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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1800 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- nata a [...]ù) il 02.11.1986 Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marialuisa Mazzocchi, giusta C.F._1 procura in atti;
E
- nato a [...]ù) il 03.06.1979 Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marialuisa Mazzocchi, giusta C.F._2 procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore (Roma il 24 luglio 2020). Persona_1
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 08.02.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra
[...]
Le decisioni di maggior interesse per la minore verranno assunte da Parte_1 entrambi i genitori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente. 2) La casa familiare sita a Roma, Via Ezio Pinza n. 15 viene assegnata alla madre
Parte_1
3) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e salvo impegni già assunti. In ogni caso il padre, terrà presso di sé la figlia almeno due fine settimana al mese dal sabato prima dell'ora di cena fino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola ovvero dalla madre durante le vacanze scolastiche;
nonché un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, che si indica nel martedì, con pernottamento, dall'uscita di scuola al giorno successivo allorquando il padre condurrà a scuola ovvero a casa della madre nei periodi Per_1 delle vacanze scolastiche;
- per le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con il padre almeno tre settimane, Per_1 di cui almeno due consecutive, secondo un calendario che verrà concordato tra i genitori ogni anno entro il 30 maggio in base al periodo delle ferie accordate a ciascun genitore;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il Per_1 periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al 30 dicembre compreso e con l'altro
1 quello dal 31 dicembre alla ripresa della scuola, stabilendo che a prescindere dal periodo di alternanza, la minore trascorra la cena della vigilia (24 dicembre) con un genitore e il pranzo di Natale (25 dicembre) con l'altro, fermo restando che i genitori si potranno accordare per una diversa alternanza a seconda delle rispettive esigenze;
- per le vacanze di Pasqua, trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo Per_1 dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua compreso e con l'altro quello dalla Pasquetta alla ripresa della scuola.
- quanto ai ponti scolastici, i genitori si accorderanno non appena verrà pubblicato il calendario scolastico per alternarsi affinché l'organizzazione della minore non sia posta esclusivamente a carico della madre;
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del padre e della festa del papà Per_1 con pari diritto per la madre per il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno unitamente ad entrambi i genitori se Per_1 possibile, ovvero ad anni alterni con uno dei genitori a pranzo e con l'altro a cena;
4) Il padre, sig. attualmente disoccupato e in cerca di Controparte_1 occupazione, verserà alla madre Sig.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 200,00 (duecento/oo) Per_1 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo della vita. Le Parti danno atto che il Sig. ha iniziato a versare detto importo Per_1 mensile a partire dallo scorso agosto 2024.
5) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori Per_1 nella misura del 50 % secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma del
17 dicembre 2014 a cui espressamente si rinvia, con espresso preventivo accordo alla frequentazione di almeno una attività sportiva all'anno per la figlia Per_1
Il genitore che intende affrontare la spesa straordinaria per la quale sia richiesto il preventivo accordo in base al citato Protocollo del Tribunale di Roma, dovrà inviare all'altro genitore espressa richiesta scritta, via email o whatsapp o latro mezzo, e quest'ultimo entro e non oltre 10 giorni dovrà rispondere sempre per iscritto motivando il proprio eventuale diniego. In mancanza varrà il principio del silenzio assenso. 6) I genitori concordano a che l'assegno unico familiare per sia richiesto e Per_1 riscosso solo dalla madre sig.ra . Parte_1
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti del figlio minore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 08.02.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.02.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1800 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
- nata a [...]ù) il 02.11.1986 Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marialuisa Mazzocchi, giusta C.F._1 procura in atti;
E
- nato a [...]ù) il 03.06.1979 Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marialuisa Mazzocchi, giusta C.F._2 procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore (Roma il 24 luglio 2020). Persona_1
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 08.02.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Sig.ra
[...]
Le decisioni di maggior interesse per la minore verranno assunte da Parte_1 entrambi i genitori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente. 2) La casa familiare sita a Roma, Via Ezio Pinza n. 15 viene assegnata alla madre
Parte_1
3) Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e salvo impegni già assunti. In ogni caso il padre, terrà presso di sé la figlia almeno due fine settimana al mese dal sabato prima dell'ora di cena fino al lunedì mattina successivo quando la riaccompagnerà a scuola ovvero dalla madre durante le vacanze scolastiche;
nonché un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, che si indica nel martedì, con pernottamento, dall'uscita di scuola al giorno successivo allorquando il padre condurrà a scuola ovvero a casa della madre nei periodi Per_1 delle vacanze scolastiche;
- per le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con il padre almeno tre settimane, Per_1 di cui almeno due consecutive, secondo un calendario che verrà concordato tra i genitori ogni anno entro il 30 maggio in base al periodo delle ferie accordate a ciascun genitore;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il Per_1 periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche e fino al 30 dicembre compreso e con l'altro
1 quello dal 31 dicembre alla ripresa della scuola, stabilendo che a prescindere dal periodo di alternanza, la minore trascorra la cena della vigilia (24 dicembre) con un genitore e il pranzo di Natale (25 dicembre) con l'altro, fermo restando che i genitori si potranno accordare per una diversa alternanza a seconda delle rispettive esigenze;
- per le vacanze di Pasqua, trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo Per_1 dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua compreso e con l'altro quello dalla Pasquetta alla ripresa della scuola.
- quanto ai ponti scolastici, i genitori si accorderanno non appena verrà pubblicato il calendario scolastico per alternarsi affinché l'organizzazione della minore non sia posta esclusivamente a carico della madre;
- trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del padre e della festa del papà Per_1 con pari diritto per la madre per il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno unitamente ad entrambi i genitori se Per_1 possibile, ovvero ad anni alterni con uno dei genitori a pranzo e con l'altro a cena;
4) Il padre, sig. attualmente disoccupato e in cerca di Controparte_1 occupazione, verserà alla madre Sig.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 200,00 (duecento/oo) Per_1 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo della vita. Le Parti danno atto che il Sig. ha iniziato a versare detto importo Per_1 mensile a partire dallo scorso agosto 2024.
5) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori Per_1 nella misura del 50 % secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma del
17 dicembre 2014 a cui espressamente si rinvia, con espresso preventivo accordo alla frequentazione di almeno una attività sportiva all'anno per la figlia Per_1
Il genitore che intende affrontare la spesa straordinaria per la quale sia richiesto il preventivo accordo in base al citato Protocollo del Tribunale di Roma, dovrà inviare all'altro genitore espressa richiesta scritta, via email o whatsapp o latro mezzo, e quest'ultimo entro e non oltre 10 giorni dovrà rispondere sempre per iscritto motivando il proprio eventuale diniego. In mancanza varrà il principio del silenzio assenso. 6) I genitori concordano a che l'assegno unico familiare per sia richiesto e Per_1 riscosso solo dalla madre sig.ra . Parte_1
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti del figlio minore.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 08.02.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.02.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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