Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 454
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella esattoriale, presupposto dell'intimazione, escludendo la fondatezza della doglianza.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella esattoriale, escludendo la necessità di un ulteriore avviso di accertamento in questo contesto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di intimazione contenesse gli elementi essenziali per la difesa del contribuente, quali tributi dovuti, periodo di riferimento, sanzioni, interessi e modalità di impugnazione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, data la regolarità della notifica della cartella, non fosse maturata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa motivazione del calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che il meccanismo di determinazione degli interessi di mora sia predeterminato per legge (art. 30 D.P.R. 602/73) e che il contribuente possa verificarne la correttezza, escludendo la lesione del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 454
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 454
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo