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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “vendita di cose mobili” iscritta nel
Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 998 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Minuti, in virtù di Parte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Mattinata alla via Coppa, 36, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
(classe 1961), e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
(classe 1965), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco
Paglione, ed elettivamente domiciliati in Manfredonia alla via Giuseppe Di Vittorio n. 72, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATI
1 All'udienza collegiale del 6 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio i sig.ri odierni appellati, onde ottenere la condanna di ciascuno di essi CP_1 al pagamento della somma di €. 6.450,00 oltre interessi come per legge, quale corrispettivo per la cessione delle quote della - avvenuta con Controparte_3 atto notarile del 15 ottobre 2012;
A sostegno della domanda l'attore deduceva, in particolare, a) che con atto per notar del 15 ottobre 2012 rep. 185 racc. 117 aveva ceduto ai convenuti parte delle Persona_1 sue quote di partecipazione al capitale della verso Controparte_3 il corrispettivo convenuto in €. 6.450,00 a carico di ciascuno degli acquirenti;
b) che nell'atto notarile di cessione si era dato atto dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi da parte di ciascuno degli acquirenti mediante consegna degli assegni non trasferibili n.
3613486690-08 tratto sulla Banca Unicredit, n. 0022057362-02 tratto sulla Banca del
Monte di Foggia e n. 0528905150-07, tratto sulla Banca Popolare di Milano e che tuttavia detti assegni non erano stati in realtà mai consegnati ed incassati, restando pertanto esso attore creditore delle somme convenute a titolo di corrispettivo.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.
Senza alcuna attività istruttoria, ma sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza n. 1762/2022, resa il 23 giugno 2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidati in €.
3.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 3 luglio 2022, il sig. , chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma della Parte_1 sentenza, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
2 Ragioni della decisione
Con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Foggia aveva ritenuto che la quietanza di pagamento resa nell'atto notarile “esaustiva e prova dell'avvenuto pagamento”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che – per costante giurisprudenza – nel caso di pagamento tramite assegno bancario, il debito si estingue non con la consegna del titolo, ma all'atto della riscossione della relativa somma;
di modo che, essendo rimasto dimostrato che gli assegni in questione non erano mai stati incassati, l'obbligazione di corresponsione del prezzo di cessione non era stata adempiuta e rimaneva il credito a carico degli odierni appellati.
In buona sostanza, assume l'appellante, non era necessaria alcuna querela di falso, dal momento che esso appellante non aveva mai negato l'unica circostanza che potesse essere attestata nell'atto notarile e, cioè, la consegna materiale degli assegni ivi descritti, fermo restando che soltanto con l'incasso degli stessi poteva considerarsi avvenuto il pagamento.
Sul punto, il primo giudice aveva, infatti, fatto leva sulla quietanza contenuta nell'atto notarile di cessione per affermare che la stessa, quale confessione stragiudiziale, non avrebbe potuto essere privata del suo valore confessorio, salva la dimostrazione che la stessa fosse stata frutto di errore o di violenza;
né l'attore avrebbe potuto dimostrare a mezzo testimoni un patto aggiunto ad un accordo scritto.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, punto di partenza della ricostruzione della vicenda è la affermazione resa dallo stesso appellante di avere ricevuto i tre assegni meglio descritti nell'atto notarile di cessione.
In particolare, l partendo dal presupposto che “l'atto pubblico non fa prova Pt_1 sull'autenticità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate davanti al notaio ma solo del fatto che siano state rese come indicato nell'atto stesso”, assume che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce di regola una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, rappresenta una dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico estintivo dell'obbligazione (Cass. Sent. N.
1572/2019), che nel caso di pagamento effettuato mediante assegno bancario, si avrà solamente con l'incasso della somma portata dal titolo (Cass. n. 14372/18)”.
3 In altri termini, l'appellante – proprio al fine di confermare che non vi fosse alcuna necessità di impugnare con querela di falso l'atto notarile e per censurare sul punto la sentenza di primo grado – precisa che la quietanza dimostra soltanto la consegna degli assegni, fermo restando che l'effetto estintivo dell'obbligazione si sarebbe verificato soltanto con l'effettivo pagamento.
Ciò posto (ed osservato che la prospettazione in primo grado era diametralmente opposta e prendeva le mosse dalla mancata consegna degli assegni), va rilevato che, in generale, è vero che una volta contestato l'inadempimento, è onere del debitore dimostrare l'avvenuto adempimento1, tuttavia, laddove quest'ultimo dimostra l'esistenza di una modalità astrattamente idonea all'estinzione dell'obbligazione – nel caso di specie la consegna degli assegni bancari, attestata dall'atto notarile non impugnato di querela di falso con quietanza del creditore – era onere del creditore allegare e dimostrare il mancato pagamento, e non era, invece, onere del debitore dimostrare l'effettivo incasso.
In sostanza, essendo il creditore in possesso degli assegni, era suo onere metterli all'incasso per ottenere l'estinzione dell'obbligazione, e solo nel caso in cui la riscossione risultasse infruttuosa l'obbligazione potrebbe essere ritenuta non estinta.
Ed infatti, l'attore, nel chiedere informazioni agli istituti di credito sull'incasso degli assegni ha prospettato di non averli mai ricevuti in consegna – così come ha fatto nell'atto introduttivo in primo grado -, il che è esattamente il contrario di ciò che è stato affermato in appello ed accertato in giudizio.
D'altro canto, avendo in mano i titoli non avrebbe avuto alcun senso la richiesta di informazioni alle banche.
Ed è, peraltro, il motivo per il quale il primo giudice ha prospettato la necessità di una impugnativa o querela di falso dell'atto notarile;
nel senso che, se risulta la consegna degli assegni, non si spiega il motivo per il quale gli stessi non siano stati incassati dal creditore cui erano stati consegnati.
L'appellante non spiega, dunque, perché non ha posto all'incasso gli assegni che ammette
– per quanto detto in appello - di avere ricevuto in pagamento, né prospetta che gli siano stati sottratti o che siano andati smarriti, né può ribaltare sulla controparte un onere impossibile, che è quello di dimostrare l'incasso di assegni di cui non è più in possesso. Tanto appare sufficiente per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, pur con l'integrazione della motivazione nei sensi di cui in premessa.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal
DM 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.001,00 e € 26.000,00), sono poste a carico dell'appellante, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 3 luglio 2022 da Parte_1 avverso la sentenza n. 1762/2022 emessa il 23 giugno 2022 e pubblicata in pari data dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali, liquidate in €. 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. I , 02/09/2024 , n. 23479
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “vendita di cose mobili” iscritta nel
Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 998 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Minuti, in virtù di Parte_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Mattinata alla via Coppa, 36, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
(classe 1961), e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
(classe 1965), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco
Paglione, ed elettivamente domiciliati in Manfredonia alla via Giuseppe Di Vittorio n. 72, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATI
1 All'udienza collegiale del 6 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio i sig.ri odierni appellati, onde ottenere la condanna di ciascuno di essi CP_1 al pagamento della somma di €. 6.450,00 oltre interessi come per legge, quale corrispettivo per la cessione delle quote della - avvenuta con Controparte_3 atto notarile del 15 ottobre 2012;
A sostegno della domanda l'attore deduceva, in particolare, a) che con atto per notar del 15 ottobre 2012 rep. 185 racc. 117 aveva ceduto ai convenuti parte delle Persona_1 sue quote di partecipazione al capitale della verso Controparte_3 il corrispettivo convenuto in €. 6.450,00 a carico di ciascuno degli acquirenti;
b) che nell'atto notarile di cessione si era dato atto dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi da parte di ciascuno degli acquirenti mediante consegna degli assegni non trasferibili n.
3613486690-08 tratto sulla Banca Unicredit, n. 0022057362-02 tratto sulla Banca del
Monte di Foggia e n. 0528905150-07, tratto sulla Banca Popolare di Milano e che tuttavia detti assegni non erano stati in realtà mai consegnati ed incassati, restando pertanto esso attore creditore delle somme convenute a titolo di corrispettivo.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.
Senza alcuna attività istruttoria, ma sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza n. 1762/2022, resa il 23 giugno 2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda attorea, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidati in €.
3.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 3 luglio 2022, il sig. , chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma della Parte_1 sentenza, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
2 Ragioni della decisione
Con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Foggia aveva ritenuto che la quietanza di pagamento resa nell'atto notarile “esaustiva e prova dell'avvenuto pagamento”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che – per costante giurisprudenza – nel caso di pagamento tramite assegno bancario, il debito si estingue non con la consegna del titolo, ma all'atto della riscossione della relativa somma;
di modo che, essendo rimasto dimostrato che gli assegni in questione non erano mai stati incassati, l'obbligazione di corresponsione del prezzo di cessione non era stata adempiuta e rimaneva il credito a carico degli odierni appellati.
In buona sostanza, assume l'appellante, non era necessaria alcuna querela di falso, dal momento che esso appellante non aveva mai negato l'unica circostanza che potesse essere attestata nell'atto notarile e, cioè, la consegna materiale degli assegni ivi descritti, fermo restando che soltanto con l'incasso degli stessi poteva considerarsi avvenuto il pagamento.
Sul punto, il primo giudice aveva, infatti, fatto leva sulla quietanza contenuta nell'atto notarile di cessione per affermare che la stessa, quale confessione stragiudiziale, non avrebbe potuto essere privata del suo valore confessorio, salva la dimostrazione che la stessa fosse stata frutto di errore o di violenza;
né l'attore avrebbe potuto dimostrare a mezzo testimoni un patto aggiunto ad un accordo scritto.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, punto di partenza della ricostruzione della vicenda è la affermazione resa dallo stesso appellante di avere ricevuto i tre assegni meglio descritti nell'atto notarile di cessione.
In particolare, l partendo dal presupposto che “l'atto pubblico non fa prova Pt_1 sull'autenticità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate davanti al notaio ma solo del fatto che siano state rese come indicato nell'atto stesso”, assume che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce di regola una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, rappresenta una dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico estintivo dell'obbligazione (Cass. Sent. N.
1572/2019), che nel caso di pagamento effettuato mediante assegno bancario, si avrà solamente con l'incasso della somma portata dal titolo (Cass. n. 14372/18)”.
3 In altri termini, l'appellante – proprio al fine di confermare che non vi fosse alcuna necessità di impugnare con querela di falso l'atto notarile e per censurare sul punto la sentenza di primo grado – precisa che la quietanza dimostra soltanto la consegna degli assegni, fermo restando che l'effetto estintivo dell'obbligazione si sarebbe verificato soltanto con l'effettivo pagamento.
Ciò posto (ed osservato che la prospettazione in primo grado era diametralmente opposta e prendeva le mosse dalla mancata consegna degli assegni), va rilevato che, in generale, è vero che una volta contestato l'inadempimento, è onere del debitore dimostrare l'avvenuto adempimento1, tuttavia, laddove quest'ultimo dimostra l'esistenza di una modalità astrattamente idonea all'estinzione dell'obbligazione – nel caso di specie la consegna degli assegni bancari, attestata dall'atto notarile non impugnato di querela di falso con quietanza del creditore – era onere del creditore allegare e dimostrare il mancato pagamento, e non era, invece, onere del debitore dimostrare l'effettivo incasso.
In sostanza, essendo il creditore in possesso degli assegni, era suo onere metterli all'incasso per ottenere l'estinzione dell'obbligazione, e solo nel caso in cui la riscossione risultasse infruttuosa l'obbligazione potrebbe essere ritenuta non estinta.
Ed infatti, l'attore, nel chiedere informazioni agli istituti di credito sull'incasso degli assegni ha prospettato di non averli mai ricevuti in consegna – così come ha fatto nell'atto introduttivo in primo grado -, il che è esattamente il contrario di ciò che è stato affermato in appello ed accertato in giudizio.
D'altro canto, avendo in mano i titoli non avrebbe avuto alcun senso la richiesta di informazioni alle banche.
Ed è, peraltro, il motivo per il quale il primo giudice ha prospettato la necessità di una impugnativa o querela di falso dell'atto notarile;
nel senso che, se risulta la consegna degli assegni, non si spiega il motivo per il quale gli stessi non siano stati incassati dal creditore cui erano stati consegnati.
L'appellante non spiega, dunque, perché non ha posto all'incasso gli assegni che ammette
– per quanto detto in appello - di avere ricevuto in pagamento, né prospetta che gli siano stati sottratti o che siano andati smarriti, né può ribaltare sulla controparte un onere impossibile, che è quello di dimostrare l'incasso di assegni di cui non è più in possesso. Tanto appare sufficiente per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, pur con l'integrazione della motivazione nei sensi di cui in premessa.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal
DM 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.001,00 e € 26.000,00), sono poste a carico dell'appellante, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 3 luglio 2022 da Parte_1 avverso la sentenza n. 1762/2022 emessa il 23 giugno 2022 e pubblicata in pari data dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali, liquidate in €. 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. I , 02/09/2024 , n. 23479
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