivo è stato effettuato sui rapporti di lavoro a tempo pieno anche laddove si trattava di rapporti di lavoro a CP_ tempo parziale (circostanza accertata solo sommariamente dagli ispettori dell' e senza tenere conto dei contributi già versati .
- Peraltro questo giudice nel giudizio de quo è investito solo della valutazione della legittimità o illegittimità degli atti impugnati e della fondatezza del credito dell' ente da essi risultante Ne consegue che il ricorso va accolto atteso che, all' esito anche del provvedimento di rideterminazione dell' , deve ritenersi che va dichiarata l' illegittimità del Verbale CP_2
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020001441/DDL del 08/10/2020 per euro
689.150,50, di cui euro 470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro 218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive con conseguente invalidità derivata dell' avviso di addebito 371 2024
00019676 84 000 con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di euro
793.606,20 ; che ad esso faceva seguito, che, pertanto, vanno annullati .
Va peraltro considerata anche la circostanza che, successivamente al verbale unico di accertamento l' ha notificato l' avviso di addebito, oggetto del giudizio riunito, in CP_2 violazione l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, onerando la parte ricorrente di una ulteriore azione giudiziaria circostanza che incide sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1) dichiara l' illegittimità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CP_ 2020001441/DDL del 08/10/2020 con cui l' intimava il pagamento del complessivo importo di euro 689.150,50, di cui euro 470.947,60 (a titolo di contributi) ed euro
218.202,90 (a titolo di somme aggiuntive) e dell' avviso di addebito 371 2024 00019676
84 000 con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di euro 793.606,20 con conseguente annullamento degli stessi;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_2
6115,00, oltre rimborso forfettartio Iva e Cpa come per legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli 26/6/2025
il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca