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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18699 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 32040/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 32040/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso nel Parte_1 presente procedimento dall'Avv. SOLINA BARBIERI del Foro di Roma (CF.
); C.F._1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
- resistente contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/06/2023 il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha impugnato i provvedimenti con cui l' ad aveva negato il rilascio Controparte_1 CP_1 dei visti d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli.
Nel ricorso veniva rappresentato che in data 29/11/2021 la Prefettura di Parma aveva rilasciato i nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie CP_2
nata in [...] il [...] e i figli nato in [...] il
[...] Persona_1
16.12.2004, , nato in [...] il [...] e , Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], tutti minorenni al momento delle domande;
che con provvedimenti del 14/04/2023 l' aveva però rifiutato il rilascio dei visti CP_1 con la seguente motivazione: “più in particolare nel corso degli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti è emerso che la documentazione presentata sia stata contraffatta. Sulla Base dell' art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 286 del
28 luglio 1998 la presentazione di documentazione falsa o contraffatti o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l' inammissibilità della domanda. Costituisce inoltre violazione dell' art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 286 del 25 luglio 1998”; con PEC del 02/05/2023, del 15/05/2023 e del 23/05/2023 il ricorrente aveva chiesto alla rappresentanza consolare di fornire informazioni in merito a quale documentazione fosse risultata contraffatta ma non aveva ricevuto alcun riscontro;
che il diniego era stato peraltro emesso senza un preavviso di rigetto, pertanto agli istanti non era stato concesso di essere ascoltati e fornire giustificazioni nel merito;
che i provvedimenti impugnati, privi di una motivazione idonea a verificare l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, dovevano ritenersi illegittimi e lesivi del diritto all'unità familiare del ricorrente. Chiedeva pertanto di accertare il diritto della moglie e dei figli ad ottenere un visto per il ricongiungimento familiare e di ordinarne conseguentemente il rilascio all'amministrazione resistente. Il sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
* * * Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza
Consolare che, invece, ha ad oggetto proprio la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Nel caso di specie, come documentato, il ricorrente ha ottenuto i nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e i tre figli, tutti minorenni al momento della domanda, in data 29/11/2021.
Per quanto invece concerne la seconda fase della procedura, questa si era conclusa con il diniego dei visti da parte dell' sulla base di un'asserita CP_1 contraffazione dei documenti prodotti a corredo delle istanze.
A tale proposito risultano però fondati i rilievi di parte ricorrente, la quale ha evidenziato la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, dai quali non
è possibile comprendere sulla base di quali elementi i documenti siano stati ritenuti falsi;
inoltre, a fronte della mancata costituzione del nel presente giudizio CP_1 non si dispone di alcuna prova o deduzione che consenta di valutare le ragioni dell' la quale peraltro ha successivamente provveduto alla CP_1 legalizzazione della documentazione attestante i legami familiari prodotta in giudizio.
Parte ricorrente ha infatti depositato i certificati di nascita dei figli, il certificato di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, tutti regolarmente tradotti e legalizzati dall' a , nonché passaporti e documenti d'identità dei Controparte_1 CP_1 familiari da ricongiungere.
In giudizio risulta dunque pienamente provato dal ricorrente il rapporto di coniugio con la sig.ra e il legame di paternità con i figli , CP_2 Persona_1 [...]
, e , pertanto sono integrati i requisiti previsti dall'art.29 Per_2 Persona_3 co.1 lett. a) e b) D.lgs. 286/98 ai fini del ricongiungimento con gli stessi.
Deve quindi essere accolta la domanda del ricorrente in ordine al rilascio dei visti in favore dei familiari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Riconosce il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata d'Italia a di CP_1 rilasciare i relativi visto d'ingresso in favore della moglie, nata CP_2 in Pakistan il 15.07.1977 e dei figli nato in [...] il Persona_1
16.12.2004, , nato in [...] il [...] e Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...];
[...] - condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 05/12/2024
La GIUDICE
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 32040/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso nel Parte_1 presente procedimento dall'Avv. SOLINA BARBIERI del Foro di Roma (CF.
); C.F._1
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in
[...] persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
- resistente contumace -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 23/06/2023 il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ha impugnato i provvedimenti con cui l' ad aveva negato il rilascio Controparte_1 CP_1 dei visti d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli.
Nel ricorso veniva rappresentato che in data 29/11/2021 la Prefettura di Parma aveva rilasciato i nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie CP_2
nata in [...] il [...] e i figli nato in [...] il
[...] Persona_1
16.12.2004, , nato in [...] il [...] e , Persona_2 Persona_3 nato in [...] il [...], tutti minorenni al momento delle domande;
che con provvedimenti del 14/04/2023 l' aveva però rifiutato il rilascio dei visti CP_1 con la seguente motivazione: “più in particolare nel corso degli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti è emerso che la documentazione presentata sia stata contraffatta. Sulla Base dell' art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 286 del
28 luglio 1998 la presentazione di documentazione falsa o contraffatti o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l' inammissibilità della domanda. Costituisce inoltre violazione dell' art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 286 del 25 luglio 1998”; con PEC del 02/05/2023, del 15/05/2023 e del 23/05/2023 il ricorrente aveva chiesto alla rappresentanza consolare di fornire informazioni in merito a quale documentazione fosse risultata contraffatta ma non aveva ricevuto alcun riscontro;
che il diniego era stato peraltro emesso senza un preavviso di rigetto, pertanto agli istanti non era stato concesso di essere ascoltati e fornire giustificazioni nel merito;
che i provvedimenti impugnati, privi di una motivazione idonea a verificare l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, dovevano ritenersi illegittimi e lesivi del diritto all'unità familiare del ricorrente. Chiedeva pertanto di accertare il diritto della moglie e dei figli ad ottenere un visto per il ricongiungimento familiare e di ordinarne conseguentemente il rilascio all'amministrazione resistente. Il sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
* * * Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza
Consolare che, invece, ha ad oggetto proprio la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Nel caso di specie, come documentato, il ricorrente ha ottenuto i nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e i tre figli, tutti minorenni al momento della domanda, in data 29/11/2021.
Per quanto invece concerne la seconda fase della procedura, questa si era conclusa con il diniego dei visti da parte dell' sulla base di un'asserita CP_1 contraffazione dei documenti prodotti a corredo delle istanze.
A tale proposito risultano però fondati i rilievi di parte ricorrente, la quale ha evidenziato la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, dai quali non
è possibile comprendere sulla base di quali elementi i documenti siano stati ritenuti falsi;
inoltre, a fronte della mancata costituzione del nel presente giudizio CP_1 non si dispone di alcuna prova o deduzione che consenta di valutare le ragioni dell' la quale peraltro ha successivamente provveduto alla CP_1 legalizzazione della documentazione attestante i legami familiari prodotta in giudizio.
Parte ricorrente ha infatti depositato i certificati di nascita dei figli, il certificato di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, tutti regolarmente tradotti e legalizzati dall' a , nonché passaporti e documenti d'identità dei Controparte_1 CP_1 familiari da ricongiungere.
In giudizio risulta dunque pienamente provato dal ricorrente il rapporto di coniugio con la sig.ra e il legame di paternità con i figli , CP_2 Persona_1 [...]
, e , pertanto sono integrati i requisiti previsti dall'art.29 Per_2 Persona_3 co.1 lett. a) e b) D.lgs. 286/98 ai fini del ricongiungimento con gli stessi.
Deve quindi essere accolta la domanda del ricorrente in ordine al rilascio dei visti in favore dei familiari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Riconosce il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata d'Italia a di CP_1 rilasciare i relativi visto d'ingresso in favore della moglie, nata CP_2 in Pakistan il 15.07.1977 e dei figli nato in [...] il Persona_1
16.12.2004, , nato in [...] il [...] e Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...];
[...] - condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 05/12/2024
La GIUDICE
Silvia Albano