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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 439/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 17 settembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 439/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato ad [...] il [...], residente ad Enna in Parte_1 C.F._1
via Donna Nuova n. 109 in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'
[...]
C.F. con sede in Enna alla via Roma n. 93, Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi, dall'avv. Mauro Di Natale (C.F. ) del foro di Enna ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Enna alla via Paolo Lo Manto n. 4;
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, la società ricorrente si rivolgeva al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001240967 prot. Inps 2800.07/02/2023.0016148 notificata 16/02/2023 l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001263443 prot. Inps 2800.07/02/2023.0016150 notificata il 24/02/2023.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per i motivi spiegati in ricorso. Eccepiva tra l'altro, la Nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione della procedura prevista dalla L.n. 689/1981 e segnatamente dei termini previsti all'art. 14 per notificazione della violazione.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tali ordinanza ingiunzione in quanto infondate,
ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS resistendo al ricorso.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Con gli atti opposti, l'Inps ordinava agli odierni ricorrenti quali obbligati in solido di pagare la somma di euro 10.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2017, nonché €. 6,60 a titolo di spese.
In particolare con dette Ordinanze-Ingiunzione veniva operato un rinvio ad atti di accertamento a dire dei ricorrenti mai legittimamente e/o ritualmente notificati. Ebbene, con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato, a norma dell'art. 14 della l. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' resistente. CP_1
La doglianza è fondata, restando assorbito ogni altro motivo anche alla luce del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 Cost.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le
trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un
importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in
quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare INPS numero 32
del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato
in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
(cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste
dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica
non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del
termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania
sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
In linea di continuità con tale indirizzo, nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.02.2016), venendo in rilievo violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori, in disparte che l'INPS non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de
quo.
Nel caso in esame la contestazione è avvenuta ben oltre i novanta giorni, infatti l'accertamento della violazione relativa alle violazioni contestate era certamente possibile già nell'anno 2017 che è quello in cui il ricorrente era tenuto a pagare, mentre l'atto di accertamento viene indicato come emesso in data 20/08/2018 ed in data 08/09/2018 (in realtà in assenza di prova della notifica), cioè a distanza di oltre sei mesi da quando era possibile l'accertamento.
Ma vi è di più, non viene fornita, tanto nell'accertamento della violazione di cui si è avuta copia che nell'ordinanza ingiunzione alcuna motivazione delle cause ostative all'immediata contestazione.
E la nullità dell'accertamento della violazione del 20/08/2018 e del 08/09/2018, in quanto avvenuto oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981, travolge in virtù del principio dell'invalidità derivata,
anche le ordinanze ingiunzione notificate che sono su di esse fondate ed espressamente richiamate. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona
nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, le ordinanze ingiunzione impugnate devono essere annullate.
Le spese processuali restano regolate secondo il criterio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico dell'ente previdenziale e, in concreto, liquidate in favore della parte ricorrente avuto riguardo alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
ANNULLA le ordinanze ingiunzione n. OI-001240967 prot. Inps 2800.07/02/2023.0016148 e n. OI-
001263443 prot. Inps 2800.07/02/2023.0016150, con le quali è stato ingiunto alle parti ricorrenti di pagare la somma complessiva di Euro 10.000,00 quale sanzione amministrativa, per l'insussistenza di una posizione debitoria per l'annualità 2017;
CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida in euro 1775,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Enna, 17 settembre 2025
Il Giudice