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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8564 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 32930/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
NO AB Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32930/2024 pendente tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Claudio Iovane ricorrente
e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Manuela Caldarola resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 19465/2015, pubblicata il 30 settembre 2015, il Tribunale di
Roma a definizione del giudizio rubricato al n. 9501/2015 r.g. ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti del presente giudizio e ha omologato le condizioni rassegnate congiuntamente dalle stesse e riguardanti la previsione di un assegno divorzile per il coniuge nonché le modalità di affidamento, di collocamento della figlia (classe Per_1
2002) oltre alla previsione di un assegno, posto a carico del a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia.
ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo al Tribunale la Parte_1 revoca dell'assegno divorzile in favore del coniuge nonché la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia
(classe 2002) essendo la stessa maggiore d'età ed economicamente Per_1
autosufficiente.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha rappresentato che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un'intesa in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio chiedendo la revisione delle condizioni di cui alla sentenza divorzile, conformemente alle clausole dell'accordo tra loro raggiunto.
Con note scritte congiunte il sig. e la sig.ra hanno Pt_1 CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni che di seguito si trascrivono:
“1. Il Sig. a decorrere dal mese successivo alla Parte_1
sottoscrizione per ratifica avanti al Tribunale di Roma del presente accordo corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
la somma mensile di € 800,00 (euro ottocento/00) a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge da tale decorrenza;
2. Il Sig. a decorrere dal mese successivo alla Parte_1
sottoscrizione per ratifica avanti al Tribunale di Roma del presente accordo, quanto al contributo previsto per il mantenimento della figlia , maggiorenne non Per_1
2 autosufficiente, resta obbligato a corrispondere, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1.000,00, con adeguamento automatico
Istat come per legge dalla stessa decorrenza, e versamento in via diretta alla figlia a mezzo bonifico su c/c Persona_2
bancario che verrà fornito. Tale assegno comprende le spese ordinarie come descritte nel protocollo di intesa del 17 dicembre
2014 in uso presso il Tribunale di Roma;
3. Le spese straordinarie (subordinate al consenso o obbligatorie) come descritte nel predetto protocollo di intesa del
17 dicembre 2014 in uso presso il Tribunale di Roma che le parti dichiarano di ben conoscere, saranno ripartite nella misura del
50 % tra i genitori;
4. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti come confermato dai rispettivi legali che con la sottoscrizione del presente accordo, autenticano le sottoscrizioni dei propri assistiti e rinunciano alla solidarietà nel pagamento dei compensi professionali ex art. 13 comma 8 L. 247/2012.”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia . Per_1
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32930/2024 R.G.:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 19465/2015 emessa da questo Tribunale in data 30 settembre
2015 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
3 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
29 maggio 2025
Si comunichi.
Il Giudice Relatore
NO AB
Il Presidente
TA EN
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
NO AB Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32930/2024 pendente tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Claudio Iovane ricorrente
e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Manuela Caldarola resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 19465/2015, pubblicata il 30 settembre 2015, il Tribunale di
Roma a definizione del giudizio rubricato al n. 9501/2015 r.g. ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti del presente giudizio e ha omologato le condizioni rassegnate congiuntamente dalle stesse e riguardanti la previsione di un assegno divorzile per il coniuge nonché le modalità di affidamento, di collocamento della figlia (classe Per_1
2002) oltre alla previsione di un assegno, posto a carico del a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia.
ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo al Tribunale la Parte_1 revoca dell'assegno divorzile in favore del coniuge nonché la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia
(classe 2002) essendo la stessa maggiore d'età ed economicamente Per_1
autosufficiente.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha rappresentato che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un'intesa in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio chiedendo la revisione delle condizioni di cui alla sentenza divorzile, conformemente alle clausole dell'accordo tra loro raggiunto.
Con note scritte congiunte il sig. e la sig.ra hanno Pt_1 CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni che di seguito si trascrivono:
“1. Il Sig. a decorrere dal mese successivo alla Parte_1
sottoscrizione per ratifica avanti al Tribunale di Roma del presente accordo corrisponderà alla sig.ra Controparte_1
la somma mensile di € 800,00 (euro ottocento/00) a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge da tale decorrenza;
2. Il Sig. a decorrere dal mese successivo alla Parte_1
sottoscrizione per ratifica avanti al Tribunale di Roma del presente accordo, quanto al contributo previsto per il mantenimento della figlia , maggiorenne non Per_1
2 autosufficiente, resta obbligato a corrispondere, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1.000,00, con adeguamento automatico
Istat come per legge dalla stessa decorrenza, e versamento in via diretta alla figlia a mezzo bonifico su c/c Persona_2
bancario che verrà fornito. Tale assegno comprende le spese ordinarie come descritte nel protocollo di intesa del 17 dicembre
2014 in uso presso il Tribunale di Roma;
3. Le spese straordinarie (subordinate al consenso o obbligatorie) come descritte nel predetto protocollo di intesa del
17 dicembre 2014 in uso presso il Tribunale di Roma che le parti dichiarano di ben conoscere, saranno ripartite nella misura del
50 % tra i genitori;
4. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti come confermato dai rispettivi legali che con la sottoscrizione del presente accordo, autenticano le sottoscrizioni dei propri assistiti e rinunciano alla solidarietà nel pagamento dei compensi professionali ex art. 13 comma 8 L. 247/2012.”
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia . Per_1
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32930/2024 R.G.:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 19465/2015 emessa da questo Tribunale in data 30 settembre
2015 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
3 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
29 maggio 2025
Si comunichi.
Il Giudice Relatore
NO AB
Il Presidente
TA EN
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