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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 1082/2023, avverso la sentenza n. 1000/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/04/2023
Tra
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ettore Ditta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Cesarea n. 2/41 - APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
Contro
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberta Biondi e Tiziana Calzolari ed Controparte_1 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova, Via Fieschi n. 2/7
-APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E contro in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Giovanni Pennica ed elettivamente domiciliata presso il suo in Bologna Piazza de Celestini n.3 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 1000/2023, pubblicata il 24.4.2023, mai notificata, Rg 6840/2019, emessa dal Tribunale di Genova Dott.ssa Francesca Ziccardi, depositata in cancelleria 24.4.2023 ed in accoglimento del presente appello, disattesa ogni contraria eccezione: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale, accertare e dichiarare che il Rag. è responsabile delle condotte, di carattere anche omissive, pregiudizievoli per CP_1 gli Appellanti condomini Sigg.ri e così come meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 descritte nell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- condannare il Rag. al CP_1 risarcimento dei danni patiti dai Sigg.ri e quantificati Parte_1 Parte_2 Parte_3 in € 12.723,58 da pagare secondo i criteri di ripartizione indicati nelle singole voci elencate nella tabella (doc. 26 del fascicolo del Tribunale) o nella diversa somma che risulterà di giustizia, fatto salvo ogni altro diritto;
- allo stato, sempre in via principale, rigettare la domanda principale di
[...]
nei confronti degli odierni Appellanti perché infondata in fatto ed in diritto e pure CP_3 contraddittoria con quanto la Stessa espone nella parte motiva della sua comparsa di costituzione;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE CP_1
“In via principale e nel merito: Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, dichiarare, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto, così confermando l'appellata sentenza in ogni sua parte, con condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese e competenze di questo grado di giudizio. In subordine si propone appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello proposto: Voglia la Corte Ill.ma in caso di accoglimento dell'appello proposto in via principale: Respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto inammissibile, infondata non provate ne in fatto ne in diritto per i motivi esposti in atti;
in subordine dichiarare tenuta a manlevare il Rag. a quanto dovesse Controparte_2 CP_1 eventualmente corrispondere ai sig.ri e condannadola Parte_1 Parte_2 Parte_3 a rifondere all'attore quanto eventualmente tenuto a pagare ai sig. e Parte_1 Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese.” Parte_3
PER L'APPELLATA Controparte_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso: ➢ in rito, accertare l'erroneità del termine della vocatio in ius indicato dai Sig.ri e nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio atto di citazione in appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la rituale tempestiva costituzione nel presente giudizio della
[...]
➢ in via preliminare, dichiarare inammissibile/manifestamente infondato Controparte_2 ex art.348-bis c.p.c. l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2 vverso la sentenza n.1000/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, in persona Parte_3 della Dott.ssa FRANCESCA ZICCARDI, in data 24.04.2023, a definizione del giudizio R.G. n.6840/2019, con ogni conseguenza di legge;
➢ nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n.1000/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, in persona della Dott.ssa FRANCESCA ZICCARDI, in data 24.04.2023, a definizione del giudizio R.G. n.6840/2019, con ogni conseguenza di legge nei confronti della nel merito, in via Controparte_2 subordinata, nella denegata ento, financo parziale, dell'impugnazione proposta, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'inoperatività/non invocabilità della garanzia assicurativa per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande formulate dal Rag. nei confronti CP_1 della in via ult inata, nella Controparte_2 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dai Sig.ri e nei confronti del Rag. e di Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_1 accoglimento delle domande avanzate da quest'ultimo nei confronti della
[...]
tener conto delle limitazioni contrattualmente pattuite, dei limiti Controparte_2 operti, delle franchigie (€ 1.500,00) e dei limiti di massimale di polizza;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA, di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e convenivano Pt_1 Pt_2 Pt_3 in giudizio il Rag. affinché Codesto Tribunale accertasse e dichiarasse la CP_1 responsabilità del convenuto per le condotte, di carattere anche omissivo, pregiudizievoli per gli attori - di cui si dirà meglio nel prosieguo - e, per l'effetto, condannasse lo stesso al risarcimento dei danni quantificati in € 12.723,57 secondo i criteri di ripartizione indicati nella tabella agli atti (sub doc. 26) ovvero nella somma minore o maggiore eventualmente accertata nel corso del giudizio. Gli attori chiedevano, altresì, che venisse accertata la responsabilità del Rag. in ordine alle CP_1 sanzioni tributarie maturate e che, per l'effetto, costui venisse condannato al pagamento delle predette, nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla mancata stipulazione della polizza globale fabbricati in relazione al suo periodo di gestione del Condominio.
A sostegno della propria pretesa, gli attori deducevano: - di essere proprietari di unità immobiliari distinte nel Condominio di Via Montenero 1-3-5/Via Nicolò Costa 20-22-24-26, rispettivamente agli interni 22/UNI e 24/1 ( , 26/UNI e 1/UNI ( ; - che, in Pt_1 Pt_2 Pt_3 data 12.07.2016, la Corte di Appello di Genova aveva nominato quale amministratore giudiziario del predetto Condominio il Rag. (sub doc. 1) nell'impossibilità dell'assemblea di CP_1 formare la maggioranza richiesta dall'art. 1136, secondo comma, c.c. a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente;
- che il Rag. aveva di fatto abbandonato l'amministrazione nel CP_1 gennaio 2017 e che, per tale ragione, i Sigg.ri ed si erano trovati costretti ad adire Pt_2 Pt_1 nuovamente l'Autorità Giudiziaria affinché procedesse alla nomina di nuovo amministratore (sub doc. 2 – Corte di Appello di Genova che quindi nominava il Geom. ); - che gli atti Persona_1 fonte di responsabilità del Rag. rano i seguenti: di propria iniziativa aveva chiuso il vecchio CP_1 conto corrente condominiale senza procedere alla sostituzione, aveva omesso di occuparsi della gestione condominiale e nell'unica assemblea svoltasi, in data 15.11.2016, non si era deliberato nulla di ciò che era stato previsto all'o.d.g. (sub doc. 3); - che con missiva del 16.01.2017 indirizzata ai condomini e al Presidente del Tribunale di Genova, il Rag. aveva comunicato la propria CP_1 volontà di non occuparsi più degli affari condominiali (sub doc. 8, contestata dal Sig. con Pt_1 raccomandata del 18.02.2017, sub doc. 9), ma aveva omesso di proporre il necessario ricorso per la nomina di amministratore in sua sostituzione, deducendo di essere stato nominato ai sensi dell'art.
1129, c. 1, c.c.; - che lo stesso aveva omesso di versare a ciascun condomino la quota delle spese di causa come pagate dal Sig. al per effetto della sentenza della Corte di Appello Pt_1 CP_4 di Genova n. 329 del 15.03.2017, benché avesse ritirato il relativo assegno, dell'importo pari ad €
12.137,20, presso lo studio dell'Avv. Ditta, firmando per ricevuta (sub doc. 6); - che il Rag. CP_1 aveva perduto l'assegno di cui al punto che precedeva, talché nell'ottobre 2017 il Sig. aveva Pt_1 provveduto ad emetterne uno nuovo di identico valore sempre intestato al Condominio;
- che con sentenza n. 710/2018, Codesto Tribunale aveva riconosciuto che la nomina del Rag. quale CP_1 amministratore non era avvenuta ai sensi dell'art. 1129 c.c., atteso che i condomini erano solo sette, bensì ai sensi dell'art. 1105 u.c. c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c.; - che, inoltre, sempre il Tribunale di Genova, in sede di reclamo proposto da taluni condomini avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione a precetto RG 6860/2017, aveva compensato le spese di lite a causa della
“condotta contraddittoria dell'amministratore giudiziario Dr. (sub doc. 10), talché il Sig. CP_1
vittorioso in sede di reclamo, chiedeva che il convenuto gli rimborsasse i suddetti costi, Pt_1 pari ad € 1.969,81 (CPA e IVA incluse); - che ulteriori ragioni di danno erano rappresentate dalle spese di giustizia sostenute per la nomina giudiziale del nuovo amministratore (pari ad € 2.093,98, sub docc. 12 e 13), nonché dall'omessa presentazione del modello 770 per l'anno 2017 e dal mancato pagamento del premio di polizza per il medesimo anno (sub docc. da 14 a 17); - che, inoltre, il Rag. veva deliberatamente prelevato dalla cassa condominiale l'importo di € 1.135,39 lordi per CP_1 il proprio asserito compenso, senza aver mai svolto alcuna attività e senza aver mai emesso alcuna fattura, esponendo così il Condominio a possibili sanzioni;
- che il Rag. on aveva trasmesso CP_1 al nuovo amministratore alcuna disponibilità di cassa e non aveva fornito indicazioni per ristabilire le relative posizioni di debito/credito tra i condomini (attività per la quale sarebbe stato, a suo tempo, nominato dal Tribunale); - che, infine, in conseguenza dell'arbitraria modifica effettuata dal Rag. del contratto di fornitura di acqua, si era generata una situazione di morosità che avrebbe CP_1 portato, dapprima, ad una drastica riduzione della fornitura (per circa 144 giorni – cfr. sub doc. 21)
e successivamente all'imputazione della morosità ai soli tre condomini attori rimasti collegati all'impianto di somministrazione di acqua;
- che gli attori avevano attivato un procedimento di negoziazione assistita sub doc. 24, il quale, però, era giunto ad esito negativo per esclusiva responsabilità del Rag. talché anche delle spese connesse, pari ad € 799,34, gli attori CP_1 chiedevano il rimborso (sub doc. 25).
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il Rag. e chiedeva, CP_1 previo differimento dell'udienza di prima comparizione per poter chiamare in causa la propria
Compagnia Assicurativa, di respingere tutte le domande formulate dagli Controparte_5 attori e, in via di subordine, di condannare l'Assicurazione a tenere indenne il convenuto da quanto avrebbe dovuto eventualmente corrispondere agli stessi. Preliminarmente, il Rag. orniva una CP_1 diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa e precisava che, nel novembre 2016, erano stati proprio gli stessi condomini ad affermare di non volere più un amministratore esterno tanto che, all'esito dell'assemblea condominiale, non solo non era stato approvato il rendiconto, ma il Rag. era stato privato dei poteri di gestione e di amministrazione del . Pertanto, era CP_1 CP_4 stato solo in seguito a questi accadimenti, che il convenuto aveva inoltrato la missiva del gennaio
2017 richiamata e prodotta da parte attrice. Quanto alla questione afferente l'assegno del Sig.
deduceva che, a seguito di varie vicissitudini, asseritamente irrilevanti, le somme dovute al Pt_1
Condominio sarebbero state effettivamente incassate, per agevolare i condomini e su indicazione del
Tribunale di Genova, dal Rag. in data 31.10.2016 e successivamente consegnate tramite CP_1 assegno circolare all'Avv. Carbonaro Luigi, legale del . Inoltre, precisava che la CP_4 compensazione delle spese in sede di reclamo sarebbe stata disposta dal Tribunale in ragione di una situazione di fatto confusa, determinata dal comportamento conflittuale e contradditorio dei che emerge con chiarezza dalla semplice lettura dei verbali di assemblea, rispetto alla Parte_4 quale l'amministratore sarebbe del tutto estraneo. Inoltre, come emergerebbe dalle produzioni allegate alla comparsa, sia il modello 770 di competenza del periodo di amministrazione CP_1
(quattro mesi), sia la fattura dello studio, sarebbero state regolarmente presentate (sub docc. 2 - 4).
Con provvedimento del 09.09.2019, il Giudice differiva la prima udienza di comparizione per permettere al convenuto di citare in causa la propria Compagnia di Assicurazione. Con note scritte per l'udienza cartolare del 07.06.2020, il convenuto, dando atto di aver erroneamente indicato la propria Compagnia di Assicurazione, chiedeva l'estromissione /di e Controparte_5 insisteva per la riunione del procedimento n.r.g. 6840/2019 con quello pendente dinnanzi altro
Giudice, n.r.g. 1114/2020, che vedeva come attore il Rag. e quale convenuta CP_1 [...]
Rimessi gli atti al Presidente della Sezione per decidere sull'istanza di riunione Controparte_2 presentata da parte convenuta, il fascicolo n.r.g. 1114/2020 veniva assegnato al Giudice già competente a decidere per la causa n.r.g. 6840/2019 che, con provvedimento del 29.12.2020, riteneva di dover, pregiudizialmente, pronunciarsi sulle eccezioni sollevate all'interno del fascicolo di nuova assegnazione. Il procedimento n.r.g. 1114/2020 veniva instaurato con atto di citazione del
24.01.2020 con cui il Rag. conveniva in giudizio la propria Compagnia di Assicurazioni, CP_1
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dagli attori Controparte_2 nel procedimento n.r.g. 6840/2019, affinché lo tenesse indenne da quanto fosse eventualmente tenuto
a corrispondere.
Con comparsa del 12.03.2020, si costituiva nel suddetto procedimento Controparte_2
la quale eccepiva la nullità della procura ad litem di parte attrice in quanto non avrebbe
[...] contenuto alcuno specifico riferimento alla causa, né l'indicazione del luogo e della data di conferimento della stessa. Inoltre, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per omissione e/o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e si opponeva all'istanza di riunione della presente causa
a quella n.r.g. 6840/2019. Nel merito, contestava le domande formulate dai Sigg.ri Pt_1 Pt_2
e nei confronti del Rag. el giudizio n.r.g. 6840/2019 e, in via di subordine, eccepiva Pt_3 CP_1
l'inoperatività della garanzia di polizza invocata dal proprio assicurato, richiamandosi a tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative condizioni di assicurazione.
Con provvedimento del 28.06.2021, il Giudice disponeva la riunione dei sopra indicati fascicoli e concedeva i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuti ammissibili taluni capitoli di prova dedotti dalle parti, fissava udienza per l'assunzione delle testimonianze richieste. All'udienza del
30.05.2022 veniva escusso il teste di parte convenuta, Avv. Luigi Carbonaro, il quale confermava di aver ricevuto i bonifici in data 16.10.2017 e in data 23.10.2018 per la somma complessiva di €
12.137,20 e riconosceva i relativi documenti prodotti da parte convenuta. Inoltre, confermava di aver distribuito la suddetta somma come dettagliato nel doc. B nell'occasione rammostratogli.
All'udienza del 15.09.2022, il Sig. endeva interpello sui capitoli ammessi di cui alla CP_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice e contestava di aver mai abbandonato l'incarico di amministratore affidatogli dalla Corte di Appello di Genova. Confermava di aver inviato la comunicazione sub doc. 8, ma deduceva di aver in tal modo proceduto in quanto gli stessi condomini avrebbero deciso, essendo meno di otto, di proseguire la gestione del senza CP_4 amministratore. Confermava di aver riscosso, durante un'udienza davanti al Giudice ad ottobre
2017, un assegno di € 12.137,20 emesso dal Sig. relativamente al pagamento delle spese di Pt_1 lite spettanti al Condominio, in base alla sentenza della Corte di Appello di Genova 15.3.2017, n.
329, ma dichiarava di averlo consegnato all'Avv. Carbonaro e di non sapere come detta somma avrebbe dovuto essere ripartita fra i condomini.
Escusse le prove orali ammesse e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per p.c. l'udienza del 09.01.2023.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 1000/2023 del 24.04.2023, con la quale il Tribunale di
Genova rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento delle spese di lite sia del convenuto he della CP_1 Controparte_2
Il Tribunale preliminarmente inquadrava la responsabilità contrattuale di rappresentanza dell'amministratore con la conseguenza che, ai fini della prova dell'eventuale “mala gestio”, il creditore/attore provare l'inadempimento e l'entità del danno, mentre il debitore deve dimostrare o l'impossibilità della sopravvenuta prestazione per cause a lui non imputabili. In ogni caso deve essere fornita piena prova del danno patrimoniale subito. Il Tribunale rilevava, poi, che, nel caso di cui è causa, la nomina giudiziale dell'amministratore era avvenuta, in data 3.8.2016, non per obbligo di legge, essendo i condomini in numero inferiore a quelli per cui è necessaria la nomina dell'amministratore, ma per l'impossibilità dei condomini di prendere decisioni, ricordando il verbale dell'assemblea condominiale del novembre 2016: “I sig. e ritengono che Pt_1 CP_6 Pt_2 tale gestione sia difficilmente percorribile stante i fatti attualmente in essere e pertanto ritengono opportuno una gestione condominiale. I Sigg.ri e confermano Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
quanto sopra precisato e ribadiscono che allo stato non sussiste alcuna necessità di affrontare spese di un amministratore esterno….I sig.ri e , escludono che sia Parte_9 Pt_8 necessaria l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2017 in quanto non ritengono necessaria la persistenza di un amministratore della comunione…” (cfr sentenza).
Successivamente il Tribunale evidenziava che per varie voci di eventuali responsabilità dell'amministratore, gli attori non avevano dedotto alcun concreto e reale danno: -aver chiuso il conto corrente condominiale senza aprirne uno nuovo: “-non aver provveduto nel 2017 al pagamento del premio della Polizza Globale fabbricati;
-non aver mai proposto al Tribunale un ricorso per fare nominare un altro amministratore;
-non aver consegnato al nuovo amministratore documentazione nell'ambito del passaggio di consegne.” (cfr sentenza)
In relazione alla richiesta di rimborso delle spese giudiziali, richieste da per due Pt_1 giudizi relativi al condominio, il Tribunale riteneva che fossero un tentativo di modificare la compensazione operata dal Tribunale in dette occasioni: “Le spese sono relative a due giudizi. Il primo è un'opposizione a precetto rispetto al quale il Tribunale ed il Collegio, in sede di reclamo, hanno compensato le spese alla luce di una situazione di FATTO confusa (rectius causata dal comportamento conflittuale e contradditorio dei Condomini che emerge con chiarezza dalla semplice lettura dei verbali) rispetto alla quale l'Amministratore è del tutto estraneo. Il secondo procedimento riguarda la nomina DUE ANNI DOPO LA CESSAZIONE DELL'INCARICO
DELL'AMMINISTRATORE OM (come riconosciuto dal Collegio nel procedimento) di nuovo amministratore, e ciò sempre a causa dell'impossibilità dei Condomini di cooperare al fine di gestire il bene comune. Alla luce di quanto sopra pare assolutamente infondata la domanda di controparte sia in relazione all'an che in relazione al quantum” ( si veda in particolare conclusionale .” CP_1
(cfr sentenza). In relazione alla lamentata mancata presentazione del mod. 770 e della fattura della prestazione come amministratore, il Tribunale rilevava che, non solo nessun pregiudizio concreto ed attuale era stato dedotto, ma i relativi documenti erano stati prodotti in causa dal convenuto (doc. n' 2 e doc. n' 4). “Relativamente alla asserita mancata consegna al Sig. della Pt_2 sua quota di spese legali pagate dal sig. in forza della sentenza 329/2017. L'avv. Carbonaro Pt_1 [... sentito come teste ha dichiarato che “E' vero ho ricevuto dall'amministrazione del Condominio il bonifico di euro 12137,20. E' vero tale somma è stata distribuita come Parte_10 CP_1 emerge dal doc. B che mi viene rammostrato. Ricordo di aver visto il citato documento mandatomi forse dall'amministratore o forse da altro condomino” (cfr sentenza) Infine, sulla lamentata gestione CP_ del contratto di adduzione acqua con , il Tribunale rilevava che “all'assembra del 15/11/2016
i condomini davano atto del distacco dall'impianto da parte di alcuni di essi ed incaricavano
l'amministratore di provvedere alla regolamentazione presso dello stato di fatto. Nessuna CP_7 riduzione del servizio si è verificata. Controparte non ha fornito alcuna prova sul punto.” (cfr sentenza).
Con atto di citazione 24.11.2023 proponevano appello e Parte_1 Parte_2 contestando la sentenza con i punti da D a D5 e lamentando;
- D6) a) il mancato Parte_3 versamento della somma di € 1.572,00 spettante al Sig. in conseguenza della sentenza della Pt_2
Corte di Appello di Genova, 15.3.2017, n. 329, deducendo che il teste Avv. Carbonaro aveva dichiarato di aver ricevuto un bonifico e non un assegno pari all'intera somma dal Rag. che CP_1 tale somma era stata ripartita fra i vari condomini senza specificazioni utili a provare con certezza la consegna della quota al Sig. - D6) b) l'errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto che le Pt_2 spese giudiziali, addebitate ad fossero diretta conseguenza di giudizi conseguenti al Pt_1 comportamento definito “contraddittorio” dal Tribunale di Genova e, quindi, contrario a diligenza dell'amministratore che, nell'unica assemblea del 15.11.2016, aveva annunciato di non voler più occuparsi del condominio, senza presentare un ricorso per la sua sostituzione;
causando le spese giudiziali;
- D6) c) Mancato rimborso ai condomini dell'attivo di cassa come confermato anche dal rendiconto del Rag. - D6) d) errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto esistenti i danni CP_1 conseguenti all'arbitraria modifica effettuata dal Rag. el contratto di fornitura dell'acqua con CP_1
da ravvisarsi nella riduzione del serrvizio;
- D6) e) errore in fatto ed in diritto per non aver CP_7 disposto il rimborso del costo della procedura di negoziazione assistita;
- D6) f) omessa consegna al della fattura relativa al compenso che il Rag. i è autoliquidato e trattenuto e dei CP_4 CP_1 documenti fiscali;
- punto E errore in fatto ed in diritto per aver condannato gli appellanti al rimborso delle spese di lite a favore dell' non trattandosi di terza chiamata, ma convenuta Controparte_2 in causa riunta. Chiedevano la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande di risarcimento proposte in primo grado, con il favore delle spese dei due gradi.
Si costituiva, nel giudizio di appello, il Rag. con comparsa di costituzione CP_1
22.03.2024 con la quale contestava la fondatezza dei motivi di appello e, con appello incidentale condizionato, chiedeva, in denegato caso di riforma della sentenza gravata, di accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti di Controparte_2 Si costituiva, nel giudizio di appello, anche con comparsa di Controparte_2 costituzione ritualmente depositata, con la quale, preliminarmente, eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire e l'inammissibilità dei motivi di appello per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 348 bic cpc, essendosi gli appellanti limitati a reiterare le argomentazioni dedotte in primo grado. Eccepiva, altresì, l'infondatezza dei motivi di appello limitati alla riproposizione delle circostanze dedotte in primo grado e non accolte dalla sentenza gravata. Sull'appello incidentale condizionato proposto dal Rag. contestava l'inoperatività della garanzia così come eccepito CP_1 in primo grado. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata. In denegata ipotesi il rigetto dell'appello incidentale o la limitazione della rivalsa nei termini di polizza. Con vittoria delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 17.06.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va respinta l'eccezione di mancato rispetto del termine a comparire proposta da in Controparte_8 quanto nel motivo di appello non è indicato specificamente la violazione lamentata, né è stata contestata la tardività della costituzione, neppure nelle conclusionali, dalle altre parti.
Va respinta anche l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis cpc proposta sempre da in quanto, pur essendo parti dell'appello ai limiti dell'ammissibilità, anche da Controparte_8 ultimo, con l'ordinanza n. 23804/2025 della Corte di Cassazione, è stato ribadito che l'impugnazione deve contenere un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016
a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18,
Cass. 7675/19 e con l'orientamento fatto proprio da Cass. SU 27199/2017.
La Corte condivide la motivazione della sentenza gravata laddove evidenzia che, ai fini della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno per eventuali comportamenti di mala gestio,
è necessaria la prova specifica del danno subito, con dimostrazione gli effettivi pregiudizi subiti dal
. L'appello non formula motivi specifici, limitandosi ad affermare che, dagli atti del primo CP_4 grado, emergeva la prova del danno, senza però fornire elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella motivazione della sentenza gravata.
È infondato il motivo di cui al punto D a), relativo al mancato versamento della somma di € 1.572,00 spettante al Sig. in conseguenza della sentenza della Corte di Appello di Genova, 15.3.2017, Pt_2 n. 329. La Corte rileva che gli appellanti, nel motivo di appello, reiterano l'esposizione in fatto proposta fin dall'atto introduttivo, sostenendo che il Rag. dopo aver ritirato l'assegno presso CP_1 lo studio dell'Avv. Ditta, non lo avrebbe più consegnato e, in ogni caso, lamentano che al Sig. Pt_2 non è mai stata consegnata, dal Rag. la quota di sua spettanza, lamentando che la sentenza CP_1 gravata avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto, limitandosi a riportare quanto riferito dal teste Avv. Giuseppe Carbonaro. Al contrario, la sentenza gravata fornisce una chiara motivazione, fondata sugli elementi istruttori emersi e, precisamente, la dichiarazione testimoniale dell'Avv.
Carbonaro, il quale, senza ombra di dubbio, ha affermato di aver ricevuto, per conto del condominio, non un assegno, ma un bonifico dell'intera somma dal Rag. di aver distribuito la medesima CP_1 somma fra i condomini: “E' vero ho ricevuto dall'amministrazione del , Parte_11
Rag. il bonifico di euro 12137,20. È vero tale somma è stata distribuita come emerge dal doc. CP_1
B che mi viene rammostrato. Ricordo di aver visto il citato documento mandatomi forse dall'amministratore o forse da altro condomino” (v. dichiarazioni del teste riportate anche nella motivazione della sentenza gravata). A fronte di tali circostanze, riferite dal teste, non può ritenersi che sia emersa la prova gravante sulla parte attrice, stante l'evidente contrasto sul punto, dell'omesso ricevimento da parte del Sig. della somma a lui spettante. Conseguentemente non risulta Pt_2 provato un effettivo pregiudizio conseguente al comportamento del Rag. CP_1
È infondato anche il motivo sulla richiesta di risarcimento sia delle spese di lite relative alla fase di reclamo nel procedimento Trib. Genova R.g. 9086/2017, sia quelle determinate dalla proposizione del procedimento per la nomina di un nuovo amministratore. La Corte, pur ritenendo, diversamente dalla sentenza gravata, che, avendo ricevuto un mandato giudiziale, l'amministratore non poteva sottrarsi all'attività di amministrazione del condominio, osserva che tuttavia, non è stata provata alcuna attività da parte dei condomini di contestazione e/o segnalazione al Tribunale della mancata attività dell'amministratore giudiziale fino al ricorso 23.2.2018, proposto per la nomina del nuovo amministratore.
Infatti, come evidenziato anche nel provvedimento cron. 102/2018 del 24.4.2018 RG 1687/2018 di nomina del nuovo amministratore, successivamente all'assemblea del 15.11.2016 (Doc. n' 3 appellanti fasc. primo grado), risulta la lettera 16.1.2017 (Doc. n' 8 appellanti fasc. primo grado) con la quale l'amministratore aveva informato i condomini “che a seguito assemblea condominiale, è palesata l'impossibilità di svolgere attività amministrativa presso il condominio in oggetto. Pertanto sono state svolte tutte le operazioni richieste al riguardo e attuati tutti i provvedimenti onde poter permettere il proseguo della gestione autonoma così come deliberato”. La sola lettera 18.2.2017, inviata da (Doc. n' 9 appellanti fasc. primo grado), si limita a contestare, da una parte, Parte_1 alcune interpretazioni da parte dell'amministratore del contenuto del verbale dell'assemblea
15.11.2016, dall'altra, alcune voci del rendiconto, senza alcun riferimento o contestazione alla volontà dell'amministratore di sospendere l'attività o richiesta di riprenderla.
A fronte della non corretta sospensione dell'attività dell'amministratore giudiziale, i condomini sono rimasti passivi, omettendo sia di contestare tale comportamento all'amministratore, sia di segnalarlo al Tribunale, continuando nella impossibile gestione, con azioni esecutive e di opposizione alle stesse, chiedendo la nomina di un nuovo amministratore a distanza di 2 anni.
Le prime spese di lite, richieste dagli appellanti, sono relative al reclamo contro l'ordinanza di sospensione nel giudizio di opposizione a precetto RG 6860/2017, concluso con la sentenza n'
710/2018. Il reclamo proposto dai condomini opposti contro l'ordinanza di sospensione ottenuta da infatti, è stato rigettato dal Collegio, ma sono state compensate le spese di lite, che gli Pt_1 appellanti sostengono essere state causate dal comportamento dell'amministratore, definito “quanto meno contraddittorio” nella sentenza finale.
Tuttavia, la Corte ritiene che non sussiste alcuna prova certa che dette spese possano essere collegate in nesso causale con il comportamento dell'amministratore. Non solo il reclamo è stato proposto in conseguenza della decisione discrezionale dei condomini e , ma nell'ordinanza Pt_7 Pt_8 Pt_5 di conferma del 18.9.2017 RG 9086/2017 del Tribunale di Genova, si legge, in relazione alla compensazione delle spese: “sussistendone i gravi motivi, rappresentati, così come ha già rilevato il giudice dell'opposizione nell'ordinanza qui impugnata, da una situazione di fatto alquanto confusa
e dalla condotta contradditoria dell'amministratore giudiziario Dr. (Doc. n' 14 fasc. primo CP_1 grado appellanti), laddove, se la condotta contraddittoria è riferita all'amministratore, la “situazione di fatto alquanto confusa” può senz'altro essere riferibile ai contrasti fra i condomini, con impossibilità di raggiungere prova certa del nesso causale con la condotta del solo amministratore.
Anche in relazione alle spese per la nomina di un nuovo amministratore giudiziale, nonostante il non corretto comportamento dell'amministratore giudiziale di abbandono dell'incarico giudiziale, la
Corte non ritiene che possano essere addebitabili al Rag. in quanto non è stato provato alcun CP_1 danno diretto da parte degli appellanti. Le spese per la nomina di un nuovo amministratore giudiziale, in ogni caso, avrebbero dovuto essere sostenute dal , anche in ragione di quanto prima CP_4 affermato in ordine alla inerzia dei condomini e alla mancata contestazione diretta dell'inerzia al predetto e/o al Tribunale, mentre nessuna prova è stata fornita in relazione di un ulteriore danno derivante dall'eventuale ritardo nella nomina, che avrebbe potuto giustificare un risarcimento. È infondato anche il motivo sulla mancata restituzione ai condomini dell'attivo di cassa. Nella sentenza gravata non è stata fornita alcuna motivazione in merito. Sul punto, al di là di affermazioni che richiamano il rendiconto allegato alla lettera 16.1.2016 del Rag. Doc. n' 8 appellanti fasc. CP_1 primo grado), dove, a fronte di una “giacenza conto corrente” di € 283,27, risulta contabilizzato un saldo debito condominiale di € 808,38, non è emersa alcuna prova certa del credito condominiale e della mancata restituzione, né tale prova può emergere sic et simpliciter dall'esame del richiamato verbale di assemblea 7.6.2018 avanti al nuovo amministratore (Doc. n' 18 appellanti fasc. primo grado). Al punto 2a-, l'amministratore Geom. comunica che, a seguito del passaggio di Per_1 consegne del 29.05.16, “come da elenco che si allega (all “b”) – omissis - non è stata trasferita nessuna situazione di cassa”. Tuttavia, non solo non risulta prodotto l'allegato b, ma anche nei successivi punti, il verbale di assemblea si incentra sull'importo dovuto al per la Parte_12 vittoria delle spese legali nei confronti di piuttosto che sull'esistenza e consistenza di un Pt_1 attivo di cassa. Pertanto, anche sul punto non è stata fornita alcuna prova né dell'esistenza dell'attivo di , né di un danno diretto conseguente al comportamento dell'amministratore. Pt_13
È infondato anche il motivo per il risarcimento danni conseguente ad un comportamento dell'amministratore, che aveva riportato ad una riduzione della somministrazione di acqua da parte CP_ di ed ad una morosità.
Sul punto non risulta provata con certezza una condotta illecita dell'amministratore né un danno specifico subito dai condomini. Nel verbale di assemblea del 15.11.2016 veniva dato atto dell'avvenuto distacco di 4 utenti mentre altri 4 erano “rimasti legati alla vecchia utenza
Mediterranea delle Acque con annessi costi diversi”. Dato atto di tale situazione, seguono varie richieste di verifica dell'avvenuto distacco e delle spese future, cui fanno seguito dichiarazioni contrastanti fra i condomini che non decidono alcun incombente a carico dell'amministratore. Nella assemblea straordinaria del 7.6.2018, davanti al nuovo amministratore Rag. i condomini al Per_1 punto c-, si legge: “L'assemblea unanimemente da atto che l'impianto idrico da cui si sono staccati alcuni condomini è di proprietà condominiale, così come la fornitura che però essendo stata ridotta nel numero di utenze, resterà a carico dei soli condomini allacciati, mentre le spese di manutenzione della rete idrica resteranno in capo a tutti ai sensi dell'art. 1117 del c.c.. Per ciò che concerne le spese pregresse si richiede all'amministratore di verificare in tale senso con l'aiuto dei condomini.”
(Doc. n' 14 fasc. primo grado appellanti).
Dai detti documenti non risulta alcun danno causato dall'Amministratore in relazione ad CP_1 eventuali riduzioni di consumi e/o a morosità. Né tale situazione risulta provata con certezza CP_ dall'esame della fattura/estratto conto di del 16.10.2017 (Doc. n' 21 fasc. primo grado appellanti), la quale non contiene elementi idonei a dare certezza di un danno specifico da addebitare all'amministratore.
Infine, gli appellanti lamentano la mancata consegna al condominio della fattura relativa al compenso dell'amministratore e dei documenti fiscali. Tale motivo di appello è generico in relazione ai documenti, in quanto non viene formulata alcuna specificazione dei documenti fiscali non consegnati.
In relazione alla fattura per il proprio compenso, la contestazione iniziale era relativa alla mancata fatturazione della stessa e non alla mancata consegna, ma, come motivato nella sentenza gravata, la fattura del compenso era stata emessa e depositata con la costituzione in giudizio (Doc. n'4 fattura del 2.2.2017). Non solo non era stata contestata la semplice mancata consegna, ma nessun pregiudizio concreto è stato provato, e neppure dedotto dagli appellanti, in conseguenza della mancata consegna della fattura.
Del tutto infondata è la lamentata mancata liquidazione delle spese della negoziazione assistita in quanto tale liquidazione avrebbe potuto essere prevista solo in caso di accoglimento della domanda giudiziale e di liquidazione delle spese di causa, di cui la procedura di negoziazione, al pari della mediazione, rappresenta un unicum.
Anche sulla condanna alle spese di lite della compagnia di assicurazione, non è fondato il motivo formale che la stessa non era una terza chiamata, bensì la convenuta in un procedimento connesso e poi riunito. La distinzione formale fra terza chiamata in garanzia e convenuta in giudizio riunito, non cambia il titolo della chiamata in garanzia svolta dal rag. n nesso causale e per effetto della CP_1 domanda di risarcimento danni per il comportamento colposo del Rag. CP_1
Anche con l'ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024, la Cassazione ha ribadito il principio che, in caso di rigetto della domanda, l'attore, che ha provocato la chiamata, deve farsi carico delle spese del terzo chiamato, se la chiamata si è resa necessaria per le tesi dell'attore medesimo.
La Corte, sia pure con una parziale diversa motivazione, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata. L'appello incidentale condizionato risulta assorbito.
Le spese del presente grado nei confronti dell'appellato seguono la soccombenza degli CP_1 appellanti e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione determinato dalle parti, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Gli appellanti devono essere condannati alle spese di lite del grado anche nei confronti dell'appellata in quanto l'appello ha reso necessario l'appello incidentale condizionato, Controparte_2 determinando la necessaria costituzione del chiamato in garanzia dall'appellato CP_1 Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 1082/2023, avverso la sentenza n. 1000/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/04/2023 così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di CP_1
e di he liquida, per ciascuna parte, in € 4.300,00 oltre maggiorazione ed accessori Controparte_3 di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 5 settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 1082/2023, avverso la sentenza n. 1000/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/04/2023
Tra
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ettore Ditta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Cesarea n. 2/41 - APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
Contro
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberta Biondi e Tiziana Calzolari ed Controparte_1 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova, Via Fieschi n. 2/7
-APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E contro in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Giovanni Pennica ed elettivamente domiciliata presso il suo in Bologna Piazza de Celestini n.3 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 1000/2023, pubblicata il 24.4.2023, mai notificata, Rg 6840/2019, emessa dal Tribunale di Genova Dott.ssa Francesca Ziccardi, depositata in cancelleria 24.4.2023 ed in accoglimento del presente appello, disattesa ogni contraria eccezione: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: in via principale, accertare e dichiarare che il Rag. è responsabile delle condotte, di carattere anche omissive, pregiudizievoli per CP_1 gli Appellanti condomini Sigg.ri e così come meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 descritte nell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- condannare il Rag. al CP_1 risarcimento dei danni patiti dai Sigg.ri e quantificati Parte_1 Parte_2 Parte_3 in € 12.723,58 da pagare secondo i criteri di ripartizione indicati nelle singole voci elencate nella tabella (doc. 26 del fascicolo del Tribunale) o nella diversa somma che risulterà di giustizia, fatto salvo ogni altro diritto;
- allo stato, sempre in via principale, rigettare la domanda principale di
[...]
nei confronti degli odierni Appellanti perché infondata in fatto ed in diritto e pure CP_3 contraddittoria con quanto la Stessa espone nella parte motiva della sua comparsa di costituzione;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE CP_1
“In via principale e nel merito: Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, dichiarare, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto, così confermando l'appellata sentenza in ogni sua parte, con condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese e competenze di questo grado di giudizio. In subordine si propone appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello proposto: Voglia la Corte Ill.ma in caso di accoglimento dell'appello proposto in via principale: Respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto inammissibile, infondata non provate ne in fatto ne in diritto per i motivi esposti in atti;
in subordine dichiarare tenuta a manlevare il Rag. a quanto dovesse Controparte_2 CP_1 eventualmente corrispondere ai sig.ri e condannadola Parte_1 Parte_2 Parte_3 a rifondere all'attore quanto eventualmente tenuto a pagare ai sig. e Parte_1 Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese.” Parte_3
PER L'APPELLATA Controparte_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria di legge e del caso: ➢ in rito, accertare l'erroneità del termine della vocatio in ius indicato dai Sig.ri e nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio atto di citazione in appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la rituale tempestiva costituzione nel presente giudizio della
[...]
➢ in via preliminare, dichiarare inammissibile/manifestamente infondato Controparte_2 ex art.348-bis c.p.c. l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2 vverso la sentenza n.1000/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, in persona Parte_3 della Dott.ssa FRANCESCA ZICCARDI, in data 24.04.2023, a definizione del giudizio R.G. n.6840/2019, con ogni conseguenza di legge;
➢ nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n.1000/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, in persona della Dott.ssa FRANCESCA ZICCARDI, in data 24.04.2023, a definizione del giudizio R.G. n.6840/2019, con ogni conseguenza di legge nei confronti della nel merito, in via Controparte_2 subordinata, nella denegata ento, financo parziale, dell'impugnazione proposta, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'inoperatività/non invocabilità della garanzia assicurativa per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande formulate dal Rag. nei confronti CP_1 della in via ult inata, nella Controparte_2 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dai Sig.ri e nei confronti del Rag. e di Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_1 accoglimento delle domande avanzate da quest'ultimo nei confronti della
[...]
tener conto delle limitazioni contrattualmente pattuite, dei limiti Controparte_2 operti, delle franchigie (€ 1.500,00) e dei limiti di massimale di polizza;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA, di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e convenivano Pt_1 Pt_2 Pt_3 in giudizio il Rag. affinché Codesto Tribunale accertasse e dichiarasse la CP_1 responsabilità del convenuto per le condotte, di carattere anche omissivo, pregiudizievoli per gli attori - di cui si dirà meglio nel prosieguo - e, per l'effetto, condannasse lo stesso al risarcimento dei danni quantificati in € 12.723,57 secondo i criteri di ripartizione indicati nella tabella agli atti (sub doc. 26) ovvero nella somma minore o maggiore eventualmente accertata nel corso del giudizio. Gli attori chiedevano, altresì, che venisse accertata la responsabilità del Rag. in ordine alle CP_1 sanzioni tributarie maturate e che, per l'effetto, costui venisse condannato al pagamento delle predette, nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla mancata stipulazione della polizza globale fabbricati in relazione al suo periodo di gestione del Condominio.
A sostegno della propria pretesa, gli attori deducevano: - di essere proprietari di unità immobiliari distinte nel Condominio di Via Montenero 1-3-5/Via Nicolò Costa 20-22-24-26, rispettivamente agli interni 22/UNI e 24/1 ( , 26/UNI e 1/UNI ( ; - che, in Pt_1 Pt_2 Pt_3 data 12.07.2016, la Corte di Appello di Genova aveva nominato quale amministratore giudiziario del predetto Condominio il Rag. (sub doc. 1) nell'impossibilità dell'assemblea di CP_1 formare la maggioranza richiesta dall'art. 1136, secondo comma, c.c. a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente;
- che il Rag. aveva di fatto abbandonato l'amministrazione nel CP_1 gennaio 2017 e che, per tale ragione, i Sigg.ri ed si erano trovati costretti ad adire Pt_2 Pt_1 nuovamente l'Autorità Giudiziaria affinché procedesse alla nomina di nuovo amministratore (sub doc. 2 – Corte di Appello di Genova che quindi nominava il Geom. ); - che gli atti Persona_1 fonte di responsabilità del Rag. rano i seguenti: di propria iniziativa aveva chiuso il vecchio CP_1 conto corrente condominiale senza procedere alla sostituzione, aveva omesso di occuparsi della gestione condominiale e nell'unica assemblea svoltasi, in data 15.11.2016, non si era deliberato nulla di ciò che era stato previsto all'o.d.g. (sub doc. 3); - che con missiva del 16.01.2017 indirizzata ai condomini e al Presidente del Tribunale di Genova, il Rag. aveva comunicato la propria CP_1 volontà di non occuparsi più degli affari condominiali (sub doc. 8, contestata dal Sig. con Pt_1 raccomandata del 18.02.2017, sub doc. 9), ma aveva omesso di proporre il necessario ricorso per la nomina di amministratore in sua sostituzione, deducendo di essere stato nominato ai sensi dell'art.
1129, c. 1, c.c.; - che lo stesso aveva omesso di versare a ciascun condomino la quota delle spese di causa come pagate dal Sig. al per effetto della sentenza della Corte di Appello Pt_1 CP_4 di Genova n. 329 del 15.03.2017, benché avesse ritirato il relativo assegno, dell'importo pari ad €
12.137,20, presso lo studio dell'Avv. Ditta, firmando per ricevuta (sub doc. 6); - che il Rag. CP_1 aveva perduto l'assegno di cui al punto che precedeva, talché nell'ottobre 2017 il Sig. aveva Pt_1 provveduto ad emetterne uno nuovo di identico valore sempre intestato al Condominio;
- che con sentenza n. 710/2018, Codesto Tribunale aveva riconosciuto che la nomina del Rag. quale CP_1 amministratore non era avvenuta ai sensi dell'art. 1129 c.c., atteso che i condomini erano solo sette, bensì ai sensi dell'art. 1105 u.c. c.c. richiamato dall'art. 1139 c.c.; - che, inoltre, sempre il Tribunale di Genova, in sede di reclamo proposto da taluni condomini avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione a precetto RG 6860/2017, aveva compensato le spese di lite a causa della
“condotta contraddittoria dell'amministratore giudiziario Dr. (sub doc. 10), talché il Sig. CP_1
vittorioso in sede di reclamo, chiedeva che il convenuto gli rimborsasse i suddetti costi, Pt_1 pari ad € 1.969,81 (CPA e IVA incluse); - che ulteriori ragioni di danno erano rappresentate dalle spese di giustizia sostenute per la nomina giudiziale del nuovo amministratore (pari ad € 2.093,98, sub docc. 12 e 13), nonché dall'omessa presentazione del modello 770 per l'anno 2017 e dal mancato pagamento del premio di polizza per il medesimo anno (sub docc. da 14 a 17); - che, inoltre, il Rag. veva deliberatamente prelevato dalla cassa condominiale l'importo di € 1.135,39 lordi per CP_1 il proprio asserito compenso, senza aver mai svolto alcuna attività e senza aver mai emesso alcuna fattura, esponendo così il Condominio a possibili sanzioni;
- che il Rag. on aveva trasmesso CP_1 al nuovo amministratore alcuna disponibilità di cassa e non aveva fornito indicazioni per ristabilire le relative posizioni di debito/credito tra i condomini (attività per la quale sarebbe stato, a suo tempo, nominato dal Tribunale); - che, infine, in conseguenza dell'arbitraria modifica effettuata dal Rag. del contratto di fornitura di acqua, si era generata una situazione di morosità che avrebbe CP_1 portato, dapprima, ad una drastica riduzione della fornitura (per circa 144 giorni – cfr. sub doc. 21)
e successivamente all'imputazione della morosità ai soli tre condomini attori rimasti collegati all'impianto di somministrazione di acqua;
- che gli attori avevano attivato un procedimento di negoziazione assistita sub doc. 24, il quale, però, era giunto ad esito negativo per esclusiva responsabilità del Rag. talché anche delle spese connesse, pari ad € 799,34, gli attori CP_1 chiedevano il rimborso (sub doc. 25).
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il Rag. e chiedeva, CP_1 previo differimento dell'udienza di prima comparizione per poter chiamare in causa la propria
Compagnia Assicurativa, di respingere tutte le domande formulate dagli Controparte_5 attori e, in via di subordine, di condannare l'Assicurazione a tenere indenne il convenuto da quanto avrebbe dovuto eventualmente corrispondere agli stessi. Preliminarmente, il Rag. orniva una CP_1 diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa e precisava che, nel novembre 2016, erano stati proprio gli stessi condomini ad affermare di non volere più un amministratore esterno tanto che, all'esito dell'assemblea condominiale, non solo non era stato approvato il rendiconto, ma il Rag. era stato privato dei poteri di gestione e di amministrazione del . Pertanto, era CP_1 CP_4 stato solo in seguito a questi accadimenti, che il convenuto aveva inoltrato la missiva del gennaio
2017 richiamata e prodotta da parte attrice. Quanto alla questione afferente l'assegno del Sig.
deduceva che, a seguito di varie vicissitudini, asseritamente irrilevanti, le somme dovute al Pt_1
Condominio sarebbero state effettivamente incassate, per agevolare i condomini e su indicazione del
Tribunale di Genova, dal Rag. in data 31.10.2016 e successivamente consegnate tramite CP_1 assegno circolare all'Avv. Carbonaro Luigi, legale del . Inoltre, precisava che la CP_4 compensazione delle spese in sede di reclamo sarebbe stata disposta dal Tribunale in ragione di una situazione di fatto confusa, determinata dal comportamento conflittuale e contradditorio dei che emerge con chiarezza dalla semplice lettura dei verbali di assemblea, rispetto alla Parte_4 quale l'amministratore sarebbe del tutto estraneo. Inoltre, come emergerebbe dalle produzioni allegate alla comparsa, sia il modello 770 di competenza del periodo di amministrazione CP_1
(quattro mesi), sia la fattura dello studio, sarebbero state regolarmente presentate (sub docc. 2 - 4).
Con provvedimento del 09.09.2019, il Giudice differiva la prima udienza di comparizione per permettere al convenuto di citare in causa la propria Compagnia di Assicurazione. Con note scritte per l'udienza cartolare del 07.06.2020, il convenuto, dando atto di aver erroneamente indicato la propria Compagnia di Assicurazione, chiedeva l'estromissione /di e Controparte_5 insisteva per la riunione del procedimento n.r.g. 6840/2019 con quello pendente dinnanzi altro
Giudice, n.r.g. 1114/2020, che vedeva come attore il Rag. e quale convenuta CP_1 [...]
Rimessi gli atti al Presidente della Sezione per decidere sull'istanza di riunione Controparte_2 presentata da parte convenuta, il fascicolo n.r.g. 1114/2020 veniva assegnato al Giudice già competente a decidere per la causa n.r.g. 6840/2019 che, con provvedimento del 29.12.2020, riteneva di dover, pregiudizialmente, pronunciarsi sulle eccezioni sollevate all'interno del fascicolo di nuova assegnazione. Il procedimento n.r.g. 1114/2020 veniva instaurato con atto di citazione del
24.01.2020 con cui il Rag. conveniva in giudizio la propria Compagnia di Assicurazioni, CP_1
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dagli attori Controparte_2 nel procedimento n.r.g. 6840/2019, affinché lo tenesse indenne da quanto fosse eventualmente tenuto
a corrispondere.
Con comparsa del 12.03.2020, si costituiva nel suddetto procedimento Controparte_2
la quale eccepiva la nullità della procura ad litem di parte attrice in quanto non avrebbe
[...] contenuto alcuno specifico riferimento alla causa, né l'indicazione del luogo e della data di conferimento della stessa. Inoltre, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per omissione e/o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e si opponeva all'istanza di riunione della presente causa
a quella n.r.g. 6840/2019. Nel merito, contestava le domande formulate dai Sigg.ri Pt_1 Pt_2
e nei confronti del Rag. el giudizio n.r.g. 6840/2019 e, in via di subordine, eccepiva Pt_3 CP_1
l'inoperatività della garanzia di polizza invocata dal proprio assicurato, richiamandosi a tutte le limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative condizioni di assicurazione.
Con provvedimento del 28.06.2021, il Giudice disponeva la riunione dei sopra indicati fascicoli e concedeva i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuti ammissibili taluni capitoli di prova dedotti dalle parti, fissava udienza per l'assunzione delle testimonianze richieste. All'udienza del
30.05.2022 veniva escusso il teste di parte convenuta, Avv. Luigi Carbonaro, il quale confermava di aver ricevuto i bonifici in data 16.10.2017 e in data 23.10.2018 per la somma complessiva di €
12.137,20 e riconosceva i relativi documenti prodotti da parte convenuta. Inoltre, confermava di aver distribuito la suddetta somma come dettagliato nel doc. B nell'occasione rammostratogli.
All'udienza del 15.09.2022, il Sig. endeva interpello sui capitoli ammessi di cui alla CP_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice e contestava di aver mai abbandonato l'incarico di amministratore affidatogli dalla Corte di Appello di Genova. Confermava di aver inviato la comunicazione sub doc. 8, ma deduceva di aver in tal modo proceduto in quanto gli stessi condomini avrebbero deciso, essendo meno di otto, di proseguire la gestione del senza CP_4 amministratore. Confermava di aver riscosso, durante un'udienza davanti al Giudice ad ottobre
2017, un assegno di € 12.137,20 emesso dal Sig. relativamente al pagamento delle spese di Pt_1 lite spettanti al Condominio, in base alla sentenza della Corte di Appello di Genova 15.3.2017, n.
329, ma dichiarava di averlo consegnato all'Avv. Carbonaro e di non sapere come detta somma avrebbe dovuto essere ripartita fra i condomini.
Escusse le prove orali ammesse e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per p.c. l'udienza del 09.01.2023.” (cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 1000/2023 del 24.04.2023, con la quale il Tribunale di
Genova rigettava le domande degli attori e li condannava al pagamento delle spese di lite sia del convenuto he della CP_1 Controparte_2
Il Tribunale preliminarmente inquadrava la responsabilità contrattuale di rappresentanza dell'amministratore con la conseguenza che, ai fini della prova dell'eventuale “mala gestio”, il creditore/attore provare l'inadempimento e l'entità del danno, mentre il debitore deve dimostrare o l'impossibilità della sopravvenuta prestazione per cause a lui non imputabili. In ogni caso deve essere fornita piena prova del danno patrimoniale subito. Il Tribunale rilevava, poi, che, nel caso di cui è causa, la nomina giudiziale dell'amministratore era avvenuta, in data 3.8.2016, non per obbligo di legge, essendo i condomini in numero inferiore a quelli per cui è necessaria la nomina dell'amministratore, ma per l'impossibilità dei condomini di prendere decisioni, ricordando il verbale dell'assemblea condominiale del novembre 2016: “I sig. e ritengono che Pt_1 CP_6 Pt_2 tale gestione sia difficilmente percorribile stante i fatti attualmente in essere e pertanto ritengono opportuno una gestione condominiale. I Sigg.ri e confermano Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
quanto sopra precisato e ribadiscono che allo stato non sussiste alcuna necessità di affrontare spese di un amministratore esterno….I sig.ri e , escludono che sia Parte_9 Pt_8 necessaria l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2017 in quanto non ritengono necessaria la persistenza di un amministratore della comunione…” (cfr sentenza).
Successivamente il Tribunale evidenziava che per varie voci di eventuali responsabilità dell'amministratore, gli attori non avevano dedotto alcun concreto e reale danno: -aver chiuso il conto corrente condominiale senza aprirne uno nuovo: “-non aver provveduto nel 2017 al pagamento del premio della Polizza Globale fabbricati;
-non aver mai proposto al Tribunale un ricorso per fare nominare un altro amministratore;
-non aver consegnato al nuovo amministratore documentazione nell'ambito del passaggio di consegne.” (cfr sentenza)
In relazione alla richiesta di rimborso delle spese giudiziali, richieste da per due Pt_1 giudizi relativi al condominio, il Tribunale riteneva che fossero un tentativo di modificare la compensazione operata dal Tribunale in dette occasioni: “Le spese sono relative a due giudizi. Il primo è un'opposizione a precetto rispetto al quale il Tribunale ed il Collegio, in sede di reclamo, hanno compensato le spese alla luce di una situazione di FATTO confusa (rectius causata dal comportamento conflittuale e contradditorio dei Condomini che emerge con chiarezza dalla semplice lettura dei verbali) rispetto alla quale l'Amministratore è del tutto estraneo. Il secondo procedimento riguarda la nomina DUE ANNI DOPO LA CESSAZIONE DELL'INCARICO
DELL'AMMINISTRATORE OM (come riconosciuto dal Collegio nel procedimento) di nuovo amministratore, e ciò sempre a causa dell'impossibilità dei Condomini di cooperare al fine di gestire il bene comune. Alla luce di quanto sopra pare assolutamente infondata la domanda di controparte sia in relazione all'an che in relazione al quantum” ( si veda in particolare conclusionale .” CP_1
(cfr sentenza). In relazione alla lamentata mancata presentazione del mod. 770 e della fattura della prestazione come amministratore, il Tribunale rilevava che, non solo nessun pregiudizio concreto ed attuale era stato dedotto, ma i relativi documenti erano stati prodotti in causa dal convenuto (doc. n' 2 e doc. n' 4). “Relativamente alla asserita mancata consegna al Sig. della Pt_2 sua quota di spese legali pagate dal sig. in forza della sentenza 329/2017. L'avv. Carbonaro Pt_1 [... sentito come teste ha dichiarato che “E' vero ho ricevuto dall'amministrazione del Condominio il bonifico di euro 12137,20. E' vero tale somma è stata distribuita come Parte_10 CP_1 emerge dal doc. B che mi viene rammostrato. Ricordo di aver visto il citato documento mandatomi forse dall'amministratore o forse da altro condomino” (cfr sentenza) Infine, sulla lamentata gestione CP_ del contratto di adduzione acqua con , il Tribunale rilevava che “all'assembra del 15/11/2016
i condomini davano atto del distacco dall'impianto da parte di alcuni di essi ed incaricavano
l'amministratore di provvedere alla regolamentazione presso dello stato di fatto. Nessuna CP_7 riduzione del servizio si è verificata. Controparte non ha fornito alcuna prova sul punto.” (cfr sentenza).
Con atto di citazione 24.11.2023 proponevano appello e Parte_1 Parte_2 contestando la sentenza con i punti da D a D5 e lamentando;
- D6) a) il mancato Parte_3 versamento della somma di € 1.572,00 spettante al Sig. in conseguenza della sentenza della Pt_2
Corte di Appello di Genova, 15.3.2017, n. 329, deducendo che il teste Avv. Carbonaro aveva dichiarato di aver ricevuto un bonifico e non un assegno pari all'intera somma dal Rag. che CP_1 tale somma era stata ripartita fra i vari condomini senza specificazioni utili a provare con certezza la consegna della quota al Sig. - D6) b) l'errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto che le Pt_2 spese giudiziali, addebitate ad fossero diretta conseguenza di giudizi conseguenti al Pt_1 comportamento definito “contraddittorio” dal Tribunale di Genova e, quindi, contrario a diligenza dell'amministratore che, nell'unica assemblea del 15.11.2016, aveva annunciato di non voler più occuparsi del condominio, senza presentare un ricorso per la sua sostituzione;
causando le spese giudiziali;
- D6) c) Mancato rimborso ai condomini dell'attivo di cassa come confermato anche dal rendiconto del Rag. - D6) d) errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto esistenti i danni CP_1 conseguenti all'arbitraria modifica effettuata dal Rag. el contratto di fornitura dell'acqua con CP_1
da ravvisarsi nella riduzione del serrvizio;
- D6) e) errore in fatto ed in diritto per non aver CP_7 disposto il rimborso del costo della procedura di negoziazione assistita;
- D6) f) omessa consegna al della fattura relativa al compenso che il Rag. i è autoliquidato e trattenuto e dei CP_4 CP_1 documenti fiscali;
- punto E errore in fatto ed in diritto per aver condannato gli appellanti al rimborso delle spese di lite a favore dell' non trattandosi di terza chiamata, ma convenuta Controparte_2 in causa riunta. Chiedevano la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande di risarcimento proposte in primo grado, con il favore delle spese dei due gradi.
Si costituiva, nel giudizio di appello, il Rag. con comparsa di costituzione CP_1
22.03.2024 con la quale contestava la fondatezza dei motivi di appello e, con appello incidentale condizionato, chiedeva, in denegato caso di riforma della sentenza gravata, di accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti di Controparte_2 Si costituiva, nel giudizio di appello, anche con comparsa di Controparte_2 costituzione ritualmente depositata, con la quale, preliminarmente, eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire e l'inammissibilità dei motivi di appello per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 348 bic cpc, essendosi gli appellanti limitati a reiterare le argomentazioni dedotte in primo grado. Eccepiva, altresì, l'infondatezza dei motivi di appello limitati alla riproposizione delle circostanze dedotte in primo grado e non accolte dalla sentenza gravata. Sull'appello incidentale condizionato proposto dal Rag. contestava l'inoperatività della garanzia così come eccepito CP_1 in primo grado. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata. In denegata ipotesi il rigetto dell'appello incidentale o la limitazione della rivalsa nei termini di polizza. Con vittoria delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 17.06.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va respinta l'eccezione di mancato rispetto del termine a comparire proposta da in Controparte_8 quanto nel motivo di appello non è indicato specificamente la violazione lamentata, né è stata contestata la tardività della costituzione, neppure nelle conclusionali, dalle altre parti.
Va respinta anche l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis cpc proposta sempre da in quanto, pur essendo parti dell'appello ai limiti dell'ammissibilità, anche da Controparte_8 ultimo, con l'ordinanza n. 23804/2025 della Corte di Cassazione, è stato ribadito che l'impugnazione deve contenere un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016
a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18,
Cass. 7675/19 e con l'orientamento fatto proprio da Cass. SU 27199/2017.
La Corte condivide la motivazione della sentenza gravata laddove evidenzia che, ai fini della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno per eventuali comportamenti di mala gestio,
è necessaria la prova specifica del danno subito, con dimostrazione gli effettivi pregiudizi subiti dal
. L'appello non formula motivi specifici, limitandosi ad affermare che, dagli atti del primo CP_4 grado, emergeva la prova del danno, senza però fornire elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella motivazione della sentenza gravata.
È infondato il motivo di cui al punto D a), relativo al mancato versamento della somma di € 1.572,00 spettante al Sig. in conseguenza della sentenza della Corte di Appello di Genova, 15.3.2017, Pt_2 n. 329. La Corte rileva che gli appellanti, nel motivo di appello, reiterano l'esposizione in fatto proposta fin dall'atto introduttivo, sostenendo che il Rag. dopo aver ritirato l'assegno presso CP_1 lo studio dell'Avv. Ditta, non lo avrebbe più consegnato e, in ogni caso, lamentano che al Sig. Pt_2 non è mai stata consegnata, dal Rag. la quota di sua spettanza, lamentando che la sentenza CP_1 gravata avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto, limitandosi a riportare quanto riferito dal teste Avv. Giuseppe Carbonaro. Al contrario, la sentenza gravata fornisce una chiara motivazione, fondata sugli elementi istruttori emersi e, precisamente, la dichiarazione testimoniale dell'Avv.
Carbonaro, il quale, senza ombra di dubbio, ha affermato di aver ricevuto, per conto del condominio, non un assegno, ma un bonifico dell'intera somma dal Rag. di aver distribuito la medesima CP_1 somma fra i condomini: “E' vero ho ricevuto dall'amministrazione del , Parte_11
Rag. il bonifico di euro 12137,20. È vero tale somma è stata distribuita come emerge dal doc. CP_1
B che mi viene rammostrato. Ricordo di aver visto il citato documento mandatomi forse dall'amministratore o forse da altro condomino” (v. dichiarazioni del teste riportate anche nella motivazione della sentenza gravata). A fronte di tali circostanze, riferite dal teste, non può ritenersi che sia emersa la prova gravante sulla parte attrice, stante l'evidente contrasto sul punto, dell'omesso ricevimento da parte del Sig. della somma a lui spettante. Conseguentemente non risulta Pt_2 provato un effettivo pregiudizio conseguente al comportamento del Rag. CP_1
È infondato anche il motivo sulla richiesta di risarcimento sia delle spese di lite relative alla fase di reclamo nel procedimento Trib. Genova R.g. 9086/2017, sia quelle determinate dalla proposizione del procedimento per la nomina di un nuovo amministratore. La Corte, pur ritenendo, diversamente dalla sentenza gravata, che, avendo ricevuto un mandato giudiziale, l'amministratore non poteva sottrarsi all'attività di amministrazione del condominio, osserva che tuttavia, non è stata provata alcuna attività da parte dei condomini di contestazione e/o segnalazione al Tribunale della mancata attività dell'amministratore giudiziale fino al ricorso 23.2.2018, proposto per la nomina del nuovo amministratore.
Infatti, come evidenziato anche nel provvedimento cron. 102/2018 del 24.4.2018 RG 1687/2018 di nomina del nuovo amministratore, successivamente all'assemblea del 15.11.2016 (Doc. n' 3 appellanti fasc. primo grado), risulta la lettera 16.1.2017 (Doc. n' 8 appellanti fasc. primo grado) con la quale l'amministratore aveva informato i condomini “che a seguito assemblea condominiale, è palesata l'impossibilità di svolgere attività amministrativa presso il condominio in oggetto. Pertanto sono state svolte tutte le operazioni richieste al riguardo e attuati tutti i provvedimenti onde poter permettere il proseguo della gestione autonoma così come deliberato”. La sola lettera 18.2.2017, inviata da (Doc. n' 9 appellanti fasc. primo grado), si limita a contestare, da una parte, Parte_1 alcune interpretazioni da parte dell'amministratore del contenuto del verbale dell'assemblea
15.11.2016, dall'altra, alcune voci del rendiconto, senza alcun riferimento o contestazione alla volontà dell'amministratore di sospendere l'attività o richiesta di riprenderla.
A fronte della non corretta sospensione dell'attività dell'amministratore giudiziale, i condomini sono rimasti passivi, omettendo sia di contestare tale comportamento all'amministratore, sia di segnalarlo al Tribunale, continuando nella impossibile gestione, con azioni esecutive e di opposizione alle stesse, chiedendo la nomina di un nuovo amministratore a distanza di 2 anni.
Le prime spese di lite, richieste dagli appellanti, sono relative al reclamo contro l'ordinanza di sospensione nel giudizio di opposizione a precetto RG 6860/2017, concluso con la sentenza n'
710/2018. Il reclamo proposto dai condomini opposti contro l'ordinanza di sospensione ottenuta da infatti, è stato rigettato dal Collegio, ma sono state compensate le spese di lite, che gli Pt_1 appellanti sostengono essere state causate dal comportamento dell'amministratore, definito “quanto meno contraddittorio” nella sentenza finale.
Tuttavia, la Corte ritiene che non sussiste alcuna prova certa che dette spese possano essere collegate in nesso causale con il comportamento dell'amministratore. Non solo il reclamo è stato proposto in conseguenza della decisione discrezionale dei condomini e , ma nell'ordinanza Pt_7 Pt_8 Pt_5 di conferma del 18.9.2017 RG 9086/2017 del Tribunale di Genova, si legge, in relazione alla compensazione delle spese: “sussistendone i gravi motivi, rappresentati, così come ha già rilevato il giudice dell'opposizione nell'ordinanza qui impugnata, da una situazione di fatto alquanto confusa
e dalla condotta contradditoria dell'amministratore giudiziario Dr. (Doc. n' 14 fasc. primo CP_1 grado appellanti), laddove, se la condotta contraddittoria è riferita all'amministratore, la “situazione di fatto alquanto confusa” può senz'altro essere riferibile ai contrasti fra i condomini, con impossibilità di raggiungere prova certa del nesso causale con la condotta del solo amministratore.
Anche in relazione alle spese per la nomina di un nuovo amministratore giudiziale, nonostante il non corretto comportamento dell'amministratore giudiziale di abbandono dell'incarico giudiziale, la
Corte non ritiene che possano essere addebitabili al Rag. in quanto non è stato provato alcun CP_1 danno diretto da parte degli appellanti. Le spese per la nomina di un nuovo amministratore giudiziale, in ogni caso, avrebbero dovuto essere sostenute dal , anche in ragione di quanto prima CP_4 affermato in ordine alla inerzia dei condomini e alla mancata contestazione diretta dell'inerzia al predetto e/o al Tribunale, mentre nessuna prova è stata fornita in relazione di un ulteriore danno derivante dall'eventuale ritardo nella nomina, che avrebbe potuto giustificare un risarcimento. È infondato anche il motivo sulla mancata restituzione ai condomini dell'attivo di cassa. Nella sentenza gravata non è stata fornita alcuna motivazione in merito. Sul punto, al di là di affermazioni che richiamano il rendiconto allegato alla lettera 16.1.2016 del Rag. Doc. n' 8 appellanti fasc. CP_1 primo grado), dove, a fronte di una “giacenza conto corrente” di € 283,27, risulta contabilizzato un saldo debito condominiale di € 808,38, non è emersa alcuna prova certa del credito condominiale e della mancata restituzione, né tale prova può emergere sic et simpliciter dall'esame del richiamato verbale di assemblea 7.6.2018 avanti al nuovo amministratore (Doc. n' 18 appellanti fasc. primo grado). Al punto 2a-, l'amministratore Geom. comunica che, a seguito del passaggio di Per_1 consegne del 29.05.16, “come da elenco che si allega (all “b”) – omissis - non è stata trasferita nessuna situazione di cassa”. Tuttavia, non solo non risulta prodotto l'allegato b, ma anche nei successivi punti, il verbale di assemblea si incentra sull'importo dovuto al per la Parte_12 vittoria delle spese legali nei confronti di piuttosto che sull'esistenza e consistenza di un Pt_1 attivo di cassa. Pertanto, anche sul punto non è stata fornita alcuna prova né dell'esistenza dell'attivo di , né di un danno diretto conseguente al comportamento dell'amministratore. Pt_13
È infondato anche il motivo per il risarcimento danni conseguente ad un comportamento dell'amministratore, che aveva riportato ad una riduzione della somministrazione di acqua da parte CP_ di ed ad una morosità.
Sul punto non risulta provata con certezza una condotta illecita dell'amministratore né un danno specifico subito dai condomini. Nel verbale di assemblea del 15.11.2016 veniva dato atto dell'avvenuto distacco di 4 utenti mentre altri 4 erano “rimasti legati alla vecchia utenza
Mediterranea delle Acque con annessi costi diversi”. Dato atto di tale situazione, seguono varie richieste di verifica dell'avvenuto distacco e delle spese future, cui fanno seguito dichiarazioni contrastanti fra i condomini che non decidono alcun incombente a carico dell'amministratore. Nella assemblea straordinaria del 7.6.2018, davanti al nuovo amministratore Rag. i condomini al Per_1 punto c-, si legge: “L'assemblea unanimemente da atto che l'impianto idrico da cui si sono staccati alcuni condomini è di proprietà condominiale, così come la fornitura che però essendo stata ridotta nel numero di utenze, resterà a carico dei soli condomini allacciati, mentre le spese di manutenzione della rete idrica resteranno in capo a tutti ai sensi dell'art. 1117 del c.c.. Per ciò che concerne le spese pregresse si richiede all'amministratore di verificare in tale senso con l'aiuto dei condomini.”
(Doc. n' 14 fasc. primo grado appellanti).
Dai detti documenti non risulta alcun danno causato dall'Amministratore in relazione ad CP_1 eventuali riduzioni di consumi e/o a morosità. Né tale situazione risulta provata con certezza CP_ dall'esame della fattura/estratto conto di del 16.10.2017 (Doc. n' 21 fasc. primo grado appellanti), la quale non contiene elementi idonei a dare certezza di un danno specifico da addebitare all'amministratore.
Infine, gli appellanti lamentano la mancata consegna al condominio della fattura relativa al compenso dell'amministratore e dei documenti fiscali. Tale motivo di appello è generico in relazione ai documenti, in quanto non viene formulata alcuna specificazione dei documenti fiscali non consegnati.
In relazione alla fattura per il proprio compenso, la contestazione iniziale era relativa alla mancata fatturazione della stessa e non alla mancata consegna, ma, come motivato nella sentenza gravata, la fattura del compenso era stata emessa e depositata con la costituzione in giudizio (Doc. n'4 fattura del 2.2.2017). Non solo non era stata contestata la semplice mancata consegna, ma nessun pregiudizio concreto è stato provato, e neppure dedotto dagli appellanti, in conseguenza della mancata consegna della fattura.
Del tutto infondata è la lamentata mancata liquidazione delle spese della negoziazione assistita in quanto tale liquidazione avrebbe potuto essere prevista solo in caso di accoglimento della domanda giudiziale e di liquidazione delle spese di causa, di cui la procedura di negoziazione, al pari della mediazione, rappresenta un unicum.
Anche sulla condanna alle spese di lite della compagnia di assicurazione, non è fondato il motivo formale che la stessa non era una terza chiamata, bensì la convenuta in un procedimento connesso e poi riunito. La distinzione formale fra terza chiamata in garanzia e convenuta in giudizio riunito, non cambia il titolo della chiamata in garanzia svolta dal rag. n nesso causale e per effetto della CP_1 domanda di risarcimento danni per il comportamento colposo del Rag. CP_1
Anche con l'ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024, la Cassazione ha ribadito il principio che, in caso di rigetto della domanda, l'attore, che ha provocato la chiamata, deve farsi carico delle spese del terzo chiamato, se la chiamata si è resa necessaria per le tesi dell'attore medesimo.
La Corte, sia pure con una parziale diversa motivazione, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata. L'appello incidentale condizionato risulta assorbito.
Le spese del presente grado nei confronti dell'appellato seguono la soccombenza degli CP_1 appellanti e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione determinato dalle parti, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Gli appellanti devono essere condannati alle spese di lite del grado anche nei confronti dell'appellata in quanto l'appello ha reso necessario l'appello incidentale condizionato, Controparte_2 determinando la necessaria costituzione del chiamato in garanzia dall'appellato CP_1 Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 1082/2023, avverso la sentenza n. 1000/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 24/04/2023 così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di CP_1
e di he liquida, per ciascuna parte, in € 4.300,00 oltre maggiorazione ed accessori Controparte_3 di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 5 settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino