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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11877/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 6.5.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11877/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHIONNI LORENZO e dell'avv. CASTAGNOLI SIMONE
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IARIA Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Attore-opponente
“Nel merito: revocare e porre comunque nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 3207/2022, RG 8729/2022, emesso dal Tribunale di Firenze il 13.08.2022 e notificato in data 13.09.2022, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
pagina 1 di 5 In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla dizione DCV: 1) che Ella ha partecipato alla redazione e/o compilazione della richiesta di affidamento del 20.04.2015 che Le si mostra (doc.2); 2) che la sottoscrizione fu redatta dal sig. presente ad Arezzo il 20.04.2015; teste: Parte_1 sig. Richiesta di CTU calligrafica sulla sottoscrizione apposta in Testimone_1 calce alla richiesta di affidamento comparandola con altri documenti Controparte_1 sottoscritti dal sig. (mutuo….)” Parte_1
Convenuto-opposto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) rigettare la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta delle medesime somme ingiunte con il decreto ingiuntivo;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese ed i compensi relativi al presente giudizio, oltre all'IVA, CAP e spese generali, come per legge”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3207/2022 emesso in favore di Controparte_2 nei confronti dell'opponente, oltre che di per la
[...] Persona_1 somma di € 160.000,00 oltre spese ed interessi.
La società consortile aveva prestato garanzia in affidamento – nei limiti dell'80%- per il finanziamento concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'importo di € 200.000,00 in favore di Outodoor Edizioni s.r.l., della quale l'opponente costituiva il legale rappresentante ed il fideiussore e, previa sua escussione, aveva effettuato il pagamento delle rate insolute della società debitrice. ha quindi agito in rivalsa nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Per_1 entrambi fideiussori della debitrice principale.
[...]
Parte opponente ha contestato:
- la violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di affidamento;
Ha pertanto chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di , CP_3 Parte_2
e , quale ulteriori coobbligati in qualità di fideiussori,
[...] CP_4 nonché revocarsi il decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle deduzioni avversarie, stante che l'eccezione di disconoscimento sollevata dall'opponente è generica. In ogni caso ha dichiarato a tal riguardo di volersi avvalere del documento oggetto del suddetto disconoscimento, presentando istanza di verificazione ed indicando quali scritture a comparazione il contratto di finanziamento e la fideiussione a costui riferibile.
Ha precisato inoltre che la fideiussione sottoscritta da non è stata Parte_1 da quest'ultima disconosciuta. Ha infine contestato la fondatezza dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto inconferente rispetto al caso di specie, trattandosi di un'azione di surroga della garante nei diritti della Banca creditrice;
ha altresì osservato che il contratto prevede una espressa deroga all'art. 1957 c.c. e in ogni caso in data
30.06.2021 era stata formulata richiesta di pagamento nei confronti di Pt_1
.
[...]
Ha pertanto chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Dopo essere stata concessa la provvisoria esecuzione e dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento, oltre che della prova per testi, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. Parte opposta ha basato la richiesta di pagamento sull'attivazione della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. nei diritti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in ragione dell'intervenuta escussione della garanzia da essa prestata in favore del predetto istituto bancario e del pagamento effettuato, circostanze provate per tabulas e non contestate. La società consortile infatti, il 21.07.2015, aveva accolto l'istanza di affidamento in garanzia presentata da Outdoor Edizioni s.r.l. in data 20.04.2015 sul finanziamento concesso dalla Banca per l'importo di € 200.000,00 (all. 1, 2, 3 fascicolo monitorio) e, data l'esposizione debitoria della società e la conseguente richiesta di pagamento da parte di Banca Monte dei Paschi, aveva provveduto al saldo di quanto richiesto nei limiti della copertura concessa (all. 4, 5 monitorio). Acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa debitrice principale al fine di recuperare quanto aveva previamente versato, ha agito in giudizio nei CP_1 confronti dei fideiussori, e i quali avevano assunto il Parte_1 Persona_1
pagina 3 di 5 vincolo di garanzia personale per le obbligazioni della società Outdoor sorte dal finanziamento in favore della Banca. L'opponente, dal canto suo, ha lamentato il difetto di autenticità della sottoscrizione apposta sulla richiesta di affidamento, assumendo che non è stato mai concluso alcun accordo tra costui e la società consortile. In merito a tale contestazione, deve essere osservato che il credito fatto valere da parte opposta in sede monitoria non attiene al contratto di affidamento in garanzia, concluso in favore della Banca nel momento in cui la società consortile ha accolto la relativa istanza in data 21.07.2015, ma alla fideiussione prestata da Parte_1 contestualmente al finanziamento concesso dall'istituto bancario il 25.9.2015 (all. 3 fasc. monitorio). A tal riguardo, occorre considerare che la sottoscrizione della fideiussione da parte dell'opponente non è stata oggetto di contestazione, anzi costui ha riconosciuto come “vera la firma del sig. vergata in calce al contratto Parte_3 di finanziamento” (cfr. pag. 8 atto di opposizione;
pag. 1 comparsa conclusionale del 4.11.24). La circostanza che la richiesta di affidamento non sia stata asseritamente sottoscritta dall'odierno opponente, nonostante sia apposto il timbro della società (non oggetto di contestazione), non risulta dirimente in quanto la surrogazione legale ex art. 1203, comma 3 presuppone solamente che il solvens sia tenuto con altri o per altri al pagamento e abbia interesse a soddisfarlo.
Considerato che
è documentata la garanzia concessa da in data CP_1
23.7.2015 in favore della Banca a garanzia del finanziamento non può ritenersi che il pagamento sia stato spontaneo e che quindi non operi la surrogazione legale. Il infatti ha provveduto al pagamento in forza di un'obbligazione Parte_4 assunta con la Banca giuridicamente vincolante per cui, effettuato il pagamento, si è surrogato ex lege nella posizione del creditore
La validità dell'obbligazione assunta nei confronti della Banca non è contestata ed invero è stata riconosciuta anche in sede fallimentare dal momento che l'opponente sostiene che Italia CO ID si è regolarmente insinuata al fallimento di Outdoor tanto che il curatore l'avrebbe ammessa in privilegio. Considerato pertanto che è riconosciuta la firma apposta sulla fideiussione e che non è contestato che abbia adempiuto in forza di un'obbligazione CP_1 validamente assunta in favore della Banca, risulta superfluo verificare la riferibilità della sottoscrizione sulla richiesta di affidamento in garanzia in capo all'odierno opponente.
pagina 4 di 5 3. Non essendo stata convenuto l'obbligo del creditore di escutere il debitore principale prima del fideiussore (cd. beneficium ordinis) la convenuta ha pertanto legittimamente agito nei confronti dei fideiussori.
4. Del pari, l'eccezione di decadenza avanzata dall'opponente con riguardo al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non coglie nel segno alla luce della clausola di cui all'art. 5 del finanziamento, con la quale i fideiussori dispensano la creditrice dal dovere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. (cfr. doc. 3 opponente). Quest'ultima disposizione, infatti, non rappresentando una norma inderogabile, è stata legittimamente derogata per volontà delle parti e, come tale, esonera la creditrice dall'obbligo di attivazione nei confronti della debitrice entro il termine semestrale. Non rivestendo l'opponente la qualità di consumatore non occorre indagare su ulteriori profili di nullità per abusività della clausola ex art. 33 Codice Consumo.
5. L'opposizione va quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compe nsi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022l:per le fase di studio e introduttiva, valori medi e per le fasi di trattazione e decisoria, valori prossimi ai minimi valutata l'effettiva attività svolta e le limitate questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 3207/2022, già esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre
[...] spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 2 giugno 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 6.5.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11877/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHIONNI LORENZO e dell'avv. CASTAGNOLI SIMONE
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IARIA Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Attore-opponente
“Nel merito: revocare e porre comunque nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 3207/2022, RG 8729/2022, emesso dal Tribunale di Firenze il 13.08.2022 e notificato in data 13.09.2022, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
pagina 1 di 5 In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli, tutti da intendersi preceduti dalla dizione DCV: 1) che Ella ha partecipato alla redazione e/o compilazione della richiesta di affidamento del 20.04.2015 che Le si mostra (doc.2); 2) che la sottoscrizione fu redatta dal sig. presente ad Arezzo il 20.04.2015; teste: Parte_1 sig. Richiesta di CTU calligrafica sulla sottoscrizione apposta in Testimone_1 calce alla richiesta di affidamento comparandola con altri documenti Controparte_1 sottoscritti dal sig. (mutuo….)” Parte_1
Convenuto-opposto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) rigettare la proposta opposizione, essendo la medesima assolutamente infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta delle medesime somme ingiunte con il decreto ingiuntivo;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese ed i compensi relativi al presente giudizio, oltre all'IVA, CAP e spese generali, come per legge”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3207/2022 emesso in favore di Controparte_2 nei confronti dell'opponente, oltre che di per la
[...] Persona_1 somma di € 160.000,00 oltre spese ed interessi.
La società consortile aveva prestato garanzia in affidamento – nei limiti dell'80%- per il finanziamento concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'importo di € 200.000,00 in favore di Outodoor Edizioni s.r.l., della quale l'opponente costituiva il legale rappresentante ed il fideiussore e, previa sua escussione, aveva effettuato il pagamento delle rate insolute della società debitrice. ha quindi agito in rivalsa nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Per_1 entrambi fideiussori della debitrice principale.
[...]
Parte opponente ha contestato:
- la violazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di affidamento;
Ha pertanto chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di , CP_3 Parte_2
e , quale ulteriori coobbligati in qualità di fideiussori,
[...] CP_4 nonché revocarsi il decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle deduzioni avversarie, stante che l'eccezione di disconoscimento sollevata dall'opponente è generica. In ogni caso ha dichiarato a tal riguardo di volersi avvalere del documento oggetto del suddetto disconoscimento, presentando istanza di verificazione ed indicando quali scritture a comparazione il contratto di finanziamento e la fideiussione a costui riferibile.
Ha precisato inoltre che la fideiussione sottoscritta da non è stata Parte_1 da quest'ultima disconosciuta. Ha infine contestato la fondatezza dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto inconferente rispetto al caso di specie, trattandosi di un'azione di surroga della garante nei diritti della Banca creditrice;
ha altresì osservato che il contratto prevede una espressa deroga all'art. 1957 c.c. e in ogni caso in data
30.06.2021 era stata formulata richiesta di pagamento nei confronti di Pt_1
.
[...]
Ha pertanto chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Dopo essere stata concessa la provvisoria esecuzione e dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento, oltre che della prova per testi, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. Parte opposta ha basato la richiesta di pagamento sull'attivazione della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. nei diritti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in ragione dell'intervenuta escussione della garanzia da essa prestata in favore del predetto istituto bancario e del pagamento effettuato, circostanze provate per tabulas e non contestate. La società consortile infatti, il 21.07.2015, aveva accolto l'istanza di affidamento in garanzia presentata da Outdoor Edizioni s.r.l. in data 20.04.2015 sul finanziamento concesso dalla Banca per l'importo di € 200.000,00 (all. 1, 2, 3 fascicolo monitorio) e, data l'esposizione debitoria della società e la conseguente richiesta di pagamento da parte di Banca Monte dei Paschi, aveva provveduto al saldo di quanto richiesto nei limiti della copertura concessa (all. 4, 5 monitorio). Acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa debitrice principale al fine di recuperare quanto aveva previamente versato, ha agito in giudizio nei CP_1 confronti dei fideiussori, e i quali avevano assunto il Parte_1 Persona_1
pagina 3 di 5 vincolo di garanzia personale per le obbligazioni della società Outdoor sorte dal finanziamento in favore della Banca. L'opponente, dal canto suo, ha lamentato il difetto di autenticità della sottoscrizione apposta sulla richiesta di affidamento, assumendo che non è stato mai concluso alcun accordo tra costui e la società consortile. In merito a tale contestazione, deve essere osservato che il credito fatto valere da parte opposta in sede monitoria non attiene al contratto di affidamento in garanzia, concluso in favore della Banca nel momento in cui la società consortile ha accolto la relativa istanza in data 21.07.2015, ma alla fideiussione prestata da Parte_1 contestualmente al finanziamento concesso dall'istituto bancario il 25.9.2015 (all. 3 fasc. monitorio). A tal riguardo, occorre considerare che la sottoscrizione della fideiussione da parte dell'opponente non è stata oggetto di contestazione, anzi costui ha riconosciuto come “vera la firma del sig. vergata in calce al contratto Parte_3 di finanziamento” (cfr. pag. 8 atto di opposizione;
pag. 1 comparsa conclusionale del 4.11.24). La circostanza che la richiesta di affidamento non sia stata asseritamente sottoscritta dall'odierno opponente, nonostante sia apposto il timbro della società (non oggetto di contestazione), non risulta dirimente in quanto la surrogazione legale ex art. 1203, comma 3 presuppone solamente che il solvens sia tenuto con altri o per altri al pagamento e abbia interesse a soddisfarlo.
Considerato che
è documentata la garanzia concessa da in data CP_1
23.7.2015 in favore della Banca a garanzia del finanziamento non può ritenersi che il pagamento sia stato spontaneo e che quindi non operi la surrogazione legale. Il infatti ha provveduto al pagamento in forza di un'obbligazione Parte_4 assunta con la Banca giuridicamente vincolante per cui, effettuato il pagamento, si è surrogato ex lege nella posizione del creditore
La validità dell'obbligazione assunta nei confronti della Banca non è contestata ed invero è stata riconosciuta anche in sede fallimentare dal momento che l'opponente sostiene che Italia CO ID si è regolarmente insinuata al fallimento di Outdoor tanto che il curatore l'avrebbe ammessa in privilegio. Considerato pertanto che è riconosciuta la firma apposta sulla fideiussione e che non è contestato che abbia adempiuto in forza di un'obbligazione CP_1 validamente assunta in favore della Banca, risulta superfluo verificare la riferibilità della sottoscrizione sulla richiesta di affidamento in garanzia in capo all'odierno opponente.
pagina 4 di 5 3. Non essendo stata convenuto l'obbligo del creditore di escutere il debitore principale prima del fideiussore (cd. beneficium ordinis) la convenuta ha pertanto legittimamente agito nei confronti dei fideiussori.
4. Del pari, l'eccezione di decadenza avanzata dall'opponente con riguardo al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non coglie nel segno alla luce della clausola di cui all'art. 5 del finanziamento, con la quale i fideiussori dispensano la creditrice dal dovere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. (cfr. doc. 3 opponente). Quest'ultima disposizione, infatti, non rappresentando una norma inderogabile, è stata legittimamente derogata per volontà delle parti e, come tale, esonera la creditrice dall'obbligo di attivazione nei confronti della debitrice entro il termine semestrale. Non rivestendo l'opponente la qualità di consumatore non occorre indagare su ulteriori profili di nullità per abusività della clausola ex art. 33 Codice Consumo.
5. L'opposizione va quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compe nsi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022l:per le fase di studio e introduttiva, valori medi e per le fasi di trattazione e decisoria, valori prossimi ai minimi valutata l'effettiva attività svolta e le limitate questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 3207/2022, già esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre
[...] spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 2 giugno 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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