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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 07/02/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 14445 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. DIBITONTO MARCO;
Ricorrente
E
, Controparte_1
Resistente non costituito
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 ha adito questo Giudice del Lavoro Parte_1 chiedendo, previo accertamento del proprio diritto, la condanna del convenuto all'attribuzione del CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto, per le seguenti annualità scolastiche: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Nessuno si è costituito per la parte resistente, né vi è prova che il ricorso introduttivo sia stato notificato.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
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Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile, a tal fine, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma,
Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica, a norma dell'art. 1 291 c.p.c. sicché, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 30.07.2008 n. 20604).
In proposito, appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia supra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., e un'interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.).
Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass., S.U., n. 20604/2008, cit.).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Alla mancata costituzione in giudizio della controparte consegue non darsi luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato il 28/11/2024, così provvede: Controparte_1
- dichiara la improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Bari, in data 07/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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