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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 14098/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. GAMBINO SERGIO per parte ricorrente nonché
l'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv.
Gambino insiste nella condanna al pagamento delle spese. L'avv. Cernigliaro chiede la compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14098 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GAMBINO SERGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il provvedimento del 29 giugno CP_2 CP_2
2024, avente ad oggetto: “Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”. Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto in autotutela all'annullamento dell'indebito e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_2
spese di lite e parte convenuta chiedendo la compensazione delle spese.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento in autotutela è stato successivo al deposito ed alla notifica del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 14098/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. GAMBINO SERGIO per parte ricorrente nonché
l'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv.
Gambino insiste nella condanna al pagamento delle spese. L'avv. Cernigliaro chiede la compensazione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14098 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GAMBINO SERGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il provvedimento del 29 giugno CP_2 CP_2
2024, avente ad oggetto: “Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”. Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto in autotutela all'annullamento dell'indebito e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_2
spese di lite e parte convenuta chiedendo la compensazione delle spese.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'annullamento in autotutela è stato successivo al deposito ed alla notifica del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che CP_1
si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio