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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/10/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 935 / 2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa NA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 935/2024 promossa da:
e per essa la sua procuratrice Parte_1 speciale , P.Iva , con l'avv. Parte_2 P.IVA_1
GI OL,
ATTRICE
Nei confronti di
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2 [...]
), con l'avv. Mauro Mengucci, C.F._2
CONVENUTI
e
, in qualità di esercente la potestà genitoriale di CP_3 Persona_1
(CF: ),
[...] CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da atto di citazione del 14 maggio 2024, in particolare:
"voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa voglia:
A. revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito per notar di Pesaro del 31.7.2019 Rep. n. 48324 – Racc. 22131 Persona_2 trascritto nei RR.II in data 8.8.2019;
1 B. Dichiarare inefficace ed inopponibile alla il predetto atto;
CP_4
C. Condannare, per l'effetto i convenuti a mettere nella disponibilità il compendio immobiliare al fine dell'esercizio delle azioni espropriative;
D. ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore, all'annotazione dell'emananda sentenza;
In via gradata:
E. condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite."
Successivamente, sempre parte attrice formula le seguenti conclusioni così come riportate nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024:
"affinché l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa voglia:
A. revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito per notar di Pesaro del 31.7.2019 Rep. n. 48324 – Racc. 22131 Persona_2 trascritto nei RR.II in data 8.8.2019;
B. Dichiarare inefficace ed inopponibile alla il predetto atto, ovvero, in CP_4 subordine, dichiararlo estinto;
C. Condannare, per l'effetto i convenuti a mettere nella disponibilità il compendio immobiliare al fine dell'esercizio delle azioni espropriative;
D. ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore, all'annotazione dell'emananda sentenza;
In via gradata:
E. condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite."
Per parte convenuta, conclusioni come da comparsa di costituzione del 3 settembre 2024,
e precisamente:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito, in via principale
Dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rigettare con qualsiasi formula la domanda attorea in quanto carente dell'interesse ad agire, condizione imprescindibile dell'azione, per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa.
Con Vittoria di spese e competenze di lite."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine da un rapporto di leasing finanziario stipulato tra Parte_3
e per il cui adempimento prestava garanzia, tra gli altri, l'ing.
[...] Controparte_5
CP_1
2 All'esito della risoluzione del contratto di leasing, la società creditrice otteneva dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo n. 497/2017 del 10 marzo 2017 per l'importo di euro
2.596.400,29, oltre interessi e spese, nei confronti della debitrice principale e dei garanti, tra cui l'ing. CP_1
Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva e notificato il 28 aprile 2017, veniva opposto dall'ing. il quale contestava vari profili della pretesa creditoria. CP_1
Nel giudizio di opposizione iscritto con RG 4279/2017 si costituiva la CP_6
, divenuta, medio tempore, titolare dei crediti e beni rinvenienti da tutti i
[...] contratti di leasing concessi da , la quale a sua volta era stata Parte_3 incorporata dalla in attuazione del Regolamento di risoluzione Controparte_7 della Crisi Bancaria.
Il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza del Tribunale di Ancona n. 1191 del
1° aprile 2021, che rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Nel corso della pendenza del giudizio di opposizione, e precisamente il 31 luglio 2019, l'ing. costituiva con atto notarile (notaio rep. n. 48324, racc. n. 22131) CP_1 Persona_2 un diritto di abitazione a titolo gratuito in favore della figlia sulla quota Controparte_8 di 7/8 dell'immobile di sua proprietà sito in Pesaro, viale Trento n. 208.
L'atto veniva trascritto nei registri immobiliari in data 8 agosto 2019.
Va precisato che la beneficiaria del diritto di abitazione, era già Controparte_8 comproprietaria dell'immobile per la quota di 1/8, acquisita per successione ereditaria a seguito del decesso della madre, sig.ra avvenuto il 24 settembre 2004. Persona_3
Il 1° ottobre 2021 decedeva prematuramente, lasciando eredi il Controparte_8 coniuge e i figli minorenni e CP_3 CP_2 Persona_1
Il coniuge rinunciava all'eredità, mentre i figli minori accettavano l'eredità con beneficio di inventario mediante atto del notaio di Pesaro del 28 giugno 2022 (rep. n. 32897, Persona_4 racc. n. 15483), trascritto il 5 luglio 2022.
Successivamente, con atto di citazione del 14 maggio 2024, Controparte_6 per il tramite della procuratrice speciale conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro l'ing. ed i nipoti di quest'ultimo, CP_1
e (quali eredi di , chiedendo la CP_2 Persona_1 Controparte_8 revocatoria dell'atto di costituzione del diritto di abitazione del 31 luglio 2019 ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia e inopponibilità dell'atto nei propri
3 confronti, nonché la condanna dei convenuti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio delle azioni espropriative.
Si costituivano in giudizio l'ing. e (nel frattempo divenuto CP_1 CP_2 maggiorenne), eccependo l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Con provvedimento dell'11 settembre 2024, il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
(rappresentante della minore ). CP_3 Persona_1
Nelle note ex art. 171-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024, parte attrice precisava e modificava le proprie domande, chiarendo che l'azione era volta a "sollecitare la pronuncia Giudiziale da annotare in conservatoria" per "risolvere ai fini della continuità e regolarità delle trascrizioni ed annotazioni la presenza in conservatoria" dell'atto del 31 luglio 2019. Le conclusioni venivano conseguentemente modificate con l'aggiunta della domanda subordinata di "dichiarare estinto" il diritto di abitazione.
Parte convenuta, nelle proprie memorie istruttorie, ribadiva le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, evidenziando che il diritto di abitazione si era automaticamente estinto per morte della beneficiaria il 1° ottobre 2021; inoltre, eccepiva che la modificazione delle domande attoree configurava una inammissibile mutatio libelli.
All'udienza del 4 dicembre 2024, il Giudice disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del 16 luglio 2025, concedendo i termini ex art. 281-quinquies c.p.c. per le comparse conclusionali e per le note di trattazione scritta.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande proposte da parte attrice non possono essere accolte.
In via preliminare, si ritiene fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, concernente la dedotta mutatio libelli derivante dalla precisazione contenuta nella memoria n. 1 ex art. 171-ter c.p.c. depositata da parte attrice.
In effetti, mentre la domanda riportata nell'atto introduttivo è chiaramente volta all'ottenimento dell'inefficacia dell'atto di costituzione del diritto di abitazione per consentire l'esecuzione forzata, la successiva integrazione apportata al petitum con la prima memoria ex articolo 171-ter c.p.c., invece, risulta essere orientata verso una pronuncia meramente dichiarativa dell'estinzione del diritto di abitazione.
4 Quest'ultima ulteriore istanza, che solo apparentemente viene rassegnata come mera subordinata rispetto a quella principale (
>>), costituisce, di fatto, il nuovo ed unico contenuto sostanziale della pretesa azionata da parte attrice.
La conferma di tale cambio della linea difensiva emerge chiaramente dalla lettura delle deduzioni contenute nella citata memoria istruttoria di parte attrice, nella parte in cui quest'ultima – dopo aver riconosciuto che il diritto di abitazione ha natura personale e che quindi si estingue con il decesso della beneficiaria -, precisa che l'azione introdotta dalla creditrice è quello di < […] è volta a sollecitare la pronuncia Giudiziale da annotare in conservatoria con la quale il Tribunale, accogliendo la domanda di revocatoria, risolverà ai fini della continuità e regolarità delle trascrizioni ed annotazioni la presenza in conservatoria di quella relativa all'atto per notar del 31.7.2019 >>. Persona_2
Tale puntualizzazione conferma, dunque, che l'istanza subordinata non si limita a precisare o rafforzare la domanda principale — rispetto alla quale le parti convenute si sono costituite e hanno dovuto prendere posizione —, bensì incide sull'estensione del thema decidendum, introducendo presupposti di fatto e profili giuridici ulteriori rispetto a quelli originariamente prospettati.
Al riguardo, è opportuno richiamare il principio della Cassazione civile secondo cui, "si ha
'mutatio libelli' quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio" (cfr. Cassazione civile
Sez. I ordinanza n. 32175 del 12 dicembre 2024).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, questo Tribunale ritiene che la precisazione della domanda operata da parte attrice debba qualificarsi come mutatio libelli, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda così modificata.
Si procede, a questo punto, all'esame del merito, limitatamente alla domanda di revocatoria.
Sostiene la che l'atto di Parte_1 costituzione del diritto di abitazione concesso dal sig. in favore della propria CP_1 figlia, sig.ra (avvenuto, a titolo gratuito, con atto per notar Controparte_8 Per_2 di Pesaro del 31.7.2019 Rep. n. 48324 – Racc. 22131 trascritto nei RR.II in data
[...]
8.8.2019 – cfr. all. n. 1 all'atto di citazione) avrebbe avuto come unico fine quello di
5 pregiudicare le ragioni creditorie della società di leasing che, nel 2017, aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento, poi confermata con la sentenza 1191/2021 del
Tribunale di Ancona.
Inoltre, parte attrice sottolinea che la permanenza del proprio interesse all'azione revocatoria de qua troverebbe fondamento nel fatto che il suddetto diritto reale risulta dall'ispezione ipocatastale ed è richiamato nell'atto di accettazione dell'eredità effettuata dagli eredi della sig.ra CP_1
Ebbene, in primo luogo deve osservarsi che il diritto di abitazione in questione si è estinto con il decesso di quest'ultima (in data 01.10.2021), atteso che, per sua natura, non è trasmissibile agli eredi del beneficiario.
Trattasi di principio giuridico consolidato, la cui applicazione è stata fatta propria dalla stessa parte attrice nel corso del giudizio, come dimostra la riformulazione del petitum nei termini sopra evidenziati.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che "il diritto di abitazione costituito a favore di un soggetto si estingue con la morte del titolare, trovando applicazione, in assenza di incompatibilità, la disposizione di cui all'articolo 979 del codice civile che circoscrive la durata del diritto alla vita dell'usufruttuario" (cfr. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1188 del 22 gennaio 2015).
Come è noto, la ratio di tale principio risiede nella connotazione personale del suddetto diritto reale, espressamente delineata dall'art. 1022 c.c., che ne limita l'esercizio da parte del titolare "limitatamente alle proprie esigenze e quelle della propria famiglia".
Su tali premesse, la domanda di revocatoria deve dunque dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Con l'estinzione del diritto reale di abitazione oggetto di causa, infatti, il patrimonio immobiliare del sig. (di cui ad oggi risultano comproprietari anche i sigg.ri CP_1
e ciascuno della quota di 1/16) ha riacquistato piena CP_2 Persona_1 disponibilità giuridica ai fini dell'eventuale esercizio delle azioni espropriative da parte della creditrice.
Pertanto, dovendo l'interesse ad agire dell'attore permanere sino al momento della decisione definitiva, il suo difetto (sia ab origine che sopravvenuto) non può che comportare il rigetto nel merito della domanda, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda (cfr. Cass. Civ., sent. n. 12975/2020).
Le considerazioni che precedono consentono, ad abundantiam, di escludere altresì la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, necessario per l'esperimento
6 dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia la lesione della garanzia patrimoniale del creditore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, tale requisito ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Civ. Sent. n.
20232/2023).
Ebbene, guardando al caso di specie, si osserva che, al momento della proposizione dell'azione revocatoria, l'atto dispositivo aveva già cessato di produrre effetti pregiudizievoli, essendo venuto meno per effetto del decesso della beneficiaria del diritto reale di abitazione.
Tale circostanza esclude, da un lato, l'utilità concreta di una pronuncia di inefficacia, e dall'altro, la sussistenza di un pregiudizio attuale alle ragioni creditorie, richiesto dalla norma quale presupposto oggettivo dell'azione.
Come già precisato sopra, infatti, ad oggi, sull'immobile del (di cui ad oggi risultano CP_1 comproprietari anche i e ciascuno della quota di 1/16) CP_2 Persona_1 non viene più a gravare quel diritto reale di abitazione che, all'atto della sua costituzione, avrebbe reso più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito.
Di poi, parte attrice, a sostegno della sussistenza dell'eventus damni, richiama l'atto di accettazione dell'eredità effettuato dai germani della defunta Controparte_8 sostenendo che da tale documento emergerebbe un riferimento al diritto di abitazione oggetto di causa (cfr. docc. 6–7 allegati all'atto di citazione).
Tale argomentazione non può essere condivisa, risultando priva di fondamento.
In realtà, l'annotazione del diritto reale di abitazione a cui fa cenno parte attrice è riportata in una visura catastale relativa all'immobile intestato alla defunta Controparte_8 allegata al predetto atto di accettazione dell'eredità.
Tuttavia, a ben vedere, la suddetta visura reca la data del 04.07.2022, risultando peraltro anteriore alla trascrizione dell'atto medesimo, avvenuta il 05.07.2022. Parte Dunque, appare evidente come la società - venendo meno al proprio onere probatorio
- abbia fondato la propria domanda su un documento catastale non aggiornato, né al momento dell'apertura della successione né alla data di introduzione del presente giudizio,
e comunque non rappresentativo della reale situazione successoria dell'immobile oggetto di causa.
7 Ed in effetti, è sufficiente esaminare la visura catastale prodotta da parte convenuta, ed aggiornata alla data del 03.09.2024 (cfr. doc. 3 allegata alla comparsa di costituzione), per avvedersi del fatto che, innanzitutto, con riferimento al compendio immobiliare oggetto di causa non vi è traccia del “diritto di abitazione” di cui era beneficiaria la defunta
[...]
Controparte_8
Infatti, dallo stesso risulta che gli eredi della de cuius hanno acquisito la propria quota di proprietà dell'immobile in modo pieno, senza alcuna limitazione derivante dal diritto di abitazione che gravava sul bene durante la vita della beneficiaria.
Inoltre, nella parte dedicata alla “Intestazione attuale dell'immobile”, nel documento in discorso vi è riportata la seguente annotazione: “ RIUNIONE DIRITTI PER MORTE
USUFRUTTURARIO DEL 01/10/2021- RIUNIONE DI ABITAZIONE Voltura n.
738.1/2023- Pratica n. PS0006356 in atti dal 06/02/2023”.
Trattasi di una formale attestazione dell'avvenuta estinzione del diritto di abitazione per morte della beneficiaria, in applicazione del principio sopra espresso secondo cui tale diritto reale di godimento, avendo carattere strettamente personale, non può eccedere la vita del titolare né essere trasmesso agli eredi.
Anche la denuncia di successione e del luglio 2022 dà atto che la casa di Viale Trento era nel possesso della defunta per solo un ottavo (quadro EC) (doc. 6 fasc. convenuti).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'azione revocatoria va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nella misura della metà e sono dunque poste a carico di parte attrice nella misura di cui al dispositivo.
In merito, si evidenzia che “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto
a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass. Civ. Ordinanza n. 10089/2014); ed ancora “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. Civ. Ord. n. 3697/2020).
Il valore della presente causa è da valutarsi, quindi, in base al credito/aspettativa del credito vantati dall'attrice.
8 Per il resto si compensano considerato che le prime difese, ovvero quelle di cui alla comparsa di risposta e portate avanti in corso di causa , non sono state recepite da questo
Giudice. Solo le difese articolate per la prima volta a causa avanzata, ovvero nella seconda mem. ex art. 171 ter cpc, sono state condivise ,come sopra, da questo Giudice.
Invero la prima difesa di parte convenuta riguardava l'eccezione di uso comune della cosa ex art. 1102 c.c. ; parte convenuta sosteneva che comunque la declaratoria di inefficacia del dritto di abitazione in conseguenza dell'accoglimento della revocatoria non avrebbe privato gli eredi della del proprio diritto di godimento, abitazione e uso in CP_1 forza dell' art. 1102 c.c. dell'immobile. Tale assunto è infondato in quando una cosa è
l'uso , mero, della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c e altra è il formale diritto di abitazione costituito con atto notarile. Se già la avesse avuto il diritto di uso non vi CP_1 era ragione d'essere per il di trasferire alla figlia il diritto di abitazione. CP_1
L'altro assunto viene disatteso perchè inconferente;
si deduceva che ex art. 540 co. 2 c.c. al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione e quindi anche ove accolta l'azione revocatoria, comunque in capo al spettava parimenti il diritto di abitazione essendo CP_1 coniuge superstite di Questo perchè a suo tempo il era Persona_3 CP_1 proprietario di ¾ dell'immobile e il coniuge di un quarto;
all'atto del decesso quel quarto era caduto in eredità tra il e . Il diritto di abitazione al coniuge CP_1 Controparte_8 superstite è limitato a un ottavo dell'immobile e quindi laddove fosse stato dichiarato inefficace il trasferimento del diritto di abitazione di 7/8 , sarebbe certo rimasto l'interesse ad agire di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte attrice Controparte_6 condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Controparte_6 convenuti e nella misura della metà che liquida CP_1 CP_2 complessivamente per l'intero in euro 18.420,00 di cui euro 2957,00 per la fase di studio
, euro 1943,00 per la fase introduttiva, euro 8.450,00 per la fase di trattazione e euro
5.070,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
compensa il residuo mezzo tra le parti.
Così deciso in data 9.10.25
9 Il Giudice
NA NI
10
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa NA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 935/2024 promossa da:
e per essa la sua procuratrice Parte_1 speciale , P.Iva , con l'avv. Parte_2 P.IVA_1
GI OL,
ATTRICE
Nei confronti di
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2 [...]
), con l'avv. Mauro Mengucci, C.F._2
CONVENUTI
e
, in qualità di esercente la potestà genitoriale di CP_3 Persona_1
(CF: ),
[...] CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice, conclusioni come da atto di citazione del 14 maggio 2024, in particolare:
"voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa voglia:
A. revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito per notar di Pesaro del 31.7.2019 Rep. n. 48324 – Racc. 22131 Persona_2 trascritto nei RR.II in data 8.8.2019;
1 B. Dichiarare inefficace ed inopponibile alla il predetto atto;
CP_4
C. Condannare, per l'effetto i convenuti a mettere nella disponibilità il compendio immobiliare al fine dell'esercizio delle azioni espropriative;
D. ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore, all'annotazione dell'emananda sentenza;
In via gradata:
E. condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite."
Successivamente, sempre parte attrice formula le seguenti conclusioni così come riportate nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024:
"affinché l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa voglia:
A. revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito per notar di Pesaro del 31.7.2019 Rep. n. 48324 – Racc. 22131 Persona_2 trascritto nei RR.II in data 8.8.2019;
B. Dichiarare inefficace ed inopponibile alla il predetto atto, ovvero, in CP_4 subordine, dichiararlo estinto;
C. Condannare, per l'effetto i convenuti a mettere nella disponibilità il compendio immobiliare al fine dell'esercizio delle azioni espropriative;
D. ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore, all'annotazione dell'emananda sentenza;
In via gradata:
E. condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite."
Per parte convenuta, conclusioni come da comparsa di costituzione del 3 settembre 2024,
e precisamente:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito, in via principale
Dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rigettare con qualsiasi formula la domanda attorea in quanto carente dell'interesse ad agire, condizione imprescindibile dell'azione, per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa.
Con Vittoria di spese e competenze di lite."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine da un rapporto di leasing finanziario stipulato tra Parte_3
e per il cui adempimento prestava garanzia, tra gli altri, l'ing.
[...] Controparte_5
CP_1
2 All'esito della risoluzione del contratto di leasing, la società creditrice otteneva dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo n. 497/2017 del 10 marzo 2017 per l'importo di euro
2.596.400,29, oltre interessi e spese, nei confronti della debitrice principale e dei garanti, tra cui l'ing. CP_1
Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva e notificato il 28 aprile 2017, veniva opposto dall'ing. il quale contestava vari profili della pretesa creditoria. CP_1
Nel giudizio di opposizione iscritto con RG 4279/2017 si costituiva la CP_6
, divenuta, medio tempore, titolare dei crediti e beni rinvenienti da tutti i
[...] contratti di leasing concessi da , la quale a sua volta era stata Parte_3 incorporata dalla in attuazione del Regolamento di risoluzione Controparte_7 della Crisi Bancaria.
Il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza del Tribunale di Ancona n. 1191 del
1° aprile 2021, che rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Nel corso della pendenza del giudizio di opposizione, e precisamente il 31 luglio 2019, l'ing. costituiva con atto notarile (notaio rep. n. 48324, racc. n. 22131) CP_1 Persona_2 un diritto di abitazione a titolo gratuito in favore della figlia sulla quota Controparte_8 di 7/8 dell'immobile di sua proprietà sito in Pesaro, viale Trento n. 208.
L'atto veniva trascritto nei registri immobiliari in data 8 agosto 2019.
Va precisato che la beneficiaria del diritto di abitazione, era già Controparte_8 comproprietaria dell'immobile per la quota di 1/8, acquisita per successione ereditaria a seguito del decesso della madre, sig.ra avvenuto il 24 settembre 2004. Persona_3
Il 1° ottobre 2021 decedeva prematuramente, lasciando eredi il Controparte_8 coniuge e i figli minorenni e CP_3 CP_2 Persona_1
Il coniuge rinunciava all'eredità, mentre i figli minori accettavano l'eredità con beneficio di inventario mediante atto del notaio di Pesaro del 28 giugno 2022 (rep. n. 32897, Persona_4 racc. n. 15483), trascritto il 5 luglio 2022.
Successivamente, con atto di citazione del 14 maggio 2024, Controparte_6 per il tramite della procuratrice speciale conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro l'ing. ed i nipoti di quest'ultimo, CP_1
e (quali eredi di , chiedendo la CP_2 Persona_1 Controparte_8 revocatoria dell'atto di costituzione del diritto di abitazione del 31 luglio 2019 ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia e inopponibilità dell'atto nei propri
3 confronti, nonché la condanna dei convenuti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio delle azioni espropriative.
Si costituivano in giudizio l'ing. e (nel frattempo divenuto CP_1 CP_2 maggiorenne), eccependo l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Con provvedimento dell'11 settembre 2024, il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
(rappresentante della minore ). CP_3 Persona_1
Nelle note ex art. 171-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024, parte attrice precisava e modificava le proprie domande, chiarendo che l'azione era volta a "sollecitare la pronuncia Giudiziale da annotare in conservatoria" per "risolvere ai fini della continuità e regolarità delle trascrizioni ed annotazioni la presenza in conservatoria" dell'atto del 31 luglio 2019. Le conclusioni venivano conseguentemente modificate con l'aggiunta della domanda subordinata di "dichiarare estinto" il diritto di abitazione.
Parte convenuta, nelle proprie memorie istruttorie, ribadiva le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, evidenziando che il diritto di abitazione si era automaticamente estinto per morte della beneficiaria il 1° ottobre 2021; inoltre, eccepiva che la modificazione delle domande attoree configurava una inammissibile mutatio libelli.
All'udienza del 4 dicembre 2024, il Giudice disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del 16 luglio 2025, concedendo i termini ex art. 281-quinquies c.p.c. per le comparse conclusionali e per le note di trattazione scritta.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande proposte da parte attrice non possono essere accolte.
In via preliminare, si ritiene fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, concernente la dedotta mutatio libelli derivante dalla precisazione contenuta nella memoria n. 1 ex art. 171-ter c.p.c. depositata da parte attrice.
In effetti, mentre la domanda riportata nell'atto introduttivo è chiaramente volta all'ottenimento dell'inefficacia dell'atto di costituzione del diritto di abitazione per consentire l'esecuzione forzata, la successiva integrazione apportata al petitum con la prima memoria ex articolo 171-ter c.p.c., invece, risulta essere orientata verso una pronuncia meramente dichiarativa dell'estinzione del diritto di abitazione.
4 Quest'ultima ulteriore istanza, che solo apparentemente viene rassegnata come mera subordinata rispetto a quella principale (
>>), costituisce, di fatto, il nuovo ed unico contenuto sostanziale della pretesa azionata da parte attrice.
La conferma di tale cambio della linea difensiva emerge chiaramente dalla lettura delle deduzioni contenute nella citata memoria istruttoria di parte attrice, nella parte in cui quest'ultima – dopo aver riconosciuto che il diritto di abitazione ha natura personale e che quindi si estingue con il decesso della beneficiaria -, precisa che l'azione introdotta dalla creditrice è quello di < […] è volta a sollecitare la pronuncia Giudiziale da annotare in conservatoria con la quale il Tribunale, accogliendo la domanda di revocatoria, risolverà ai fini della continuità e regolarità delle trascrizioni ed annotazioni la presenza in conservatoria di quella relativa all'atto per notar del 31.7.2019 >>. Persona_2
Tale puntualizzazione conferma, dunque, che l'istanza subordinata non si limita a precisare o rafforzare la domanda principale — rispetto alla quale le parti convenute si sono costituite e hanno dovuto prendere posizione —, bensì incide sull'estensione del thema decidendum, introducendo presupposti di fatto e profili giuridici ulteriori rispetto a quelli originariamente prospettati.
Al riguardo, è opportuno richiamare il principio della Cassazione civile secondo cui, "si ha
'mutatio libelli' quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio" (cfr. Cassazione civile
Sez. I ordinanza n. 32175 del 12 dicembre 2024).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, questo Tribunale ritiene che la precisazione della domanda operata da parte attrice debba qualificarsi come mutatio libelli, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda così modificata.
Si procede, a questo punto, all'esame del merito, limitatamente alla domanda di revocatoria.
Sostiene la che l'atto di Parte_1 costituzione del diritto di abitazione concesso dal sig. in favore della propria CP_1 figlia, sig.ra (avvenuto, a titolo gratuito, con atto per notar Controparte_8 Per_2 di Pesaro del 31.7.2019 Rep. n. 48324 – Racc. 22131 trascritto nei RR.II in data
[...]
8.8.2019 – cfr. all. n. 1 all'atto di citazione) avrebbe avuto come unico fine quello di
5 pregiudicare le ragioni creditorie della società di leasing che, nel 2017, aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento, poi confermata con la sentenza 1191/2021 del
Tribunale di Ancona.
Inoltre, parte attrice sottolinea che la permanenza del proprio interesse all'azione revocatoria de qua troverebbe fondamento nel fatto che il suddetto diritto reale risulta dall'ispezione ipocatastale ed è richiamato nell'atto di accettazione dell'eredità effettuata dagli eredi della sig.ra CP_1
Ebbene, in primo luogo deve osservarsi che il diritto di abitazione in questione si è estinto con il decesso di quest'ultima (in data 01.10.2021), atteso che, per sua natura, non è trasmissibile agli eredi del beneficiario.
Trattasi di principio giuridico consolidato, la cui applicazione è stata fatta propria dalla stessa parte attrice nel corso del giudizio, come dimostra la riformulazione del petitum nei termini sopra evidenziati.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che "il diritto di abitazione costituito a favore di un soggetto si estingue con la morte del titolare, trovando applicazione, in assenza di incompatibilità, la disposizione di cui all'articolo 979 del codice civile che circoscrive la durata del diritto alla vita dell'usufruttuario" (cfr. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1188 del 22 gennaio 2015).
Come è noto, la ratio di tale principio risiede nella connotazione personale del suddetto diritto reale, espressamente delineata dall'art. 1022 c.c., che ne limita l'esercizio da parte del titolare "limitatamente alle proprie esigenze e quelle della propria famiglia".
Su tali premesse, la domanda di revocatoria deve dunque dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Con l'estinzione del diritto reale di abitazione oggetto di causa, infatti, il patrimonio immobiliare del sig. (di cui ad oggi risultano comproprietari anche i sigg.ri CP_1
e ciascuno della quota di 1/16) ha riacquistato piena CP_2 Persona_1 disponibilità giuridica ai fini dell'eventuale esercizio delle azioni espropriative da parte della creditrice.
Pertanto, dovendo l'interesse ad agire dell'attore permanere sino al momento della decisione definitiva, il suo difetto (sia ab origine che sopravvenuto) non può che comportare il rigetto nel merito della domanda, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda (cfr. Cass. Civ., sent. n. 12975/2020).
Le considerazioni che precedono consentono, ad abundantiam, di escludere altresì la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni, necessario per l'esperimento
6 dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ossia la lesione della garanzia patrimoniale del creditore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, tale requisito ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Civ. Sent. n.
20232/2023).
Ebbene, guardando al caso di specie, si osserva che, al momento della proposizione dell'azione revocatoria, l'atto dispositivo aveva già cessato di produrre effetti pregiudizievoli, essendo venuto meno per effetto del decesso della beneficiaria del diritto reale di abitazione.
Tale circostanza esclude, da un lato, l'utilità concreta di una pronuncia di inefficacia, e dall'altro, la sussistenza di un pregiudizio attuale alle ragioni creditorie, richiesto dalla norma quale presupposto oggettivo dell'azione.
Come già precisato sopra, infatti, ad oggi, sull'immobile del (di cui ad oggi risultano CP_1 comproprietari anche i e ciascuno della quota di 1/16) CP_2 Persona_1 non viene più a gravare quel diritto reale di abitazione che, all'atto della sua costituzione, avrebbe reso più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito.
Di poi, parte attrice, a sostegno della sussistenza dell'eventus damni, richiama l'atto di accettazione dell'eredità effettuato dai germani della defunta Controparte_8 sostenendo che da tale documento emergerebbe un riferimento al diritto di abitazione oggetto di causa (cfr. docc. 6–7 allegati all'atto di citazione).
Tale argomentazione non può essere condivisa, risultando priva di fondamento.
In realtà, l'annotazione del diritto reale di abitazione a cui fa cenno parte attrice è riportata in una visura catastale relativa all'immobile intestato alla defunta Controparte_8 allegata al predetto atto di accettazione dell'eredità.
Tuttavia, a ben vedere, la suddetta visura reca la data del 04.07.2022, risultando peraltro anteriore alla trascrizione dell'atto medesimo, avvenuta il 05.07.2022. Parte Dunque, appare evidente come la società - venendo meno al proprio onere probatorio
- abbia fondato la propria domanda su un documento catastale non aggiornato, né al momento dell'apertura della successione né alla data di introduzione del presente giudizio,
e comunque non rappresentativo della reale situazione successoria dell'immobile oggetto di causa.
7 Ed in effetti, è sufficiente esaminare la visura catastale prodotta da parte convenuta, ed aggiornata alla data del 03.09.2024 (cfr. doc. 3 allegata alla comparsa di costituzione), per avvedersi del fatto che, innanzitutto, con riferimento al compendio immobiliare oggetto di causa non vi è traccia del “diritto di abitazione” di cui era beneficiaria la defunta
[...]
Controparte_8
Infatti, dallo stesso risulta che gli eredi della de cuius hanno acquisito la propria quota di proprietà dell'immobile in modo pieno, senza alcuna limitazione derivante dal diritto di abitazione che gravava sul bene durante la vita della beneficiaria.
Inoltre, nella parte dedicata alla “Intestazione attuale dell'immobile”, nel documento in discorso vi è riportata la seguente annotazione: “ RIUNIONE DIRITTI PER MORTE
USUFRUTTURARIO DEL 01/10/2021- RIUNIONE DI ABITAZIONE Voltura n.
738.1/2023- Pratica n. PS0006356 in atti dal 06/02/2023”.
Trattasi di una formale attestazione dell'avvenuta estinzione del diritto di abitazione per morte della beneficiaria, in applicazione del principio sopra espresso secondo cui tale diritto reale di godimento, avendo carattere strettamente personale, non può eccedere la vita del titolare né essere trasmesso agli eredi.
Anche la denuncia di successione e del luglio 2022 dà atto che la casa di Viale Trento era nel possesso della defunta per solo un ottavo (quadro EC) (doc. 6 fasc. convenuti).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'azione revocatoria va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza nella misura della metà e sono dunque poste a carico di parte attrice nella misura di cui al dispositivo.
In merito, si evidenzia che “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto
a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass. Civ. Ordinanza n. 10089/2014); ed ancora “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. Civ. Ord. n. 3697/2020).
Il valore della presente causa è da valutarsi, quindi, in base al credito/aspettativa del credito vantati dall'attrice.
8 Per il resto si compensano considerato che le prime difese, ovvero quelle di cui alla comparsa di risposta e portate avanti in corso di causa , non sono state recepite da questo
Giudice. Solo le difese articolate per la prima volta a causa avanzata, ovvero nella seconda mem. ex art. 171 ter cpc, sono state condivise ,come sopra, da questo Giudice.
Invero la prima difesa di parte convenuta riguardava l'eccezione di uso comune della cosa ex art. 1102 c.c. ; parte convenuta sosteneva che comunque la declaratoria di inefficacia del dritto di abitazione in conseguenza dell'accoglimento della revocatoria non avrebbe privato gli eredi della del proprio diritto di godimento, abitazione e uso in CP_1 forza dell' art. 1102 c.c. dell'immobile. Tale assunto è infondato in quando una cosa è
l'uso , mero, della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c e altra è il formale diritto di abitazione costituito con atto notarile. Se già la avesse avuto il diritto di uso non vi CP_1 era ragione d'essere per il di trasferire alla figlia il diritto di abitazione. CP_1
L'altro assunto viene disatteso perchè inconferente;
si deduceva che ex art. 540 co. 2 c.c. al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione e quindi anche ove accolta l'azione revocatoria, comunque in capo al spettava parimenti il diritto di abitazione essendo CP_1 coniuge superstite di Questo perchè a suo tempo il era Persona_3 CP_1 proprietario di ¾ dell'immobile e il coniuge di un quarto;
all'atto del decesso quel quarto era caduto in eredità tra il e . Il diritto di abitazione al coniuge CP_1 Controparte_8 superstite è limitato a un ottavo dell'immobile e quindi laddove fosse stato dichiarato inefficace il trasferimento del diritto di abitazione di 7/8 , sarebbe certo rimasto l'interesse ad agire di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande di parte attrice Controparte_6 condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Controparte_6 convenuti e nella misura della metà che liquida CP_1 CP_2 complessivamente per l'intero in euro 18.420,00 di cui euro 2957,00 per la fase di studio
, euro 1943,00 per la fase introduttiva, euro 8.450,00 per la fase di trattazione e euro
5.070,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
compensa il residuo mezzo tra le parti.
Così deciso in data 9.10.25
9 Il Giudice
NA NI
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