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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1513/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000826511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006422963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249000826511000, notificata da Agenzia SI in data 26.1.2024 e relativa alla cartella recante il n. 03020200006422963000 per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2015.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) il difetto di motivazione;
4) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate SI e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22.1.2026, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 29.1.2022 con consegna a mani proprie.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Parimenti infondati, ad avviso della Corte, sono poi gli assunti relativi all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso. L'atto impugnato, infatti, contiene l'indicazione dei tributi non pagati, del periodo di riferimento, la specificazione di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi, nonché l'indicazione dei termini e delle forme di proposizione del ricorso.
L'avviso di intimazione in questione, pertanto, può ritenersi completa di tutti gli elementi – seppur sinteticamente esposti – che consentono una piena difesa del contribuente mediante l'esatta individuazione della pretesa tributaria fatta valere.
Infondata si rivela, inoltre, anche l'eccezione inerente l'omessa motivazione del calcolo degli interessi.
Gli interessi di mora per ritardato pagamento dei crediti tributari trovano infatti puntuale disciplina nell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, in ragione del quale “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25 comma 2 sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Il meccanismo di determinazione degli interessi di mora, pertanto, è predeterminato per legge, che individua sia il momento di decorrenza (data di notificazione della cartella di pagamento), sia la base di calcolo) le somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), sia il saggio degli interessi
(determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi).
Ne consegue che il contribuente – potendo agevolmente verificare la correttezza della determinazione degli interessi di mora richiesti con gli atti impugnati, ove, come nel caso di specie, essi contengano la puntuale indicazione delle somme iscritte a ruolo e della data di notificazione delle relative cartelle di pagamento – non patisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa se nell'atto impugnato non vengono riportati per esteso i calcoli operati per determinare gli interessi di mora richiesti in pagamento.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 180,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1513/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000826511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006422963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249000826511000, notificata da Agenzia SI in data 26.1.2024 e relativa alla cartella recante il n. 03020200006422963000 per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2015.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) il difetto di motivazione;
4) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate SI e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22.1.2026, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 29.1.2022 con consegna a mani proprie.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Parimenti infondati, ad avviso della Corte, sono poi gli assunti relativi all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso. L'atto impugnato, infatti, contiene l'indicazione dei tributi non pagati, del periodo di riferimento, la specificazione di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi, nonché l'indicazione dei termini e delle forme di proposizione del ricorso.
L'avviso di intimazione in questione, pertanto, può ritenersi completa di tutti gli elementi – seppur sinteticamente esposti – che consentono una piena difesa del contribuente mediante l'esatta individuazione della pretesa tributaria fatta valere.
Infondata si rivela, inoltre, anche l'eccezione inerente l'omessa motivazione del calcolo degli interessi.
Gli interessi di mora per ritardato pagamento dei crediti tributari trovano infatti puntuale disciplina nell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, in ragione del quale “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25 comma 2 sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Il meccanismo di determinazione degli interessi di mora, pertanto, è predeterminato per legge, che individua sia il momento di decorrenza (data di notificazione della cartella di pagamento), sia la base di calcolo) le somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), sia il saggio degli interessi
(determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi).
Ne consegue che il contribuente – potendo agevolmente verificare la correttezza della determinazione degli interessi di mora richiesti con gli atti impugnati, ove, come nel caso di specie, essi contengano la puntuale indicazione delle somme iscritte a ruolo e della data di notificazione delle relative cartelle di pagamento – non patisce alcuna lesione del proprio diritto di difesa se nell'atto impugnato non vengono riportati per esteso i calcoli operati per determinare gli interessi di mora richiesti in pagamento.
Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato, mentre le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 180,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.