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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1009/2023 R.G., pendente tra , , eredi di , con Parte_1 Controparte_1 Persona_1
ordinanza del 24.1.2025 il Collegio così provvedeva : “dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino all'11.7.2025 per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 12.9.2025, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 1.9.2025, l'appellante concludeva riportandosi alla comparsa conclusionale depositata il
14.7.2025, scritto nel quale aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “.. in riforma dell'impugnata sentenza n. 10200/2022: a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo HO SH 150, tg. DG44234, di proprietà della sig.ra
– già dichiarata la contumacia del responsabile Controparte_2
civile del sinistro stradale – nella produzione dell'evento dannoso;
b) condannare per l'effetto la soc. Controparte_3
compagnia assicuratrice designata come F.G.V.S. per la Regione
Campania, in solido con la sig.ra , n.q. di Controparte_2
responsabile civile del sinistro stradale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante – lesioni risultate compatibili a seguito di c.t.u. medico-legale espletata con la dinamica traumatica riferita – per equivalente pecuniario mediante il pagamentodella somma complessiva pari ad € 196.625,50, in favore del sig. , così come accertata e quantificata dal c.t.u. Parte_1
medico-legale nominato dott. : Persona_2
Età del danneggiato alla data del sinistro: 27 anni
a) danno biologico (percentuale di invalidità permanente 29%): €
178.813,00
b) danno biologico temporaneo totale € 13.512,50:
1) invalidità temporanea totale (80 gg.): € 9.200,00
2) invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg.): € 2.587,50
3) invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg.): € 1.725,00
c) spese mediche odontoiatriche: € 4.200,00
d) spese mediche generiche: € 100,00
Totale generale: € 196.625,50; c) condannare per l'effetto la soc. al pagamento delle spese e competenze Controparte_3
professionali dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo”; ..”.
L'appellata, nelle note scritte depositate in data Controparte_3
11.9.2025, concludevaper il rigetto dell'avverso gravame, riportandosi alla comparsa di risposta in appello nonché alle difese svolte nel giudizio di prime cure.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale pag. 2/34 deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1009/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10200/2022, pubblicata in data 16.11.2022 dal Tribunale di NA, non notificata, pendente
TRA
(C. F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Gritti (C. F.
, giusta procura alle liti in calce all'atto di C.F._2
pag. 3/34 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NA alla Via G. Verdi n. 18;
APPELLANTE
E
con sede legale in NO VE (TV), via Controparte_3
Marocchesa, 14 (P.I. ), società iscritta all'Albo delle P.IVA_1
Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista ed Controparte_4
appartenente al iscritto al n. 26 dell'Albo dei gruppi Controparte_5
assicurativi, nella qualità di Impresa designata alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maiella (C.F.
), presso il cui studio in NA al Rione C.F._3
Sirignano, 7 domicilia, in virtù di procura alle liti rilasciatagli dai dott.ri e , nella qualità il primo di Controparte_6 Controparte_7
Amministratore Delegato e Direttore Generale ed il secondo di
Dirigente della società, con atto del 18.12.2014 per Notar
[...]
(Rep. 6.186905 – Racc. 30367); Per_3
APPELLATA
NONCHE'
, , , CP_2 Controparte_8 Controparte_9
; CP_10
APPELLATI CONTUMACI
pag. 4/34 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. b)
d.lgs n. 206/2005 e art. 2054, comma secondo c.c..
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 12-13.06.2017, Parte_1
deduceva che: - in data 28.8.2015, alle ore 16:00, mentre si trovava a percorrere Via Strada Provinciale Botteghelle a bordo del motoveicolo di sua proprietà, IO RL 400 tg DH47912, veniva tamponato dal motoveicolo HO SH 150 tg DG44234, condotto dal minore,
, e di proprietà di il quale Persona_4 Controparte_2
nell'attraversare ad elevata velocità l'incrocio con Via Molisso e Via
Scarpetta non dava la precedenza ed urtava il IO RL, facendolo rovinare contro un palo segnaletico, che rimaneva piegato;
- sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Urbana del CP_11
che redigeva il verbale R.I.S. 116382; - esso istante, a causa del
[...]
sinistro, veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso il P.O. “S.M.
Loreto Nuovo” e, ivi giunto, i sanitari gli diagnosticavano trauma facciale, frattura pluriframmentaria III distale diafasario della tibia e perone omolaterale della gamba sx trattata con chiodo endomidollare, frattura III medio diafisario femore dx trattata con placca e viti metalliche, enfisema sottocutaneo a carico dei tessuti molli della coscia dx, ferite lacerocontuse ed escoriate multiple al viso (regione frontale, piramide nasale, labbro superiore ed inferiore) e agli arti;
- a causa delle lesioni riportate, veniva sottoposto a tre interventi chirurgici, pag. 5/34 numerose emotrasfusioni, immobilizzazioni e una lunga terapia farmacologica e riabilitativa;
- in data 25.01.2016, risultava clinicamente guarito, con postumi;
- con lettera racc.ta a/r veniva costituita in mora ai sensi dell'art. 283, 1 comma, lettera b) del d.lgs
209/2005 la compagnia assicuratrice n.q. di Controparte_3
impresa designata quale F.G.V.S per la Regione Campania.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva di accertare che il sinistro andava ascritto esclusivamente alla responsabilità del conducente del motoveicolo HONDA SH 150 di proprietà di
[...]
privo di copertura assicurativa, e di volersi condannare la _1
, in solido con quale impresa designata per _1 Controparte_3
il F.G.V.S., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da esso patiti. nel costituirsi in giudizio nella predetta qualità, Controparte_3
eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e nel merito concludeva per il rigetto della stessa.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , eseguita la stessa in data 10.11.2017, Persona_1
rimasta la convenuta contumace, la causa veniva istruita mediante l'escussione delle testimoni indotte dall'attore, e Testimone_1
. Testimone_2
All'esito, il Tribunale, senza disporre CTU medico legale sulla persona del danneggiato, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e definiva il giudizio così provvedendo: “- Rigetta la domanda attorea;
-
Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_3
pag. 6/34 delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.809,00, oltre CP_3
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva Parte_1
appello, con atto notificato in data 22/02/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., istando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 15.06.2023, si costituiva
[...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., eccependo, CP_3
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Con ordinanza del 16.6.2023, la Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi della , frattanto deceduta, ed ordinava _1
l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Integrato il contraddittorio, mediante la notifica dell'atto di appello agli eredi di la Corte dichiarava la contumacia di Controparte_2
, , , CP_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, i quali, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in
[...]
giudizio.
Veniva, inoltre, disposta CTU medico legale sulla persona di Parte_1
, nominandosi, all'uopo, il dott. , che,
[...] Persona_2
accettato l'incarico, provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
All'esito di tale incombente, la Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione pag. 7/34 dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino all'11.7.2025 per il deposito delle comparse conclusionale e fino alle 09.30 del giorno 12.9.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di NA rigettava la domanda proposta dal De LI evidenziando che l'evento descritto in citazione era “incongruente con il rapporto della Polizia Stradale e con la dichiarazione, resa spontaneamente e nell'immediatezza del fatto, da alla Persona_4
Polizia Stradale”, avendo questi affermato che mentre percorreva, alla guida del proprio motoveicolo, via Molisso con direzione di marcia via
Scarpetta, nell'attraversare l'incrocio, si trovava davanti improvvisamente il motoveicolo dell'istante, proveniente da destra, il quale percorreva a fortissima velocità l'intersezione e, nonostante il tentativo di evitarlo, non vi riusciva.
Secondo quanto affermato dal primo Giudice, la dichiarazione resa dallo era corroborata dall'adozione della contravvenzione ex Per_4
art. 141 C.d.S. nei confronti del per avere questi, a bordo del Parte_1
motoveicolo IO RL 400, attraversato l'incrocio senza rispettare il limite di velocità.
Inoltre, il Tribunale evidenziava che la dinamica del sinistro, come allegata in citazione, era incongruente anche rispetto alla descrizione pag. 8/34 dello stato dei luoghi contenuta nel verbale della Polizia Stradale, in quanto dallo stesso non risultava la presenza di un segnale di stop ma solo dell'obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti da Via
Molisso, circostanza, peraltro, ritenuta dal primo Giudice finanche irrilevante, avendo lo già impegnato l'incrocio. Per_4
Le dichiarazioni rese dalle testimoni, e escusse in Tes_3 Tes_1
primo grado, erano, poi, considerate inattendibili dal Tribunale poiché descrivevano solo le lesioni riportate dal senza nulla Parte_1
affermare circa i danni che aveva patito l'altro soggetto coinvolto nel sinistro, ad eccezione di quanto riferito dalla teste in ordine Tes_3
alla lieve entità delle escoriazioni riportate alla gamba dallo Per_4
Inoltre, anche detta dichiarazione doveva, ad avviso del Giudice, considerarsi incompatibile con quanto accertato dalla Polizia
Municipale, in merito al trasporto dello presso il P.S. Per_4
dell'ospedale di Villa Betania in ambulanza con una prognosi di dieci giorni.
Il Giudice di prime cure riteneva, altresì, che le dichiarazioni rese dalle testi, secondo cui il conducente del motoveicolo HO viaggiava a velocità elevata, erano incompatibili con il verbale della Polizia
Municipale, dal quale risultava che solo a carico del proprietario del motoveicolo RL veniva irrogata la contravvenzione per eccesso di velocità.
Da ultimo, il Tribunale riteneva che le testi avessero descritto in maniera discordante le lesioni riportate dal avendo l'una Parte_1
dichiarato che lo stesso presentava escoriazioni e ferite alla testa e l'altra che le lesioni riguardavano le gambe. pag. 9/34 § 4.
Con un unico motivo d'appello, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva escluso che fosse stata fornita la prova del fatto storico, il cui onere gravava sul danneggiato ex art. 2697 c.c..
In particolare, l'appellante deduceva che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la dinamica del sinistro descritta in citazione fosse incompatibile con le risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale.
L'istante evidenziava, infatti, che, dal rapporto di incidente stradale n.
116382 del 28.08.2015, non risultava che gli agenti avessero constatato che il stesse procedendo ad elevata velocità a Parte_1
bordo del proprio motoveicolo IO RL 400, né che gli stessi avessero riscontrato a suo carico i presupposti per l'applicazione della contravvenzione di cui all'art. 141 C.d.S, come sostenuto dal Tribunale.
La difesa dell'appellante deduceva che il “r.i.s. indica (dinamica - pag. 19 di 20) la ricostruzione dei fatti… il motoveicolo A (investitore) … entrava in collisione, con ogni probabilità, nella parte anteriore con il motoveicolo B (dell'attore)” ed opinava che, dallo schizzo dell'incidente a pagina 9 del rapporto, risultava “chiaramente, e senza alcun dubbio,
l'esistenza del segnale di dare precedenza su detta Via Molisso che era percorsa dal motoveicolo investitore”.
L'istante evidenziava, inoltre, che, al momento della redazione del verbale da parte della Polizia Municipale, era ancora Persona_4
presente sui luoghi di causa, nonostante fossero passate tre ore dal verificarsi del sinistro, sicché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto pag. 10/34 inattendibili le dichiarazioni dei testi sulla lieve entità delle escoriazioni riportate dallo stante la piena compatibilità tra Per_4
escoriazioni di lieve entità e la permanenza sul luogo del sinistro per oltre tre ore dopo il verificarsi dello stesso.
Peraltro, soggiungeva l'appellante, il fatto che i testi avessero trascurato di dichiarare quali erano le condizioni dello era Per_4
spiegabile con la lieve entità delle ferite riportate da quest'ultimo.
La discordanza delle dichiarazioni rese dalle testi nel descrivere le lesioni riportate dal lungi dal potersi considerare Parte_1
sintomatica dell'inattendibilità dei testimoni, deponeva per la genuinità della prova “ben potendo uno dei testi escussi essersi soffermato su alcune lesioni personali riportate dal sig. Parte_1
rispetto ad altre lesioni personali rilevate dall'altro teste escusso”.
Inoltre, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva attribuito maggiore rilevanza alla dichiarazione resa da , Persona_4
minorenne postosi alla guida del motoveicolo privo di CP_12
patente, il quale affermava di aver già impegnato l'incrocio al momento della collisione tra i due motoveicoli, rispetto a quanto dichiarato dalle testi, le quali avevano concordemente affermato che il conducente della procedeva a velocità elevata senza fermarsi all'incrocio per CP_12
dare la precedenza.
§ 5.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata.
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché pag. 11/34 consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 6.
Venendo al merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Il Giudice di primo grado, dopo avere constatato che all'odierno appellante era stata addebitata la contravvenzione di cui all'art. 141 codice della strada, come risultante dal r.i.s. n. 116382 della Polizia
Municipale di NA (cfr. pg 20 sub infrazioni contestate e segnalazioni al motoveicolo B), attribuiva, in via esclusiva, allo stesso la responsabilità del sinistro, escludendo qualsivoglia addebito in capo al conducente del motoveicolo HO , valorizzando, a tal fine, le sole dichiarazioni rese dallo stesso alla Polizia Stradale. Per_4
Ad avviso della Corte, la statuizione in esame, oggetto delle censure formulate dall'appellante, risulta viziata da un non corretto esame delle risultanze istruttorie, oltre che dall'inosservanza di principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza.
Riguardo al primo profilo, deve evidenziarsi che, come si desume dalla descrizione planimetrica del luogo ove si verificava il sinistro per cui è causa, contenuta nel rapporto di incidente agli atti, la Via Molisso, dalla quale proveniva la HO SH condotta dallo (indicata come Per_4
veicolo A), era gravata dall'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che pag. 12/34 sopraggiungevano da via Provinciale Botteghelle, strada percorsa al momento del fatto dal Parte_1
E', altresì, pacifico, in base alle stesse dichiarazioni rese dallo Per_4
alla Polizia Stradale nell'immediatezza del fatto, che la collisione si sia verificata all'incrocio tra la via Molisso, percorsa dallo , e la Parte_2
via Provinciale Botteghelle, da cui, come detto, proveniva l'odierno appellante (cfr. in tal senso, la ricostruzione della plausibile dinamica dell'incidente, contenuta a pagina 19 del rapporto di incidente stradale).
Tanto premesso, il primo Giudice ha, indubbiamente, errato nel valorizzare, al fine di ritenere immune da censure la condotta di guida dello la dichiarazione spontanea dallo stesso resa, Per_4
nell'immediatezza del fatto, agli agenti di Polizia Municipale.
Ed invero, al riguardo, tenuto conto del rilevante interesse che il medesimo nutriva rispetto ad una ricostruzione dell'accaduto che non ne facesse emergere profili di responsabilità, la sopra citata dichiarazione non è di per sé idonea a dimostrare che allorquando il motoveicolo IO RL, condotto dall'appellante, sopraggiungeva in corrispondenza dell'incrocio tra Via Molisso e Via Provinciale
Botteghelle, la moto HO SH avesse già impegnato l'incrocio e che, quindi, non fosse più gravata dall'obbligo di dare la precedenza, come invece ritenuto dal primo Giudice.
In proposito, del resto, giova, altresì, osservare che lo non Per_4
dichiarava specificamente di avere già impegnato l'incrocio, ma si limitava a descrivere la dinamica del sinistro, asserendo che lo stesso si verificava “mentre attraversava l'incrocio” quando sopraggiungeva il pag. 13/34 IO RL “dalla sua destra a fortissima velocità” e dichiarando di avere tentato di frenare senza riuscire ad evitare l'impatto.
A conforto, del resto, della scarsa attendibilità di quanto riferito dallo milita, altresì, l'ubicazione dei danni riportati dal motoveicolo Per_4
HO SH 150, il quale, a causa della violenta collisione della sua parte anteriore con il motoveicolo condotto dall'appellante, presentava la
“rottura roncella ant. e scoppio pneumatico ant.” (pg. 11 del r.i.s.).
E', invero, logico presumere che, se lo al momento della Per_4
collisione avesse già impegnato l'incrocio, l'impatto più significativo con il RL avrebbe causato danni alla parte laterale destra della
HO SH e non a quella anteriore.
Ne consegue che, con ragionevole probabilità, il sinistro si verificava quando lo avrebbe potuto, avendo la visuale frontale e laterale Per_4
libera, evitare l'impatto, frenando e dando la precedenza al IO
RL.
In aggiunta giova, del resto, evidenziare che, come ritenuto da una consolidata giurisprudenza della Cassazione, “La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
1992 del 2024).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte deve ritenersi che l'imprudente condotta di guida tenuta dallo consistita nella Per_4
pag. 14/34 violazione, da parte del medesimo, dell'obbligo di dare la precedenza al motociclo del abbia rappresentato l'antecedente causale Parte_1
preponderante rispetto al verificarsi del fatto. Ed invero appare innegabile che la violazione della regola cautelare imposta dall'art. 145
C.d.S. abbia dispiegato una concreta efficienza nel determinismo dell'evento, che, in assenza di tale antecedente, non si sarebbe verificato o, quantomeno, avrebbe potuto avere conseguenze diverse e meno gravi.
Peraltro, anche il mancato conseguimento, da parte dello del Per_4
titolo abilitativo alla guida ha verosimilmente avuto, nella specie, una specifica rilevanza nella causazione dell'evento, essendo plausibile presumere che un centauro edotto delle regole della circolazione stradale avrebbe prestato maggiore attenzione nell'approssimarsi all'intersezione.
Ne discende che al conducente del motociclo e, per esso, agli CP_12
odierni appellati, , , CP_2 Controparte_8 [...]
, , eredi del proprietario del mezzo, vada CP_9 CP_10
riconosciuta una quota di responsabilità del 70%.
Nondimeno, non può omettersi di rilevare che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cfr. Cass. n. 07479
pag. 15/34 del 20/03/2020 e più di recente Cass. n. 00654 del 15/01/2021; conf.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15847 del 15/12/2000, secondo cui “Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”).
Orbene, nel caso di specie, in base alle risultanze di causa, non può ritenersi assolto, dall'appellante, l'onere di provare una condotta di guida improntata, nell'approssimarsi ad un incrocio, ai canoni della prudenza e diligenza, esigibili anche da parte del conducente assistito dal diritto di precedenza.
Sul punto appare sufficiente osservare che la gravità dei danni, riportati dai motocicli e dallo stesso appellante, siano indizi sintomatici della mancata osservanza, da parte del del limite di velocità Parte_1
(di 50 Km/h) vigente per legge su di una strada compresa nel territorio urbano del Comune di NA.
In tal senso milita, inoltre, anche la dinamica del fatto, caratterizzata, dopo la collisione tra i due mezzi, dall'avere il motociclo RL, condotto dall'odierno appellante, proseguito la marcia dritto, dall'essere lo stesso salito sul marciapiedi e dall'avere terminato la propria corsa contro un palo della segnaletica verticale (cfr., al pag. 16/34 riguardo, le rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto di incidente, che ritraggono il motociclo del dopo la collisione, Parte_1
riverso al suolo, nei pressi di un palo della segnaletica stradale, visibilmente danneggiato per l'urto ad esso impresso dallo scooter
RL).
Né, invero, a diverse conclusioni consentono di pervenire gli esiti della prova testimoniale raccolta in primo grado.
Infatti, premesso che secondo le dichiarazioni rese dalle testi,
e escusse all'udienza del Testimone_2 Testimone_1
22.01.2019, lo allorquando sopraggiungeva all'intersezione Per_4
tra via Molisso e via Botteghelle, non si fermava per dare la precedenza a destra, andando a collidere con la sua parte anteriore quella centrale del motociclo RL, condotto dal dalle stesse non si Parte_1
ricava, tuttavia, che, nell'approssimarsi all'incrocio, il Parte_1
procedesse ad andatura moderata, come era pur sempre tenuto a fare a norma dell'art. 145 Codice della Strada, pur percorrendo una strada con diritto di precedenza.
In aggiunta, le richiamate deposizioni non sono attendibili, dovendosi finanche dubitare della stessa presenza delle testi sui luoghi di causa, sia perché di esse non vi è menzione nel rapporto di incidente, nel quale era indicato, invece, il nominativo di altro soggetto non chiamato a deporre, sia per avere le testi riferito un particolare, quale quello inerente all'utilizzo, da parte del del casco protettivo, in Parte_1
evidente contrasto con le risultanze della CTU.
pag. 17/34 Ed invero, l'ausiliare nominato da questa Corte, nell'esprimersi rispetto alla compatibilità eziologica tra l'utilizzo del casco durante la guida e le lesioni facciali riportate dal asseriva che gli esiti cicatriziali Parte_1
“a carico della regione frontale alta e della regione occipitale depongono negativamente nel merito, essendo tali sedi normalmente protette dal casco, non soltanto nel modello “integrale”, ma altresì nel modello
“demijet” e/o “jet””.
In conclusione, deve ritenersi che con la colpa in concreto accertata dello concorra, quella presunta, a norma dell'art. 2054 co. 2 Per_4
c.c., del determinabile, in via residuale, nell'ordine del 30%. Parte_1
§ 7.
Passando all'esame del quantum, profilo che il Tribunale aveva ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU espletata in questo grado di giudizio, si ricava come il a seguito Parte_1
dell'evento dannoso in esame, riportava un “Politrauma” con diagnosi di dimissione ospedaliera di “Frattura III medio femore dex e III medio distale gamba sin”. Durante il ricovero ospedaliero, per la riduzione delle fratture, l'attore veniva sottoposto, in data 28.08.2015, a stabilizzazione temporanea con FEA al femore destro e, in data
01.09.2015, ad osteosintesi con placca e viti al femore destro e con chiodo endomidollare alla tibia sinistra, con prescrizione di riposo assoluto (a letto o in poltrona) e divieto assoluto di carico. Inoltre, il
CTU osservava che risultava “nel 'Diario clinico' del 28.08: “… flc naso,
f.l.c. cuoio capelluto, fronte e fianco sin … Suturata in PS f.l.c. labbro superiore ed inferiore… Frattura parziale denti incisivi …”.
pag. 18/34 Poste tali premesse, il CTU riconosceva che “Le suddette lesioni sono compatibili con la dinamica traumatica riferita. Al riguardo della compatibilità delle stesse con uso del mezzo di sicurezza passivo obbligatorio ex-lege (casco), rilevasi che le ferite lacero-contuse occorse a carico della regione frontale alta e della regione occipitale depongono negativamente nel merito, essendo tali sedi normalmente protette dal casco, non soltanto nel modello “integrale”, ma altresì nel modello “demi- jet” e/o “jet””.
L'ausiliare riconosceva, quindi, “- esiti fratturativi di femore destro e tibio-peroneali a sinistra, chirurgicamente trattati con osteosintesi metallica tuttora in sede (placca e viti al femore e chiodo endomidollare alla tibia): avuto riguardo alla all'incidenza di tali postumi, “plurimi”, sul medesimo “organo”, quello “statico-deambulatorio”, la doverosa applicazione del criterio di “analogia proporzionale” determina quantificazione pari al 13-14% - cicatrici chirurgiche a sede frontale alta, del naso, di coscia destra e di gamba sinistra, nonché esiti discromici post-escoriativi a sede dorsale e di bacino a sinistra, dianzi descritti.
Avuto riguardo alla molteplicità ed all'incidenza di siffatti postumi sulla medesima “funzione”, quella “estetica”, si reputa parimenti doverosa
l'applicazione del succitato criterio “analogico-proporzionale”: pertanto, agli stessi è accreditabile percentuale di danno complessiva del 16-17% - esiti fratturativi dentarii a carico di 21 e 31, funzionalmente ed esteticamente ripristinati: tali postumi sono quantificabili in misura dello
0,5-1%” per un danno biologico permanente globale quantificabile in misura del 28-29%. Il CTU precisava, inoltre, che la quota parte del pag. 19/34 danno biologico afferente agli esiti cicatriziali che il avrebbe Parte_1
evitato mediante l'utilizzo del casco protettivo era pari al 6,5%.
Tale percentuale deve, pertanto, essere detratta dal totale del danno come stimato dal CTU, conducendo ad un danno risarcibile del 22%, ottenuto detraendo dal 28,5% (pari alla media aritmetica del danno del
28-29%, complessivamente stimato dall'ausiliare), la quota di danno imputabile all'omesso utilizzo del casco.
Del resto, a conforto dell'indicata conclusione, volta a decurtare il risarcimento della quota di danno imputabile alla condotta negligente del danneggiato, depone il principio secondo cui “In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 9241 del 06/05/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 6655 del
09/03/2020).
In sede di replica alle note critiche del CT dell'odierno appellante, tese ad ottenere una più favorevole valutazione del danno biologico permanente, il CTU riferiva condivisibilmente che, con riguardo alla lamentata lacunosità dell'indagine clinica “al riguardo di quella relativa al ginocchio destro (“…anch'esso interessato funzionalmente dagli esiti traumatici, essendo residuato un deficit flessorio di circa 10-15° ed una lassità globale antero-mediale…”) - che trattasi di verosimile errore da refuso, posto che dalla disamina della “Documentazione medica pag. 20/34 integrale”, allegata alla produzione attoria (e riportata al punto 6 dell'“Indice degli atti”), non emerge alcun elemento a suffragio di un coinvolgimento traumatico del ginocchio destro nel sinistro de quo…Analoga considerazione vale in merito alle addebitate “stesse omissioni… per quanto attiene l'esame funzionale praticato a carico dell'arto inferiore sinistro”. Quanto alla rimarcata assenza di indagini sulla “capacità aerobica residua del paziente, della forza e della resistenza muscolare, della prontezza di reazione, delle condizioni del sistema di controllo posturale del paziente, tutte marcatamente inficiate”, si premettono i complimenti al collega per l'accademica elencazione di indici funzionali, tuttavia mai citati nei più autorevoli barèmes medico-legali in riferimento alla quantificazione del danno da lesioni/menomazioni osteoarticolari consimili.”.
Rispetto a tale ultima contestazione del consulente di parte appellante, il CTU chiosava sostenendo che “la quota di eventuale incidenza negativa sui suddetti parametri funzionali ad opera degli esiti traumatici osteoarticolari a carico dell'apparato ambulatorio è ovviamente insita nelle voci di danno” riconosciute.
Quanto alla “marcata instabilità posturale presentata dal Parte_1
causa di numerose ed improvvise perdite di equilibrio con cadute al suolo che lo costringono all'uso di un bastone”, che a parere del consulente di parte, l'ausiliare di questa Corte avrebbe omesso di indagare, questi efficacemente rilevava che già dall''Esame Clinico', a pag. 3 dell'elaborato, emergeva che lo stesso avesse valutato la
“Deambulazione lievemente claudicante, autonoma (l'esaminando entra in studio con ausilio di gruccia, di seguito abbandonata nel corso degli pag. 21/34 spostamenti e delle variazioni posturali intrambulatoriali)” e ribadiva
“l'assoluta assenza di certificazioni (leggasi visite di Pronto Soccorso!) a suffragio delle “numerose ed improvvise perdite di equilibrio con cadute al suolo””.
Quanto alla sottovalutazione del danno correlato agli esiti cicatriziali riportati dal il CTU affermava, in generale, che “nell'ambito Parte_1
del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto” è vigente, ex-lege 57/2001, art. 5 c. 5, la “Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica”, che ascrive, tra le altre, alla classe di
“Pregiudizio estetico lieve”, valutato in misura massima del 5%, “le cicatrici lineari anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti”. Alla luce di tale riferimento tabellare normativo, la sommatoria aritmetica delle dimensioni delle cicatrici, residuate al a carico del tronco e Parte_1
degli arti, misurata dal dr. in centimetri 50 e da questi valutata in Per_5
25 punti percentuali utilizzando impropriamente le succitate 'Linee
Guida', assume significatività valutativa di gran lunga più esigua” e, in ordine alla asserita mancata valutazione della cicatrice nasale di 7 cm per la dedotta incompatibilità della stessa con l'utilizzo del casco, che
“la cicatrice lunga cm. 7 è stata descritta dal C.T.U. in sede frontale alta, mentre la cicatrice della piramide nasale obiettivata è lunga 1 centimetro… Ne consegue fondata affermazione di incompatibilità tra corretta applicazione di casco protettivo (di qualsivoglia tipo: 'integrale',
'jet' o 'demi-jet') e l'occorrenza di ferita lacero-contusa in sede frontale alta, tanto più che ulteriore ferita lacero-contusa è occorsa anche a sede occipitale!!! Inoltre, giammai il C.T.U. ha reputato non valutabile – a differenza di quanto infondatamente affermato dal consulente della pag. 22/34 parte – l'esito cicatriziale frontale (né quelli occipitale e nasale). Bensì, si
è limitato ad evidenziare alla Corte, doverosamente, la ribadita incompatibilità delle lesioni frontale ed occipitale con il corretto uso di mezzo di protezione passiva”.
In ultimo, le contestazioni in merito alla sottostima della menomazione alla funzionalità statico-deambulatoria del venivano Parte_1
condivisibilmente ritenute infondate dall'Ausiliare, a giudizio del quale le menomazioni agli arti inferiori “sia nella “Tabella” di legge sia nelle
Linee Guida della S.I.M.L.A. sono valutati in misura del “5-7%” tanto “gli esiti di frattura diafisaria di femore, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi” (nella fattispecie occorsa a destra) quanto “gli esiti di frattura diafisaria della tibia, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi” (occorsa a sinistra). Pertanto, in assenza, bilateralmente, di apprezzabili deficit articolari di anca, ginocchio e/o caviglia, tenuto altresì conto del concorso funzionale, dato dal coinvolgimento traumatico di entrambi arti inferiori, ben si giustifica la percentuale del 13-14% (tredici- quattordici percento), accreditata ai postumi osteoarticolari” e che le stesse non determinavano ripercussioni negative “sulla capacità lavorativo-lucrativa attitudinale del leso (ex-operaio barista, attualmente disoccupato 36enne), estrinsecantesi per bagaglio culturale ed esperienze pregresse nell'ambito di occupazioni a prevalente impegno ortostatico”.
§ 8.
Tanto premesso, nel procedere alla quantificazione del danno, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con Decreto del Presidente della pag. 23/34 Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo
138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
Orbene, per quanto la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” – sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il
Collegio osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del
07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del
29/04/2025, pag. 27 della motivazione).
Del resto, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a pag. 24/34 sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Ciò posto, merita, poi, osservare che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il
30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R.
n. 12 del 2025). pag. 25/34 Inoltre, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il
Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla
Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico- relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
Nell'ipotesi in esame, spetta certamente all'appellante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore.
Sul punto giova, infatti, osservare che l'attore, nella citazione di primo grado, aveva specificamente domandato il risarcimento del danno morale, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione a plurimi interventi chirurgici, del lungo periodo di convalescenza.
Non compete, invece, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la pag. 26/34 personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Né, invero, rileva, al fine in esame, la dedotta perdita della capacità lavorativa, cui l'appellante faceva riferimento mediante le deduzioni alla bozza del proprio consulente di parte, sia in quanto la stessa non era stata tempestivamente allegata in primo grado (cfr. atto di citazione, nel quale alcun cenno era contenuto a tale profilo), sia perché, comunque, di essa il CTU non ha operato alcun riconoscimento.
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro 80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del
45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro 6.407,84 per 80 giorni di ITT, di euro 1.802,21 per 30 giorni di ITP al 75 %, di euro
1.201,47 per ulteriori 30 giorni di ITP al 50%, per complessivi euro
9.411,52.
Riguardo al danno biologico permanente, dinanzi stimato in complessivi 22 punti percentuali, tenuto conto dell'età (27 anni) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, applicando il punto base pari ad euro 4.202,60, incrementato del 36,6% (valore medio per una IP del 22%), pari ad euro 1.538,15, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 5.740,75 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo 0,871, si ottengono i seguenti valori:
Danno biologico permanente (€ 4.202,60 x 22 x 0,871) €
80.530,26 pag. 27/34 Danno morale nel valore medio (€ 1.538,15 x 22 x 0,871) €
29.474,07
A) Danno permanente complessivo (€ 126.296,59 x 0,871): €
110.004,33
Invalidità temporanea totale per 80 giorni: € 6.407,84
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.802,21
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.201,47
B) Danno temporaneo totale: € 9.411,52
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 119.415,85.
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 100,00, per il rimborso delle spese medico- sanitarie documentate, trattandosi di un esborso giudicato congruo dal
CTU.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra il 1.09.2015 ed il 19.10.2015, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 25.9.2015.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 100,00, dal 25.9.2015 al 31.07.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile all'epoca di redazione della presente pronuncia, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 121,90
(Indice alla Decorrenza: 107; Indice alla Scadenza: 121,8; Raccordo
Indici: 1,071; Coefficiente di Rivalutazione: 1,219; Totale Rivalutazione:
€ 21,90).
In ultimo, giova osservare che, dalla relazione peritale espletata in questo grado di giudizio, emerge che il CTU riconosceva all'appellante pag. 28/34 un'ulteriore voce di danno patrimoniale, avendo constato l'avvenuta esecuzione del ripristino funzionale ed estetico degli elementi dentari danneggiati. Il costo di tali interventi, in assenza di documenti giustificativi, veniva quantificato dal CTU in euro 4.200,00, sulla scorta del criterio di costo medio per area geografico-economica.
Inoltre, l'ausiliare riconosceva la necessità di tre rinnovi con cadenza quinquennale, al costo di euro 4.200,00 per ciascun rinnovo, pari a totali euro 12.600,00, nonché di una protesizzazione in metallo- ceramica alla scadenza al costo di euro 2.100,00, per totali euro
14.700,00.
Anche tali voci di danno debbono riconoscersi essendo causalmente riconducibili all'evento dannoso e, quanto ai costi dei futuri interventi, avendo il CTU previsto tanti rinnovi degli elementi protesici in base a quanto è ragionevole aspettarsi, tenuto conto dell'età del danneggiato e della durata media dei manufatti (cfr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n.
1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n.
495).
Né, invero, è, in contrario, sostenibile che il danno relativo al costo di riparazione degli elementi dentari non sia dovuto, dovendo il prodursi dello stesso imputarsi al mancato utilizzo del casco da parte dello stesso danneggiato. Infatti, merita sul punto replicare che un casco del tipo jet, cioè, coprente solo il capo, senza protezione della bocca, in astratto utilizzabile siccome omologato al pari di quello integrale, non avrebbe, comunque, impedito il prodursi dei danni all'apparato dentario.
pag. 29/34 Con riguardo, infine, alla domanda, inizialmente formulata, di ristoro del danno relativo al costo di riparazione del motociclo, la stessa deve intendersi rinunciata, non essendo stata reiterata dall'appellante nelle note scritte depositate in data 20.1.2025, contenente la precisazione delle conclusioni.
§ 9.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 134.237,75.
Tale somma, in ragione del riconosciuto concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma c.c., va decurtata del 30%, pari ad euro 40.271,32, residuando un credito risarcitorio di euro 93.966,42.
Sull'importo di euro 10.290,00, corrispondente al danno emergente spettante al danneggiato a titolo di spese future per trattamenti odontoiatrici, già decurtato del 30% per il concorso di colpa, non spettano gli interessi compensativi, ma solo gli interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Sul restante importo di euro 83.676,42, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 28/08/2015, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 28.8.2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla pag. 30/34 sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di , non essendo Controparte_1
ravvisabile, per l'accertato concorso di colpa, una situazione di soccombenza reciproca nemmeno parziale, fermo restando che tale situazione (concorso di colpa), importando l'accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum, giustifica una riduzione del
30% dei compensi tabellari medi dello scaglione di riferimento che si indentifica, secondo il decisum, in quello relativo alle cause da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono essere distratte in favore dell'avv. Giorgio Gritti, dichiaratosi antistatario, dovendosi precisare che non viene disposto il rimborso del costo del contributo unificato relativo ad entrambi i gradi di giudizio siccome non versato
(cfr. avviso di recupero notificato alla parte dalla Cancelleria, risultante dall'esame dei fascicolo d'ufficio telematico).
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto reso in corso di causa, debbono porsi a definitivo ed esclusivo carico degli appellati in solido tra di loro. pag. 31/34
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure del 70% e del 30% del conducente del veicolo non identificato e di Parte_1
nella causazione del sinistro, e condanna Controparte_3
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in solido con , CP_2 Controparte_8
, , , quali eredi di
[...] Controparte_9 CP_10
, a pagare, in favore dell'appellante, l'importo di CP_2
euro 93.966,42, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare sulla minore somma di euro 83.676,42 previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 28.08.2015 ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 28.08.2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla complessiva somma di euro 93.966,42 dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna in solido con , Controparte_3 CP_2
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
alla rifusione, in favore del procuratore antistatario, avv. Giorgio
Gritti, delle spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 12,60 per esborsi, euro 9.872,10 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del pag. 32/34 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 56,12 per esborsi, euro 10.021,90 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone a definitivo carico di in solido con Controparte_3
, , , CP_2 Controparte_8 Controparte_9
, le spese della CTU come liquidate in corso di CP_10
causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con l'integrale collaborazione dell'addetta all'UpP, dott.ssa Alessia Pasquariello)
pag. 33/34 pag. 34/34
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1009/2023 R.G., pendente tra , , eredi di , con Parte_1 Controparte_1 Persona_1
ordinanza del 24.1.2025 il Collegio così provvedeva : “dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine fino all'11.7.2025 per il deposito di sintetiche note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 12.9.2025, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 1.9.2025, l'appellante concludeva riportandosi alla comparsa conclusionale depositata il
14.7.2025, scritto nel quale aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “.. in riforma dell'impugnata sentenza n. 10200/2022: a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo HO SH 150, tg. DG44234, di proprietà della sig.ra
– già dichiarata la contumacia del responsabile Controparte_2
civile del sinistro stradale – nella produzione dell'evento dannoso;
b) condannare per l'effetto la soc. Controparte_3
compagnia assicuratrice designata come F.G.V.S. per la Regione
Campania, in solido con la sig.ra , n.q. di Controparte_2
responsabile civile del sinistro stradale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante – lesioni risultate compatibili a seguito di c.t.u. medico-legale espletata con la dinamica traumatica riferita – per equivalente pecuniario mediante il pagamentodella somma complessiva pari ad € 196.625,50, in favore del sig. , così come accertata e quantificata dal c.t.u. Parte_1
medico-legale nominato dott. : Persona_2
Età del danneggiato alla data del sinistro: 27 anni
a) danno biologico (percentuale di invalidità permanente 29%): €
178.813,00
b) danno biologico temporaneo totale € 13.512,50:
1) invalidità temporanea totale (80 gg.): € 9.200,00
2) invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg.): € 2.587,50
3) invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg.): € 1.725,00
c) spese mediche odontoiatriche: € 4.200,00
d) spese mediche generiche: € 100,00
Totale generale: € 196.625,50; c) condannare per l'effetto la soc. al pagamento delle spese e competenze Controparte_3
professionali dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo”; ..”.
L'appellata, nelle note scritte depositate in data Controparte_3
11.9.2025, concludevaper il rigetto dell'avverso gravame, riportandosi alla comparsa di risposta in appello nonché alle difese svolte nel giudizio di prime cure.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale pag. 2/34 deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1009/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10200/2022, pubblicata in data 16.11.2022 dal Tribunale di NA, non notificata, pendente
TRA
(C. F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Gritti (C. F.
, giusta procura alle liti in calce all'atto di C.F._2
pag. 3/34 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NA alla Via G. Verdi n. 18;
APPELLANTE
E
con sede legale in NO VE (TV), via Controparte_3
Marocchesa, 14 (P.I. ), società iscritta all'Albo delle P.IVA_1
Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista ed Controparte_4
appartenente al iscritto al n. 26 dell'Albo dei gruppi Controparte_5
assicurativi, nella qualità di Impresa designata alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maiella (C.F.
), presso il cui studio in NA al Rione C.F._3
Sirignano, 7 domicilia, in virtù di procura alle liti rilasciatagli dai dott.ri e , nella qualità il primo di Controparte_6 Controparte_7
Amministratore Delegato e Direttore Generale ed il secondo di
Dirigente della società, con atto del 18.12.2014 per Notar
[...]
(Rep. 6.186905 – Racc. 30367); Per_3
APPELLATA
NONCHE'
, , , CP_2 Controparte_8 Controparte_9
; CP_10
APPELLATI CONTUMACI
pag. 4/34 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. b)
d.lgs n. 206/2005 e art. 2054, comma secondo c.c..
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 12-13.06.2017, Parte_1
deduceva che: - in data 28.8.2015, alle ore 16:00, mentre si trovava a percorrere Via Strada Provinciale Botteghelle a bordo del motoveicolo di sua proprietà, IO RL 400 tg DH47912, veniva tamponato dal motoveicolo HO SH 150 tg DG44234, condotto dal minore,
, e di proprietà di il quale Persona_4 Controparte_2
nell'attraversare ad elevata velocità l'incrocio con Via Molisso e Via
Scarpetta non dava la precedenza ed urtava il IO RL, facendolo rovinare contro un palo segnaletico, che rimaneva piegato;
- sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Urbana del CP_11
che redigeva il verbale R.I.S. 116382; - esso istante, a causa del
[...]
sinistro, veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso il P.O. “S.M.
Loreto Nuovo” e, ivi giunto, i sanitari gli diagnosticavano trauma facciale, frattura pluriframmentaria III distale diafasario della tibia e perone omolaterale della gamba sx trattata con chiodo endomidollare, frattura III medio diafisario femore dx trattata con placca e viti metalliche, enfisema sottocutaneo a carico dei tessuti molli della coscia dx, ferite lacerocontuse ed escoriate multiple al viso (regione frontale, piramide nasale, labbro superiore ed inferiore) e agli arti;
- a causa delle lesioni riportate, veniva sottoposto a tre interventi chirurgici, pag. 5/34 numerose emotrasfusioni, immobilizzazioni e una lunga terapia farmacologica e riabilitativa;
- in data 25.01.2016, risultava clinicamente guarito, con postumi;
- con lettera racc.ta a/r veniva costituita in mora ai sensi dell'art. 283, 1 comma, lettera b) del d.lgs
209/2005 la compagnia assicuratrice n.q. di Controparte_3
impresa designata quale F.G.V.S per la Regione Campania.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante chiedeva di accertare che il sinistro andava ascritto esclusivamente alla responsabilità del conducente del motoveicolo HONDA SH 150 di proprietà di
[...]
privo di copertura assicurativa, e di volersi condannare la _1
, in solido con quale impresa designata per _1 Controparte_3
il F.G.V.S., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da esso patiti. nel costituirsi in giudizio nella predetta qualità, Controparte_3
eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e nel merito concludeva per il rigetto della stessa.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , eseguita la stessa in data 10.11.2017, Persona_1
rimasta la convenuta contumace, la causa veniva istruita mediante l'escussione delle testimoni indotte dall'attore, e Testimone_1
. Testimone_2
All'esito, il Tribunale, senza disporre CTU medico legale sulla persona del danneggiato, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e definiva il giudizio così provvedendo: “- Rigetta la domanda attorea;
-
Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_3
pag. 6/34 delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.809,00, oltre CP_3
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, interponeva Parte_1
appello, con atto notificato in data 22/02/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., istando per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 15.06.2023, si costituiva
[...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., eccependo, CP_3
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone, nel merito, la fondatezza.
Con ordinanza del 16.6.2023, la Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi della , frattanto deceduta, ed ordinava _1
l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Integrato il contraddittorio, mediante la notifica dell'atto di appello agli eredi di la Corte dichiarava la contumacia di Controparte_2
, , , CP_2 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, i quali, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in
[...]
giudizio.
Veniva, inoltre, disposta CTU medico legale sulla persona di Parte_1
, nominandosi, all'uopo, il dott. , che,
[...] Persona_2
accettato l'incarico, provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
All'esito di tale incombente, la Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione pag. 7/34 dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino all'11.7.2025 per il deposito delle comparse conclusionale e fino alle 09.30 del giorno 12.9.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di NA rigettava la domanda proposta dal De LI evidenziando che l'evento descritto in citazione era “incongruente con il rapporto della Polizia Stradale e con la dichiarazione, resa spontaneamente e nell'immediatezza del fatto, da alla Persona_4
Polizia Stradale”, avendo questi affermato che mentre percorreva, alla guida del proprio motoveicolo, via Molisso con direzione di marcia via
Scarpetta, nell'attraversare l'incrocio, si trovava davanti improvvisamente il motoveicolo dell'istante, proveniente da destra, il quale percorreva a fortissima velocità l'intersezione e, nonostante il tentativo di evitarlo, non vi riusciva.
Secondo quanto affermato dal primo Giudice, la dichiarazione resa dallo era corroborata dall'adozione della contravvenzione ex Per_4
art. 141 C.d.S. nei confronti del per avere questi, a bordo del Parte_1
motoveicolo IO RL 400, attraversato l'incrocio senza rispettare il limite di velocità.
Inoltre, il Tribunale evidenziava che la dinamica del sinistro, come allegata in citazione, era incongruente anche rispetto alla descrizione pag. 8/34 dello stato dei luoghi contenuta nel verbale della Polizia Stradale, in quanto dallo stesso non risultava la presenza di un segnale di stop ma solo dell'obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti da Via
Molisso, circostanza, peraltro, ritenuta dal primo Giudice finanche irrilevante, avendo lo già impegnato l'incrocio. Per_4
Le dichiarazioni rese dalle testimoni, e escusse in Tes_3 Tes_1
primo grado, erano, poi, considerate inattendibili dal Tribunale poiché descrivevano solo le lesioni riportate dal senza nulla Parte_1
affermare circa i danni che aveva patito l'altro soggetto coinvolto nel sinistro, ad eccezione di quanto riferito dalla teste in ordine Tes_3
alla lieve entità delle escoriazioni riportate alla gamba dallo Per_4
Inoltre, anche detta dichiarazione doveva, ad avviso del Giudice, considerarsi incompatibile con quanto accertato dalla Polizia
Municipale, in merito al trasporto dello presso il P.S. Per_4
dell'ospedale di Villa Betania in ambulanza con una prognosi di dieci giorni.
Il Giudice di prime cure riteneva, altresì, che le dichiarazioni rese dalle testi, secondo cui il conducente del motoveicolo HO viaggiava a velocità elevata, erano incompatibili con il verbale della Polizia
Municipale, dal quale risultava che solo a carico del proprietario del motoveicolo RL veniva irrogata la contravvenzione per eccesso di velocità.
Da ultimo, il Tribunale riteneva che le testi avessero descritto in maniera discordante le lesioni riportate dal avendo l'una Parte_1
dichiarato che lo stesso presentava escoriazioni e ferite alla testa e l'altra che le lesioni riguardavano le gambe. pag. 9/34 § 4.
Con un unico motivo d'appello, censurava la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva escluso che fosse stata fornita la prova del fatto storico, il cui onere gravava sul danneggiato ex art. 2697 c.c..
In particolare, l'appellante deduceva che erroneamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la dinamica del sinistro descritta in citazione fosse incompatibile con le risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale.
L'istante evidenziava, infatti, che, dal rapporto di incidente stradale n.
116382 del 28.08.2015, non risultava che gli agenti avessero constatato che il stesse procedendo ad elevata velocità a Parte_1
bordo del proprio motoveicolo IO RL 400, né che gli stessi avessero riscontrato a suo carico i presupposti per l'applicazione della contravvenzione di cui all'art. 141 C.d.S, come sostenuto dal Tribunale.
La difesa dell'appellante deduceva che il “r.i.s. indica (dinamica - pag. 19 di 20) la ricostruzione dei fatti… il motoveicolo A (investitore) … entrava in collisione, con ogni probabilità, nella parte anteriore con il motoveicolo B (dell'attore)” ed opinava che, dallo schizzo dell'incidente a pagina 9 del rapporto, risultava “chiaramente, e senza alcun dubbio,
l'esistenza del segnale di dare precedenza su detta Via Molisso che era percorsa dal motoveicolo investitore”.
L'istante evidenziava, inoltre, che, al momento della redazione del verbale da parte della Polizia Municipale, era ancora Persona_4
presente sui luoghi di causa, nonostante fossero passate tre ore dal verificarsi del sinistro, sicché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto pag. 10/34 inattendibili le dichiarazioni dei testi sulla lieve entità delle escoriazioni riportate dallo stante la piena compatibilità tra Per_4
escoriazioni di lieve entità e la permanenza sul luogo del sinistro per oltre tre ore dopo il verificarsi dello stesso.
Peraltro, soggiungeva l'appellante, il fatto che i testi avessero trascurato di dichiarare quali erano le condizioni dello era Per_4
spiegabile con la lieve entità delle ferite riportate da quest'ultimo.
La discordanza delle dichiarazioni rese dalle testi nel descrivere le lesioni riportate dal lungi dal potersi considerare Parte_1
sintomatica dell'inattendibilità dei testimoni, deponeva per la genuinità della prova “ben potendo uno dei testi escussi essersi soffermato su alcune lesioni personali riportate dal sig. Parte_1
rispetto ad altre lesioni personali rilevate dall'altro teste escusso”.
Inoltre, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva attribuito maggiore rilevanza alla dichiarazione resa da , Persona_4
minorenne postosi alla guida del motoveicolo privo di CP_12
patente, il quale affermava di aver già impegnato l'incrocio al momento della collisione tra i due motoveicoli, rispetto a quanto dichiarato dalle testi, le quali avevano concordemente affermato che il conducente della procedeva a velocità elevata senza fermarsi all'incrocio per CP_12
dare la precedenza.
§ 5.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata.
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché pag. 11/34 consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 6.
Venendo al merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Il Giudice di primo grado, dopo avere constatato che all'odierno appellante era stata addebitata la contravvenzione di cui all'art. 141 codice della strada, come risultante dal r.i.s. n. 116382 della Polizia
Municipale di NA (cfr. pg 20 sub infrazioni contestate e segnalazioni al motoveicolo B), attribuiva, in via esclusiva, allo stesso la responsabilità del sinistro, escludendo qualsivoglia addebito in capo al conducente del motoveicolo HO , valorizzando, a tal fine, le sole dichiarazioni rese dallo stesso alla Polizia Stradale. Per_4
Ad avviso della Corte, la statuizione in esame, oggetto delle censure formulate dall'appellante, risulta viziata da un non corretto esame delle risultanze istruttorie, oltre che dall'inosservanza di principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza.
Riguardo al primo profilo, deve evidenziarsi che, come si desume dalla descrizione planimetrica del luogo ove si verificava il sinistro per cui è causa, contenuta nel rapporto di incidente agli atti, la Via Molisso, dalla quale proveniva la HO SH condotta dallo (indicata come Per_4
veicolo A), era gravata dall'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che pag. 12/34 sopraggiungevano da via Provinciale Botteghelle, strada percorsa al momento del fatto dal Parte_1
E', altresì, pacifico, in base alle stesse dichiarazioni rese dallo Per_4
alla Polizia Stradale nell'immediatezza del fatto, che la collisione si sia verificata all'incrocio tra la via Molisso, percorsa dallo , e la Parte_2
via Provinciale Botteghelle, da cui, come detto, proveniva l'odierno appellante (cfr. in tal senso, la ricostruzione della plausibile dinamica dell'incidente, contenuta a pagina 19 del rapporto di incidente stradale).
Tanto premesso, il primo Giudice ha, indubbiamente, errato nel valorizzare, al fine di ritenere immune da censure la condotta di guida dello la dichiarazione spontanea dallo stesso resa, Per_4
nell'immediatezza del fatto, agli agenti di Polizia Municipale.
Ed invero, al riguardo, tenuto conto del rilevante interesse che il medesimo nutriva rispetto ad una ricostruzione dell'accaduto che non ne facesse emergere profili di responsabilità, la sopra citata dichiarazione non è di per sé idonea a dimostrare che allorquando il motoveicolo IO RL, condotto dall'appellante, sopraggiungeva in corrispondenza dell'incrocio tra Via Molisso e Via Provinciale
Botteghelle, la moto HO SH avesse già impegnato l'incrocio e che, quindi, non fosse più gravata dall'obbligo di dare la precedenza, come invece ritenuto dal primo Giudice.
In proposito, del resto, giova, altresì, osservare che lo non Per_4
dichiarava specificamente di avere già impegnato l'incrocio, ma si limitava a descrivere la dinamica del sinistro, asserendo che lo stesso si verificava “mentre attraversava l'incrocio” quando sopraggiungeva il pag. 13/34 IO RL “dalla sua destra a fortissima velocità” e dichiarando di avere tentato di frenare senza riuscire ad evitare l'impatto.
A conforto, del resto, della scarsa attendibilità di quanto riferito dallo milita, altresì, l'ubicazione dei danni riportati dal motoveicolo Per_4
HO SH 150, il quale, a causa della violenta collisione della sua parte anteriore con il motoveicolo condotto dall'appellante, presentava la
“rottura roncella ant. e scoppio pneumatico ant.” (pg. 11 del r.i.s.).
E', invero, logico presumere che, se lo al momento della Per_4
collisione avesse già impegnato l'incrocio, l'impatto più significativo con il RL avrebbe causato danni alla parte laterale destra della
HO SH e non a quella anteriore.
Ne consegue che, con ragionevole probabilità, il sinistro si verificava quando lo avrebbe potuto, avendo la visuale frontale e laterale Per_4
libera, evitare l'impatto, frenando e dando la precedenza al IO
RL.
In aggiunta giova, del resto, evidenziare che, come ritenuto da una consolidata giurisprudenza della Cassazione, “La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
1992 del 2024).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte deve ritenersi che l'imprudente condotta di guida tenuta dallo consistita nella Per_4
pag. 14/34 violazione, da parte del medesimo, dell'obbligo di dare la precedenza al motociclo del abbia rappresentato l'antecedente causale Parte_1
preponderante rispetto al verificarsi del fatto. Ed invero appare innegabile che la violazione della regola cautelare imposta dall'art. 145
C.d.S. abbia dispiegato una concreta efficienza nel determinismo dell'evento, che, in assenza di tale antecedente, non si sarebbe verificato o, quantomeno, avrebbe potuto avere conseguenze diverse e meno gravi.
Peraltro, anche il mancato conseguimento, da parte dello del Per_4
titolo abilitativo alla guida ha verosimilmente avuto, nella specie, una specifica rilevanza nella causazione dell'evento, essendo plausibile presumere che un centauro edotto delle regole della circolazione stradale avrebbe prestato maggiore attenzione nell'approssimarsi all'intersezione.
Ne discende che al conducente del motociclo e, per esso, agli CP_12
odierni appellati, , , CP_2 Controparte_8 [...]
, , eredi del proprietario del mezzo, vada CP_9 CP_10
riconosciuta una quota di responsabilità del 70%.
Nondimeno, non può omettersi di rilevare che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art.
2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cfr. Cass. n. 07479
pag. 15/34 del 20/03/2020 e più di recente Cass. n. 00654 del 15/01/2021; conf.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15847 del 15/12/2000, secondo cui “Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”).
Orbene, nel caso di specie, in base alle risultanze di causa, non può ritenersi assolto, dall'appellante, l'onere di provare una condotta di guida improntata, nell'approssimarsi ad un incrocio, ai canoni della prudenza e diligenza, esigibili anche da parte del conducente assistito dal diritto di precedenza.
Sul punto appare sufficiente osservare che la gravità dei danni, riportati dai motocicli e dallo stesso appellante, siano indizi sintomatici della mancata osservanza, da parte del del limite di velocità Parte_1
(di 50 Km/h) vigente per legge su di una strada compresa nel territorio urbano del Comune di NA.
In tal senso milita, inoltre, anche la dinamica del fatto, caratterizzata, dopo la collisione tra i due mezzi, dall'avere il motociclo RL, condotto dall'odierno appellante, proseguito la marcia dritto, dall'essere lo stesso salito sul marciapiedi e dall'avere terminato la propria corsa contro un palo della segnaletica verticale (cfr., al pag. 16/34 riguardo, le rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto di incidente, che ritraggono il motociclo del dopo la collisione, Parte_1
riverso al suolo, nei pressi di un palo della segnaletica stradale, visibilmente danneggiato per l'urto ad esso impresso dallo scooter
RL).
Né, invero, a diverse conclusioni consentono di pervenire gli esiti della prova testimoniale raccolta in primo grado.
Infatti, premesso che secondo le dichiarazioni rese dalle testi,
e escusse all'udienza del Testimone_2 Testimone_1
22.01.2019, lo allorquando sopraggiungeva all'intersezione Per_4
tra via Molisso e via Botteghelle, non si fermava per dare la precedenza a destra, andando a collidere con la sua parte anteriore quella centrale del motociclo RL, condotto dal dalle stesse non si Parte_1
ricava, tuttavia, che, nell'approssimarsi all'incrocio, il Parte_1
procedesse ad andatura moderata, come era pur sempre tenuto a fare a norma dell'art. 145 Codice della Strada, pur percorrendo una strada con diritto di precedenza.
In aggiunta, le richiamate deposizioni non sono attendibili, dovendosi finanche dubitare della stessa presenza delle testi sui luoghi di causa, sia perché di esse non vi è menzione nel rapporto di incidente, nel quale era indicato, invece, il nominativo di altro soggetto non chiamato a deporre, sia per avere le testi riferito un particolare, quale quello inerente all'utilizzo, da parte del del casco protettivo, in Parte_1
evidente contrasto con le risultanze della CTU.
pag. 17/34 Ed invero, l'ausiliare nominato da questa Corte, nell'esprimersi rispetto alla compatibilità eziologica tra l'utilizzo del casco durante la guida e le lesioni facciali riportate dal asseriva che gli esiti cicatriziali Parte_1
“a carico della regione frontale alta e della regione occipitale depongono negativamente nel merito, essendo tali sedi normalmente protette dal casco, non soltanto nel modello “integrale”, ma altresì nel modello
“demijet” e/o “jet””.
In conclusione, deve ritenersi che con la colpa in concreto accertata dello concorra, quella presunta, a norma dell'art. 2054 co. 2 Per_4
c.c., del determinabile, in via residuale, nell'ordine del 30%. Parte_1
§ 7.
Passando all'esame del quantum, profilo che il Tribunale aveva ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU espletata in questo grado di giudizio, si ricava come il a seguito Parte_1
dell'evento dannoso in esame, riportava un “Politrauma” con diagnosi di dimissione ospedaliera di “Frattura III medio femore dex e III medio distale gamba sin”. Durante il ricovero ospedaliero, per la riduzione delle fratture, l'attore veniva sottoposto, in data 28.08.2015, a stabilizzazione temporanea con FEA al femore destro e, in data
01.09.2015, ad osteosintesi con placca e viti al femore destro e con chiodo endomidollare alla tibia sinistra, con prescrizione di riposo assoluto (a letto o in poltrona) e divieto assoluto di carico. Inoltre, il
CTU osservava che risultava “nel 'Diario clinico' del 28.08: “… flc naso,
f.l.c. cuoio capelluto, fronte e fianco sin … Suturata in PS f.l.c. labbro superiore ed inferiore… Frattura parziale denti incisivi …”.
pag. 18/34 Poste tali premesse, il CTU riconosceva che “Le suddette lesioni sono compatibili con la dinamica traumatica riferita. Al riguardo della compatibilità delle stesse con uso del mezzo di sicurezza passivo obbligatorio ex-lege (casco), rilevasi che le ferite lacero-contuse occorse a carico della regione frontale alta e della regione occipitale depongono negativamente nel merito, essendo tali sedi normalmente protette dal casco, non soltanto nel modello “integrale”, ma altresì nel modello “demi- jet” e/o “jet””.
L'ausiliare riconosceva, quindi, “- esiti fratturativi di femore destro e tibio-peroneali a sinistra, chirurgicamente trattati con osteosintesi metallica tuttora in sede (placca e viti al femore e chiodo endomidollare alla tibia): avuto riguardo alla all'incidenza di tali postumi, “plurimi”, sul medesimo “organo”, quello “statico-deambulatorio”, la doverosa applicazione del criterio di “analogia proporzionale” determina quantificazione pari al 13-14% - cicatrici chirurgiche a sede frontale alta, del naso, di coscia destra e di gamba sinistra, nonché esiti discromici post-escoriativi a sede dorsale e di bacino a sinistra, dianzi descritti.
Avuto riguardo alla molteplicità ed all'incidenza di siffatti postumi sulla medesima “funzione”, quella “estetica”, si reputa parimenti doverosa
l'applicazione del succitato criterio “analogico-proporzionale”: pertanto, agli stessi è accreditabile percentuale di danno complessiva del 16-17% - esiti fratturativi dentarii a carico di 21 e 31, funzionalmente ed esteticamente ripristinati: tali postumi sono quantificabili in misura dello
0,5-1%” per un danno biologico permanente globale quantificabile in misura del 28-29%. Il CTU precisava, inoltre, che la quota parte del pag. 19/34 danno biologico afferente agli esiti cicatriziali che il avrebbe Parte_1
evitato mediante l'utilizzo del casco protettivo era pari al 6,5%.
Tale percentuale deve, pertanto, essere detratta dal totale del danno come stimato dal CTU, conducendo ad un danno risarcibile del 22%, ottenuto detraendo dal 28,5% (pari alla media aritmetica del danno del
28-29%, complessivamente stimato dall'ausiliare), la quota di danno imputabile all'omesso utilizzo del casco.
Del resto, a conforto dell'indicata conclusione, volta a decurtare il risarcimento della quota di danno imputabile alla condotta negligente del danneggiato, depone il principio secondo cui “In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 9241 del 06/05/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 6655 del
09/03/2020).
In sede di replica alle note critiche del CT dell'odierno appellante, tese ad ottenere una più favorevole valutazione del danno biologico permanente, il CTU riferiva condivisibilmente che, con riguardo alla lamentata lacunosità dell'indagine clinica “al riguardo di quella relativa al ginocchio destro (“…anch'esso interessato funzionalmente dagli esiti traumatici, essendo residuato un deficit flessorio di circa 10-15° ed una lassità globale antero-mediale…”) - che trattasi di verosimile errore da refuso, posto che dalla disamina della “Documentazione medica pag. 20/34 integrale”, allegata alla produzione attoria (e riportata al punto 6 dell'“Indice degli atti”), non emerge alcun elemento a suffragio di un coinvolgimento traumatico del ginocchio destro nel sinistro de quo…Analoga considerazione vale in merito alle addebitate “stesse omissioni… per quanto attiene l'esame funzionale praticato a carico dell'arto inferiore sinistro”. Quanto alla rimarcata assenza di indagini sulla “capacità aerobica residua del paziente, della forza e della resistenza muscolare, della prontezza di reazione, delle condizioni del sistema di controllo posturale del paziente, tutte marcatamente inficiate”, si premettono i complimenti al collega per l'accademica elencazione di indici funzionali, tuttavia mai citati nei più autorevoli barèmes medico-legali in riferimento alla quantificazione del danno da lesioni/menomazioni osteoarticolari consimili.”.
Rispetto a tale ultima contestazione del consulente di parte appellante, il CTU chiosava sostenendo che “la quota di eventuale incidenza negativa sui suddetti parametri funzionali ad opera degli esiti traumatici osteoarticolari a carico dell'apparato ambulatorio è ovviamente insita nelle voci di danno” riconosciute.
Quanto alla “marcata instabilità posturale presentata dal Parte_1
causa di numerose ed improvvise perdite di equilibrio con cadute al suolo che lo costringono all'uso di un bastone”, che a parere del consulente di parte, l'ausiliare di questa Corte avrebbe omesso di indagare, questi efficacemente rilevava che già dall''Esame Clinico', a pag. 3 dell'elaborato, emergeva che lo stesso avesse valutato la
“Deambulazione lievemente claudicante, autonoma (l'esaminando entra in studio con ausilio di gruccia, di seguito abbandonata nel corso degli pag. 21/34 spostamenti e delle variazioni posturali intrambulatoriali)” e ribadiva
“l'assoluta assenza di certificazioni (leggasi visite di Pronto Soccorso!) a suffragio delle “numerose ed improvvise perdite di equilibrio con cadute al suolo””.
Quanto alla sottovalutazione del danno correlato agli esiti cicatriziali riportati dal il CTU affermava, in generale, che “nell'ambito Parte_1
del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto” è vigente, ex-lege 57/2001, art. 5 c. 5, la “Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica”, che ascrive, tra le altre, alla classe di
“Pregiudizio estetico lieve”, valutato in misura massima del 5%, “le cicatrici lineari anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti”. Alla luce di tale riferimento tabellare normativo, la sommatoria aritmetica delle dimensioni delle cicatrici, residuate al a carico del tronco e Parte_1
degli arti, misurata dal dr. in centimetri 50 e da questi valutata in Per_5
25 punti percentuali utilizzando impropriamente le succitate 'Linee
Guida', assume significatività valutativa di gran lunga più esigua” e, in ordine alla asserita mancata valutazione della cicatrice nasale di 7 cm per la dedotta incompatibilità della stessa con l'utilizzo del casco, che
“la cicatrice lunga cm. 7 è stata descritta dal C.T.U. in sede frontale alta, mentre la cicatrice della piramide nasale obiettivata è lunga 1 centimetro… Ne consegue fondata affermazione di incompatibilità tra corretta applicazione di casco protettivo (di qualsivoglia tipo: 'integrale',
'jet' o 'demi-jet') e l'occorrenza di ferita lacero-contusa in sede frontale alta, tanto più che ulteriore ferita lacero-contusa è occorsa anche a sede occipitale!!! Inoltre, giammai il C.T.U. ha reputato non valutabile – a differenza di quanto infondatamente affermato dal consulente della pag. 22/34 parte – l'esito cicatriziale frontale (né quelli occipitale e nasale). Bensì, si
è limitato ad evidenziare alla Corte, doverosamente, la ribadita incompatibilità delle lesioni frontale ed occipitale con il corretto uso di mezzo di protezione passiva”.
In ultimo, le contestazioni in merito alla sottostima della menomazione alla funzionalità statico-deambulatoria del venivano Parte_1
condivisibilmente ritenute infondate dall'Ausiliare, a giudizio del quale le menomazioni agli arti inferiori “sia nella “Tabella” di legge sia nelle
Linee Guida della S.I.M.L.A. sono valutati in misura del “5-7%” tanto “gli esiti di frattura diafisaria di femore, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi” (nella fattispecie occorsa a destra) quanto “gli esiti di frattura diafisaria della tibia, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi” (occorsa a sinistra). Pertanto, in assenza, bilateralmente, di apprezzabili deficit articolari di anca, ginocchio e/o caviglia, tenuto altresì conto del concorso funzionale, dato dal coinvolgimento traumatico di entrambi arti inferiori, ben si giustifica la percentuale del 13-14% (tredici- quattordici percento), accreditata ai postumi osteoarticolari” e che le stesse non determinavano ripercussioni negative “sulla capacità lavorativo-lucrativa attitudinale del leso (ex-operaio barista, attualmente disoccupato 36enne), estrinsecantesi per bagaglio culturale ed esperienze pregresse nell'ambito di occupazioni a prevalente impegno ortostatico”.
§ 8.
Tanto premesso, nel procedere alla quantificazione del danno, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con Decreto del Presidente della pag. 23/34 Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo
138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
Orbene, per quanto la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” – sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il
Collegio osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del
07/06/2011) ..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del
29/04/2025, pag. 27 della motivazione).
Del resto, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a pag. 24/34 sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Ciò posto, merita, poi, osservare che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il
30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R.
n. 12 del 2025). pag. 25/34 Inoltre, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il
Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla
Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico- relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta, a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
Nell'ipotesi in esame, spetta certamente all'appellante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore.
Sul punto giova, infatti, osservare che l'attore, nella citazione di primo grado, aveva specificamente domandato il risarcimento del danno morale, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione a plurimi interventi chirurgici, del lungo periodo di convalescenza.
Non compete, invece, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la pag. 26/34 personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Né, invero, rileva, al fine in esame, la dedotta perdita della capacità lavorativa, cui l'appellante faceva riferimento mediante le deduzioni alla bozza del proprio consulente di parte, sia in quanto la stessa non era stata tempestivamente allegata in primo grado (cfr. atto di citazione, nel quale alcun cenno era contenuto a tale profilo), sia perché, comunque, di essa il CTU non ha operato alcun riconoscimento.
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro 80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del
45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro 6.407,84 per 80 giorni di ITT, di euro 1.802,21 per 30 giorni di ITP al 75 %, di euro
1.201,47 per ulteriori 30 giorni di ITP al 50%, per complessivi euro
9.411,52.
Riguardo al danno biologico permanente, dinanzi stimato in complessivi 22 punti percentuali, tenuto conto dell'età (27 anni) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, applicando il punto base pari ad euro 4.202,60, incrementato del 36,6% (valore medio per una IP del 22%), pari ad euro 1.538,15, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 5.740,75 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo 0,871, si ottengono i seguenti valori:
Danno biologico permanente (€ 4.202,60 x 22 x 0,871) €
80.530,26 pag. 27/34 Danno morale nel valore medio (€ 1.538,15 x 22 x 0,871) €
29.474,07
A) Danno permanente complessivo (€ 126.296,59 x 0,871): €
110.004,33
Invalidità temporanea totale per 80 giorni: € 6.407,84
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.802,21
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.201,47
B) Danno temporaneo totale: € 9.411,52
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 119.415,85.
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro 100,00, per il rimborso delle spese medico- sanitarie documentate, trattandosi di un esborso giudicato congruo dal
CTU.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra il 1.09.2015 ed il 19.10.2015, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 25.9.2015.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 100,00, dal 25.9.2015 al 31.07.2025, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile all'epoca di redazione della presente pronuncia, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 121,90
(Indice alla Decorrenza: 107; Indice alla Scadenza: 121,8; Raccordo
Indici: 1,071; Coefficiente di Rivalutazione: 1,219; Totale Rivalutazione:
€ 21,90).
In ultimo, giova osservare che, dalla relazione peritale espletata in questo grado di giudizio, emerge che il CTU riconosceva all'appellante pag. 28/34 un'ulteriore voce di danno patrimoniale, avendo constato l'avvenuta esecuzione del ripristino funzionale ed estetico degli elementi dentari danneggiati. Il costo di tali interventi, in assenza di documenti giustificativi, veniva quantificato dal CTU in euro 4.200,00, sulla scorta del criterio di costo medio per area geografico-economica.
Inoltre, l'ausiliare riconosceva la necessità di tre rinnovi con cadenza quinquennale, al costo di euro 4.200,00 per ciascun rinnovo, pari a totali euro 12.600,00, nonché di una protesizzazione in metallo- ceramica alla scadenza al costo di euro 2.100,00, per totali euro
14.700,00.
Anche tali voci di danno debbono riconoscersi essendo causalmente riconducibili all'evento dannoso e, quanto ai costi dei futuri interventi, avendo il CTU previsto tanti rinnovi degli elementi protesici in base a quanto è ragionevole aspettarsi, tenuto conto dell'età del danneggiato e della durata media dei manufatti (cfr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n.
1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n.
495).
Né, invero, è, in contrario, sostenibile che il danno relativo al costo di riparazione degli elementi dentari non sia dovuto, dovendo il prodursi dello stesso imputarsi al mancato utilizzo del casco da parte dello stesso danneggiato. Infatti, merita sul punto replicare che un casco del tipo jet, cioè, coprente solo il capo, senza protezione della bocca, in astratto utilizzabile siccome omologato al pari di quello integrale, non avrebbe, comunque, impedito il prodursi dei danni all'apparato dentario.
pag. 29/34 Con riguardo, infine, alla domanda, inizialmente formulata, di ristoro del danno relativo al costo di riparazione del motociclo, la stessa deve intendersi rinunciata, non essendo stata reiterata dall'appellante nelle note scritte depositate in data 20.1.2025, contenente la precisazione delle conclusioni.
§ 9.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 134.237,75.
Tale somma, in ragione del riconosciuto concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma c.c., va decurtata del 30%, pari ad euro 40.271,32, residuando un credito risarcitorio di euro 93.966,42.
Sull'importo di euro 10.290,00, corrispondente al danno emergente spettante al danneggiato a titolo di spese future per trattamenti odontoiatrici, già decurtato del 30% per il concorso di colpa, non spettano gli interessi compensativi, ma solo gli interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Sul restante importo di euro 83.676,42, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 28/08/2015, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 28.8.2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla pag. 30/34 sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della domanda risarcitoria, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di , non essendo Controparte_1
ravvisabile, per l'accertato concorso di colpa, una situazione di soccombenza reciproca nemmeno parziale, fermo restando che tale situazione (concorso di colpa), importando l'accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum, giustifica una riduzione del
30% dei compensi tabellari medi dello scaglione di riferimento che si indentifica, secondo il decisum, in quello relativo alle cause da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00.
Le spese processuali di entrambi i gradi debbono essere distratte in favore dell'avv. Giorgio Gritti, dichiaratosi antistatario, dovendosi precisare che non viene disposto il rimborso del costo del contributo unificato relativo ad entrambi i gradi di giudizio siccome non versato
(cfr. avviso di recupero notificato alla parte dalla Cancelleria, risultante dall'esame dei fascicolo d'ufficio telematico).
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto reso in corso di causa, debbono porsi a definitivo ed esclusivo carico degli appellati in solido tra di loro. pag. 31/34
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure del 70% e del 30% del conducente del veicolo non identificato e di Parte_1
nella causazione del sinistro, e condanna Controparte_3
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in solido con , CP_2 Controparte_8
, , , quali eredi di
[...] Controparte_9 CP_10
, a pagare, in favore dell'appellante, l'importo di CP_2
euro 93.966,42, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare sulla minore somma di euro 83.676,42 previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 28.08.2015 ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 28.08.2016 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla complessiva somma di euro 93.966,42 dalla pubblicazione al soddisfo;
b) condanna in solido con , Controparte_3 CP_2
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10
alla rifusione, in favore del procuratore antistatario, avv. Giorgio
Gritti, delle spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 12,60 per esborsi, euro 9.872,10 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del pag. 32/34 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 56,12 per esborsi, euro 10.021,90 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) pone a definitivo carico di in solido con Controparte_3
, , , CP_2 Controparte_8 Controparte_9
, le spese della CTU come liquidate in corso di CP_10
causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con l'integrale collaborazione dell'addetta all'UpP, dott.ssa Alessia Pasquariello)
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