Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5631/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4027/2018, emessa dal Tribunale di Napoli - XII sezione civile - , a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 90416/2011, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 17.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Pt_1 C.F._1
allegata alla costituzione di nuovo procuratore del 1.4.2021, dall'avv. Mario
Auriemma (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
in persona del leg. rapp.te p.t., (C.F. Controparte_1
), impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei P.IVA_1
danni a carico del Fondo di Garanzia vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Tommaso Avati, (C.F.: ), in virtù di procura C.F._3
alle liti allegata agli atti
, in L.c.a., in persona del commissario liquidatore p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a incidente stradale
Conclusioni: per l'appellante: “ … nel riportarsi al proprio atto di appello, nonché ai verbali ed agli atti di causa;
verificato il corretto svolgersi delle operazioni peritali relative alla
TU disposta sulla persona dell'istante; preso atto delle conclusioni del nominato
TU TT. , sul nesso causale e l'entità delle lesioni patite dall'attore; Persona_1
Conclude per l'accoglimento dell'appello , con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio...”; per “ … preso atto del deposito della TU Controparte_1
medica definitiva, le cui conclusioni vengono espressamente contestate, nel riportarsi integralmente alle proprie difese, alle eccezioni sollevate nonché alla documentazione prodotta in corso di causa, conclude in conformità alle conclusioni rassegnate in comparsa, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame, ….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 22.2.2011/4.07.2011, conveniva, innanzi al Pt_1
Tribunale di Napoli, la e le , n.q. di CP_3 Controparte_4 Controparte_1
impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia vittime della strada, per la Regione Campania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro verificatosi il
24/06/2006.
In particolare, deduceva che: nel mentre era alla guida della propria moto Pt_1
Honda, tg. CX 56069, veniva urtato e scaraventato sul guardrail da una Mercedes, tg.
BN 700 MB, di proprietà del convenuto in particolare, il conducente CP_3
della Mercedes, al fine di imboccare l'uscita Giugliano - Parete, cambiava repentinamente corsia ed investiva con la fiancata destra la moto dallo stesso condotta che procedeva nella medesima corsia di marcia a destra;
la Mercedes era di proprietà di ed era assicurata con la in seguito posta CP_3 Controparte_5
in L.C.A. con provvedimento ISVAP del 30.3.2010; di aver subito lesioni personali che aveva dato luogo ad un danno permanente nella misura del 10% e anche la moto di proprietà dello stesso aveva subito diversi danni, tra cui al gruppo serbatoio, al disco freno, al braccio poggiapiedi, alla tubazione manubrio, alla forcella anteriore destra e anteriore sinistra e tanti altri danni descritti nel preventivo e ammontanti a €
14.629,57.
Si costituivano la e le chiedendo il rigetto della Controparte_4 Controparte_1
domanda, mentre restava contumace CP_3
All'udienza del 19/12/2012 il difensore delle deduceva che dal certificato di CP_1
pronto soccorso risultava “incidente moto auto pirata” e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
dal suo canto, l'odierno appellante insisteva per l'ammissione di mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art 183, 6 co. cpc. e chiedeva la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 04/12/2013 veniva espletato il libero interrogatorio di e Pt_1
all'esito, il difensore di quest'ultimo insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel secondo termine dell'art 183 cpc. 6 comma;
il Tribunale disattendeva le richieste di parte attorea;
all'udienza dell'08/01/2018 il giudizio veniva riservato per la decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 26.04.2018, con citazione notificata il 15/16.11.2018 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
interponeva appello per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento Pt_1 delle seguenti conclusioni: “ … in riforma della sentenza n. 4027/2018 … ammettere
i mezzi istruttori così come formulati nell'atto di citazione, riformulati nella memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. VI comma (secondo termine) … ammettere la TU medico legale … accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto di citazione … e quindi … la condanna dei convenuti tutti in solido tra loro al pagamento … della complessiva somma di euro 37.825,57 di cui euro 14.629,57 per danni alla moto ed euro 23.196,00 per lesioni personali …”.
Si costituivano le n.q., resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Non si costituivano la e benché Controparte_6 CP_3
ritualmente evocati in giudizio.
Alla prima udienza del 22.02.2019 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 25.10.2019, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
riservato in decisione all'esito dell'udienza del 24.6.2022, il giudizio veniva rimesso sul ruolo con ordinanza del 29.11.2022, rilevando che l'esito di tale udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, non era stato comunicato al difensore di parte appellante, avv. Mario Auriemma – il quale non aveva difatti prodotto alcun scritto conclusionale -, costituitosi, in sostituzione del precedente difensore rinunciatario, avv. Elisa Gala, il 24.6.2022, ovvero, nella medesima data di trattazione del giudizio;
sicché veniva fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
3.2.2023; all'esito della discussione, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da in primo grado ed escussi i testi all'udienza del 24.3.2023; all'esito Pt_1
dell'escussione, con ordinanza del 28.4.2023 il giudizio veniva dapprima riservato per la decisione e, in seguito, con ordinanza del 12.2.2024 veniva ammessa TU medico legale;
dopo il deposito della TU, veniva fissato quale termine ex art. 127 ter c.p.c il 17.1.2025; all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, il
17.1.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
L'appellante depositava comparsa conclusionale il 18.3.2025 e memoria di replica il
7.4.2025. Le depositavano comparsa conclusionale il 14.3.2025. Controparte_1
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda avanzata da , con le seguenti Pt_1
motivazioni: “...In via preliminare, deve essere affermata la proponibilità della domanda, avendo l'autore adempiuto alle condizioni di cui all'art. 145 C.d.S., mediante l'invio di lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno, ricevuta dalle compagnie convenute, più di novanta giorni prima dell'introduzione della lite, inviata anche alla Consap spa.
Nel merito la domanda non può essere accolta.
Ed invero la difesa della n.q. ha eccepito che nel referto Controparte_1
di Primo Soccorso redatto dai sanitari dell'Ospedale "San Giuliano" di Giugliano in
Campania (Na), sulla scorta di quanto dichiarato dal risultava annotata la Pt_1
dicitura incidente "MOTO AUTO PIRATA", e pertanto ha rilevato una incongruenza tra la versione dei fatti ivi riportata e quella poi esplicata nell'atto introduttivo.
Nel corso di causa è stato disposto il libero interrogatorio della parte al fine di chiarire la posizione. Questi ha dichiarato che dopo il sinistro il conducente dell'auto investitrice prima di darsi alla fuga si era fermato e questo sarebbe il motivo per cui avrebbe rilasciato tale dichiarazione. Orbene è vero che secondo parte della giurisprudenza il certificato rilasciato dal sanitario al momento del PS pur non essendo diretto specificatamente ad un preciso accertamento delle cause del fatto dannoso ma all'identificazione della persona da ricoverare ed alla classificazione della malattia, costituisce solo argomento di prova liberamente apprezzabile unitamente al concorso di altri elementi, quali, ad esempio, l'aver denunciato il fatto al della P.S. dell'Ospedale nello stesso giorno del ricovero, nella specie Parte_2
non rinvenute- ecc., ed è anche vero che nella specie le dichiarazioni riportate non sono neanche sottoscritte dal soggetto visitato, ma resta il fatto che il non ha Pt_1
mai dichiarato prima del giorno 04.12.2013, data in cui è stato liberamente interrogato nel giudizio de quo, la circostanza che il conducente dell'auto investitrice prima di darsi alla fuga si era fermata, circostanza che pure ha certo rilievo. Si richiama il disposto di cui all'art. 2700 c.c., che riguarda la valenza probatoria qualificata degli atti pubblici, detti anche documenti fidefacenti, in quanto facenti fede sino a querela di falso, quali, come nella fattispecie in questione, il referto medico, e le dichiarazioni in esso contenute, le quali, anch'esse, per come noto, fanno fede sino a querela di falso, circa la provenienza delle stesse da parte di chi le ha sottoscritte, perché contenute in un atto pubblico (referto) e rese innanzi ad un pubblico ufficiale (medico di P.S.).
Secondo la giurisprudenza prevalente il referto di Pronto Soccorso è un atto pubblico e come tale fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse. La veridicità del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, può essere contrastata ed accertata con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge. Sotto tale profilo, infatti, il referto non è vincolante e lo stesso paziente ben potrebbe dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere o motivi per cui le ha riferite (ex plurimis Cass. 29316/2008).
Nella specie invece il non ha chiesto di provare tale circostanza, riportandosi Pt_1
solo alle richieste istruttorie formulate nelle note ex art. 183, VI co. Cpc. depositate il
12.4.2012, chiedendo di provare solo la dinamica dello scontro tra i due veicoli assicurati.
Dunque, l'attore nulla ha fatto per confutare le dichiarazioni rese al drappello di Ps
e non può essere neanche considerata possibile e veritiera la circostanza riferita dall'attore della comparsa del padre del conducente l'auto investitrice all'ospedale qualche giorno dopo l'incidente, posto che lo stesso non poteva conoscere il nome del danneggiato né l'ospedale ove eventualmente lo stesso era stato ricoverato.
L'attore infatti ha riferito solo che il conducente dell'auto "prima si fermò poi riprese la sua marcia.", non ha precisato, né può intendersi che lo stesso si era fermato ed aveva anche richiesto a lui le sue generalità o un numero di telefono.
L'accertamento della dinamica del sinistro a mezzo testimoni da escutere non avrebbe potuto superare la lacuna e la contraddittorietà tra la dichiarazione riportata nel verbale di PS e quelle rese nell'atto di citazione, incongruenza avvalorata dalla riferita impossibile presenza del padre in Ospedale nei giorni successivi.
Deriva da tutto quanto su esposto che l'attore non ha fornito una valida prova della riconducibilità del sinistro alla responsabilità del conducente l'auto assicurata
non avendo provato né chiesto di confutare la veridicità della sua CP_2
dichiarazione resa al drappello dell'ospedale di PS.
La domanda pertanto non può essere accolta ...”.
§ 5.
Con il primo motivo, deduce che il Tribunale è incorso in travisamento dei Pt_1
fatti allorquando ha ritenuto che nel rendere il libero interrogatorio non abbia compiutamente chiarito il senso delle proprie dichiarazioni, riportate nel referto di primo soccorso, alla luce della apparente difformità rispetto a quanto successivamente descritto quale causa petendi.
Il ritiene, piuttosto, di aver chiarito in maniera precisa e puntuale il susseguirsi Pt_1
degli eventi, ovvero, la circostanza che dopo l'investimento la vettura si era fermata per poi, subito dopo, allontanarsi nonché la presenza di altre persone al momento del sinistro che avevano rilevato il numero di targa del veicolo investitore.
Parte appellante lamenta, poi, un'erronea valutazione degli elementi istruttori acquisiti, deducendo che seppur il referto di pronto soccorso faccia fede del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze indicate nel referto, tale referto non può provare quanto verificatosi successivamente al momento in cui sono state rese le dette dichiarazioni;
che la veridicità del contenuto delle dichiarazione può essere contrastata con tutti i mezzi di prova e che il referto sul punto rappresenta un mezzo di prova liberamente apprezzabile unitamente al concorso di altri elementi;
che tali elementi possono individuarsi nelle dichiarazioni rese dalle parti in sede di comparizione ma soprattutto nelle dichiarazioni testimoniali;
che la dichiarazione resa ab origine dell'allontanamento del veicolo investitore era quella che descriveva in maniera veritiera quanto accaduto quella sera, non potendo prevedere esso istante un ravvedimento postumo, ma non tardivo, dell'investitore; che il Tribunale non ha valutato la mancanza di una denuncia per omissione di soccorso nei confronti del presento responsabile civile, denuncia mancante alla luce della sia pur successiva esatta individuazione del veicolo investitore;
che la richiesta di ammissione alla prova per testi delle circostanze di cui ai n. 1, 2, 3, e 5 della premessa dell'atto di citazione, attiene anche alla circostanza relativa all'esatta individuazione del veicolo investitore.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che proprio il ricorso all'espletamento dell'articolata prova testimoniale avrebbe consentito di ricostruire il corretto e reale susseguirsi dei fatti soddisfacendo, nel contempo, l'onere probatorio ex art 2697 c.c.; che diversamente argomentando l'attendibilità del teste verrebbe valutata in via preventiva, mentre un tale apprezzamento non può rientrare nel giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova di cui al primo comma dell'art. 184
c.p.c.; che l'ammissione di una prova testimoniale non può negarsi in considerazione dell'eventuale esito negativo per l'inverosimiglianza del fatto che si intende provare;
che la articolata prova testimoniale avrebbe fatto emergere chi tra i presenti aveva rilevato il numero di targa del veicolo investitore, nonché la circostanza che questo si fosse dapprima fermato per poi allontanarsi e ciò aveva consentito di annotare il numero di targa e, dunque, di provare che sin da subito si è trattato di un sinistro con un veicolo assicurato, in quanto comunque indentificato, ancorché successivamente al momento dell'impatto; che la lacuna probatoria è causata dallo stesso provvedimento di diniego dei mezzi istruttori.
I motivi sono fondati.
Come precisato dal Tribunale, il certificato del presidio medico del pronto soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente ex art. 2700 c.c. e, come tale, fa piena prova ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e del fatto che il soggetto abbia dichiarato quanto riportato nel certificato, senza implicare l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla parte o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti;
insomma, la veridicità di quanto dichiarato dalla parte nell'atto resta al di fuori della forza probatoria privilegiata predetta e per contrastare il contenuto sostanziale delle dichiarazioni della parte può essere ammesso qualsiasi mezzo di prova. Non sussistono, dunque, ragioni giuridiche preclusive della ammissione delle prove testimoniali formulate in primo grado dall'odierno appellante, il quale ha articolato capitolati di prova testimoniali finalizzati, tra l'altro, a provare che il veicolo investitore è di proprietà del contumace e, dunque, identificato. Va CP_7
aggiunto che la circostanza che sia identificato o meno il veicolo investitore è ininfluente per affermare la responsabilità delle n.q. di impresa designata CP_1
alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia vittime della strada, responsabilità che sussiste, in entrambe le ipotesi, stante lo stato di liquidazione coatta in cui si trova la compagnia assicuratrice del veicolo investitore, ai sensi dell'art. 283, 1 co. lettere 1 a), c) del d. lgs. n.209/2005.
§ 5.
Per le considerazioni innanzi espresse sono state ammesse le prove testimoniali articolate in primo grado dall'odierno appellante, all'esito delle quali può affermarsi solo in parte la responsabilità del sinistro in capo al veicolo di proprietà di
[...]
CP_3
In merito alla dinamica del sinistro, in sede di libero interrogatorio, ha Pt_1
riferito: <Ero all'epoca a bordo della mia moto sull'asse mediano in direzione
Licola, quando un'auto Mercedes, classe A, di colore scuro, monovolume, che procedeva nella mia direzione di marcia, nel cambiare corsia ed immettersi in quella ove procedevo io, mi schiacciava contro il guard rail ed io finivo catapultato sulla sua auto e poi a terra … il conducente dell'auto che mi tagliò la strada prima si fermò e poi riprese la sua marcia>>.
Il teste , l'unico che ha assistito al sinistro, ha riferito: << … Testimone_1
l'incidente in cui è rimasto coinvolto si è verificato nel mese di giugno Pt_1
2006 ed era una domenica;
ricordo quest'ultimo particolare siccome mio padre viveva al tempo dei fatti a Lago Patria ed ero solito andare a trovarlo di domenica, ciò fino a quando non è stato ricoverato in una struttura per anziani da circa due o tre anni. Ricordo che quel giorno stavo percorrendo l'asse mediano direzione Licola proprio per andare a trovare mio padre di primo pomeriggio;
ero da solo e guidavo una Ford di colore grigio. In quell'occasione ricordo che nella mia stessa direzione di marcia davanti a me procedeva una moto del tipo Honda colore rosso e nero con un uomo a bordo;
non ricordo se davanti a me prima della moto ci fosse altro veicolo né ricordo se dopo la moto ce ne fosse un altro nella stessa direzione di marcia da me percorsa. Ad un certo punto ho visto una Mercedes di colore nero che mi ha superato e ha tagliato la strada alla moto invadendo la corsia da quest'ultima percorsa;
penso che la Mercedes intendesse svoltare a destra perché c'era un'uscita; questo è un mio pensiero. la Mercedes nell'invadere la corsia percorsa dalla moto ha impattato con la parte anteriore destra la parte laterale sinistra della moto dopo
l'impatto il conducente della moto è andato ad impattare sul lunotto della Mercedes distruggendolo;
la Mercedes dopo l'impatto si è fermata;
io nel frattempo mi ero avvicinato al conducente che si trovava a terra;
ricordo che la moto stava più avanti del conducente ma non so dire precisamente dove;
dopo poco tempo la macchina è scappata ed io ho memorizzato il numero di targa;
sono rientrato in macchina ho preso un foglietto per trascriverlo e non dimenticarlo;
nel momento dell'impatto ero da solo dopo l'impatto si sono fermate tante macchine, la strada si è bloccata, i soccorsi sono stati chiamati da altri ma non so dire da chi;
non so se sono intervenute le forze di polizia che comunque non ho chiamato;
io sono andato via prima che arrivasse l'autombulanza ; ricordo che il conducente della moto dopo
l'impatto gridava;
io sono dovuto andare via prima dell'arrivo dei soccorsi;
per questo motivo ho consegnato il foglio sul quale avevo indicato il numero di targa ad un ragazzo che oggi è presente , lo ricordo perché ha un tatuaggio sulla testa;
non ricordo come sia giunto il ragazzo non so essere preciso sul quando è arrivato sul luogo del sinistro;
ricordo che ho notato questo ragazzo perché stava raccogliendo gli oggetti personali del dei quali ricordo solo lo zainetto …>>. Pt_1
L'altro teste, ha riferito di essere giunto sul luogo del sinistro dopo Tes_2
l'impatto e di aver visto la moto di , una honda CBR di colore rosso e nero Pt_1 riversa a terra e delle persone vicino a che era riverso a terra nella corsia Pt_1
più vicina al guardrail che divide la strada dall'abitato; che quando è giunto non c'era ancora l'autombulanza e di aver raccolto gli oggetti personali di ovvero lo Pt_1
zainetto, gli occhiali e le chiavi e nel recuperare questi oggetti una persona si è avvicinata (ha riferito “si tratta della persona che prima ha testimoniato”), il quale gli chiese se ero suo amico e gli consegnò un foglietto con scritto un numero di targa.
Precisato che le diverse modalità con le quali il è venuto a conoscenza Pt_1
dell'identità del proprietario del veicolo investitore quali riferite da in sede Pt_1
di libero interrogatorio non incidono ex se sull'attendibilità del teste il quale Tes_3
con dichiarazioni dettagliate ha riferito del sinistro nei termini narrati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, se dagli elementi istruttori emergono estremi di colpa afferenti alla condotta del conducente del veicolo del ovvero CP_3
l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 154 c.d.s., nulla è dato sapere sulla condotta di giuda di;
in particolare, dalle risultanze istruttorie non si evince Pt_1
con precisione la posizione della moto del al momento dell'impatto né la Pt_1
velocità della stessa.
Come insegna la Suprema Corte, se per superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. si rende necessario l'accertamento in concreto e in positivo che la condotta sia stata totalmente estranea alla causazione del sinistro, la prova liberatoria (di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza) non può essere considerata raggiunta allorché dalle risultanze processuali emergano ragioni di dubbio circa estremi di colpa afferenti alla condotta esaminata, né su tale specifico punto possono comunque influire considerazioni relative al maggior grado della certezza già in concreto raggiunta in ordine alla colpa afferente alla condotta del conducente antagonista (cfr. Cass. 16759/2014; fra le ultime, Cass. n. 33483 del
19/12/2024). Insomma, la colpa fondata su di una base negativa, quale il mancato attingimento della prova liberatoria, può per sua natura concorrere e non è destinata a rimanere esclusa a fronte della colpa altrui fondata su una base positiva. Insomma, non sussistono elementi idonei ad escludere in radice la responsabilità di uno dei predetti conducenti, sicché, posto che risulta acclarata la partecipazione, sul piano dell'apporto causale, rispetto ai danni subiti dal sia della moto di Pt_1
quest'ultimo, che del veicolo di proprietà del entrambi debbano rispondere ai CP_3
sensi dell'art. 2054, comma 2°, c.c.
§ 6.
Venendo all'individuazione dei danni patiti da la Corte ritiene di far Pt_1
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nominato nel presente grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo de ha riportato i seguenti postumi Pt_1
permanenti <sindrome algico – disfunzionale dell'arto superiore destro da pregresso valido traumatismo con frattura/lussazione dell'uncinato … sindrome algica del piede destro da valido traumatismo con frattura del V metatarso;
requisiti cicatriziali>>; ha rilevato che sussiste compatibilità tra le lesioni lamentate e gli eventi supra descritti e quantificato i detti postumi nella misura del 6 %; ha accertato che è stato costretto ad una temporanea e totale inabilità per 22 giorni Pt_1
nonché ad una temporanea invalidità nella misura media del 50% per 30 giorni e nella misura media del 25% per altri 30 giorni.
Va, pertanto, riconosciuto a il danno alla salute (o danno biologico), Pt_1
consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, che va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato in conformità alla disciplina di cui all'art. 139 d.lg. 7 settembre 2005, n.
209.
Oltre al danno biologico permanente e temporaneo, null'altro va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, in particolare, a titolo di “danno morale”, poiché la domanda è stata genericamente formulata, essendosi limitato ad invocare il Pt_1
risarcimento anche del danno morale, senza, tuttavia, allegare le circostanze del caso concreto che ne avrebbero giustificato un riconoscimento ed omettendo, in particolare, di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Come noto, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
È pur vero che è possibile avvalersi, per l'accertamento del danno morale, del criterio logico-presuntivo relativo alla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11754); nella specie, tuttavia, trattasi di una lesione minore, c.d. micropermanente, sicché per la liquidazione del danno in questione come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., a maggior ragione era necessario che il danneggiato allegasse le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento (cfr. Cass., 13/01/2016, n. 339; Cass. 17/11/2017
n. 27324).
Pertanto, avendo, come detto, il C.T.U. quantificato i postumi nella misura del 6 %, occorre applicare la disciplina di cui all'art. 139 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, in tema di cc.dd. micropermanenti, con la conseguenza che, alla luce delle risultanze della tabella aggiornata al D.M. 16 luglio 2024, detto danno biologico va liquidato nell'importo di € 8.551,28, tenuto conto che il danneggiato aveva, al momento del sinistro, l'età di 33 anni.
In applicazione della citata normativa il pregiudizio da invalidità temporanea va liquidato in complessivi € 2.458,18 (di cui € 1.215,28 euro a titolo di ITT, € 828,60 euro a titolo di ITP al 50%, € 414,30 euro a titolo di ITP al 25%).
A titolo di danno patrimoniale va riconosciuta la somma di € 176,65, quali spese mediche sostenute in dipendenza delle lesioni subite dal a causa del sinistro, alla Pt_1
luce delle ricevute di pagamento, allegate al fascicolo di parte. Quanto ai danni subiti dal veicolo del entrambi i testi escussi hanno riferito che Pt_1
a seguito del sinistro la moto era distrutta e il teste ha anche riferito che Tes_2
venne il carroattrezzi a recuperarla;
tale ultima circostanza è provata dall'allegata fattura emessa dal servizio di soccorso stradale con causale << trasporto e custodia>>; inoltre, alla stregua della dinamica quale emersa dalle risultanze istruttorie, la moto ha impattato il veicolo antagonista prima lateralmente e poi sul lunotto, distruggendolo, secondo quanto riferito dal teste e tanto induce ad Tes_1
affermare che l'impatto sia stato violento. Alla luce di tali circostanze, devono ritenersi provati, quali conseguenza immediata e diretta del sinistro, i danni, analiticamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quali, al gruppo serbatoio, al disco freno, al braccio poggiapiedi, alla tubazione manubrio, alla forcella anteriore destra e anteriore sinistra, comprovati tra l'altro dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo attoreo. Il ha prodotto altresì Pt_1
preventivo di spesa contenente una specifica indicazione di voci- non seguito da una fattura, ma ciò è irrilevante - cfr. Cass.17670 del 26/06/2024 – e lo stesso è utilizzabile quale argomento di prova al fine di pervenire alla liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ebbene, tenuto conto anche della circostanza che alla luce dell'allegata visura Pra la moto del è stata immatricolata l'11.5.2006, Pt_1
ovvero, poco più di un mese prima del sinistro, sicché il veicolo, all'epoca, era stato di recente acquistato, come riferito dal teste si ritine congrua la Tes_2
quantificazione dei predetti danni nella misura complessiva di € 5.500,00.
In definitiva, ha subito un danno emergente in conseguenza del sinistro Pt_1
pari all'importo complessivo di € 16.686,11, il cui pagamento, in favore dell'odierno appellante, nel ridotto importo di € 8.343,05 - in considerazione dell'applicazione della presunzione di pari colpa ex art. 2954 c.c. – va posto a carico delle CP_1
n.q. e di in via solidale.
[...] CP_3
A va riconosciuta, oltre la somma di € 8.343,05, gli interessi legali, Pt_1
calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677;
Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 8.343,05, “devalutato” alla data del fatto, 24/06/2006, risulta pari a € 5.976,40 (indice a quo 127,9- indice ad quem 121,9) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
31.3.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 2.086,11.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 10.429,16 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal 1.4.2025 fino al soddisfo.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, per quanto dinanzi esposto,
l'appello è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va parzialmente accolta e, per l'effetto, le n.q. di Pt_1 Controparte_1
impresa designata dal Fondo Vittime della Strada per la Regione Campania e
[...]
vanno condannati, in via solidale, al risarcimento dei danni nella misura di € CP_3
10.429,16, oltre interessi legali dal 1.4.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza delle e di Controparte_8 CP_3
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro
26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum. Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di TU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle e di Controparte_1 CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata il 15/16.11.2018 alle n.q., alla
[...] Controparte_1
, in L.c.a. e a avverso la sentenza in Controparte_2 CP_3
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , n.q. di impresa designata dal Fondo Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Campania e in via CP_3
solidale, al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Pt_1
10.429,16, oltre interessi legali dal 1.4.2025 fino al soddisfo;
b) condanna , n.q. di impresa designata dal Fondo Vittime della Controparte_1
Strada per la Regione Campania e in via solidale, al CP_3
pagamento delle spese di primo grado, liquidate in euro 408,53 per esborsi e in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese processuali del grado di appello, liquidate in euro 809,78 per esborsi e in euro
5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone a carico delle
[...]
e in via solidale, le spese di TU liquidate con CP_1 CP_3
separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente