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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11096/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Buchicchio Giuseppe RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “In base all'esame Persona_1 critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante della classe 1965, risulta allo stato Parte_1 affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di emiparesi facio-brachio-crurale destra da ictus ischemico. pagina 1 di 3 Esiti di frattura dell'omero destro con modico risentimento funzionale. Diabete mellito tipo 2.
Cardiopatia ipertensiva. Obesità. Discopatia L5-S1 con discreto risentimento funzionale. Litiasi renale. Depressione maggiore”. Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (23-3-23) e della successiva visita da parte della preposta Commissione per
l'Accertamento dell'Invalidità Civile (2-10-23) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano oggi il diritto alla indennità di accompagnamento essendo la ricorrente non ancora totalmente incapace di deambulare e/o di svolere i comuni atti della vita quotidiana così come evidenziato dall'esame anamnestico e dall'obiettività clinica attualmente rilevata. Pertanto la domanda andrebbe rigettata”.
Rispondendo alle osservazioni di parte ricorrente, il CTU ha proseguito: “pur trattandosi di un soggetto già riconosciuto invalido al 100% con handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3
Legge 104/92), nel corso della visita effettuata non si è riscontrata la assoluta incapacità di deambulare e/o di svolere i comuni atti della vita quotidiana così come evidenziato peraltro dai test delle attività comuni della vita quotidiana (ADL=3-4/6) e da quello delle attività strumentali della vita quotidiana (IADL=13-14/19) che risultano ridotti ma non significativamente. Peraltro il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità non è sovrapponibile sic et simpliciter al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Pertanto si confermano tutte le conclusioni e valutazioni effettuate nella bozza di relazione”.
In questa fase di giudizio, visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) il medesimo CTU ha così esposto: “anche la nuova documentazione medica depositata in Atti non mostra sostanziali aggravamenti rispetto a quanto precedentemente documentato e risultano compatibili con la diagnosi da me effettuata in sede di CTU”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de VI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11096/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Buchicchio Giuseppe RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “In base all'esame Persona_1 critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante della classe 1965, risulta allo stato Parte_1 affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di emiparesi facio-brachio-crurale destra da ictus ischemico. pagina 1 di 3 Esiti di frattura dell'omero destro con modico risentimento funzionale. Diabete mellito tipo 2.
Cardiopatia ipertensiva. Obesità. Discopatia L5-S1 con discreto risentimento funzionale. Litiasi renale. Depressione maggiore”. Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (23-3-23) e della successiva visita da parte della preposta Commissione per
l'Accertamento dell'Invalidità Civile (2-10-23) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano oggi il diritto alla indennità di accompagnamento essendo la ricorrente non ancora totalmente incapace di deambulare e/o di svolere i comuni atti della vita quotidiana così come evidenziato dall'esame anamnestico e dall'obiettività clinica attualmente rilevata. Pertanto la domanda andrebbe rigettata”.
Rispondendo alle osservazioni di parte ricorrente, il CTU ha proseguito: “pur trattandosi di un soggetto già riconosciuto invalido al 100% con handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3
Legge 104/92), nel corso della visita effettuata non si è riscontrata la assoluta incapacità di deambulare e/o di svolere i comuni atti della vita quotidiana così come evidenziato peraltro dai test delle attività comuni della vita quotidiana (ADL=3-4/6) e da quello delle attività strumentali della vita quotidiana (IADL=13-14/19) che risultano ridotti ma non significativamente. Peraltro il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità non è sovrapponibile sic et simpliciter al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Pertanto si confermano tutte le conclusioni e valutazioni effettuate nella bozza di relazione”.
In questa fase di giudizio, visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) il medesimo CTU ha così esposto: “anche la nuova documentazione medica depositata in Atti non mostra sostanziali aggravamenti rispetto a quanto precedentemente documentato e risultano compatibili con la diagnosi da me effettuata in sede di CTU”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de VI
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