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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11319 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 510/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO
- Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI -
Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ettore Gassani, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazzetta Matilde Serao, n.7;
RICORRENTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'Avv. Lina Andolfo, presso cui elettivamente domicilia in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Roma, n. 13;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 25/03/2025, il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo di: ammettere tutti i mezzi istruttori articolati nelle memorie istruttorie;
modificare l'assegno stabilito dal Presidente del Tribunale riconducendolo in proporzione alle possibilità del resistente;
modificare il provvedimento Presidenziale in ordine al diritto di visita del resistente, nei sensi sollecitati nella memoria integrativa.
Con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 01/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso, riportandosi agli atti ed ai documenti di causa, nonché alla memoria di costituzione.
Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 09/05/2025, ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e confermare per il resto la disciplina provvisoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2021, ha dedotto: Parte_1
-di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, con il resistente in data 24/05/2017, in Melito di Napoli (atto iscritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli nell'anno 2017, atto n. 6, P. II, serie B, sez. XX);
-che dall'unione è nato un figlio, , in data 05/12/2014; Per_1
che i coniugi hanno convissuto stabilmente nella casa coniugale sita in Melito di Napoli, alla via Giulio Cesare, n. 3 (scala A, piano primo);
-che, da tempo, le parti, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale, divenendo così insostenibile la convivenza e che non è stato possibile raggiungere un accordo condiviso mediante una negoziazione assistita sull'affidamento del figlio e sulle questioni di carattere economico.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
di Per_1
assegnare la casa familiare alla ricorrente;
di stabilire tempi e modalità di visita per il padre-resistente; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 03/03/2022 si è costituito in giudizio il resistente CP_1
deducendo:
-che, in data 23/11/2021, la ricorrente è andata via di casa per andare a casa dei propri genitori e, da quel momento, ha iniziato ad assumere un comportamento ostile nei confronti del proprio coniuge impedendogli di avere contatti con il figlio e di trascorrere weekend e festività natalizie;
-di non opporsi alla pronuncia della separazione nè all'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre;
-di opporsi alla regolamentazione del diritto di visita del padre, così come articolato dalla ricorrente;
-di opporsi alla richiesta di mantenimento così come formulata dalla ricorrente, tenuto conto della esiguità dello stipendio percepito dallo stesso e dalla relativa situazione debitoria, fermo restando la disponibilità a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore.
Conseguentemente, il resistente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso la madre;
di stabilire il diritto di visita del padre secondo i tempi e le modalità indicati in comparsa;
di prevedere un assegno di mantenimento a favore del minore pari ad euro 300,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese;
di porre a carico resistente il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
di compensare le spese e competenze di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26/03/2022, con ordinanza presidenziale adottata in pari data il Tribunale: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre, regolamentato il diritto di visita del padre e fissato in euro 400,00 mensili il contributo dovuto dal resistente al mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice istruttore, con ordinanza del 06/07/2023 ha dichiarato la inammissibilità della domanda di addebito formulata da parte ricorrente con la memoria integrativa, rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti perché inammissibili e irrilevanti;
disposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, competenti per territorio, in ordine ai rapporti genitori-figlio ed, in particolare, in ordine alla regolarità della frequentazione del minore con il genitore non convivente, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni. In data 07/04/2025 la causa è stata rimessa innanzi al Collegio per la decisione, con alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
• Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
In particolare, le deduzioni e dichiarazioni dei coniugi, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
• Sulla domanda di affidamento del figlio minore (nato il Per_1
05/12/2014).
In merito all'affidamento del figlio minore , entrambe le parti sono Per_1
concordi nel disporre l'affidamento condiviso, fissando la residenza privilegiata presso la madre.
In punto di diritto, in materia di affidamento della prole minorenne, a venire in rilievo è l'art. 337 ter c.c., il quale, oltre a stabilire che il figlio minore “ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” (comma 1), stabilisce che,
a tali fini, il Giudice adotta “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa” e valuta “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi”.
Orbene, premesso che, in materia di affidamento di minori, l'accordo tra i genitori non vincola il Giudice nell'emissione del provvedimento se l'assetto da essi ipotizzato si riveli contrario all'interesse della prole (cfr.: Cass., n.
10174/2012), sicché i provvedimenti sulla prole possono essere adottati anche d'ufficio (cfr.: Cass., n. 18785/2023), è da sottolineare come, in giurisprudenza, alla bi-genitorialità venga riconosciuto il valore di principio (cfr.: Cass., n. 9764/2019), con la conseguenza che l'affidamento condiviso rappresenta la regola (cfr.: Cass., n. 33608/2021; Cass., n.
27142/2021; Cass. n. 6535/2019), mentre sia diventato eccezionale l'affidamento ad un solo genitore (cfr.: Cass., n. 1777/2012), che può ancora essere disposto solo con provvedimento adeguatamente motivato, ossia solo qualora si accerti che dall'affidamento condiviso possa derivare alla prole un pregiudizio (cfr.: Cass., n. 24526/2010; Cass., n. 12308/2010; Cass., n.
26587/2009).
In particolare, la giurisprudenza ha considerato cause ostative alla possibilità di disporre l'affidamento condiviso: l'irreperibilità di uno dei genitori (cfr.: T.
Rieti 30.10.2019); l'avversione del figlio verso uno dei genitori (cfr.: A. Roma
18.4.2007; A. Napoli 17.5.2006); la compromissione dei rapporti genitore- figlio (cfr.: T. 5.7.2007); l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, CP_2
ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più (cfr.: A.
Bologna 21.9.2006) o, addirittura, l'essere stato totalmente (cfr.: T.
Campobasso 20.8.2007), o anche parzialmente (cfr.: T. Messina
29.1.2008), latitante (cfr.: Cass., n. 29999/2020; T. Pescara 19.5.2025), o comunque disinteressato al benessere del figlio (cfr.: T. Bologna 17.2.2015);
l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa, o essendosi reso inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento (cfr.: T. Rimini
29.10.2019), o avendo esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr.:
Cass., n. 26587/2009; T. Vicenza 2.4.2013), o, ancora, avendo mostrato una "personalità manipolativa", tale da allontanare fisicamente e psicologicamente i figli dall'altro genitore, e realizzando un'alienazione parentale (cfr.: T. Cosenza
29.7.2015); la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di atti di violenza da parte di un genitore nei confronti dell'altro, soprattutto se perpetrati alla presenza dei figli (cfr.: Cass., n. 12280/2025).
A tutto ciò si aggiunga che, se la regola dell'affidamento condiviso è la scelta preferenziale onde garantire il diritto al minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, si può ravvisare la necessità di decidere che il collocamento avvenga prevalentemente presso un genitore, essendo assicurata la presenza dei figli anche al genitore non collocatario regolamentando il c.d. diritto di visita (cfr.: Cass,
n. 19323/2020).
Tanto premesso, questo Collegio, sulla base delle dichiarazioni delle parti (che concordano sul punto), degli atti di causa e della relazione dei Servizi Sociali depositata (che ha evidenziato la sussistenza di un rapporto pacifico, sereno, presente, partecipativo e collaborativo tra il minore ed il padre), ritiene maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del figlio minore disporre l'affidamento condiviso di questi ad entrambi i genitori, Per_1
fissando la residenza privilegiata presso la madre.
• Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
In merito alla casa familiare - sita in Melito di Napoli, alla via Giulio Cesare, n.
3, (scala A, piano primo) - entrambe le parti ne chiedono l'assegnazione alla ricorrente.
In punto di diritto, l'art. 337 sexies, co. 1, c.c. prescrive che il godimento della casa familiare “è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La ratio della regola posta dall'art. 337 sexies c.c. è quella di preservare l'habitat domestico dei figli minori, pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori (cfr.: Cass., n. 8580/2014; Cass., n. 24473/2015).
Ciò implica che, secondo la costante giurisprudenza, è da escludere la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore che non abbia l'affidamento
- o la collocazione presso di sé - della prole (cfr.: Cass., n. 32231/2018; Cass.,
n. 24254/2018; Cass., n. 2106/2018; Cass., n. 24473/2015), salvo che il
Giudice accerti la derivazione di un concreto pregiudizio alla prole dal mutamento di residenza (cfr.: Cass., n. 25010/2007).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenendo conto dell'interesse preminente del minore e delle richieste di Per_1
entrambe le parti, non si ravvisano ragioni ostative all'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, posto che, dalla nascita di sino alla Per_1
separazione di fatto, ivi è da ravvisare l'ambiente domestico in cui il minore è cresciuto: in altri termini, nella casa familiare de qua è da individuare l'habitat domestico del minore, inteso come centro della vita e degli affetti, ossia come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali di
. Per_1
• Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre-resistente
CP_1
In merito alla regolamentazione del diritto di visita, la disciplina provvisoria prevista dal provvedimento presidenziale del 25/03/2022 stabilisce: che “il padre incontri il minore un giorno alla settimana, da far cadere nel suo giorno libero dal lavoro, di pomeriggio dalle 16,00 al giorno successivo, in cui provvederà ad accompagnare il minore a scuola e che, inoltre, trascorrerà con il minore il fine settimana alternato dalle ore
10,00 del sabato al lunedì mattina, in cui provvederà ad accompagnare il minore a scuola”; e che “i periodi di festività “comandate” saranno trascorsi dal minore con uno dei genitori con il principio dell'alternanza (24/25 dicembre oppure 31 dicembre/1 gennaio, Pasqua oppure Pasquetta) e che il minore trascorrerà con il padre quindici giorni di vacanza nei mesi di luglio oppure agosto di ogni anno da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno”.
Stante tale provvisoria regolamentazione, mentre parte ricorrente ne chiede la conferma, parte resistente ne chiede una duplice parziale modifica, al fine di stabilire che: il minore possa incontrare il padre anche un altro pomeriggio a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nella settimana in cui il padre non terrà con sé il figlio nel fine settimana;
il padre possa prelevare il minore nei mesi estivi alle ore 10,00 del mattino, in considerazione del fatto che lo stesso non frequenta più la scuola.
Ora, in punto di diritto, se, come detto, in tema di affidamento del minore, la regola risiede nella necessità di individuare, anche in caso di affidamento condiviso, una collocazione prevalente, a ciò consegue che il giudice debba fissare i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore, nonché la misura e il modo in cui ognuno debba farsi carico della cura, dell'educazione, dell'istruzione e dell'assistenza morale di essa (cfr.: Cass., n.
22219/2018).
Se infatti, in virtù della titolarità della responsabilità genitoriale, il genitore non collocatario ha il diritto-dovere di farsi carico della cura, dell'educazione, dell'istruzione e dell'assistenza morale della prole, correlativamente il
Giudice ha il potere-dovere, indipendentemente da un'iniziativa di uno dei coniugi o dei genitori o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, essendo la materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr.: Cass., n. 693/1983; Cass., n.
1506/1990); ed il diritto di visita da parte del genitore non collocatario del figlio minore rientra nell'ambito dei poteri officiosi attribuiti al giudice della famiglia
(Cass., n. 2945/2025).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che la regolamentazione provvisoria dettata dal provvedimento presidenziale del 25/03/2022 vada modificata ampliando il diritto di visita del padre.
A condurre a tale decisione sono soprattutto le risultanze della relazione depositata dai Servizi Sociali del 03/03/2025, nella quale si evidenzia l'adeguatezza dell'abitazione in cui risiede il padre (insieme alla nonna paterna)e l'attenzione mostrata dal padre alle esigenze di vita del figlio minore.
Pertanto, alla luce di tali risultanze, necessario, per assicurare un equilibrato rapporto del minore con entrambi i genitori, è ridefinire la regolamentazione del diritto di visita del resistente, nei termini seguenti:
• il padre incontrerà il minore: nel suo giorno libero dal lavoro, di pomeriggio dalle ore 16,00 al giorno successivo, quando provvederà ad accompagnare il minore a scuola;
solo nella settimana in cui il padre non terrà con sé il figlio durante il fine settimana, anche un altro pomeriggio dalle ore
16,00 alle ore 21,00, quando provvederà a riaccompagnare il minore dalla madre;
• il padre trascorrerà con il minore il fine settimana alternato, dalle ore
10,00 del sabato al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnare il figlio minore a scuola;
• i periodi di festività “comandate” saranno trascorsi dal minore con uno dei genitori con il principio dell'alternanza (24/25 dicembre oppure 31 dicembre/1° gennaio, Pasqua oppure Pasquetta); • il minore trascorrerà con il padre quindici giorni di vacanza nei mesi di luglio oppure agosto di ogni anno, da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
• nel periodo estivo, stante la non frequentazione della scuola, il padre potrà prelevare il minore alle ore 10,00.
Tale regolamentazione è disposta facendo salvo ogni eventuale ed auspicabile diverso accordo tra i genitori, purché sempre diretto a garantire un equilibrato rapporto con gli stessi da parte del minore, nel suo superiore interesse.
• Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato Per_1
in data 05/12/2014).
In merito al mantenimento del figlio minore, la disciplina provvisoria prevista dal provvedimento presidenziale del 25/03/2022 determina in euro 400,00 mensili, oltre indicizzazione, il contributo dovuto dal padre al mantenimento del figlio, da versare entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Al riguardo, mentre parte ricorrente chiede la conferma in parte qua del provvedimento presidenziale, parte resistente ne chiede la modifica, al fine di determinare in euro 300,00 mensili il contributo dovuto, deducendo: di avere uno stipendio medio di euro 1.300,00 (come da CUD depositati); di avere un'esposizione debitoria di euro 182,00 mensili per un prestito personale contratto in costanza di matrimonio in quanto la famiglia aveva bisogno di liquidità; di avere un'ulteriore rata di euro 46,42 per un altro prestito personale contratto nell'interesse della famiglia;
un'ulteriore rata di euro 50,00 per un telefono cellulare in uso alla ricorrente;
un canone di locazione di euro 250,00 per aver preso in affitto un immobile dove lo stesso attualmente vive, cui vanno aggiunti i costi per la gestione di casa;
specificando che attualmente e Per_1 per prossimo anno dovrà affrontare un percorso di logopedia che comporterà ulteriori spese mediche.
Ora, in punto di diritto, il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315 bis c.c., che indica una serie di obblighi derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
In particolare, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
l'art. 315 bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali (quale l'obbligo alimentare), ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
In questa prospettiva, la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
In particolare, in relazione alla quantificazione del contributo, la giurisprudenza ha avuto modo di fissare dei punti saldi, da prendere in considerazione in via complessiva.
In primo luogo, il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un minimo essenziale per la vita e la crescita della prole (cfr.: Cass., n. 11025/1997).
In secondo luogo, il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.: Cass., n.
18869/2014).
In terzo luogo, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: il principio di proporzionalità - che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori nell'adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli (cfr.: Cass., n.
14371/2024).
In quarto luogo, è stato affermato che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, soprattutto se minore e in età adolescenziale, è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione: le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
con la diretta conseguenza che, nei giudizi di separazione e divorzio, l'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio ben può determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate o persino peggiorate (cfr.: Cass., n.
34382/2023).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, questo
Collegio ritiene che la misura del mantenimento fissata con provvedimento presidenziale vada riadeguata. Infatti, mentre, da un lato, la situazione reddituale e debitoria del resistente non risulta essere mutata dall'adozione del provvedimento presidenziale, dall'altro lato, dal 2022, sono sicuramente aumentate le esigenze economiche del figlio minore, il quale, addentrandosi nella età adolescenziale, vede inevitabilmente e fisiologicamente aumentare le sue esigenze personali, di istruzione, sociali e ricreative, che non possono non essere supportate da un maggior contributo economico anche da parte anche del genitore non collocatario.
Per questi motivi
, il Collegio ritiene che la misura del mantenimento dovuto dal resistente per il figlio minore fissata in euro 400,00 euro mensili vada aumentata in euro 450,00 mensili (da rivalutare automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente tra il Tribunale di Napoli ed il COA.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della necessità della pronuncia e del parziale accoglimento delle domande introdotte da parte ricorrente e resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori, fissando Persona_2
la residenza preferenziale presso la madre Parte_1
• assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Parte_1
Melito di Napoli (NA), alla via Giulio Cesare, n. 3 (scala A, piano primo);
• dispone il regime frequentazione del padre con il figlio CP_1
minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
Persona_2 • pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
somma mensile di euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore somma che andrà rivalutata annualmente ed Persona_2
automaticamente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, CP_1
nella misura del 50%, alla ricorrente le spese Parte_1
straordinarie, come da Protocollo vigente tra il Tribunale di Napoli ed il COA;
• rigetta per il resto;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana SASSI Dott. Raffaele SDINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO
- Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI -
Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 510 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ettore Gassani, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazzetta Matilde Serao, n.7;
RICORRENTE
E (C.F. ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'Avv. Lina Andolfo, presso cui elettivamente domicilia in San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla Via Roma, n. 13;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 25/03/2025, il procuratore di parte resistente ha concluso chiedendo di: ammettere tutti i mezzi istruttori articolati nelle memorie istruttorie;
modificare l'assegno stabilito dal Presidente del Tribunale riconducendolo in proporzione alle possibilità del resistente;
modificare il provvedimento Presidenziale in ordine al diritto di visita del resistente, nei sensi sollecitati nella memoria integrativa.
Con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 01/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso, riportandosi agli atti ed ai documenti di causa, nonché alla memoria di costituzione.
Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 09/05/2025, ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e confermare per il resto la disciplina provvisoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2021, ha dedotto: Parte_1
-di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, con il resistente in data 24/05/2017, in Melito di Napoli (atto iscritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli nell'anno 2017, atto n. 6, P. II, serie B, sez. XX);
-che dall'unione è nato un figlio, , in data 05/12/2014; Per_1
che i coniugi hanno convissuto stabilmente nella casa coniugale sita in Melito di Napoli, alla via Giulio Cesare, n. 3 (scala A, piano primo);
-che, da tempo, le parti, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale, divenendo così insostenibile la convivenza e che non è stato possibile raggiungere un accordo condiviso mediante una negoziazione assistita sull'affidamento del figlio e sulle questioni di carattere economico.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
di Per_1
assegnare la casa familiare alla ricorrente;
di stabilire tempi e modalità di visita per il padre-resistente; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 03/03/2022 si è costituito in giudizio il resistente CP_1
deducendo:
-che, in data 23/11/2021, la ricorrente è andata via di casa per andare a casa dei propri genitori e, da quel momento, ha iniziato ad assumere un comportamento ostile nei confronti del proprio coniuge impedendogli di avere contatti con il figlio e di trascorrere weekend e festività natalizie;
-di non opporsi alla pronuncia della separazione nè all'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre;
-di opporsi alla regolamentazione del diritto di visita del padre, così come articolato dalla ricorrente;
-di opporsi alla richiesta di mantenimento così come formulata dalla ricorrente, tenuto conto della esiguità dello stipendio percepito dallo stesso e dalla relativa situazione debitoria, fermo restando la disponibilità a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore.
Conseguentemente, il resistente ha chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso la madre;
di stabilire il diritto di visita del padre secondo i tempi e le modalità indicati in comparsa;
di prevedere un assegno di mantenimento a favore del minore pari ad euro 300,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese;
di porre a carico resistente il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
di compensare le spese e competenze di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26/03/2022, con ordinanza presidenziale adottata in pari data il Tribunale: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre, regolamentato il diritto di visita del padre e fissato in euro 400,00 mensili il contributo dovuto dal resistente al mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice istruttore, con ordinanza del 06/07/2023 ha dichiarato la inammissibilità della domanda di addebito formulata da parte ricorrente con la memoria integrativa, rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti perché inammissibili e irrilevanti;
disposto il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, competenti per territorio, in ordine ai rapporti genitori-figlio ed, in particolare, in ordine alla regolarità della frequentazione del minore con il genitore non convivente, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni. In data 07/04/2025 la causa è stata rimessa innanzi al Collegio per la decisione, con alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
• Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
In particolare, le deduzioni e dichiarazioni dei coniugi, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
• Sulla domanda di affidamento del figlio minore (nato il Per_1
05/12/2014).
In merito all'affidamento del figlio minore , entrambe le parti sono Per_1
concordi nel disporre l'affidamento condiviso, fissando la residenza privilegiata presso la madre.
In punto di diritto, in materia di affidamento della prole minorenne, a venire in rilievo è l'art. 337 ter c.c., il quale, oltre a stabilire che il figlio minore “ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” (comma 1), stabilisce che,
a tali fini, il Giudice adotta “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa” e valuta “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi”.
Orbene, premesso che, in materia di affidamento di minori, l'accordo tra i genitori non vincola il Giudice nell'emissione del provvedimento se l'assetto da essi ipotizzato si riveli contrario all'interesse della prole (cfr.: Cass., n.
10174/2012), sicché i provvedimenti sulla prole possono essere adottati anche d'ufficio (cfr.: Cass., n. 18785/2023), è da sottolineare come, in giurisprudenza, alla bi-genitorialità venga riconosciuto il valore di principio (cfr.: Cass., n. 9764/2019), con la conseguenza che l'affidamento condiviso rappresenta la regola (cfr.: Cass., n. 33608/2021; Cass., n.
27142/2021; Cass. n. 6535/2019), mentre sia diventato eccezionale l'affidamento ad un solo genitore (cfr.: Cass., n. 1777/2012), che può ancora essere disposto solo con provvedimento adeguatamente motivato, ossia solo qualora si accerti che dall'affidamento condiviso possa derivare alla prole un pregiudizio (cfr.: Cass., n. 24526/2010; Cass., n. 12308/2010; Cass., n.
26587/2009).
In particolare, la giurisprudenza ha considerato cause ostative alla possibilità di disporre l'affidamento condiviso: l'irreperibilità di uno dei genitori (cfr.: T.
Rieti 30.10.2019); l'avversione del figlio verso uno dei genitori (cfr.: A. Roma
18.4.2007; A. Napoli 17.5.2006); la compromissione dei rapporti genitore- figlio (cfr.: T. 5.7.2007); l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, CP_2
ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più (cfr.: A.
Bologna 21.9.2006) o, addirittura, l'essere stato totalmente (cfr.: T.
Campobasso 20.8.2007), o anche parzialmente (cfr.: T. Messina
29.1.2008), latitante (cfr.: Cass., n. 29999/2020; T. Pescara 19.5.2025), o comunque disinteressato al benessere del figlio (cfr.: T. Bologna 17.2.2015);
l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa, o essendosi reso inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento (cfr.: T. Rimini
29.10.2019), o avendo esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr.:
Cass., n. 26587/2009; T. Vicenza 2.4.2013), o, ancora, avendo mostrato una "personalità manipolativa", tale da allontanare fisicamente e psicologicamente i figli dall'altro genitore, e realizzando un'alienazione parentale (cfr.: T. Cosenza
29.7.2015); la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di atti di violenza da parte di un genitore nei confronti dell'altro, soprattutto se perpetrati alla presenza dei figli (cfr.: Cass., n. 12280/2025).
A tutto ciò si aggiunga che, se la regola dell'affidamento condiviso è la scelta preferenziale onde garantire il diritto al minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, si può ravvisare la necessità di decidere che il collocamento avvenga prevalentemente presso un genitore, essendo assicurata la presenza dei figli anche al genitore non collocatario regolamentando il c.d. diritto di visita (cfr.: Cass,
n. 19323/2020).
Tanto premesso, questo Collegio, sulla base delle dichiarazioni delle parti (che concordano sul punto), degli atti di causa e della relazione dei Servizi Sociali depositata (che ha evidenziato la sussistenza di un rapporto pacifico, sereno, presente, partecipativo e collaborativo tra il minore ed il padre), ritiene maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del figlio minore disporre l'affidamento condiviso di questi ad entrambi i genitori, Per_1
fissando la residenza privilegiata presso la madre.
• Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
In merito alla casa familiare - sita in Melito di Napoli, alla via Giulio Cesare, n.
3, (scala A, piano primo) - entrambe le parti ne chiedono l'assegnazione alla ricorrente.
In punto di diritto, l'art. 337 sexies, co. 1, c.c. prescrive che il godimento della casa familiare “è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. La ratio della regola posta dall'art. 337 sexies c.c. è quella di preservare l'habitat domestico dei figli minori, pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori (cfr.: Cass., n. 8580/2014; Cass., n. 24473/2015).
Ciò implica che, secondo la costante giurisprudenza, è da escludere la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore che non abbia l'affidamento
- o la collocazione presso di sé - della prole (cfr.: Cass., n. 32231/2018; Cass.,
n. 24254/2018; Cass., n. 2106/2018; Cass., n. 24473/2015), salvo che il
Giudice accerti la derivazione di un concreto pregiudizio alla prole dal mutamento di residenza (cfr.: Cass., n. 25010/2007).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenendo conto dell'interesse preminente del minore e delle richieste di Per_1
entrambe le parti, non si ravvisano ragioni ostative all'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, posto che, dalla nascita di sino alla Per_1
separazione di fatto, ivi è da ravvisare l'ambiente domestico in cui il minore è cresciuto: in altri termini, nella casa familiare de qua è da individuare l'habitat domestico del minore, inteso come centro della vita e degli affetti, ossia come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali di
. Per_1
• Sulla regolamentazione del diritto di visita del padre-resistente
CP_1
In merito alla regolamentazione del diritto di visita, la disciplina provvisoria prevista dal provvedimento presidenziale del 25/03/2022 stabilisce: che “il padre incontri il minore un giorno alla settimana, da far cadere nel suo giorno libero dal lavoro, di pomeriggio dalle 16,00 al giorno successivo, in cui provvederà ad accompagnare il minore a scuola e che, inoltre, trascorrerà con il minore il fine settimana alternato dalle ore
10,00 del sabato al lunedì mattina, in cui provvederà ad accompagnare il minore a scuola”; e che “i periodi di festività “comandate” saranno trascorsi dal minore con uno dei genitori con il principio dell'alternanza (24/25 dicembre oppure 31 dicembre/1 gennaio, Pasqua oppure Pasquetta) e che il minore trascorrerà con il padre quindici giorni di vacanza nei mesi di luglio oppure agosto di ogni anno da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno”.
Stante tale provvisoria regolamentazione, mentre parte ricorrente ne chiede la conferma, parte resistente ne chiede una duplice parziale modifica, al fine di stabilire che: il minore possa incontrare il padre anche un altro pomeriggio a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nella settimana in cui il padre non terrà con sé il figlio nel fine settimana;
il padre possa prelevare il minore nei mesi estivi alle ore 10,00 del mattino, in considerazione del fatto che lo stesso non frequenta più la scuola.
Ora, in punto di diritto, se, come detto, in tema di affidamento del minore, la regola risiede nella necessità di individuare, anche in caso di affidamento condiviso, una collocazione prevalente, a ciò consegue che il giudice debba fissare i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore, nonché la misura e il modo in cui ognuno debba farsi carico della cura, dell'educazione, dell'istruzione e dell'assistenza morale di essa (cfr.: Cass., n.
22219/2018).
Se infatti, in virtù della titolarità della responsabilità genitoriale, il genitore non collocatario ha il diritto-dovere di farsi carico della cura, dell'educazione, dell'istruzione e dell'assistenza morale della prole, correlativamente il
Giudice ha il potere-dovere, indipendentemente da un'iniziativa di uno dei coniugi o dei genitori o del pubblico ministero, di adottare i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli, essendo la materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr.: Cass., n. 693/1983; Cass., n.
1506/1990); ed il diritto di visita da parte del genitore non collocatario del figlio minore rientra nell'ambito dei poteri officiosi attribuiti al giudice della famiglia
(Cass., n. 2945/2025).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che la regolamentazione provvisoria dettata dal provvedimento presidenziale del 25/03/2022 vada modificata ampliando il diritto di visita del padre.
A condurre a tale decisione sono soprattutto le risultanze della relazione depositata dai Servizi Sociali del 03/03/2025, nella quale si evidenzia l'adeguatezza dell'abitazione in cui risiede il padre (insieme alla nonna paterna)e l'attenzione mostrata dal padre alle esigenze di vita del figlio minore.
Pertanto, alla luce di tali risultanze, necessario, per assicurare un equilibrato rapporto del minore con entrambi i genitori, è ridefinire la regolamentazione del diritto di visita del resistente, nei termini seguenti:
• il padre incontrerà il minore: nel suo giorno libero dal lavoro, di pomeriggio dalle ore 16,00 al giorno successivo, quando provvederà ad accompagnare il minore a scuola;
solo nella settimana in cui il padre non terrà con sé il figlio durante il fine settimana, anche un altro pomeriggio dalle ore
16,00 alle ore 21,00, quando provvederà a riaccompagnare il minore dalla madre;
• il padre trascorrerà con il minore il fine settimana alternato, dalle ore
10,00 del sabato al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnare il figlio minore a scuola;
• i periodi di festività “comandate” saranno trascorsi dal minore con uno dei genitori con il principio dell'alternanza (24/25 dicembre oppure 31 dicembre/1° gennaio, Pasqua oppure Pasquetta); • il minore trascorrerà con il padre quindici giorni di vacanza nei mesi di luglio oppure agosto di ogni anno, da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
• nel periodo estivo, stante la non frequentazione della scuola, il padre potrà prelevare il minore alle ore 10,00.
Tale regolamentazione è disposta facendo salvo ogni eventuale ed auspicabile diverso accordo tra i genitori, purché sempre diretto a garantire un equilibrato rapporto con gli stessi da parte del minore, nel suo superiore interesse.
• Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato Per_1
in data 05/12/2014).
In merito al mantenimento del figlio minore, la disciplina provvisoria prevista dal provvedimento presidenziale del 25/03/2022 determina in euro 400,00 mensili, oltre indicizzazione, il contributo dovuto dal padre al mantenimento del figlio, da versare entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Al riguardo, mentre parte ricorrente chiede la conferma in parte qua del provvedimento presidenziale, parte resistente ne chiede la modifica, al fine di determinare in euro 300,00 mensili il contributo dovuto, deducendo: di avere uno stipendio medio di euro 1.300,00 (come da CUD depositati); di avere un'esposizione debitoria di euro 182,00 mensili per un prestito personale contratto in costanza di matrimonio in quanto la famiglia aveva bisogno di liquidità; di avere un'ulteriore rata di euro 46,42 per un altro prestito personale contratto nell'interesse della famiglia;
un'ulteriore rata di euro 50,00 per un telefono cellulare in uso alla ricorrente;
un canone di locazione di euro 250,00 per aver preso in affitto un immobile dove lo stesso attualmente vive, cui vanno aggiunti i costi per la gestione di casa;
specificando che attualmente e Per_1 per prossimo anno dovrà affrontare un percorso di logopedia che comporterà ulteriori spese mediche.
Ora, in punto di diritto, il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315 bis c.c., che indica una serie di obblighi derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
In particolare, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
l'art. 315 bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali (quale l'obbligo alimentare), ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
In questa prospettiva, la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
In particolare, in relazione alla quantificazione del contributo, la giurisprudenza ha avuto modo di fissare dei punti saldi, da prendere in considerazione in via complessiva.
In primo luogo, il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un minimo essenziale per la vita e la crescita della prole (cfr.: Cass., n. 11025/1997).
In secondo luogo, il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.: Cass., n.
18869/2014).
In terzo luogo, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: il principio di proporzionalità - che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori nell'adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli (cfr.: Cass., n.
14371/2024).
In quarto luogo, è stato affermato che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, soprattutto se minore e in età adolescenziale, è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione: le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
con la diretta conseguenza che, nei giudizi di separazione e divorzio, l'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio ben può determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate o persino peggiorate (cfr.: Cass., n.
34382/2023).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, questo
Collegio ritiene che la misura del mantenimento fissata con provvedimento presidenziale vada riadeguata. Infatti, mentre, da un lato, la situazione reddituale e debitoria del resistente non risulta essere mutata dall'adozione del provvedimento presidenziale, dall'altro lato, dal 2022, sono sicuramente aumentate le esigenze economiche del figlio minore, il quale, addentrandosi nella età adolescenziale, vede inevitabilmente e fisiologicamente aumentare le sue esigenze personali, di istruzione, sociali e ricreative, che non possono non essere supportate da un maggior contributo economico anche da parte anche del genitore non collocatario.
Per questi motivi
, il Collegio ritiene che la misura del mantenimento dovuto dal resistente per il figlio minore fissata in euro 400,00 euro mensili vada aumentata in euro 450,00 mensili (da rivalutare automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente tra il Tribunale di Napoli ed il COA.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della necessità della pronuncia e del parziale accoglimento delle domande introdotte da parte ricorrente e resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori, fissando Persona_2
la residenza preferenziale presso la madre Parte_1
• assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Parte_1
Melito di Napoli (NA), alla via Giulio Cesare, n. 3 (scala A, piano primo);
• dispone il regime frequentazione del padre con il figlio CP_1
minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
Persona_2 • pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
somma mensile di euro 450,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore somma che andrà rivalutata annualmente ed Persona_2
automaticamente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, CP_1
nella misura del 50%, alla ricorrente le spese Parte_1
straordinarie, come da Protocollo vigente tra il Tribunale di Napoli ed il COA;
• rigetta per il resto;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana SASSI Dott. Raffaele SDINO