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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 20 maggio 2025 ed iscritta al n. 767
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), nato in [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
- (C.F. ), nata in [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Beretta del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Missaglia, Via Monsignor Beretta n. 15, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 23.6.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia pronunciare la sentenza di separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto ordinando al Comune di Bellusco le relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
2) la casa coniugale, sita in Casatenovo (LC), Via San Biagio, 34/B, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_1
rimarrà assegnata al marito con tutti gli arredi ivi presenti;
3) il Sig. acconsente a che la moglie rimanga nella casa coniugale finché non avrà reperito un immobile da Pt_1
condurre in locazione, dopo di che la stessa provvederà ad asportare i beni di sua esclusiva proprietà;
4) i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune, ivi compresi conti correnti che hanno già provveduto a dividere;
5) in tal modo i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra posizione e/o rapporto patrimoniale e dichiarano di non
avere più nulla a che pretendere reciprocamente e di aver risolto, in maniera satisfattiva detti rapporti, dichiarando –
altresì – di essere economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 20.5.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Controparte_1
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 20.9.1987 in Bellusco;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 8.4.1989), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi ( ), nato in [...] in Parte_1 CodiceFiscale_3
data 28.02.1956, e (C.F. ), nata in Vimercate (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
25.04.1967, sposati con rito concordatario in Bellusco in data 20.9.1987 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1987, parte II, serie A, numero 27),
autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Bellusco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 1° luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 20 maggio 2025 ed iscritta al n. 767
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), nato in [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
- (C.F. ), nata in [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Beretta del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Missaglia, Via Monsignor Beretta n. 15, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 23.6.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia pronunciare la sentenza di separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto ordinando al Comune di Bellusco le relative annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
2) la casa coniugale, sita in Casatenovo (LC), Via San Biagio, 34/B, di proprietà esclusiva del Sig. , Parte_1
rimarrà assegnata al marito con tutti gli arredi ivi presenti;
3) il Sig. acconsente a che la moglie rimanga nella casa coniugale finché non avrà reperito un immobile da Pt_1
condurre in locazione, dopo di che la stessa provvederà ad asportare i beni di sua esclusiva proprietà;
4) i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune, ivi compresi conti correnti che hanno già provveduto a dividere;
5) in tal modo i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra posizione e/o rapporto patrimoniale e dichiarano di non
avere più nulla a che pretendere reciprocamente e di aver risolto, in maniera satisfattiva detti rapporti, dichiarando –
altresì – di essere economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 20.5.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Controparte_1
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 20.9.1987 in Bellusco;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 8.4.1989), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi ( ), nato in [...] in Parte_1 CodiceFiscale_3
data 28.02.1956, e (C.F. ), nata in Vimercate (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
25.04.1967, sposati con rito concordatario in Bellusco in data 20.9.1987 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1987, parte II, serie A, numero 27),
autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Bellusco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 1° luglio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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