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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14010/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14010/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli avv. GARGIULO GAETANO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. GARGIULO GAETANO;
- ATTORE OPPONENTE -
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
LI EN e , con elezione di domicilio in VIA SPARANO 73 70121 BARI, presso l'avv. LI EN;
CONVENUTO OPPOSTA - nonché
e , contumaci Controparte_3 Controparte_4
OPPOSTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 16/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione pagina 1 di 5 Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2023, la Controparte_1
quale terzo, proponeva opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ex artt.
[...]
617 e 615 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione somme resa il 12 novembre 2023 dal Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva
R.G.E. 672/2023.
La si costituiva con comparsa di risposta eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto nel merito.
Nessuno si costituiva per e peri le Controparte_3 Controparte_4
quali va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16 giugno 2025, precisate le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla deve essere rigettata Controparte_1
per manifesta infondatezza, in quanto fondata su una erronea qualificazione giuridica della fattispecie e su una pretesa incompatibile con i principi consolidati dalla giurisprudenza più recente in materia di opposizioni esecutive.
Preliminarmente, occorre chiarire la natura giuridica dell'opposizione proposta. Sebbene
l'opponente abbia qualificato il proprio atto come "opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione", i motivi dedotti attengono esclusivamente alla contestazione di rapporti sostanziali preesistenti tra il terzo pignorato e il debitore esecutato, non già a vizi procedurali dell'ordinanza di assegnazione.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha definitivamente chiarito i limiti dell'opposizione agli atti esecutivi nel contesto del pignoramento presso terzi. Come affermato dal Tribunale di Latina nella sentenza n. 12 del 7 gennaio 2025, "In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553
pagina 2 di 5 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c."
Il richiamato principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, che ha precisato come avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. costituisce l'unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto.
Appre evidente come nel caso che ci impegna, l'opponente deduce sostanzialmente l'inesistenza del proprio debito nei confronti della Cardascia s.r.l. sulla base di una pretesa compensazione derivante dalla sentenza n. 321/2023 del Tribunale di Isernia.
Tale contestazione, tuttavia, attiene a rapporti sostanziali preesistenti all'ordinanza di assegnazione e non può essere fatta valere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi quando non riguardi vizi procedurali dell'ordinanza stessa.
A riguardo non può per latro sottacersi che, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, il terzo che, ritualmente convocato e avvertito delle conseguenze della propria inerzia, abbia scelto di non rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non può successivamente contestare in sede di opposizione all'esecuzione elementi quali la prescrizione del credito, l'avvenuto pagamento o l'indeterminatezza del credito pignorato, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la dichiarazione stessa.
Nel caso in esame, l'opponente aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nella quale aveva indicato l'esistenza di un contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Isernia.
Tuttavia, non aveva specificato nella dichiarazione gli elementi che ora deduce a fondamento dell'opposizione, ovvero la pretesa compensazione derivante dalla sentenza del Tribunale di Isernia.
A riguardo va precisato anche che dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., a conclusione del processo esecutivo per espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. è
l'unico esperibile, non essendo più proponibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., atteso che il procedimento esecutivo deve intendersi definito con la pronuncia della predetta ordinanza.
pagina 3 di 5 L'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione ha valutato la sentenza del Tribunale di Isernia e ha ritenuto sussistente un credito della Cardascia
s.r.l. nei confronti dell'opponente per l'importo di € 13.947,23. Tale valutazione, non tempestivamente contestata con opposizione agli atti esecutivi, è divenuta definitiva e non può essere rimessa in discussione attraverso una tardiva opposizione fondata su elementi già noti al momento dell'emissione dell'ordinanza.
La Suprema Corte ha chiarito che "quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione, ma con gli stessi limiti previsti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori al cospetto dei titoli di formazione giudiziale e, dunque, soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente".
Nel caso di specie, la pretesa compensazione dedotta dall'opponente deriva da fatti anteriori all'ordinanza di assegnazione e non può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi ma doveva essere fatta valere nelle sedi appropriate, ovvero attraverso separato giudizio di cognizione per far valere i rapporti sostanziali con il debitore originario.
Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla sua formazione e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività.
L'ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo giudiziale, non può essere contestata per fatti preesistenti alla sua formazione, quali la pretesa compensazione derivante dalla sentenza del Tribunale di Isernia, che era già nota al momento dell'emissione del provvedimento.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione proposta dalla Controparte_1
va rigettata.
[...]
Per quanto attiene le spese legali queste seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciandosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre Controparte_2
accessori di legge e rimborso forfettario;
3. compensa le spese processuali tra l'opponente e gli altri soggetti rimasti contumaci.
Così deciso in Bari, il 12-12-25
IL GIUDICE dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14010/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli avv. GARGIULO GAETANO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. GARGIULO GAETANO;
- ATTORE OPPONENTE -
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_2
LI EN e , con elezione di domicilio in VIA SPARANO 73 70121 BARI, presso l'avv. LI EN;
CONVENUTO OPPOSTA - nonché
e , contumaci Controparte_3 Controparte_4
OPPOSTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 16/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione pagina 1 di 5 Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2023, la Controparte_1
quale terzo, proponeva opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ex artt.
[...]
617 e 615 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione somme resa il 12 novembre 2023 dal Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva
R.G.E. 672/2023.
La si costituiva con comparsa di risposta eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto nel merito.
Nessuno si costituiva per e peri le Controparte_3 Controparte_4
quali va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16 giugno 2025, precisate le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla deve essere rigettata Controparte_1
per manifesta infondatezza, in quanto fondata su una erronea qualificazione giuridica della fattispecie e su una pretesa incompatibile con i principi consolidati dalla giurisprudenza più recente in materia di opposizioni esecutive.
Preliminarmente, occorre chiarire la natura giuridica dell'opposizione proposta. Sebbene
l'opponente abbia qualificato il proprio atto come "opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione", i motivi dedotti attengono esclusivamente alla contestazione di rapporti sostanziali preesistenti tra il terzo pignorato e il debitore esecutato, non già a vizi procedurali dell'ordinanza di assegnazione.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha definitivamente chiarito i limiti dell'opposizione agli atti esecutivi nel contesto del pignoramento presso terzi. Come affermato dal Tribunale di Latina nella sentenza n. 12 del 7 gennaio 2025, "In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553
pagina 2 di 5 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c."
Il richiamato principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, che ha precisato come avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. costituisce l'unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto.
Appre evidente come nel caso che ci impegna, l'opponente deduce sostanzialmente l'inesistenza del proprio debito nei confronti della Cardascia s.r.l. sulla base di una pretesa compensazione derivante dalla sentenza n. 321/2023 del Tribunale di Isernia.
Tale contestazione, tuttavia, attiene a rapporti sostanziali preesistenti all'ordinanza di assegnazione e non può essere fatta valere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi quando non riguardi vizi procedurali dell'ordinanza stessa.
A riguardo non può per latro sottacersi che, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, il terzo che, ritualmente convocato e avvertito delle conseguenze della propria inerzia, abbia scelto di non rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non può successivamente contestare in sede di opposizione all'esecuzione elementi quali la prescrizione del credito, l'avvenuto pagamento o l'indeterminatezza del credito pignorato, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la dichiarazione stessa.
Nel caso in esame, l'opponente aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nella quale aveva indicato l'esistenza di un contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Isernia.
Tuttavia, non aveva specificato nella dichiarazione gli elementi che ora deduce a fondamento dell'opposizione, ovvero la pretesa compensazione derivante dalla sentenza del Tribunale di Isernia.
A riguardo va precisato anche che dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., a conclusione del processo esecutivo per espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. è
l'unico esperibile, non essendo più proponibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., atteso che il procedimento esecutivo deve intendersi definito con la pronuncia della predetta ordinanza.
pagina 3 di 5 L'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione ha valutato la sentenza del Tribunale di Isernia e ha ritenuto sussistente un credito della Cardascia
s.r.l. nei confronti dell'opponente per l'importo di € 13.947,23. Tale valutazione, non tempestivamente contestata con opposizione agli atti esecutivi, è divenuta definitiva e non può essere rimessa in discussione attraverso una tardiva opposizione fondata su elementi già noti al momento dell'emissione dell'ordinanza.
La Suprema Corte ha chiarito che "quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione, ma con gli stessi limiti previsti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori al cospetto dei titoli di formazione giudiziale e, dunque, soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente".
Nel caso di specie, la pretesa compensazione dedotta dall'opponente deriva da fatti anteriori all'ordinanza di assegnazione e non può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi ma doveva essere fatta valere nelle sedi appropriate, ovvero attraverso separato giudizio di cognizione per far valere i rapporti sostanziali con il debitore originario.
Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla sua formazione e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività.
L'ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo giudiziale, non può essere contestata per fatti preesistenti alla sua formazione, quali la pretesa compensazione derivante dalla sentenza del Tribunale di Isernia, che era già nota al momento dell'emissione del provvedimento.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione proposta dalla Controparte_1
va rigettata.
[...]
Per quanto attiene le spese legali queste seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciandosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre Controparte_2
accessori di legge e rimborso forfettario;
3. compensa le spese processuali tra l'opponente e gli altri soggetti rimasti contumaci.
Così deciso in Bari, il 12-12-25
IL GIUDICE dott. Vincenzo Liso
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