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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.6.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.6.2025, 17.6.2025, 18.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 590/2024 R.G. Lav.,
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
Pt_11 Parte_12 Parte_13 [...]
Pt_14 Parte_15 Parte_16 rappresentato e difeso dall'avv. Angelici, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec del procuratore;
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Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Corbo e dall'avv. Di Girolamo giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del primo
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RESISTENTE
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IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
1 OGGETTO: pagamento retribuzioni durante il godimento delle ferie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti sostengono che la retribuzione a loro erogata durante i giorni di ferie goduti sarebbe erronea per difetto, non tenendo conto di una serie di indennità facenti parte della retribuzione percepita nei giorni lavorativi. Sostengono che anche la retribuzione variabile deve essere considerata per il calcolo della paga feriale con riferimento alla media su un lasso temporale giudicato significativo. Invoca a tale fine le pronunce della CGUE sull'art. 7 Direttiva UE 2003/88, come recepite anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in casi analoghi, ritenendo che debbano essere computate una serie di indennità variabili con disapplicazione sul punto della contrattazione collettiva di comparto. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro sostiene di avere correttamente erogato tutte le somme dovute, considerato che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile e non identica a quella erogata durante lo svolgimento di attività lavorativa al fine di evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare ai riposi spettanti per ragioni economiche e che la scarsa incidenza percentuale delle rivendicazioni retributive di controparte su base annua porti ad escludere un tale rischio, tenuto anche conto che i lavoratori hanno fruito sempre delle ferie maturate. Ritiene che in ogni caso non spettino le somme prescritte e che la rivendicazione possa azionarsi unicamente per le ferie garantite dal sistema comunitario in misura pari a un periodo di quattro settimane corrispondenti a 20 giorni lavorativi effettivi di ferie all'anno. Contesta la spettanza durante le ferie delle varie indennità richieste alcune delle quali non specificamente riferite alla mansione svolta, come il compenso per lavoro straordinario o notturno, altre prive di natura retributiva, come il compenso per l'assenza dalla residenza. Solleva, peraltro, questioni di legittimità costituzionale, eccepisce l'irretroattività della pronuncia Williams della Corte di Giustizia ex adverso invocata e rileva che il ricorrente era stato assunto dal 1.10.2011. Chiede per tali ragioni il Pt_12 rigetto delle avverse pretese. Si costituisce in giudizio anche l' il quale da un lato ribadisce che CP_2
l'obbligo contributivo potrà essere to nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta soltanto con il ricorso introduttivo notificato all'istituto in data 18.5.2024 e dall'altro ricorda l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro con tutte le conseguenze che da ciò derivano anche in ordine alle azioni proponibili dal lavoratore. La causa veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRESCRIZIONE DEI CREDITI VANTATI. In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “il rapporto di lavoro a
2 tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022). A fronte di tale posizione giurisprudenziale, cui si ritiene di aderire anche per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, a nulla rilevano le obiezioni sollevate da parte resistente nella memoria di costituzione e risposta, dovendo ritenersi che, anche dopo gli interventi interpretativi della Suprema Corte in tema di repechage e di valutazione estensiva delle fattispecie dei contratti collettivi che prevedono i casi di sanzioni conservative, la reintegra non può considerarsi la conseguenza ordinaria a fronte di un licenziamento illegittimo, così come avveniva prima della riforma del 2012. Né può rilevare che di fatto gli odierni ricorrenti hanno dimostrato di non avere alcun timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro, in quanto hanno presentato il ricorso in costanza di rapporto, dovendo ritenersi da un lato che la stabilità reale del rapporto di lavoro va valutata in astratto e non in relazione al singolo lavoratore e dall'altro che il timore di incorrere in un recesso illegittimo senza poter avere tutela reintegratoria piena possa aver portato i lavoratori a ritardare l'esercizio dei propri diritti. Nel caso che ci occupa, i ricorrenti si sono attenuti a tali principi in quanto hanno chiesto le differenze retributive spettanti dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 92/2012. Del tutto destituite di fondamento sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto dalla resistente, in quanto:
- il primo sospetto di illegittimità costituzionale si fonda sull'irragionevolezza del mancato decorso della prescrizione in costanza di rapporto a fronte dell'effettiva stabilità garantita dai primi due commi dell'art. 18 commi 1 e 2 legge 300/1970, stabilità che invero per le ragioni esposte è stata espressamente negata dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata;
- il secondo sospetto di illegittimità costituzionale pretende di comparare crediti sorti (e dunque prescritti) in tempi diversi, in contrasto con il principio più volte sancito dalla Corte Costituzionale, per il quale in tema di violazione del principio di uguaglianza il fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e rendere applicabili alle stesse una disciplina diversa (Corte Cost. 104/2018, 53/2017, 254/2014);
- il terzo sospetto di illegittimità costituzionale si fonda sul presupposto della comparabilità tra rapporto di lavoro privato e rapporto di lavoro pubblico, ritenendo sussistente una effettiva stabilità anche nel primo come garantita dall'art. 18 commi 1 e 2 legge 300/1970, sicché valgono i medesimi argomenti illustrati con riferimento al primo motivo di illegittimità costituzionale;
- il quarto motivo di illegittimità costituzionale rileva l'irragionevolezza
3 dell'applicazione del medesimo regime di decorrenza della prescrizione nei rapporti disciplinati dal d.lgs. 23/2015 e in quelli disciplinati dall'art. 18 commi 1 e 2 legge 300/1970 con riferimento ai crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, ma anche in questo caso il resistente parte dal presupposto che l'art. 18, dopo la riforma introdotta dalla legge 92/2012, sarebbe assistito da stabilità reale, argomento non condiviso da questo giudice in adesione ai principi sanciti dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate.
3. RETRIBUZIONE SPETTANTE DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE. Nel merito questo Tribunale aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria e fatto proprio anche dalla Suprema Corte di Cassazione ha già sancito in controversie del tutto sovrapponibili alla presente che “laddove la legge (art. 10 D.L.vo 66/03), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»: con motivazioni che si condividono ed alle quali si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc.” (Tribunale di Ancona, sentenza n. 471/2023). La pronuncia di legittimità citata si colloca nell'ambito di una serie di sentenze rese in casi analoghi dove è stato ribadito che l'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88 (che garantisce un periodo minimo di ferie annuali di almeno 4 settimane, poi attuato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003, per il quale “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) laddove utilizza l'espressione “periodo annuale di ferie retribuite” va interpretato nel senso che:
- durante tale periodo di riposo il lavoratore deve mantenere a livello retributivo una situazione equiparabile a quella ordinaria in atto nei periodi di lavoro in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie (CGUE e altri C-155/10, Per_1
To.He C-385/2017, entrambe del 13.12.201 mate in Cass. 18160/2023);
- qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo volti a garantire un riposo effettivo per un'efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (CGUE C 514/20 del 13.1.2022, richiamate in Cass. 18160/2023);
4 - la retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi emolumento collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. 13425/2019, richiamate in Cass. 18160/2023). Alla luce di tali principi non si condivide l'assunto di parte resistente per il quale è possibile che la contrattazione collettiva preveda durante i periodi di ferie una retribuzione inferiore a quella in godimento durante le giornate lavorative a patto che la riduzione non sia di entità tale da dissuadere il lavoratore a rinunciare al diritto al riposo. Tale finalità indicata dalla giurisprudenza europea e nazionale è infatti la ratio per la quale la retribuzione goduta in costanza di ferie deve tendenzialmente coincidere con la retribuzione erogata nelle giornate lavorative, non la giustificazione per legittimare fonti secondarie a ridurre la retribuzione prevista per i periodi di riposo in base ad una indicazione del tutto approssimativa e di difficile apprezzamento oggettivo. D'altro canto, come correttamente affermato in ricorso, lo scostamento tra retribuzione durante le ferie e retribuzione durante la prestazione lavorativa va apprezzato nel confronto tra la singola giornata di ferie e la singola giornata di lavoro, non essendo al contrario rilevante l'incidenza su base annua laddove le giornate di ferie sono ovviamente in misura di molto inferiore alle giornate di lavoro. Ciò che dissuade, infatti, il lavoratore dal godere del riposo è la riduzione giornaliera della propria retribuzione a fronte della mancata prestazione lavorativa, con un'incidenza che raggiunge secondo i calcoli prodotti in atti percentuali rilevanti tra il 30% e il 40%, di tal che anche a voler aderire alla tesi interpretativa della convenuta si tratterebbe in ogni caso di uno scostamento del tutto contrario alle finalità perseguite dal legislatore eurounitario. Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato che
“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. 6282/2025, 14089/2024). Ne deriva che le espressioni sottolineate dalla resistente (in linea di principio, paragonabile) utilizzate dalla giurisprudenza europea trovano giustificazione nella circostanza che la notevole variabilità della retribuzione giornaliera in costanza di lavoro non permette una piena coincidenza con la retribuzione erogata durante il godimento delle ferie, sicché la coincidenza può essere soltanto tendenziale, fondata sulla comparazione con la media retributiva goduta in un congruo periodo di riferimento. A tale proposito, si ritiene che la media retributiva giornaliera calcolata dai ricorrenti su base annua come rapporto tra la retribuzione annuale percepita, comprensiva delle voci che verranno indicate nel prosieguo, e il numero di giorni di lavoro effettivi è criterio adeguato per individuare la
5 retribuzione delle ferie cui il lavoratore ha diritto annualmente. La cornice annuale viene, infatti, indicata come lasso temporale per individuare il periodo minimo di ferie garantito sia dalla legislazione europea che da quella nazionale, costituendo dunque un congruo periodo rappresentativo (in tal senso sentenza Williams, paragrafo 26 CGUE C-155/10 del 15.9.2011) entro cui calcolare la retribuzione spettante in media per una giornata lavorativa. Si aggiunga con riferimento alle specifiche contestazioni contenute nella memoria di costituzione e risposta che le questioni di incostituzionalità dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 risultano manifestamente infondate anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte (Cass. 20216/2022) che ha evidenziato che “Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”. Con riferimento, poi, alla portata non retroattiva della sentenza Per_1 questo Tribunale con sentenza n. 463/2024 ha già affermato “la in della pretesa irretroattività della portata interpretativa della citata «sentenza , Per_1 sostenuta invocando la sentenza della CGUE C100/15: la quale inv a espressamente che «l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, .. fornita nell'esercizio della competenza attribuita ... dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione», mentre «la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione .. interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede» può essere limitata (peraltro, solo dalla Corte pagina 8 di 9 medesima) «solo in via eccezionale», in presenza di presupposti che nella fattispecie non appaiono sussistenti e sono stati prospettati in termini del tutto generici;
tra l'altro, nella fattispecie non si configura affatto un «elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente», ma solo una relativamente nutrita platea di interessati (come del tutto naturale quando si discute
6 della interpretazione della legge previgente) nei cui confronti non viene in discussione la «costituzione di rapporti» ma solo un credito pecuniario, oltretutto di importo relativamente modesto per ciascuno di essi (soprattutto ove a tal fine debitamente si consideri– come indicato dalla stessa convenuta - il solo periodo precedente alla «domanda di interpretazione»)”. Motivazione cui si ritiene di aderire integralmente, non essendo superata dalle argomentazioni spese da parte resistente in merito. Infine, riguardo all'incidenza sul sistema italiano delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia con riferimento alla normativa di diversi paesi europei va rilevato che, come sottolineato anche dalla locale Corte di Appello nella sentenza n. 220/2025, “La decisione resa dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione (la Corte di Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della Corte di Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.)”. Venendo alle singole voci pretese in ricorso, si osserva che:
3.1. IUP variabile. Trattasi di una voce stipendiale che varia al modificarsi delle modalità di svolgimento della prestazione con riferimento all'orario espletato, alla collocazione di esso, al tipo di equipaggio condotto, ai chilometri percorsi e si distingue in una parte fissa erogata anche nelle giornate di ferie e una parte variabile che non viene invece riconosciuta in tali periodi. Essendo un emolumento che attiene specificamente alle modalità di svolgimento della prestazione e che non appare affatto occasionale si ritiene che correttamente parte ricorrente abbia incluso la suddetta indennità nel calcolo del compenso dovuto per le ferie detraendo peraltro quanto già ricevuto a titolo di IUP nelle giornate di ferie, che dalle allegazioni delle parti risulta essere una indennità media di impianto non corrispondente dunque alla reale indennità erogata in concreto al singolo lavoratore. Al riguardo, la spettanza di tale emolumento per il periodo di ferie è stata affermata anche dalla Suprema Corte che con le sentenze n. 14089/2024 e 6282/2025 ha statuito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
7 3.2 Compenso per assenza dalla residenza. Trattasi di emolumento che è legato alle modalità di prestazione lavorativa, che va dunque incluso nella retribuzione da prendere come riferimento. Parte resistente sostiene che, avendo sostituito la previgente indennità di trasferta, tale voce avrebbe per lo meno in parte natura di rimborso spese come tale esulante per le indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza europea dalla retribuzione spettante durante le ferie. Invero, parte ricorrente ha allegato, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte della resistente, che al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a remunerare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore. Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni esposte. Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie. Le medesime argomentazioni peraltro sono state sostenute dalla Suprema Corte laddove ha affermato che “in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023)” (Cass. 14089/2024).
3.3 Indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo, festivo non recuperato. Trattasi di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne, nonché in giorni di riposo quali domenica e festività, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non sono specifici della professionalità del ricorrente essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che è determinante è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta all'interessato gli emolumenti sopra indicati sono erogati con una certa prevedibilità.
3.4 Indennità scorta vetture eccedenti. Trattasi di indennità che remunera il disagio di controllare un numero di vetture rilevante e varia al variare delle vetture assegnate. Attiene pertanto alle mansioni proprie di alcune figure
8 professionali come i capitreno. Sul punto la Suprema Corte ha riconosciuto la spettanza di tale indennità durante il periodo feriale in quanto “voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione” (Cass. 13932/2024).
3.5 Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno. È un'indennità che va a remunerare la particolare mansione di controllo ed emissione a bordo di biglietti in caso di viaggiatori che ne siano sprovvisti;
anche in tale caso trattasi di emolumento strettamente legato alle mansioni e alla professionalità specifica del lavoratore che dunque rileva ai fini di causa.
3.6 Indennità di pernottamento. Anch'essa viene valorizzata nei prospetti dei conteggi allegati in atti. Trattasi di emolumento previsto dal CCNL 2003 che viene riconosciuto a coloro cui spetta l'indennità per assenza dalla residenza per tutto o parte del periodo compreso tra le 22 e le 6, sicché valgono anche in tale caso le medesime considerazioni sopra spese con riferimento all'indennità per lavoro notturno.
3.7 Premio scoperta irregolarità. Valgono le medesime considerazioni esposte per l'indennità di scorta vetture eccedenti già fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13932/2024).
3.8 Provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno. Trattasi di indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva – essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo. Trattasi di compensi variabili e non prevedibili ex ante che in ogni caso rientrano nel compenso per le mansioni ordinarie e vanno, dunque, computati nei compensi dovuti per i giorni di ferie (nel medesimo senso si veda Corte di Appello di Venezia n. 247/2025).
3.9 Indennità per flessibilità multiperiodale. Trattasi di compenso volto a remunerare l'impegno lavorativo esorbitante il normale orario di lavoro nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui all'art. 28 punto 1.2 del CCNL di comparto: essa va, dunque, a retribuire la flessibilità di orario con effettuazione di servizi in deroga ai normali limiti della prestazione e che risulta obbligatoria per garantire il servizio reso dall'azienda datrice di lavoro. Il compenso è, dunque, strettamente legato alle modalità organizzative della prestazione, sicché la sua erogazione è prevedibile, benché variabile e connessa con le particolari modalità di svolgimento dell'attività professionale richiesta al dipendente.
3.10 Maggiorazioni per lavoro straordinario. È previsto come obbligatorio in specifiche evenienze legate a ritardi dei treni o interruzione della circolazione per eventi straordinari o calamità pubblica. In tali casi, dunque, lo straordinario rientra negli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita. Peraltro, parte ricorrente ha escluso lo straordinario prestato durante le giornate di intervallo che fanno parte del
9 riposo settimanale e che viene effettuato in via facoltativa (e dunque meramente eventuale e non prevedibile) e non obbligatoria, con esclusione dunque dei codici voce 288, 289 e 290 del ruolo paga. Sul punto si richiamano le argomentazioni esposte dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 8090/2024, dove si afferma: “i ricorrenti hanno richiesto l'inclusione del compenso per lavoro straordinario limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale, dovendosi rilevare che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo si riverbererebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente). Dunque l'inclusione anche del compenso per lavoro straordinario obbligatorio nella retribuzione feriale, in quanto prevedibile e abituale appare coerente con quanto affermato dalla sentenza della CGUE Hein c. (“si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”)”.
4. CALCOLO DEI GIORNI DI FERIE IN CUI IL DIRITTO VANTATO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO. Parte ricorrente aderendo alla giurisprudenza di questo Tribunale ha correttamente limitato nella domanda articolata in via subordinata il calcolo delle spettanze a 20 giorni di ferie annui, tenuto conto del minimo garantito dalla normativa comunitaria recepita all'art. 10 d.lgs. 66/2003. Come già affermato nei precedenti di questo Tribunale versati in atti, l'art. 10 da ultimo citato fa riferimento ad un periodo non inferiore a quattro settimane per le quali impone l'erogazione dell'intera retribuzione come minimo non derogabile dalla contrattazione collettiva che deve essere inteso come periodo temporale continuativo nel quale individuare i giorni di ferie spettanti in base alla distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto. Pertanto, essendo pacifico che i ricorrenti avevano un orario settimanale di 5 giorni lavorativi il diritto vantato va riferito a 20 giornate di ferie annuali. Diversamente da quanto sostenuto dal resistente si ritiene che tale misura annua non può essere ridotta nel caso in cui vi sia stata la fruizione di un numero di giorni inferiore a quello maturato annualmente (o proporzionalmente nei mesi di servizio per cui è causa) dovendo aversi riguardo al fatto che l'art. 10 prevede che le ferie possano essere recuperate ove non fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione e che dalle tabelle prodotte in atti dai ricorrenti (non oggetto di specifica contestazione sul punto) risulta che in alcune annualità i giorni di ferie goduti
10 sono superiori ai 20 indicati con recupero di quanto fruito in meno negli anni precedenti. Quanto alle contestazioni dei conteggi svolte nella memoria del resistente, si osserva che il parametro di 26 giorni lavorativi è inapplicabile al caso di specie in cui correttamente i ricorrenti hanno sviluppato i conteggi considerando lo svolgimento dell'attività di servizio su 5 giorni lavorativi (da coprire con ferie) con un riposo settimanale di 48 ore (circostanza, peraltro, allegata dalla stessa convenuta a pagina 72 della propria memoria di costituzione e risposta). Infine, con riferimento alla posizione del nella memoria Pt_12 conclusionale questi ha limitato la pretesa al period condo la tesi del convenuto è pacifico sia stato alle dipendenze di sicché le Controparte_1 eccezioni sul punto risultano superate.
5. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS E VERSAMENTO RISERVA MATEMATICA. I ricorrenti nelle proprie conclusioni chiedono, altresì, il versamento contributivo spettante per le somme pretese e ove prescritto la costituzione della riserva matematica di cui all'art. 13 legge 1338/1962. L' costituendosi in giudizio ha affermato che devono ritenersi prescritte CP_2 tu omme maturate nel periodo precedente il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo individuato nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta in data 18.5.2024. Non si rinvengono nel fascicolo atti interruttivi della prescrizione antecedenti tale data, sicché la convenuta andrà condannata a corrispondere i contributi per le somme maturate dal 18.5.2019 in poi, con costituzione della riserva matematica con riferimento ai versamenti contributivi maturati in precedenza (per una ricostruzione anche sotto il profilo processuale del diritto alla costituzione della riserva matematica, si veda Cass. SSUU 3678/2009).
6. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Alla luce delle argomentazioni svolte va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che limitano la retribuzione dei ricorrenti nel periodo di ferie per contrasto con l'art. 10 d.lgs. 66/2003 con condanna della convenuta a corrispondere a titolo di retribuzione le somme indicate nella domanda formulata in via subordinata e riportate nel dispositivo, nonché a regolarizzare i versamenti contributivi nei limiti della prescrizione con costituzione della riserva matematica per quanto prescritto. Quanto al regolamento delle spese di lite, la presenza di orientamenti giurisprudenziali di merito non univoci e l'accoglimento parziale del ricorso fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per 1/3 delle spese di lite ponendo i residui 2/3 calcolati come da dispositivo a carico di parte convenuta in favore dell' e dei ricorrenti per il principio di CP_2 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra
11 domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) dichiara la nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 – limitatamente alle parti in cui escludono dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie le seguenti indennità: indennità utilizzazione professionale variabile (IUP variabile); indennità utilizzazione professionale (IUP) giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi cod. voci 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario); provvigioni per scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio;
indennità vetture eccedenti – gli artt. 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003; 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012; 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012; 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016; 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016; 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2022; 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2022; 2) Per l'effetto condanna al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle seguenti s er ciascuno: a. Euro 17.327,19, Parte_1
b. uro 11.884,02, Parte_2
c. Euro 14.063,81, Parte_3
d. Euro 16.710,92, Parte_4
e. Euro 8.244,25, Parte_5
f. Euro 15.621,10, Parte_6
g. o 13.790,07, Parte_7
h. uro 10.475,82, Parte_8
i. Euro 13.374,04, Parte_9
j. Euro 17.663,37, Parte_10
k. 19.064,91, Parte_11
l. Euro 15.476,59, Parte_12
m. Euro 15.574,02, Parte_13
n. 14.174,80, Parte_14
o. uro 15.627,13, Parte_15
p. Euro 13.939,82, Parte_16 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna a versare all' i relativi contributivi CP_1 CP_2 previdenzia maturate dopo 5.2019 e al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62 per le somme maturate nel periodo antecedente;
4) Compensa per un terzo tra ricorrenti e le spese di lite e Controparte_1 condanna a rifondere ai ricorrenti i residui due terzi che Controparte_1
12 liquida in Euro 6.000,00 per compenso professionale ed Euro 405,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) Compensa per un terzo tra e le spese di lite e CP_2 Controparte_1 condanna a rifondere all' i residui due terzi che Controparte_1 CP_2 liquida in per compenso sionale oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, in data 19.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.6.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
13
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 19.6.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.6.2025, 17.6.2025, 18.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 590/2024 R.G. Lav.,
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
Pt_11 Parte_12 Parte_13 [...]
Pt_14 Parte_15 Parte_16 rappresentato e difeso dall'avv. Angelici, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec del procuratore;
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Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Corbo e dall'avv. Di Girolamo giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del primo
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RESISTENTE
CP_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
1 OGGETTO: pagamento retribuzioni durante il godimento delle ferie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti sostengono che la retribuzione a loro erogata durante i giorni di ferie goduti sarebbe erronea per difetto, non tenendo conto di una serie di indennità facenti parte della retribuzione percepita nei giorni lavorativi. Sostengono che anche la retribuzione variabile deve essere considerata per il calcolo della paga feriale con riferimento alla media su un lasso temporale giudicato significativo. Invoca a tale fine le pronunce della CGUE sull'art. 7 Direttiva UE 2003/88, come recepite anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in casi analoghi, ritenendo che debbano essere computate una serie di indennità variabili con disapplicazione sul punto della contrattazione collettiva di comparto. Costituendosi in giudizio la datrice di lavoro sostiene di avere correttamente erogato tutte le somme dovute, considerato che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile e non identica a quella erogata durante lo svolgimento di attività lavorativa al fine di evitare che il lavoratore sia indotto a rinunciare ai riposi spettanti per ragioni economiche e che la scarsa incidenza percentuale delle rivendicazioni retributive di controparte su base annua porti ad escludere un tale rischio, tenuto anche conto che i lavoratori hanno fruito sempre delle ferie maturate. Ritiene che in ogni caso non spettino le somme prescritte e che la rivendicazione possa azionarsi unicamente per le ferie garantite dal sistema comunitario in misura pari a un periodo di quattro settimane corrispondenti a 20 giorni lavorativi effettivi di ferie all'anno. Contesta la spettanza durante le ferie delle varie indennità richieste alcune delle quali non specificamente riferite alla mansione svolta, come il compenso per lavoro straordinario o notturno, altre prive di natura retributiva, come il compenso per l'assenza dalla residenza. Solleva, peraltro, questioni di legittimità costituzionale, eccepisce l'irretroattività della pronuncia Williams della Corte di Giustizia ex adverso invocata e rileva che il ricorrente era stato assunto dal 1.10.2011. Chiede per tali ragioni il Pt_12 rigetto delle avverse pretese. Si costituisce in giudizio anche l' il quale da un lato ribadisce che CP_2
l'obbligo contributivo potrà essere to nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta soltanto con il ricorso introduttivo notificato all'istituto in data 18.5.2024 e dall'altro ricorda l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro con tutte le conseguenze che da ciò derivano anche in ordine alle azioni proponibili dal lavoratore. La causa veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRESCRIZIONE DEI CREDITI VANTATI. In via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “il rapporto di lavoro a
2 tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 26246/2022). A fronte di tale posizione giurisprudenziale, cui si ritiene di aderire anche per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, a nulla rilevano le obiezioni sollevate da parte resistente nella memoria di costituzione e risposta, dovendo ritenersi che, anche dopo gli interventi interpretativi della Suprema Corte in tema di repechage e di valutazione estensiva delle fattispecie dei contratti collettivi che prevedono i casi di sanzioni conservative, la reintegra non può considerarsi la conseguenza ordinaria a fronte di un licenziamento illegittimo, così come avveniva prima della riforma del 2012. Né può rilevare che di fatto gli odierni ricorrenti hanno dimostrato di non avere alcun timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro, in quanto hanno presentato il ricorso in costanza di rapporto, dovendo ritenersi da un lato che la stabilità reale del rapporto di lavoro va valutata in astratto e non in relazione al singolo lavoratore e dall'altro che il timore di incorrere in un recesso illegittimo senza poter avere tutela reintegratoria piena possa aver portato i lavoratori a ritardare l'esercizio dei propri diritti. Nel caso che ci occupa, i ricorrenti si sono attenuti a tali principi in quanto hanno chiesto le differenze retributive spettanti dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 92/2012. Del tutto destituite di fondamento sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto dalla resistente, in quanto:
- il primo sospetto di illegittimità costituzionale si fonda sull'irragionevolezza del mancato decorso della prescrizione in costanza di rapporto a fronte dell'effettiva stabilità garantita dai primi due commi dell'art. 18 commi 1 e 2 legge 300/1970, stabilità che invero per le ragioni esposte è stata espressamente negata dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata;
- il secondo sospetto di illegittimità costituzionale pretende di comparare crediti sorti (e dunque prescritti) in tempi diversi, in contrasto con il principio più volte sancito dalla Corte Costituzionale, per il quale in tema di violazione del principio di uguaglianza il fluire del tempo costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e rendere applicabili alle stesse una disciplina diversa (Corte Cost. 104/2018, 53/2017, 254/2014);
- il terzo sospetto di illegittimità costituzionale si fonda sul presupposto della comparabilità tra rapporto di lavoro privato e rapporto di lavoro pubblico, ritenendo sussistente una effettiva stabilità anche nel primo come garantita dall'art. 18 commi 1 e 2 legge 300/1970, sicché valgono i medesimi argomenti illustrati con riferimento al primo motivo di illegittimità costituzionale;
- il quarto motivo di illegittimità costituzionale rileva l'irragionevolezza
3 dell'applicazione del medesimo regime di decorrenza della prescrizione nei rapporti disciplinati dal d.lgs. 23/2015 e in quelli disciplinati dall'art. 18 commi 1 e 2 legge 300/1970 con riferimento ai crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge 92/2012, ma anche in questo caso il resistente parte dal presupposto che l'art. 18, dopo la riforma introdotta dalla legge 92/2012, sarebbe assistito da stabilità reale, argomento non condiviso da questo giudice in adesione ai principi sanciti dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate.
3. RETRIBUZIONE SPETTANTE DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE. Nel merito questo Tribunale aderendo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria e fatto proprio anche dalla Suprema Corte di Cassazione ha già sancito in controversie del tutto sovrapponibili alla presente che “laddove la legge (art. 10 D.L.vo 66/03), nel prevedere senz'altro che «il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane», non ammette che esse possano esser retribuite in misura in qualche modo parziale, né che ciò possa essere stabilito dalla contrattazione collettiva. Una tale interpretazione, con particolare riferimento alla necessità di includere nella
“retribuzione” anche le voci variabili in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione (esclusi pacificamente «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese»: v. Corte di Giustizia, sentenza «Williams», causa 155/10), è stata accolta in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza 19711/23, la quale ha rimarcato che «la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali …..comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore»: con motivazioni che si condividono ed alle quali si fa pertanto rinvio in questa sede, ai sensi dell'art 1181 delle norme di attuazione del cpc.” (Tribunale di Ancona, sentenza n. 471/2023). La pronuncia di legittimità citata si colloca nell'ambito di una serie di sentenze rese in casi analoghi dove è stato ribadito che l'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88 (che garantisce un periodo minimo di ferie annuali di almeno 4 settimane, poi attuato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003, per il quale “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) laddove utilizza l'espressione “periodo annuale di ferie retribuite” va interpretato nel senso che:
- durante tale periodo di riposo il lavoratore deve mantenere a livello retributivo una situazione equiparabile a quella ordinaria in atto nei periodi di lavoro in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie (CGUE e altri C-155/10, Per_1
To.He C-385/2017, entrambe del 13.12.201 mate in Cass. 18160/2023);
- qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo volti a garantire un riposo effettivo per un'efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (CGUE C 514/20 del 13.1.2022, richiamate in Cass. 18160/2023);
4 - la retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali deve comprendere qualsiasi emolumento collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. 13425/2019, richiamate in Cass. 18160/2023). Alla luce di tali principi non si condivide l'assunto di parte resistente per il quale è possibile che la contrattazione collettiva preveda durante i periodi di ferie una retribuzione inferiore a quella in godimento durante le giornate lavorative a patto che la riduzione non sia di entità tale da dissuadere il lavoratore a rinunciare al diritto al riposo. Tale finalità indicata dalla giurisprudenza europea e nazionale è infatti la ratio per la quale la retribuzione goduta in costanza di ferie deve tendenzialmente coincidere con la retribuzione erogata nelle giornate lavorative, non la giustificazione per legittimare fonti secondarie a ridurre la retribuzione prevista per i periodi di riposo in base ad una indicazione del tutto approssimativa e di difficile apprezzamento oggettivo. D'altro canto, come correttamente affermato in ricorso, lo scostamento tra retribuzione durante le ferie e retribuzione durante la prestazione lavorativa va apprezzato nel confronto tra la singola giornata di ferie e la singola giornata di lavoro, non essendo al contrario rilevante l'incidenza su base annua laddove le giornate di ferie sono ovviamente in misura di molto inferiore alle giornate di lavoro. Ciò che dissuade, infatti, il lavoratore dal godere del riposo è la riduzione giornaliera della propria retribuzione a fronte della mancata prestazione lavorativa, con un'incidenza che raggiunge secondo i calcoli prodotti in atti percentuali rilevanti tra il 30% e il 40%, di tal che anche a voler aderire alla tesi interpretativa della convenuta si tratterebbe in ogni caso di uno scostamento del tutto contrario alle finalità perseguite dal legislatore eurounitario. Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato che
“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. 6282/2025, 14089/2024). Ne deriva che le espressioni sottolineate dalla resistente (in linea di principio, paragonabile) utilizzate dalla giurisprudenza europea trovano giustificazione nella circostanza che la notevole variabilità della retribuzione giornaliera in costanza di lavoro non permette una piena coincidenza con la retribuzione erogata durante il godimento delle ferie, sicché la coincidenza può essere soltanto tendenziale, fondata sulla comparazione con la media retributiva goduta in un congruo periodo di riferimento. A tale proposito, si ritiene che la media retributiva giornaliera calcolata dai ricorrenti su base annua come rapporto tra la retribuzione annuale percepita, comprensiva delle voci che verranno indicate nel prosieguo, e il numero di giorni di lavoro effettivi è criterio adeguato per individuare la
5 retribuzione delle ferie cui il lavoratore ha diritto annualmente. La cornice annuale viene, infatti, indicata come lasso temporale per individuare il periodo minimo di ferie garantito sia dalla legislazione europea che da quella nazionale, costituendo dunque un congruo periodo rappresentativo (in tal senso sentenza Williams, paragrafo 26 CGUE C-155/10 del 15.9.2011) entro cui calcolare la retribuzione spettante in media per una giornata lavorativa. Si aggiunga con riferimento alle specifiche contestazioni contenute nella memoria di costituzione e risposta che le questioni di incostituzionalità dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 risultano manifestamente infondate anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte (Cass. 20216/2022) che ha evidenziato che “Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”. Con riferimento, poi, alla portata non retroattiva della sentenza Per_1 questo Tribunale con sentenza n. 463/2024 ha già affermato “la in della pretesa irretroattività della portata interpretativa della citata «sentenza , Per_1 sostenuta invocando la sentenza della CGUE C100/15: la quale inv a espressamente che «l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, .. fornita nell'esercizio della competenza attribuita ... dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione», mentre «la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione .. interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede» può essere limitata (peraltro, solo dalla Corte pagina 8 di 9 medesima) «solo in via eccezionale», in presenza di presupposti che nella fattispecie non appaiono sussistenti e sono stati prospettati in termini del tutto generici;
tra l'altro, nella fattispecie non si configura affatto un «elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente», ma solo una relativamente nutrita platea di interessati (come del tutto naturale quando si discute
6 della interpretazione della legge previgente) nei cui confronti non viene in discussione la «costituzione di rapporti» ma solo un credito pecuniario, oltretutto di importo relativamente modesto per ciascuno di essi (soprattutto ove a tal fine debitamente si consideri– come indicato dalla stessa convenuta - il solo periodo precedente alla «domanda di interpretazione»)”. Motivazione cui si ritiene di aderire integralmente, non essendo superata dalle argomentazioni spese da parte resistente in merito. Infine, riguardo all'incidenza sul sistema italiano delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia con riferimento alla normativa di diversi paesi europei va rilevato che, come sottolineato anche dalla locale Corte di Appello nella sentenza n. 220/2025, “La decisione resa dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione (la Corte di Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della Corte di Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.)”. Venendo alle singole voci pretese in ricorso, si osserva che:
3.1. IUP variabile. Trattasi di una voce stipendiale che varia al modificarsi delle modalità di svolgimento della prestazione con riferimento all'orario espletato, alla collocazione di esso, al tipo di equipaggio condotto, ai chilometri percorsi e si distingue in una parte fissa erogata anche nelle giornate di ferie e una parte variabile che non viene invece riconosciuta in tali periodi. Essendo un emolumento che attiene specificamente alle modalità di svolgimento della prestazione e che non appare affatto occasionale si ritiene che correttamente parte ricorrente abbia incluso la suddetta indennità nel calcolo del compenso dovuto per le ferie detraendo peraltro quanto già ricevuto a titolo di IUP nelle giornate di ferie, che dalle allegazioni delle parti risulta essere una indennità media di impianto non corrispondente dunque alla reale indennità erogata in concreto al singolo lavoratore. Al riguardo, la spettanza di tale emolumento per il periodo di ferie è stata affermata anche dalla Suprema Corte che con le sentenze n. 14089/2024 e 6282/2025 ha statuito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
7 3.2 Compenso per assenza dalla residenza. Trattasi di emolumento che è legato alle modalità di prestazione lavorativa, che va dunque incluso nella retribuzione da prendere come riferimento. Parte resistente sostiene che, avendo sostituito la previgente indennità di trasferta, tale voce avrebbe per lo meno in parte natura di rimborso spese come tale esulante per le indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza europea dalla retribuzione spettante durante le ferie. Invero, parte ricorrente ha allegato, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte della resistente, che al personale dei treni sono coperte le spese per alloggio e vitto, nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a remunerare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore. Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni esposte. Trattandosi, dunque, di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie. Le medesime argomentazioni peraltro sono state sostenute dalla Suprema Corte laddove ha affermato che “in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023)” (Cass. 14089/2024).
3.3 Indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo, festivo non recuperato. Trattasi di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne, nonché in giorni di riposo quali domenica e festività, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non sono specifici della professionalità del ricorrente essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che è determinante è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta all'interessato gli emolumenti sopra indicati sono erogati con una certa prevedibilità.
3.4 Indennità scorta vetture eccedenti. Trattasi di indennità che remunera il disagio di controllare un numero di vetture rilevante e varia al variare delle vetture assegnate. Attiene pertanto alle mansioni proprie di alcune figure
8 professionali come i capitreno. Sul punto la Suprema Corte ha riconosciuto la spettanza di tale indennità durante il periodo feriale in quanto “voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione” (Cass. 13932/2024).
3.5 Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno. È un'indennità che va a remunerare la particolare mansione di controllo ed emissione a bordo di biglietti in caso di viaggiatori che ne siano sprovvisti;
anche in tale caso trattasi di emolumento strettamente legato alle mansioni e alla professionalità specifica del lavoratore che dunque rileva ai fini di causa.
3.6 Indennità di pernottamento. Anch'essa viene valorizzata nei prospetti dei conteggi allegati in atti. Trattasi di emolumento previsto dal CCNL 2003 che viene riconosciuto a coloro cui spetta l'indennità per assenza dalla residenza per tutto o parte del periodo compreso tra le 22 e le 6, sicché valgono anche in tale caso le medesime considerazioni sopra spese con riferimento all'indennità per lavoro notturno.
3.7 Premio scoperta irregolarità. Valgono le medesime considerazioni esposte per l'indennità di scorta vetture eccedenti già fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13932/2024).
3.8 Provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno. Trattasi di indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva – essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo. Trattasi di compensi variabili e non prevedibili ex ante che in ogni caso rientrano nel compenso per le mansioni ordinarie e vanno, dunque, computati nei compensi dovuti per i giorni di ferie (nel medesimo senso si veda Corte di Appello di Venezia n. 247/2025).
3.9 Indennità per flessibilità multiperiodale. Trattasi di compenso volto a remunerare l'impegno lavorativo esorbitante il normale orario di lavoro nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui all'art. 28 punto 1.2 del CCNL di comparto: essa va, dunque, a retribuire la flessibilità di orario con effettuazione di servizi in deroga ai normali limiti della prestazione e che risulta obbligatoria per garantire il servizio reso dall'azienda datrice di lavoro. Il compenso è, dunque, strettamente legato alle modalità organizzative della prestazione, sicché la sua erogazione è prevedibile, benché variabile e connessa con le particolari modalità di svolgimento dell'attività professionale richiesta al dipendente.
3.10 Maggiorazioni per lavoro straordinario. È previsto come obbligatorio in specifiche evenienze legate a ritardi dei treni o interruzione della circolazione per eventi straordinari o calamità pubblica. In tali casi, dunque, lo straordinario rientra negli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita. Peraltro, parte ricorrente ha escluso lo straordinario prestato durante le giornate di intervallo che fanno parte del
9 riposo settimanale e che viene effettuato in via facoltativa (e dunque meramente eventuale e non prevedibile) e non obbligatoria, con esclusione dunque dei codici voce 288, 289 e 290 del ruolo paga. Sul punto si richiamano le argomentazioni esposte dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 8090/2024, dove si afferma: “i ricorrenti hanno richiesto l'inclusione del compenso per lavoro straordinario limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale, dovendosi rilevare che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo si riverbererebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente). Dunque l'inclusione anche del compenso per lavoro straordinario obbligatorio nella retribuzione feriale, in quanto prevedibile e abituale appare coerente con quanto affermato dalla sentenza della CGUE Hein c. (“si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”)”.
4. CALCOLO DEI GIORNI DI FERIE IN CUI IL DIRITTO VANTATO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO. Parte ricorrente aderendo alla giurisprudenza di questo Tribunale ha correttamente limitato nella domanda articolata in via subordinata il calcolo delle spettanze a 20 giorni di ferie annui, tenuto conto del minimo garantito dalla normativa comunitaria recepita all'art. 10 d.lgs. 66/2003. Come già affermato nei precedenti di questo Tribunale versati in atti, l'art. 10 da ultimo citato fa riferimento ad un periodo non inferiore a quattro settimane per le quali impone l'erogazione dell'intera retribuzione come minimo non derogabile dalla contrattazione collettiva che deve essere inteso come periodo temporale continuativo nel quale individuare i giorni di ferie spettanti in base alla distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto. Pertanto, essendo pacifico che i ricorrenti avevano un orario settimanale di 5 giorni lavorativi il diritto vantato va riferito a 20 giornate di ferie annuali. Diversamente da quanto sostenuto dal resistente si ritiene che tale misura annua non può essere ridotta nel caso in cui vi sia stata la fruizione di un numero di giorni inferiore a quello maturato annualmente (o proporzionalmente nei mesi di servizio per cui è causa) dovendo aversi riguardo al fatto che l'art. 10 prevede che le ferie possano essere recuperate ove non fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione e che dalle tabelle prodotte in atti dai ricorrenti (non oggetto di specifica contestazione sul punto) risulta che in alcune annualità i giorni di ferie goduti
10 sono superiori ai 20 indicati con recupero di quanto fruito in meno negli anni precedenti. Quanto alle contestazioni dei conteggi svolte nella memoria del resistente, si osserva che il parametro di 26 giorni lavorativi è inapplicabile al caso di specie in cui correttamente i ricorrenti hanno sviluppato i conteggi considerando lo svolgimento dell'attività di servizio su 5 giorni lavorativi (da coprire con ferie) con un riposo settimanale di 48 ore (circostanza, peraltro, allegata dalla stessa convenuta a pagina 72 della propria memoria di costituzione e risposta). Infine, con riferimento alla posizione del nella memoria Pt_12 conclusionale questi ha limitato la pretesa al period condo la tesi del convenuto è pacifico sia stato alle dipendenze di sicché le Controparte_1 eccezioni sul punto risultano superate.
5. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS E VERSAMENTO RISERVA MATEMATICA. I ricorrenti nelle proprie conclusioni chiedono, altresì, il versamento contributivo spettante per le somme pretese e ove prescritto la costituzione della riserva matematica di cui all'art. 13 legge 1338/1962. L' costituendosi in giudizio ha affermato che devono ritenersi prescritte CP_2 tu omme maturate nel periodo precedente il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo individuato nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenuta in data 18.5.2024. Non si rinvengono nel fascicolo atti interruttivi della prescrizione antecedenti tale data, sicché la convenuta andrà condannata a corrispondere i contributi per le somme maturate dal 18.5.2019 in poi, con costituzione della riserva matematica con riferimento ai versamenti contributivi maturati in precedenza (per una ricostruzione anche sotto il profilo processuale del diritto alla costituzione della riserva matematica, si veda Cass. SSUU 3678/2009).
6. CONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Alla luce delle argomentazioni svolte va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che limitano la retribuzione dei ricorrenti nel periodo di ferie per contrasto con l'art. 10 d.lgs. 66/2003 con condanna della convenuta a corrispondere a titolo di retribuzione le somme indicate nella domanda formulata in via subordinata e riportate nel dispositivo, nonché a regolarizzare i versamenti contributivi nei limiti della prescrizione con costituzione della riserva matematica per quanto prescritto. Quanto al regolamento delle spese di lite, la presenza di orientamenti giurisprudenziali di merito non univoci e l'accoglimento parziale del ricorso fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per 1/3 delle spese di lite ponendo i residui 2/3 calcolati come da dispositivo a carico di parte convenuta in favore dell' e dei ricorrenti per il principio di CP_2 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra
11 domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) dichiara la nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 – limitatamente alle parti in cui escludono dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie le seguenti indennità: indennità utilizzazione professionale variabile (IUP variabile); indennità utilizzazione professionale (IUP) giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi cod. voci 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario); provvigioni per scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio;
indennità vetture eccedenti – gli artt. 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003; 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012; 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012; 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016; 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016; 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2022; 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2022; 2) Per l'effetto condanna al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle seguenti s er ciascuno: a. Euro 17.327,19, Parte_1
b. uro 11.884,02, Parte_2
c. Euro 14.063,81, Parte_3
d. Euro 16.710,92, Parte_4
e. Euro 8.244,25, Parte_5
f. Euro 15.621,10, Parte_6
g. o 13.790,07, Parte_7
h. uro 10.475,82, Parte_8
i. Euro 13.374,04, Parte_9
j. Euro 17.663,37, Parte_10
k. 19.064,91, Parte_11
l. Euro 15.476,59, Parte_12
m. Euro 15.574,02, Parte_13
n. 14.174,80, Parte_14
o. uro 15.627,13, Parte_15
p. Euro 13.939,82, Parte_16 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
3) Condanna a versare all' i relativi contributivi CP_1 CP_2 previdenzia maturate dopo 5.2019 e al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62 per le somme maturate nel periodo antecedente;
4) Compensa per un terzo tra ricorrenti e le spese di lite e Controparte_1 condanna a rifondere ai ricorrenti i residui due terzi che Controparte_1
12 liquida in Euro 6.000,00 per compenso professionale ed Euro 405,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
5) Compensa per un terzo tra e le spese di lite e CP_2 Controparte_1 condanna a rifondere all' i residui due terzi che Controparte_1 CP_2 liquida in per compenso sionale oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, in data 19.6.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.6.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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