Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14106 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Germana Silvi, come da mandato in atti.
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Scopetani, come da mandato in atti.
Parte convenuta
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18-6-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da atto di citazione e da comparsa conclusionale già depositata”; per parte convenuta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc”.
1
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...]
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e richiesta, e in accoglimento dei superiori motivi,
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
1)accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto stipulato tra le parti in data 18 novembre 2016; 2)accertare e dichiarare che la ha correttamente adempiuto a tutte le Parte_1
obbligazioni su di sé gravanti relativamente al contratto vigente di fornitura del gas per cui è causa e che, pertanto, la stessa non è tenuta al versamento delle somme eccedentarie richieste da di € 50.923,66; e, per l'effetto, 3)Accertare e CP_1
dichiarare l'illegittimità e infondatezza della richiesta di pagamento della somma ulteriore di € 50.923,66= oltre interessi da ultimo formulata da con diffida del 15 novembre 2022 stante il CP_1
corretto adempimento della alle obbligazioni su di sé Parte_1
gravanti; 4)Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a far data dal 2 novembre stante l'avvenuto distacco della fornitura del gas;
5)Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni a favore della determinato dal Parte_1
comportamento di in violazione dei principi di buona fede e CP_1
correttezza, e di quanto disposto da all'art. 13 del codice di Pt_2
condotta commerciale, da quantificarsi in corso di giudizio anche in via equitativa dal Giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
2 - di aver concluso con in data 18-11-2016, un CP_1
contratto per la fornitura di gas naturale al prezzo fisso (euro/smc) di
€ 0,214 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice);
- di aver ricevuto da in data 8-3-2022, fattura n. CP_1
22/20007.0091060, contenente un importo (euro 12.164,49) palesemente raddoppiato rispetto alla media delle fatture di consumo precedente (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice);
- di aver contestato tale fattura con PEC del 31-3-2022 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice);
- di essere stata avvertita, con PEC del 21-4-2022, di una "modifica unilaterale delle condizioni commerciali”, con decorrenza 1-4-2020
(cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice);
- di aver comunicato, con lettera del 22-4-2022, la disponibilità al pagamento della somma di euro 6.082,24 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice);
- di aver ricevuto, in data 25-4-2022, preavviso di sospensione per morosità (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice);
- di non aver raggiunto un accordo con la controparte in sede conciliativa (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice);
- di aver subito il distacco del gas in data 2-11-2022 (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice);
- di aver ricevuto, in data 15-11-2022, diffida di pagamento di euro
50.923,66 (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice). ha, quindi, dedotto l'infondatezza della Parte_1
richiesta di pagamento avanzata da controparte, il grave danno patito a causa del distacco del gas, la violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c. nonché dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di gas naturale.
3 Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando di aver inviato, in data 24-12-2019, “Proposta di modifica unilaterale dei contratti: MAF15C/767519, MCN18B/1488534,
MCN18B/ 1488542” (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta), senza alcuna violazione dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di gas naturale e del principio di correttezza e buona fede.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale
2. Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita di essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, deve essere evidenziato il corretto adempimento della rispetto alle obbligazioni da questa Parte_1
assunte con il contratto per la fornitura di gas naturale stipulato con la in data 18-11-2016 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte CP_1
attrice).
A tal proposito, non può, invero, essere reputata fondata la richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 50.923,66, oltre interessi, avanzata da quest'ultima in forza della variazione unilaterale del contratto dalla stessa applicata per le mensilità da febbraio 2022 a ottobre 2022.
In tema, si osserva che:
- l'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di gas naturale (Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com) Pt_2
(cfr. doc. 12 fascicolo di parte convenuta) ammette espressamente la possibilità per il fornitore di variare unilateralmente le condizioni del contratto di fornitura in presenza di una clausola contrattuale che riconosca siffatta facoltà, di un giustificato motivo e di una
4 comunicazione scritta da far pervenire ai clienti finali almeno tre mesi prima rispetto alla disposta modifica (“Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per l'esercente la vendita di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente la vendita a tale facoltà, l'esercente la vendita ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo tale che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso”);
- il contratto di fornitura stipulato tra parte attrice e parte convenuta in data 18-11-2016 prevede esplicitamente la facoltà per la fornitrice di attuare modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali, ivi comprese alle condizioni economiche, in presenza dei surrichiamati presupposti (art. 13.4 contratto per la fornitura di gas naturale, cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice: “ si riserva il diritto di CP_1
modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione (..) ai fini del contratto, per “giustificato motivo” si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti di presupposti economici utilizzati da per la CP_1
formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. (..) In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o non comportino una data di applicazione anticipata, le
5 modificazioni saranno applicate a partire dal terzo mese successivo
a quello in cui le avrà preannunciate al Cliente in forma CP_1
scritta”);
- in data 20-12-2019, ha disposto una “Proposta di CP_1
modifica unilaterale dei contratti: MAF15C/767519,
MCN18B/1488534, MCN18B/1488542”, individuando la “giusta causa” nell'esigenza di superamento del mercato tutelato dettata dalla “Segnalazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente in merito alla fine delle tutele di prezzo a favore dei clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas prevista dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge concorrenza” del 9 dicembre 2019” (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta);
- tale modifica unilaterale, in conformità con i requisiti di contenuto imposti dall'art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di gas naturale (Allegato A alla deliberazione
366/2018/R/com) (cfr. doc. 12 fascicolo di parte convenuta: Pt_2
“La comunicazione di cui al comma 13.1 contiene l'intestazione
“Proposta di modifica unilaterale del contratto” e, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a. il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b. l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c. la decorrenza della variazione proposta;
d. le modalità ed i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
e. qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, il nuovo codice offerta risultante dalla modifica medesima e la stima della spesa annua, escludendo le
6 imposte (..)”), ha partitamente indicato il testo delle nuove disposizioni modificate (eliminazione dell'art.
4.8 delle condizioni generali di fornitura;
sostituzione dell'art. 6 con il nuovo art. 6.1, 6.2,
6.3, 6.4 e 6.5; eliminazione dell'art. 10.5; integrazione dell'art. 9 con il nuovo comma 12; sostituzione dell'art. 12.4), la decorrenza della variazione (1-4-2020), le modalità di recesso e il riepilogo dei nuovi corrispettivi per la fornitura di energia elettrica;
- tale variazione non è stata tempestivamente comunicata al cliente, come richiesto tanto dal Codice di Condotta Commerciale per la vendita di gas naturale (“tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni “) che dal contratto di fornitura (“le modificazioni saranno applicate a partire dal terzo mese successivo
a quello in cui le avrà preannunciate al Cliente in forma CP_1
scritta”).
A quest'ultimo riguardo, non si può mancare di sottolineare che, per quanto il codice di condotta commerciale non imponga specifiche modalità di invio delle comunicazioni, nella fattispecie in esame non sussiste alcuna prova dell'inoltro della “Proposta di modifica unilaterale” del 20-12-2019 alla cliente.
Indimostrata in atti, in particolare, risulta la ricostruzione di parte convenuta secondo la quale la proposta di modifica, da ultimo richiamata, sarebbe stata inviata all'indirizzo mail dell'attrice
( , analogamente alle altre fatture e Email_1
comunicazioni inerenti al contratto di fornitura (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta, p. 3).
Tale allegazione, espressamente contestata dall'attrice sia in via stragiudiziale (cfr. PEC del 22-4-2022, doc. 5 fascicolo di parte
7 attrice: “la mia assistita non ha conoscenza della missiva di
"modifica delle condizioni commerciali" che assumete aver trasmesso in data 20 dicembre 2019 con decorrenza dal 1 aprile
2020”), che nel presente giudizio (cfr. atto di citazione, p. 2: “Con pec del 22 aprile 2022 la scrivente difesa ha contestato ad CP_1
la mancata ricezione della comunicazione da parte della ; Parte_1
cfr. comparsa conclusionale di parte attrice, p. 3: “Parte convenuta, nelle sue difese asserisce di aver comunicato l'applicazione della tariffa variabile con una missiva datata 19 dicembre 2019 senza provare in giudizio né l'invio della comunicazione né l'avvenuta ricezione, circostanza sempre fermamente contestata dalla scrivente difesa”), non risulta adeguatamente comprovata in atti dalla documentazione depositata dalla alla luce: CP_1
- del difetto di alcun elemento idoneo a dimostrare il reale invio a mezzo di porta elettronica ordinaria della comunicazione del 20-12-
2019 (cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta);
- dall'assenza di qualsivoglia attestazione idonea a certificare l'effettiva ricezione della pretesa mail del 20-12-2019 da parte dell'attrice Parte_1
- dell'inidoneità, in ogni caso, della posta elettronica ordinaria, in assenza di ulteriori riscontri e in presenza della contestazione della controparte (cfr. sopra), a provare il pervenimento dell'atto al destinatario, a fronte dell'incapacità di tale strumento di conferire certezza alla comunicazione, a differenza della posta elettronica certificata (P.E.C.) (cfr. Tribunale Spoleto, 07/03/2024, n.262: “la posta elettronica non certificata non è quindi strumento idoneo a dimostrare l'effettivo "recapito" dell'atto, mancando ogni evidente riscontro dell'avvenuta "ricezione" da parte del destinatario”, nonché
8 T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 27/06/2023, n.255:” La posta elettronica ordinaria, non sostenuta da altri riscontri e nella contestazione della controparte, non è idonea a provare la effettiva ricezione della diffida, non essendo strumento che conferisce certezza alla comunicazione, a differenza della PEC la quale invece genera un codice univoco registrato, con marce temporali, dal provider che, ai sensi di legge (art. 16 bis, d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2 del 2009; artt. 6 e 8, d.lg. n. 82 del 2005; d.P.R. n. 68 del
2005), produce gli effetti di una vera a propria raccomandata
(ovviamente solo quando entrambi gli utenti sono dotati di casella di posta elettronica certificata); la posta elettronica non certificata non
è quindi strumento idoneo a dimostrare l'effettivo "recapito" della diffida mancando ogni evidente riscontro dell'avvenuta "ricezione" da parte del destinatario”).
A fronte di quanto rilevato sino a questo punto, tenuto conto della mancata integrazione di uno dei presupposti necessitati al fine di procedere alla variazione unilaterale delle condizioni del contratto di fornitura (la comunicazione al cliente), la maggiorazione applicata dalla al prezzo di fornitura del gas naturale per le CP_1
mensilità da febbraio 2022 a ottobre 2022 deve essere ritenuta illegittima.
A conforto della determinazione da ultimo assunta, volta a rilevare l'illegittimità della variazione contrattuale applicata, depone, inoltre, il consistente iato temporale intercorso tra il momento di decorrenza degli effetti modificativi prevista nella relativa comunicazione del 20-
12-2019 (1-4-2020) e il momento di concreta attuazione degli stessi
(febbraio 2022).
9 L'evidente postposizione nell'applicazione delle modifiche negoziali al rapporto di fornitura rispetto al termine iniziale stabilito (quasi due anni dopo) deve portare a ritenere l'ineffettività del preavviso
(asseritamente) reso con la comunicazione del 20-12-2019, al cospetto dell'incapacità del medesimo di indicare con precisione alla cliente i dettami di operatività della variazione imposta.
Dall'illegittimità della modificazione unilaterale attuata da CP_1
discende, da un lato, la conformità negoziale della condotta
[...]
tenuta dalla consistita nel regolare saldo Parte_1
delle fatture per il periodo febbraio 2022 – ottobre 2022 limitatamente agli importi concordati prima della modifica (cfr. doc.
13 fascicolo di parte attrice), e, dall'altro lato, la mancata debenza dell'ulteriore somma richiesta in via stragiudiziale dalla medesima
(euro 50.923,66, oltre interessi) alla Parte_1
3. In forza di quanto argomentato sino a questo punto, è necessario, quindi, rilevare l'illegittimità del distacco della fornitura del gas effettuato dalla convenuta in data 2-11-2022 (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice), con la conseguente integrazione dei criteri di gravità oggettiva e soggettiva imposti dal combinato disposto degli artt.
1453 c.c. e 1455 c.c. al fine di addivenire alla domandata dichiarazione di risoluzione del contratto di fornitura stipulato il 18-
11-2016 per inadempimento della stessa.
4. Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda attorea finalizzata al risarcimento del danno patito a causa della condotta inadempiente di CP_1
A tal proposito, parte attrice non ha ottemperato all'onere, sulla stessa gravante, di provare l'an e il quantum del danno sofferto, stante:
10 - l'insussistenza del danno emergente lamentato (cfr. nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 12-6-2023:
“cagionandole sia un danno emergente costituito dall'imposizione di un contratto più oneroso rispetto a quanto precedentemente concordato, senza averne avuto conoscenza”), visto il pagamento delle fatture dei mesi febbraio 2022 – ottobre 2022 limitatamente agli importi concordati prima della modifica unilaterale apportata (cfr. sopra);
- l'omessa dimostrazione del danno da lucro cessante (cfr. nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 12-6-2023: “un danno da lucro cessante costituito dalla mancanza di chance, non consentendo alla parte attrice di valutare offerte o proposte migliorative da altro venditore, non conoscendo le condizioni, se pur richieste, che la ha tentato di imporre alla ), in CP_1 Parte_1
assenza della allegazione delle offerte migliorative a cui la
[...]
avrebbe potuto adire in caso di tempestiva Parte_1
comunicazione della variazione delle condizioni contrattuali;
- l'impossibilità di procedere alla liquidazione equitativa del danno, in difetto della prova dell'esistenza del medesimo (cfr.Cass.
n. 8941 del 18/03/2022 :”La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale”).
La domanda di risarcimento del danno, avanzata dalla
[...]
deve, in definitiva, essere respinta. Parte_1
11 5. Ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento di euro 50.923,66, oltre interessi, avanzata da nei CP_1
confronti della Parte_1
2. dichiara risolto contratto di fornitura stipulato in data 18-11-2016 per grave inadempimento di CP_1
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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