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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
68-25 p.u.
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est.
nel giudizio n. 68/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
, cf Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
cf CP_1 C.F._1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
1 - Letto il ricorso n. 65/25 p.u. con il quale ha Parte_1
chiesto che venga dichiarata la liquidazione controllata di
[...]
cf , nato a [...] il CP_1 C.F._1
30/7/1970, residente in [...].;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore risiede in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita ex officio ai sensi degli artt. 65 co. 2, 270 co. 5 e 42 CCI, necessaria al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura;
- osservato che il debitore non si è costituito nè è comparso all'udienza;
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, risultando provato che è imprenditore individuale svolgente attività di coltivazione di ortaggi in piena aria;
- osservato che il debitore versa in una situazione di insolvenza come emerge dall'esito solo parzialmente satisfattivo della promossa esecuzione immobiliare, dalla presenza di debiti nei confronti di erario ed enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emerge dagli atti allegati e acquisiti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a €
50.000,00 e che si tratta di impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCI
2 come già in precedenza accertato da questo Tribunale sicché è assoggettabile alla liquidazione controllata;
- rilevato che il debitore non ha allegato la attestazione prevista dall'art. 268 co. 3 CCI;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co. 3 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
cf , nato a [...] CP_1 C.F._1
il 30/7/1970, residente in [...].;
- designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- nomina liquidatore l'avv. Paola Cuzzocrea;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30
3 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
e ) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla società debitrice ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e
280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCI;
l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui la impresa debitrice risulti essere intestataria di beni immobili o di mobili registrati.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e al Registro Imprese.
Mantova, 30 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Mauro P. Bernardi il Giudice Est. dott.ssa Francesca Arrigoni
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TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice Rel. Est.
nel giudizio n. 68/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
, cf Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
cf CP_1 C.F._1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
1 - Letto il ricorso n. 65/25 p.u. con il quale ha Parte_1
chiesto che venga dichiarata la liquidazione controllata di
[...]
cf , nato a [...] il CP_1 C.F._1
30/7/1970, residente in [...].;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore risiede in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata da parte ricorrente e quella acquisita ex officio ai sensi degli artt. 65 co. 2, 270 co. 5 e 42 CCI, necessaria al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura;
- osservato che il debitore non si è costituito nè è comparso all'udienza;
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, risultando provato che è imprenditore individuale svolgente attività di coltivazione di ortaggi in piena aria;
- osservato che il debitore versa in una situazione di insolvenza come emerge dall'esito solo parzialmente satisfattivo della promossa esecuzione immobiliare, dalla presenza di debiti nei confronti di erario ed enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emerge dagli atti allegati e acquisiti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a €
50.000,00 e che si tratta di impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCI
2 come già in precedenza accertato da questo Tribunale sicché è assoggettabile alla liquidazione controllata;
- rilevato che il debitore non ha allegato la attestazione prevista dall'art. 268 co. 3 CCI;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co. 3 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
cf , nato a [...] CP_1 C.F._1
il 30/7/1970, residente in [...].;
- designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- nomina liquidatore l'avv. Paola Cuzzocrea;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30
3 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
e ) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla società debitrice ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e
280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCI;
l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui la impresa debitrice risulti essere intestataria di beni immobili o di mobili registrati.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e al Registro Imprese.
Mantova, 30 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Mauro P. Bernardi il Giudice Est. dott.ssa Francesca Arrigoni
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