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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
N. 34/2021 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Sabotino, n. 54, presso lo studio dell'avv. Livio Calabrò (PEC: ) Email_1 che la rappresenta e difende, per procura posta in atti;
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro CP_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via J. Palach, n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Lopreiato (PEC:
che la rappresenta e difende per Email_2 procura posta in atti;
RESISTENTE
, in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso lo studio degli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) che, anche Email_3 disgiuntamente, lo difendono per procura generale alle liti in atti. CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 13.01.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, al fine di revocare l'ordinanza resa nel giudizio cautelare (recante n. r.g. 248/2017, emessa dal tribunale di Vibo Valentia Sezione Esecuzioni Mobiliari) con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi, recante numero 13920173220000010005, inerente al fascicolo avente codice identificativo n. . Più NumeroDiCar_1 precisamente, il , che già in fase cautelare aveva dato prova delle CP_3 notifiche delle cartelle di pagamento – sottese all'atto di pignoramento, impugnato dalla società chiede I) di ritenere legittima l'esecuzione del pignoramento, CP_1 per omissione di versamento delle pretese creditizie da parte della società odierna resistente, II) di onerare l'Ente previdenziale (assente durante la fase cautelare) di fornire prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi al pignoramento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che l'intestato Tribunale: “1)In via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D.Lgs. 112/99 degli Enti Impositori, sede di Catanzaro ed sede di Vibo CP_2 CP_2
Valentia, per i motivi di cui al punto n. 1 del presente atto;
2)Nel merito, in riforma della ordinanza resa nel giudizio cautelare r.g. 248/2017 Tribunale di Vibo Valentia Sezione Esecuzioni Mobiliari, voler revocare la sospensione dell'atto di pignoramento presso terzi n. n. 13920173220000010005 - codice identificativo fascicolo 139/2017/29041 ed indicati in parte motiva, dichiarando lo stesso valido ed efficace ai fini dell'esecuzione intrapresa;
3) Nella denegata ipotesi e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite e l' (a seguito di chiamata in causa) che ha fornito prova dell'avvenuta CP_2 notifica degli avvisi di addebito, oggetto di contestazione. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dal Concessionario ricorrente merita di essere accolto.
2. Le cartelle di pagamento, sottese all'atto di pignoramento sospeso, sono state ritualmente notificate alla società resistente, sin dalla fase cautelare, dovendosi pertanto considerare legittima la pretesa del Concessionario.
3. In particolare, le cartelle di pagamento sono state notificate, secondo quanto di seguito specificato:
- la cartella n. 1392014001075301000 è stata notificata il 19.01.2015;
- la cartella n. 13920160005209962000 è stata notificata il 29.07.2016;
2 - la cartella n. 1392016000338950000 è stata notificata il 30.08.2016;
- la cartella n. 13920160007134759000 è stata notificata il 10.11.2016;
- la cartella n. 13920160007658084000 è stata notificata il 12.01.2017. 5. Con riferimento agli avvisi di addebito, la prova della notifica è stata fornita dall previdenziale. CP_4
5.1. L'avviso di addebito n. 43920150000669045000 è stato notificato il 21.10.2015;
l'avviso di addebito n. 43920150000669348000 è stato notificato il 21.10.2015;
l'avviso di addebito n. 43920150000828559000 è stato notificato il 24.12.2015;
l'avviso di addebito n. 43920160000607766000 è stato notificato il 05.11.2016;
l'avviso di addebito n. 43920160000607867000 è stato notificato il 05.11.2016;
l'avviso di addebito n. 43920160001178912000 è stato notificato il 25.01.2017. 6. Dette notifiche devono ritenersi valide in quanto dalla documentazione prodotta dall' deve rilevarsi che è possibile visualizzare l'attestazione di “accettazione” CP_2 dell'atto all'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio del medesimo atto. Pertanto, opera una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotta e la ricevuta, «salva la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015), prova che in questa sede la non ho in alcun modo fornito. CP_1
5. Per le ragioni sopra espresse, l'odierna opposizione deve essere accolta e la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento, deve essere revocata.
6. Sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara regolarmente notificati gli atti posti a fondamento dell'esecuzione numero 13920173220000010005;
- compensa integralmente fra le parti, le spese processuali.
Vibo Valentia, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Angela Damiani
3
N. 34/2021 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Sabotino, n. 54, presso lo studio dell'avv. Livio Calabrò (PEC: ) Email_1 che la rappresenta e difende, per procura posta in atti;
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro CP_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via J. Palach, n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Lopreiato (PEC:
che la rappresenta e difende per Email_2 procura posta in atti;
RESISTENTE
, in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso lo studio degli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) che, anche Email_3 disgiuntamente, lo difendono per procura generale alle liti in atti. CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 13.01.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, al fine di revocare l'ordinanza resa nel giudizio cautelare (recante n. r.g. 248/2017, emessa dal tribunale di Vibo Valentia Sezione Esecuzioni Mobiliari) con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi, recante numero 13920173220000010005, inerente al fascicolo avente codice identificativo n. . Più NumeroDiCar_1 precisamente, il , che già in fase cautelare aveva dato prova delle CP_3 notifiche delle cartelle di pagamento – sottese all'atto di pignoramento, impugnato dalla società chiede I) di ritenere legittima l'esecuzione del pignoramento, CP_1 per omissione di versamento delle pretese creditizie da parte della società odierna resistente, II) di onerare l'Ente previdenziale (assente durante la fase cautelare) di fornire prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi al pignoramento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo che l'intestato Tribunale: “1)In via preliminare, autorizzare la chiamata in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D.Lgs. 112/99 degli Enti Impositori, sede di Catanzaro ed sede di Vibo CP_2 CP_2
Valentia, per i motivi di cui al punto n. 1 del presente atto;
2)Nel merito, in riforma della ordinanza resa nel giudizio cautelare r.g. 248/2017 Tribunale di Vibo Valentia Sezione Esecuzioni Mobiliari, voler revocare la sospensione dell'atto di pignoramento presso terzi n. n. 13920173220000010005 - codice identificativo fascicolo 139/2017/29041 ed indicati in parte motiva, dichiarando lo stesso valido ed efficace ai fini dell'esecuzione intrapresa;
3) Nella denegata ipotesi e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite e l' (a seguito di chiamata in causa) che ha fornito prova dell'avvenuta CP_2 notifica degli avvisi di addebito, oggetto di contestazione. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dal Concessionario ricorrente merita di essere accolto.
2. Le cartelle di pagamento, sottese all'atto di pignoramento sospeso, sono state ritualmente notificate alla società resistente, sin dalla fase cautelare, dovendosi pertanto considerare legittima la pretesa del Concessionario.
3. In particolare, le cartelle di pagamento sono state notificate, secondo quanto di seguito specificato:
- la cartella n. 1392014001075301000 è stata notificata il 19.01.2015;
- la cartella n. 13920160005209962000 è stata notificata il 29.07.2016;
2 - la cartella n. 1392016000338950000 è stata notificata il 30.08.2016;
- la cartella n. 13920160007134759000 è stata notificata il 10.11.2016;
- la cartella n. 13920160007658084000 è stata notificata il 12.01.2017. 5. Con riferimento agli avvisi di addebito, la prova della notifica è stata fornita dall previdenziale. CP_4
5.1. L'avviso di addebito n. 43920150000669045000 è stato notificato il 21.10.2015;
l'avviso di addebito n. 43920150000669348000 è stato notificato il 21.10.2015;
l'avviso di addebito n. 43920150000828559000 è stato notificato il 24.12.2015;
l'avviso di addebito n. 43920160000607766000 è stato notificato il 05.11.2016;
l'avviso di addebito n. 43920160000607867000 è stato notificato il 05.11.2016;
l'avviso di addebito n. 43920160001178912000 è stato notificato il 25.01.2017. 6. Dette notifiche devono ritenersi valide in quanto dalla documentazione prodotta dall' deve rilevarsi che è possibile visualizzare l'attestazione di “accettazione” CP_2 dell'atto all'indirizzo del destinatario, nonché la data dell'invio del medesimo atto. Pertanto, opera una presunzione di corrispondenza fra la copia dell'atto prodotta e la ricevuta, «salva la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto» (si cfr. Cass. 10630/2015), prova che in questa sede la non ho in alcun modo fornito. CP_1
5. Per le ragioni sopra espresse, l'odierna opposizione deve essere accolta e la sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento, deve essere revocata.
6. Sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara regolarmente notificati gli atti posti a fondamento dell'esecuzione numero 13920173220000010005;
- compensa integralmente fra le parti, le spese processuali.
Vibo Valentia, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Angela Damiani
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