TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
RE PYBBLICA ITALIA
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6779/2022 tra le parti:
ATTORE
cf P.IVA 1 CP_1
- difesa: avv. MENEGHINI MAURO, cf C.F. 1 presso il difensore
- domicilio:
CONVENUTO
Controparte_2 cf C.F. 2
- difesa: avv. TURCO NICOLA, cf C.F. 3 presso il difensore
- domicilio: OGGETTO: Agenzia
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: nel merito
- rigettare le domande svolte dal convenuto opposto nei confronti di CP_1 - accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 non vanta diritto in grado di estendere la relativa pretesa creditoria su tutto il rapporto commerciale intercorso tra Parte_1
sviluppatosi dopo il contratto 10.11.2021;[...] e CP_1
Controparte_2 non può invocare il diritto alla consegna
-accertare e dichiarare che il sig. di documenti commerciali afferenti a rapporti che egli non ha direttamente promosso in ogni caso, dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto notificato a CP_1 per tutte le motivazioni esposte da parte opponente;
- spese e competenze di causa rifuse.
Convenuto: In via principale:
- rigettare ogni domanda di parte Attrice Opponente nel presente giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e qui richiamati;
-accertare e dichiarare la fondatezza del diritto di consegna azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare definitivamente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1991/2022 datato 01.11.2022 e depositato in cancelleria il 03.11.2022, n.
5062/2022 R.G., n. 2989/2022 rep., Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Dott.ssa
Stefania Caparello, e conseguentemente, confermare l'ingiunzione di consegna da parte di
CP_1 in relazione Parte_2 tutte le fatture ed i documenti di trasporto emessi da 66
in data 10.11.2021, ivi inclusa ai contratti stipulati con Parte_1
l'integrazione sottoscritta il 24.11.2021, ed in data 17.01.2022 fino alla completa esecuzione dei suddetti contratti;
- estratto del registro IVA delle fatture emesse, a partire dalla fattura n. 651 del 16.12.2021, prima fattura emessa in relazione al contratto del 10.11.2021 con Parte_1 sino ad oggi;
Parte_1 a partire dalla fattura di CP_1 estratto del partitario cliente
[...] n. 651 del 16.12.2021"
- condannare CP_1 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a corrispondere a favore del Signor
Controparte_2 una somma pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della sopra citata documentazione, con decorrenza a partire dal precetto notificato in data
10.11.2022 (doc. 14) o quantomeno dalla presente domanda;
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari, della fase monitoria e della presente fase di merito.
In via istruttoria
Ci si riporta a tutta la documentazione depositata in corso di causa, nonché alle istanze istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi, con particolare riferimento alla seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c.
Fatto e processo
Con atto di citazione, CP_1 ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1991/2022 emesso da questo Tribunale in data 3/11/22, chiedendo di accertare che il sig. CP_2
[...] con il quale era intercorso un rapporto professionale avendo quest'ultimo agito
-
quale procacciatore d'affari di CP_1 non vantava diritto di estendere la propria pretesa creditoria su tutto il rapporto commerciale intercorso tra Parte_1 e CP_1
sviluppatosi dopo il contratto del 10.11.2021. Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 non poteva invocare il diritto alla consegna di documenti commerciali afferenti a rapporti che egli non aveva direttamente promosso. In ogni caso, dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto notificato a CP_1
In particolare, parte opponente ha dichiarato che Controparte_2 aveva creato un contatto tra CP_1 e all'esito del quale tra Parte_1 e CP_1 era Parte_1
,
stato stipulato il contratto datato 10.11.2021. Tuttavia, nel prosieguo eParte_1
CP_1 si erano confrontate direttamente e, quindi, Controparte_2 non poteva vantare crediti conseguenti ai rapporti commerciali successivi al contratto 10.11.2021. Si è costituito Controparte_2 chiedendo il rigetto della opposizione e di accertare la fondatezza del diritto di consegna azionato in via monitoria con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1991/2022 del 3.11.2022.
Ha chiesto, altresì, la condanna di CP_1 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a corrispondere a favore del Signor Controparte_2 una somma pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna documentazione richiesta, con decorrenza a partire dal precetto notificato in data 10.11.2022 o quantomeno dalla domanda.
Concessi i termini 183 VI cpc, il giudice, all'udienza del 12/9/23 ha ordinato a parte opponente l'esibizione in giudizio mediante deposito telematico della documentazione indicata dall'opposta nella terza memoria e ciò entro il 31.10.2023.
Parte opponente ha depositato della documentazione ulteriore, entro il termine dato. La causa è stata istruita per testi.
All'udienza del 14/5/25, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini 190 cpc.
In memoria conclusionale, parte opponente ha poi eccepito che CP_2 non aveva dato prova della propria iscrizione alla qualifica di mediatore e che, pertanto, non aveva diritto alla provvigione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e in tale limitata misura va accolta.
Ora, come noto, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest'ultimo, una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
per contro, il rapporto di procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre, dunque, la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (cfr-. Cass. 4 settembre
2013, n. 20322; 23 luglio 2012 n. 12776; 14 maggio 2007 n. 11024; 24 giugno 2005 n. 13629;
9 dicembre 2003,18736).
Ciò premesso, nel rapporto di agenzia - così in quello di procacciamento d'affari, al quale le regole ed i principi del rapporto di agenzia si applicano per analogia - il fatto costitutivo del diritto alla provvigione è rappresentato non già dal rapporto contrattuale, che ne costituisce soltanto il presupposto, ma dalla conclusione dell'affare tra il preponente ed il suo cliente per il tramite dell'agente o del procacciatore.
Pertanto, incombe su quest'ultimo l'onere probatorio di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi suo tramite, e di dimostrare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine ovvero che gli stessi non sono stati eseguiti per fatto imputabile al preponente. In tal senso, l'art. 1749 III c.c.
- -applicabile anche al procacciatore d'affari prevede espressamente a favore degli agenti il diritto di ottenere "tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili".
Ciò posto, è pacifico che CP_2 abbia svolto l'attività di procacciatore d'affari a favore di e, pertanto, si applicano le norme sopra richiamate.CP_1
Né risulta rilevante nel caso di specie la mancata iscrizione nel registro dei mediatori, posto che nella visura camerale dell'impresa individuale Controparte_2 risulta riportata la denuncia di inizio attività, con tanto di numero repertorio economico amministrativo (REA)
n. VI 342853.
Ciò posto, proprio al fine di tutelare il proprio diritto alla provvigione, parte ricorrente ha depositato ricorso per d.i. avente ad oggetto la consegna di tutta la documentazione inerente i Parte_1 ed, in particolare, i tre rapporti contrattuali siglati tra CP_1 e contratti del 10/11/2021, l'integrazione del 21/11/24 e il contratto del 17/1/22, assumendo che gli stessi sarebbero stati conclusi per il tramite della propria opera.
Sul punto, l'opposta stessa ha confermato l'incidenza dell'attività di Controparte_2 in relazione al contratto del 10/11/21, per il quale CP_1 già prima del deposito del ricorso per d.i., aveva fornito parzialmente la documentazione che consentiva al Signor CP_2 di calcolare le provvigioni allo stesso dovute ed emettere alcune delle relative fatture.
Rispetto a tale contratto, l'opposta ha dichiarato che solo a seguito della notifica del decreto per il recupero delle somme e di altre ripetute istanze, CP_1 aveva fornito ulteriore documentazione, mancando tuttavia documentazione utile a calcolare le provvigioni su circa
4.000 pelli rispetto alle 40.000 contrattualmente previste.
All'esito dell'ordine di esibizione svolto con ordinanza del 12/9/23, parte opponente ha poi fornito (con deposito del 30/10/23) ulteriore documentazione relativa al contratto 10.11.2021, rispetto al quale risultavano mancare informazioni solo per circa 2000 pelli.
Parte opponente ha, invece, contestato che rispetto all'integrazione del 24.11.2021 ed al contratto del 17.01.2022, l'attività di Controparte_2 sia stata rilevante e significativa.
Tuttavia, il contratto del 24/11/2021 è una integrazione al precedente contratto del 10/11/21, così come risulta sia dal chiaro riferimento svolto nel testo contrattuale a tale lemma sia dal contenuto dell'intesa pattizia. In effetti, il contratto del 24/11/21 prevede l'acquisto di ulteriori pellami della medesima tipologia e prezzo rispetto a quelli previsti nel contratto del 10/11/21.
Quindi, a dispetto del fatto che si tratti di due atti distinti, si deve concludere che anche la compravendita del 24/11/21 sia opera dell'intermediazione di CP_2 e che, dunque, quest'ultimo abbia quanto meno diritto a chiedere la documentazione contabile e quella utile al calcolo delle provvigioni.
Rispetto a tale contratto, risulta che parte opponente abbia ottemperato quasi interamente, mancando informazioni utili al calcolo delle provvigioni per circa 5.800 pelli.
Ora rispetto al contratto del 17/1/22, Controparte_2 allega una serie di email, dalle quali tuttavia non emerge con certezza che il contratto sia stato concluso grazie al proprio intervento.
Si leggano in tal senso i docc. 20, 21, 22 allegati al ricorso per d.i. e dai quali emerge una fase di trattativa ancora prodromica, rispetto al contratto del 17/1/2022.
D'altra parte, l'opposto stesso riferisce che rispetto alle trattative dallo stesso segnalate, era stato poi trovato (evidentemente da terzi) un compromesso sul prezzo (8,70 al mq, non 8,50 né 8,75) a fronte di un minor numero di pelli richieste (5000, anziché 6.500), con tempi di consegna come richiesti da Quindi, è chiaro che l'attività del sig. CP_2Parte_1
non si è spinta fino al termine delle trattative.
Lo stesso teste Testimone_1 ha dichiarato di non ricordare di aver incontrato CP_2 in
Zermeghedo presso la sede produttiva della conceria Pt_1 nel periodo novembre 2021 -
gennaio 2022.
Inoltre, lo stesso ha dichiarato che non sa se il pellame oggetto di questo contratto (ndr
17.01.2022), come pure degli altri precedenti sopra indicati, sia stato consegnato alla Parte_1
[...] . Ed, infatti, il teste ha riferito che il rapporto tra la e la Parte_1 CP_1
è venuto meno nel corso del 2022.
Ciò posto, in assenza di una prova che CP_2 abbia svolto la propria opera al fine di far concludere alle parti il contratto del 17/1/22 e che non risulta che comunque lo stesso abbia avuto esecuzione, non sussiste diritto a pretendere la relativa documentazione richiesta.
La domanda di condanna di parte opponente alla sanzione di cui all'art. 614 bis cpc non può essere accolta, in quanto si assume che CP_1 abbia depositato, sia pur compulsata ulteriormente dall'ordine di esibizione del 12/9/23, la documentazione in proprio possesso, esponendosi per quanto non depositato ad una quantificazione delle provvigioni di CP 2 , che sarà svolta in un futuro ed eventuale giudizio di merito, in base al rispettivo onere probatorio.
Del resto, il teste Tes_1 ha dichiarato appunto che il rapporto tra la conceria Pt_1 e la
CP_1 è venuto meno nel corso del 2022 e che, quindi, non sa se il materiale di cui ai contratti (anche quelli riferibili all'opera di Mecenero) sia stato effettivamente consegnato per intero. Lespese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono compensate per un terzo e per i due terzi liquidate a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ.
mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità (bassa), con riferimento al valore della causa (indeterminabile), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i. n. 1991/2022 emesso da questo Tribunale in data 3/11/22;
Controparte_2 ad accedere a tutte le fatture ed i ACCERTA e DICHIARA il diritto di in relazione ai contratti stipulati con [...] documenti di trasporto emessi da CP_1 Parte_1 in data 10.11.2021, ivi inclusa l'integrazione sottoscritta il 24.11.2021 fino alla completa esecuzione dei suddetti contratti e, in particolare, all'estratto del registro IVA delle fatture emesse e all'estratto del partitario cliente Pt_1 Parte_1 limitatamente ai rapporti di cui sopra;
CP_1 a consegnare a Controparte_2 la documentazione di cui sopra CONDANNA
per la parte ancora mancante;
COMPENSA per un terzo le spese di lite;
CONDANNA CP_1 a corrispondere a Controparte_2 il residuo delle spese di lite che si liquidano in € 2.539,33 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Vicenza, 15/07/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6779/2022 tra le parti:
ATTORE
cf P.IVA 1 CP_1
- difesa: avv. MENEGHINI MAURO, cf C.F. 1 presso il difensore
- domicilio:
CONVENUTO
Controparte_2 cf C.F. 2
- difesa: avv. TURCO NICOLA, cf C.F. 3 presso il difensore
- domicilio: OGGETTO: Agenzia
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: nel merito
- rigettare le domande svolte dal convenuto opposto nei confronti di CP_1 - accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 non vanta diritto in grado di estendere la relativa pretesa creditoria su tutto il rapporto commerciale intercorso tra Parte_1
sviluppatosi dopo il contratto 10.11.2021;[...] e CP_1
Controparte_2 non può invocare il diritto alla consegna
-accertare e dichiarare che il sig. di documenti commerciali afferenti a rapporti che egli non ha direttamente promosso in ogni caso, dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto notificato a CP_1 per tutte le motivazioni esposte da parte opponente;
- spese e competenze di causa rifuse.
Convenuto: In via principale:
- rigettare ogni domanda di parte Attrice Opponente nel presente giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e qui richiamati;
-accertare e dichiarare la fondatezza del diritto di consegna azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare definitivamente il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1991/2022 datato 01.11.2022 e depositato in cancelleria il 03.11.2022, n.
5062/2022 R.G., n. 2989/2022 rep., Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Dott.ssa
Stefania Caparello, e conseguentemente, confermare l'ingiunzione di consegna da parte di
CP_1 in relazione Parte_2 tutte le fatture ed i documenti di trasporto emessi da 66
in data 10.11.2021, ivi inclusa ai contratti stipulati con Parte_1
l'integrazione sottoscritta il 24.11.2021, ed in data 17.01.2022 fino alla completa esecuzione dei suddetti contratti;
- estratto del registro IVA delle fatture emesse, a partire dalla fattura n. 651 del 16.12.2021, prima fattura emessa in relazione al contratto del 10.11.2021 con Parte_1 sino ad oggi;
Parte_1 a partire dalla fattura di CP_1 estratto del partitario cliente
[...] n. 651 del 16.12.2021"
- condannare CP_1 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a corrispondere a favore del Signor
Controparte_2 una somma pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della sopra citata documentazione, con decorrenza a partire dal precetto notificato in data
10.11.2022 (doc. 14) o quantomeno dalla presente domanda;
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari, della fase monitoria e della presente fase di merito.
In via istruttoria
Ci si riporta a tutta la documentazione depositata in corso di causa, nonché alle istanze istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi, con particolare riferimento alla seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c.
Fatto e processo
Con atto di citazione, CP_1 ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1991/2022 emesso da questo Tribunale in data 3/11/22, chiedendo di accertare che il sig. CP_2
[...] con il quale era intercorso un rapporto professionale avendo quest'ultimo agito
-
quale procacciatore d'affari di CP_1 non vantava diritto di estendere la propria pretesa creditoria su tutto il rapporto commerciale intercorso tra Parte_1 e CP_1
sviluppatosi dopo il contratto del 10.11.2021. Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 non poteva invocare il diritto alla consegna di documenti commerciali afferenti a rapporti che egli non aveva direttamente promosso. In ogni caso, dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto notificato a CP_1
In particolare, parte opponente ha dichiarato che Controparte_2 aveva creato un contatto tra CP_1 e all'esito del quale tra Parte_1 e CP_1 era Parte_1
,
stato stipulato il contratto datato 10.11.2021. Tuttavia, nel prosieguo eParte_1
CP_1 si erano confrontate direttamente e, quindi, Controparte_2 non poteva vantare crediti conseguenti ai rapporti commerciali successivi al contratto 10.11.2021. Si è costituito Controparte_2 chiedendo il rigetto della opposizione e di accertare la fondatezza del diritto di consegna azionato in via monitoria con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1991/2022 del 3.11.2022.
Ha chiesto, altresì, la condanna di CP_1 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a corrispondere a favore del Signor Controparte_2 una somma pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna documentazione richiesta, con decorrenza a partire dal precetto notificato in data 10.11.2022 o quantomeno dalla domanda.
Concessi i termini 183 VI cpc, il giudice, all'udienza del 12/9/23 ha ordinato a parte opponente l'esibizione in giudizio mediante deposito telematico della documentazione indicata dall'opposta nella terza memoria e ciò entro il 31.10.2023.
Parte opponente ha depositato della documentazione ulteriore, entro il termine dato. La causa è stata istruita per testi.
All'udienza del 14/5/25, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini 190 cpc.
In memoria conclusionale, parte opponente ha poi eccepito che CP_2 non aveva dato prova della propria iscrizione alla qualifica di mediatore e che, pertanto, non aveva diritto alla provvigione.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e in tale limitata misura va accolta.
Ora, come noto, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest'ultimo, una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
per contro, il rapporto di procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre, dunque, la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (cfr-. Cass. 4 settembre
2013, n. 20322; 23 luglio 2012 n. 12776; 14 maggio 2007 n. 11024; 24 giugno 2005 n. 13629;
9 dicembre 2003,18736).
Ciò premesso, nel rapporto di agenzia - così in quello di procacciamento d'affari, al quale le regole ed i principi del rapporto di agenzia si applicano per analogia - il fatto costitutivo del diritto alla provvigione è rappresentato non già dal rapporto contrattuale, che ne costituisce soltanto il presupposto, ma dalla conclusione dell'affare tra il preponente ed il suo cliente per il tramite dell'agente o del procacciatore.
Pertanto, incombe su quest'ultimo l'onere probatorio di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi suo tramite, e di dimostrare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine ovvero che gli stessi non sono stati eseguiti per fatto imputabile al preponente. In tal senso, l'art. 1749 III c.c.
- -applicabile anche al procacciatore d'affari prevede espressamente a favore degli agenti il diritto di ottenere "tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili".
Ciò posto, è pacifico che CP_2 abbia svolto l'attività di procacciatore d'affari a favore di e, pertanto, si applicano le norme sopra richiamate.CP_1
Né risulta rilevante nel caso di specie la mancata iscrizione nel registro dei mediatori, posto che nella visura camerale dell'impresa individuale Controparte_2 risulta riportata la denuncia di inizio attività, con tanto di numero repertorio economico amministrativo (REA)
n. VI 342853.
Ciò posto, proprio al fine di tutelare il proprio diritto alla provvigione, parte ricorrente ha depositato ricorso per d.i. avente ad oggetto la consegna di tutta la documentazione inerente i Parte_1 ed, in particolare, i tre rapporti contrattuali siglati tra CP_1 e contratti del 10/11/2021, l'integrazione del 21/11/24 e il contratto del 17/1/22, assumendo che gli stessi sarebbero stati conclusi per il tramite della propria opera.
Sul punto, l'opposta stessa ha confermato l'incidenza dell'attività di Controparte_2 in relazione al contratto del 10/11/21, per il quale CP_1 già prima del deposito del ricorso per d.i., aveva fornito parzialmente la documentazione che consentiva al Signor CP_2 di calcolare le provvigioni allo stesso dovute ed emettere alcune delle relative fatture.
Rispetto a tale contratto, l'opposta ha dichiarato che solo a seguito della notifica del decreto per il recupero delle somme e di altre ripetute istanze, CP_1 aveva fornito ulteriore documentazione, mancando tuttavia documentazione utile a calcolare le provvigioni su circa
4.000 pelli rispetto alle 40.000 contrattualmente previste.
All'esito dell'ordine di esibizione svolto con ordinanza del 12/9/23, parte opponente ha poi fornito (con deposito del 30/10/23) ulteriore documentazione relativa al contratto 10.11.2021, rispetto al quale risultavano mancare informazioni solo per circa 2000 pelli.
Parte opponente ha, invece, contestato che rispetto all'integrazione del 24.11.2021 ed al contratto del 17.01.2022, l'attività di Controparte_2 sia stata rilevante e significativa.
Tuttavia, il contratto del 24/11/2021 è una integrazione al precedente contratto del 10/11/21, così come risulta sia dal chiaro riferimento svolto nel testo contrattuale a tale lemma sia dal contenuto dell'intesa pattizia. In effetti, il contratto del 24/11/21 prevede l'acquisto di ulteriori pellami della medesima tipologia e prezzo rispetto a quelli previsti nel contratto del 10/11/21.
Quindi, a dispetto del fatto che si tratti di due atti distinti, si deve concludere che anche la compravendita del 24/11/21 sia opera dell'intermediazione di CP_2 e che, dunque, quest'ultimo abbia quanto meno diritto a chiedere la documentazione contabile e quella utile al calcolo delle provvigioni.
Rispetto a tale contratto, risulta che parte opponente abbia ottemperato quasi interamente, mancando informazioni utili al calcolo delle provvigioni per circa 5.800 pelli.
Ora rispetto al contratto del 17/1/22, Controparte_2 allega una serie di email, dalle quali tuttavia non emerge con certezza che il contratto sia stato concluso grazie al proprio intervento.
Si leggano in tal senso i docc. 20, 21, 22 allegati al ricorso per d.i. e dai quali emerge una fase di trattativa ancora prodromica, rispetto al contratto del 17/1/2022.
D'altra parte, l'opposto stesso riferisce che rispetto alle trattative dallo stesso segnalate, era stato poi trovato (evidentemente da terzi) un compromesso sul prezzo (8,70 al mq, non 8,50 né 8,75) a fronte di un minor numero di pelli richieste (5000, anziché 6.500), con tempi di consegna come richiesti da Quindi, è chiaro che l'attività del sig. CP_2Parte_1
non si è spinta fino al termine delle trattative.
Lo stesso teste Testimone_1 ha dichiarato di non ricordare di aver incontrato CP_2 in
Zermeghedo presso la sede produttiva della conceria Pt_1 nel periodo novembre 2021 -
gennaio 2022.
Inoltre, lo stesso ha dichiarato che non sa se il pellame oggetto di questo contratto (ndr
17.01.2022), come pure degli altri precedenti sopra indicati, sia stato consegnato alla Parte_1
[...] . Ed, infatti, il teste ha riferito che il rapporto tra la e la Parte_1 CP_1
è venuto meno nel corso del 2022.
Ciò posto, in assenza di una prova che CP_2 abbia svolto la propria opera al fine di far concludere alle parti il contratto del 17/1/22 e che non risulta che comunque lo stesso abbia avuto esecuzione, non sussiste diritto a pretendere la relativa documentazione richiesta.
La domanda di condanna di parte opponente alla sanzione di cui all'art. 614 bis cpc non può essere accolta, in quanto si assume che CP_1 abbia depositato, sia pur compulsata ulteriormente dall'ordine di esibizione del 12/9/23, la documentazione in proprio possesso, esponendosi per quanto non depositato ad una quantificazione delle provvigioni di CP 2 , che sarà svolta in un futuro ed eventuale giudizio di merito, in base al rispettivo onere probatorio.
Del resto, il teste Tes_1 ha dichiarato appunto che il rapporto tra la conceria Pt_1 e la
CP_1 è venuto meno nel corso del 2022 e che, quindi, non sa se il materiale di cui ai contratti (anche quelli riferibili all'opera di Mecenero) sia stato effettivamente consegnato per intero. Lespese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono compensate per un terzo e per i due terzi liquidate a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ.
mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità (bassa), con riferimento al valore della causa (indeterminabile), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i. n. 1991/2022 emesso da questo Tribunale in data 3/11/22;
Controparte_2 ad accedere a tutte le fatture ed i ACCERTA e DICHIARA il diritto di in relazione ai contratti stipulati con [...] documenti di trasporto emessi da CP_1 Parte_1 in data 10.11.2021, ivi inclusa l'integrazione sottoscritta il 24.11.2021 fino alla completa esecuzione dei suddetti contratti e, in particolare, all'estratto del registro IVA delle fatture emesse e all'estratto del partitario cliente Pt_1 Parte_1 limitatamente ai rapporti di cui sopra;
CP_1 a consegnare a Controparte_2 la documentazione di cui sopra CONDANNA
per la parte ancora mancante;
COMPENSA per un terzo le spese di lite;
CONDANNA CP_1 a corrispondere a Controparte_2 il residuo delle spese di lite che si liquidano in € 2.539,33 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Vicenza, 15/07/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello