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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8738 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9311/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) il 11/06/1969, con il patrocinio dell'Avv. PASSI MASSIMILIANO ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
VITERBO (VT) il 09/05/1968;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
[...]
adiva questo Tribunale al fine di chiedere la revoca integrale o in Parte_1 subordine la riduzione del contributo di mantenimento dei figli il 05/04/1995) e (il Per_1 Per_2
23/07/2001) ormai maggiorenni ed autosufficienti.
Premetteva che: con sentenza del Tribunale di Roma n. 18190/2020 pubblicata il 17.12.2020, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, alle condizioni congiuntamente previste dalle parti, per cui veniva previsto Controparte_1
che la casa coniugale sita in Roma restasse nella disponibilità della moglie che ne era proprietaria, nonché un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 500,00 mensili, da corrispondersi alla resistente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A sostegno dell'odierna domanda, il ricorrente deduceva una contrazione delle proprie sostanze economiche rispetto all'epoca del divorzio;
rappresentava che entrambi i figli erano ormai avviati nel mondo lavorativo e autosufficienti;
difatti con riguardo alla figlia riferiva che la stessa Per_1
era stata assunta nel settembre 2020, con contratto di apprendistato e con mansioni di segretaria, alle dipendenze della , con sede in Roma;
mentre per quanto concerne il figlio Controparte_2
dichiarava che il medesimo era stato assunto nel giugno 2022, con contratto di Per_2
apprendistato e con mansioni di operaio inquadrato al V livello del Ccnl Commercio, ugualmente alle dipendenze della . Controparte_2
, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_1
pertanto dichiarata contumace.
All'udienza del 02.10.2024, il difensore di parte ricorrente riferiva il mancato perfezionamento della notifica, il Giudice disponeva il rinnovo della notifica e rinviava all'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 5.03.2025, compariva la sola parte ricorrente che si riportava al ricorso e, precisate le conclusioni, il G.D. dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la decisione al Collegio.
Osserva il Collegio
Ebbene, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio promossa dal ricorrente merita accoglimento.
Ed invero, in sede di revisione il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione
2 patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. n. 11177/2019); è compito quindi di questo Tribunale valutare se siano sopravvenute circostanze tali da giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e alla Sig.ra a nulla Per_1 Persona_3 CP_1
rilevando la situazione di fatto vigente in epoca precedente alla sentenza di divorzio in quanto trattasi di elementi già valutati dal giudice.
Con riferimento al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, la Suprema Corte ha precisato che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. n. 17182/2020); di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).
Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020).
Pertanto, va esaminata la circostanza, dedotta dal padre, della raggiunta autonomia economica da parte dei figli.
Dalle risultanze svolte, risulta che la figlia apprima lavorava con il padre come dipendente Per_1 della società srl con contratto di apprendistato professionalizzante dall'ottobre 2020 al settembre
2023 con la qualifica di segretaria impresa, da cui percepiva circa 700,00 euro, come contratto e busta paga allegata in atti;
successivamente dalle dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente, questi riferiva che entrambi i figli vivevano con la madre, di vedere un paio di volte a settimana la figlia, la quale possiede un diploma nel settore fotografico;
la medesima lavorava con il padre come dipendente della srl fino con al giugno 2022, attualmente era in cerca di altro impiego e svolgeva alcuni lavori saltuari, la sera presso un pub per quattro sere a settimana, e stava cercando inoltre un impiego pomeridiano, con l'intenzione di lavorare in un erboristeria, tuttavia esponeva che nei mesi estivi del 2024 aveva lavorato come segretaria presso il Sanctuary un locale del centro di Roma.
Per quanto riguarda il figlio risulta che lo stesso veniva assunto dal giugno 2022 per 36 Per_2
mesi con contratto di apprendistato presso la con la qualifica di operaio nel Controparte_2
settore commercio, con una retribuzione netta pari a circa 1.272,00 euro, (vd. busta paga depositata
3 in atti), da quanto dichiarato dal padre in sede di udienza risulta che il medesimo continui a lavorare con il padre come dipendente della srl di cui il risulta essere socio. Pt_1
Ed invero è opportuno precisare come la mancata comparizione della resistente in giudizio e dunque della mancata risposta della medesima sulle assunte circostanze, unitamente all'istruttoria complessivamente svolta e alla presumibile attività lavorativa dei figli con crescente incremento delle figure formativo-professionali, risultano confermare le circostanze dedotte dall'odierno ricorrente.
Pertanto, la figlia (ormai trentenne) ha effettuato un percorso formativo e di studi, che si è Per_1
ampiamente concluso ed è da tempo inserita nella società, sta portando comunque avanti una profusa diligenza nella ricerca di un'occupazione lavorativa, svolgendo tuttavia più lavori saltuari;
difatti sebbene risulti che sia attualmente impegnata nella ricerca di un nuovo impiego, allo stato di fatto dimostra l'impegno e la volontà di acquisire una nuova stabilità lavorativa.
Per quanto riguarda invece il figlio (attualmente di quasi 24 anni), avuto riguardo la Per_2
posizione lavorativa che risulta attualmente in grado di fornirgli una indipendenza economica, sussistono ragionevoli motivi per considerare il medesimo come economicamente autosufficiente, dovendosi rilevare che la natura di apprendistato del contratto di lavoro, come allegato dal ricorrente e dalle dichiarazioni di quest'ultimo sulla continuità del lavoro del figlio presso la società di cui è socio il padre, non può giustificare il protrarsi oltre un ragionevole limite di tempo dell'obbligo del padre di mantenere il figlio.
Alla luce di ciò, sussistono ragionevoli motivi per considerare e CP_3 Controparte_4
come economicamente autosufficienti, dovendosi rilevare che non vengono ravvisate nel caso di specie ragioni che giustifichino il protrarsi oltre un ragionevole limite di tempo dell'obbligo del padre di mantenere i figli.
Le spese di lite, in ragione della materia trattata, della peculiarità della situazione e della contumacia della controparte devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore domanda e istanza disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 18190/2020:
- revoca l'assegno di mantenimento dovuto da a Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento per i figli Controparte_1 CP_3
e , maggiorenni d'età ed economicamente indipendenti, oltre
[...] Controparte_4
4 che ogni contributo per le spese straordinarie, con decorrenza a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23.05.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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