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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5388 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CLAUDIA LANDINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avvocati IGNAZIO MATTIOLO e CRISTINA PIRO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza dell'11/09/2025):
“Pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1 - porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di settembre 2025 CP_1 compreso, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo complessivo mensile di € 350,00, di cui € 300,00 da versare alla madre e € 50,00 da versare direttamente al figlio , ormai Parte_1 Per_1 maggiorenne;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat, e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente dalla madre;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- rinuncia alla domanda di assegno di separazione;
Parte_1
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale si è costituito in giudizio nulla CP_1 opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e in difetto di prole minorenne.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio
, nato il [...], non ancora economicamente autosufficiente, un adeguato Per_1
2 mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 08/02/1974, e , n. a FIRENZE (FI), il 26/06/1970 CP_1
(matrimonio contratto a FIRENZE (FI) il 16/09/2004, iscritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FIRENZE (FI) al n. 358, parte 1, serie A, anno 2004);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5388 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CLAUDIA LANDINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avvocati IGNAZIO MATTIOLO e CRISTINA PIRO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza dell'11/09/2025):
“Pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1 - porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di settembre 2025 CP_1 compreso, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo complessivo mensile di € 350,00, di cui € 300,00 da versare alla madre e € 50,00 da versare direttamente al figlio , ormai Parte_1 Per_1 maggiorenne;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat, e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente dalla madre;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- rinuncia alla domanda di assegno di separazione;
Parte_1
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da il quale si è costituito in giudizio nulla CP_1 opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da circa cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e in difetto di prole minorenne.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio
, nato il [...], non ancora economicamente autosufficiente, un adeguato Per_1
2 mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 08/02/1974, e , n. a FIRENZE (FI), il 26/06/1970 CP_1
(matrimonio contratto a FIRENZE (FI) il 16/09/2004, iscritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FIRENZE (FI) al n. 358, parte 1, serie A, anno 2004);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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