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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3144/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSA FRANCA
ER MI, C.F. con il patrocinio C.F._2 dell'avv. BARTOLINI SONIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 9 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di porre la propria residenza ed il loro domicilio dove riterranno opportuno sia in Italia che all'estero.
2) I coniugi, in merito alla casa familiare, ubicata in Serramazzoni
(MO) alla via Pazzano n. 4 composta da villino con due appartamenti ed area cortiliva, di proprietà degli stessi nella misura del 50% cadauno, verrà venduta a terzi, dando atto di avere dato incarico ad agenzie immobiliari della zona per venderla ad un prezzo non inferiore a 450.000; fino al momento dell'avvenuta vendita, l'appartamento più grande verrà assegnato alla moglie che lo abiterà unitamente alle figlie ove manterranno la loro residenza anagrafica e quello più piccolo, ubicato al pian terreno, verrà assegnato al marito.
3) Gli arredi della casa familiare rimarranno in comproprietà ai coniugi e verranno divisi al momento della vendita della casa familiare. Il marito trasferirà presso l'appartamento più piccolo solo gli effetti personali.
4) La LI minorenne sarà affidata congiuntamente ad ER entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
Entrambi i genitori si occuperanno in uguale misura della sua cura, educazione ed istruzione e manterranno con la medesima come con la LI primogenita, rapporti equilibrati e sereni, garantendo la loro presenza in modo continuato e significativo. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni di carattere ordinario verranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della LI presso di sé.
5) Sul diritto di visita viene stabilito che le figlie trascorreranno in base alle loro esigenze e volontà il loro tempo con entrambi i genitori.
pagina 2 di 9 In particolare il padre si occuperà della LI minore ER garantendo la sua presenza con la LI nelle giornate di martedì e di giovedì curandone anche la cena con la LI e sarà presente con la stessa un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera il tutto compatibilmente agli impegni lavorativi dello stesso e della LI, con impegno a recuperare le giornate perse sempre previo accordo scritto con la madre. In caso di impossibilità del a Parte_1 tenere la LI minore nei giorni di sua spettanza lo stesso si impegna a comunicare alla madre con congruo anticipo gli impedimenti lavorativi in modo che la stessa si possa organizzare per la LI.
6) Entrambi i coniugi dovranno comunicarsi per iscritto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti (con indicazione della località prescelta e della durata delle stesse) e l'eventuale lavoro estivo della moglie (relativo ai mesi di giugno-luglio e di agosto ovvero anche solo ad uno di questi mesi); qualora il padre trascorrerà le sue ferie nel periodo di assenza lavorativa della moglie, ogni obbligo di mantenimento verso le figlie resterà a suo carico e dovrà accordarsi con la nonna materna o paterna per la gestione delle ragazze nel periodo di sua competenza.
7) Il padre sarà obbligato mensilmente, al versamento a favore della madre, della somma di Euro 400,00, quale contributo per il mantenimento della LI , e di Euro 300,00 quale contributo per Per_2 il mantenimento della LI;
detto importo dovrà essere ER versato direttamente sul c/c intestato alla madre, RA RI entro il giorno 23 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Le parti concordano che il contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre dovrà essere versato per 12 mensilità: qualora la moglie- previa comunicazione scritta al marito entro il 30 del mese di aprile - dovesse assentarsi per motivi di lavoro (lavori stagionali pagina 3 di 9 estivi) nei tre mesi di giugno, luglio e di agosto, o in uno o due di questi mesi, durante questo periodo, le figlie saranno gestite direttamente dal padre, e quindi il contributo al mantenimento alla moglie da parte del padre per le figlie, si riterrà sospeso, salvo essere ripreso con il mese di settembre, al rientro della moglie nella casa familiare che avverrà entro la fine del mese di agosto.
8) I genitori sono obbligati al versamento delle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie, nella misura del 50% cadauno.
Per dette spese si applicherà il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, sottoscritto in data 25.09.2019 dal
Presidente del Tribunale di Modena, Dott. Pasquale Liccardo, dal
Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Modena, dall' di Modena, Gruppo Controparte_1 CP_2
e dal Presidente f.f. Sezione Prima Dott.ssa Susanna Cividali
[...]
(che viene qui di seguito trascritto) e specificatamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposti da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 4 di 9 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico,
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ludiche e pertinente corredo e attrezzatura;
b) viaggi e vacanze che i minori faranno da soli;
patentino, patente, mezzi, auto, scuola guida, carburante, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, contravvenzioni, revisioni, bolli e assicurazioni.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- In aggiunta alle spese tutte indicate in suddetto Protocollo, i coniugi stabiliscono che, per la LI , frequentante l'università degli Per_2
Studi di Reggio Emilia, i genitori provvederanno mensilmente al pagamento del 50% dell'affitto della casa di Reggio Emilia ove abita e il 50% delle tasse universitarie.
pagina 5 di 9 9) I coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà percepito dagli stessi nella misura del 50% cadauno.
10) I coniugi si danno atto di essere reciprocamente autosufficienti e rinunciano l'uno verso l'altro ad un assegno di mantenimento.
11) I genitori, in ogni caso, si obbligano reciprocamente e nell'esclusivo interesse della prole, a consultarsi per le scelte e decisioni riguardanti la LI minore e a collaborare affinché
l'istruzione e la crescita della stessa avvenga nel miglior modo possibile prestandosi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nell'ordinaria conduzione di vita, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora ne abbisognassero per ragioni di lavoro o di salute o per ogni altra necessità della LI.
12) I coniugi concordano che il conto corrente cointestato acceso presso l'istituto di credito verrà estinto e il residuo verrà ripartito tra le parti. Fino al momento della chiusura di detto conto, lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per le spese da sostenere nell'interesse delle figlie.
13) I coniugi, in merito alle autovetture pattuiscono quanto segue:
- l'autovettura tipo Renault Captur tg. EX112RV verrà assegnata in proprietà esclusiva alla moglie;
- l'autovettura tipo Ford Puma tg GF144MH su cui grava un finanziamento con Ford Credit, verrà assegnata in proprietà esclusiva al marito che provvederà con denaro suo personale al pagamento della rate di finanziamento e al riscatto della stessa presso la concessionaria dalla quale la ridetta autovettura è stata acquistata, liberando da ogni vincolo la moglie.
- l'autovettura tipo Fiat 500 tg. FA011BC intestata alla moglie verrà come è di fatto concessa in comodato gratuito alla LI . Per_2
pagina 6 di 9 14) La moglie rinuncia sin da ora ad eventuali pretese circa la liquidazione del TFR del marito e/ o a qualsiasi pretesa di natura economica nei confronti dello stesso.
15) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di non avere altri beni in comune e, conseguentemente, di non poter più̀ pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo ragione, causa o diritto.
16) Il sig. consegnerà le chiavi dell'immobile ove è Parte_1 residente la moglie entro la fine del presente mese.
17) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver già provveduto, in separata sede, a regolamentare gli ulteriori rapporti patrimoniali non espressamente previsti dal presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
18) I coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora all'espatrio, sia per turismo che per motivi di lavoro, e si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio dei documenti necessari.
19) Le spese della presente procedura sono poste a carico di entrambi i coniugi i quali provvederanno ciascuno a corrispondere le stesse al proprio procuratore.
20) Per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano, sin da ora, a prestarsi la più completa e leale collaborazione.
21) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale delle parti e di richiedere l'applicazione della norma di cui all'art. 127 ter c.c..”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
pagina 7 di 9 - che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ER MI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...]
[...]
MI, nata il [...] a [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997, atto n. 41, Parte II serie A).
pagina 8 di 9 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3144/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSA FRANCA
ER MI, C.F. con il patrocinio C.F._2 dell'avv. BARTOLINI SONIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 9 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di porre la propria residenza ed il loro domicilio dove riterranno opportuno sia in Italia che all'estero.
2) I coniugi, in merito alla casa familiare, ubicata in Serramazzoni
(MO) alla via Pazzano n. 4 composta da villino con due appartamenti ed area cortiliva, di proprietà degli stessi nella misura del 50% cadauno, verrà venduta a terzi, dando atto di avere dato incarico ad agenzie immobiliari della zona per venderla ad un prezzo non inferiore a 450.000; fino al momento dell'avvenuta vendita, l'appartamento più grande verrà assegnato alla moglie che lo abiterà unitamente alle figlie ove manterranno la loro residenza anagrafica e quello più piccolo, ubicato al pian terreno, verrà assegnato al marito.
3) Gli arredi della casa familiare rimarranno in comproprietà ai coniugi e verranno divisi al momento della vendita della casa familiare. Il marito trasferirà presso l'appartamento più piccolo solo gli effetti personali.
4) La LI minorenne sarà affidata congiuntamente ad ER entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
Entrambi i genitori si occuperanno in uguale misura della sua cura, educazione ed istruzione e manterranno con la medesima come con la LI primogenita, rapporti equilibrati e sereni, garantendo la loro presenza in modo continuato e significativo. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni di carattere ordinario verranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della LI presso di sé.
5) Sul diritto di visita viene stabilito che le figlie trascorreranno in base alle loro esigenze e volontà il loro tempo con entrambi i genitori.
pagina 2 di 9 In particolare il padre si occuperà della LI minore ER garantendo la sua presenza con la LI nelle giornate di martedì e di giovedì curandone anche la cena con la LI e sarà presente con la stessa un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera il tutto compatibilmente agli impegni lavorativi dello stesso e della LI, con impegno a recuperare le giornate perse sempre previo accordo scritto con la madre. In caso di impossibilità del a Parte_1 tenere la LI minore nei giorni di sua spettanza lo stesso si impegna a comunicare alla madre con congruo anticipo gli impedimenti lavorativi in modo che la stessa si possa organizzare per la LI.
6) Entrambi i coniugi dovranno comunicarsi per iscritto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti (con indicazione della località prescelta e della durata delle stesse) e l'eventuale lavoro estivo della moglie (relativo ai mesi di giugno-luglio e di agosto ovvero anche solo ad uno di questi mesi); qualora il padre trascorrerà le sue ferie nel periodo di assenza lavorativa della moglie, ogni obbligo di mantenimento verso le figlie resterà a suo carico e dovrà accordarsi con la nonna materna o paterna per la gestione delle ragazze nel periodo di sua competenza.
7) Il padre sarà obbligato mensilmente, al versamento a favore della madre, della somma di Euro 400,00, quale contributo per il mantenimento della LI , e di Euro 300,00 quale contributo per Per_2 il mantenimento della LI;
detto importo dovrà essere ER versato direttamente sul c/c intestato alla madre, RA RI entro il giorno 23 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Le parti concordano che il contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre dovrà essere versato per 12 mensilità: qualora la moglie- previa comunicazione scritta al marito entro il 30 del mese di aprile - dovesse assentarsi per motivi di lavoro (lavori stagionali pagina 3 di 9 estivi) nei tre mesi di giugno, luglio e di agosto, o in uno o due di questi mesi, durante questo periodo, le figlie saranno gestite direttamente dal padre, e quindi il contributo al mantenimento alla moglie da parte del padre per le figlie, si riterrà sospeso, salvo essere ripreso con il mese di settembre, al rientro della moglie nella casa familiare che avverrà entro la fine del mese di agosto.
8) I genitori sono obbligati al versamento delle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie, nella misura del 50% cadauno.
Per dette spese si applicherà il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, sottoscritto in data 25.09.2019 dal
Presidente del Tribunale di Modena, Dott. Pasquale Liccardo, dal
Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Modena, dall' di Modena, Gruppo Controparte_1 CP_2
e dal Presidente f.f. Sezione Prima Dott.ssa Susanna Cividali
[...]
(che viene qui di seguito trascritto) e specificatamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposti da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 4 di 9 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico,
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ludiche e pertinente corredo e attrezzatura;
b) viaggi e vacanze che i minori faranno da soli;
patentino, patente, mezzi, auto, scuola guida, carburante, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, contravvenzioni, revisioni, bolli e assicurazioni.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- In aggiunta alle spese tutte indicate in suddetto Protocollo, i coniugi stabiliscono che, per la LI , frequentante l'università degli Per_2
Studi di Reggio Emilia, i genitori provvederanno mensilmente al pagamento del 50% dell'affitto della casa di Reggio Emilia ove abita e il 50% delle tasse universitarie.
pagina 5 di 9 9) I coniugi stabiliscono che l'assegno unico sarà percepito dagli stessi nella misura del 50% cadauno.
10) I coniugi si danno atto di essere reciprocamente autosufficienti e rinunciano l'uno verso l'altro ad un assegno di mantenimento.
11) I genitori, in ogni caso, si obbligano reciprocamente e nell'esclusivo interesse della prole, a consultarsi per le scelte e decisioni riguardanti la LI minore e a collaborare affinché
l'istruzione e la crescita della stessa avvenga nel miglior modo possibile prestandosi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nell'ordinaria conduzione di vita, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora ne abbisognassero per ragioni di lavoro o di salute o per ogni altra necessità della LI.
12) I coniugi concordano che il conto corrente cointestato acceso presso l'istituto di credito verrà estinto e il residuo verrà ripartito tra le parti. Fino al momento della chiusura di detto conto, lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per le spese da sostenere nell'interesse delle figlie.
13) I coniugi, in merito alle autovetture pattuiscono quanto segue:
- l'autovettura tipo Renault Captur tg. EX112RV verrà assegnata in proprietà esclusiva alla moglie;
- l'autovettura tipo Ford Puma tg GF144MH su cui grava un finanziamento con Ford Credit, verrà assegnata in proprietà esclusiva al marito che provvederà con denaro suo personale al pagamento della rate di finanziamento e al riscatto della stessa presso la concessionaria dalla quale la ridetta autovettura è stata acquistata, liberando da ogni vincolo la moglie.
- l'autovettura tipo Fiat 500 tg. FA011BC intestata alla moglie verrà come è di fatto concessa in comodato gratuito alla LI . Per_2
pagina 6 di 9 14) La moglie rinuncia sin da ora ad eventuali pretese circa la liquidazione del TFR del marito e/ o a qualsiasi pretesa di natura economica nei confronti dello stesso.
15) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di non avere altri beni in comune e, conseguentemente, di non poter più̀ pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo ragione, causa o diritto.
16) Il sig. consegnerà le chiavi dell'immobile ove è Parte_1 residente la moglie entro la fine del presente mese.
17) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver già provveduto, in separata sede, a regolamentare gli ulteriori rapporti patrimoniali non espressamente previsti dal presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
18) I coniugi si autorizzano reciprocamente fin da ora all'espatrio, sia per turismo che per motivi di lavoro, e si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio dei documenti necessari.
19) Le spese della presente procedura sono poste a carico di entrambi i coniugi i quali provvederanno ciascuno a corrispondere le stesse al proprio procuratore.
20) Per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano, sin da ora, a prestarsi la più completa e leale collaborazione.
21) I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale delle parti e di richiedere l'applicazione della norma di cui all'art. 127 ter c.c..”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
pagina 7 di 9 - che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ER MI, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...]
[...]
MI, nata il [...] a [...].
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SERRAMAZZONI (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997, atto n. 41, Parte II serie A).
pagina 8 di 9 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9