Art. 3.
Il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) per l'anno finanziario 1975, di cui all' articolo 9 della legge 26 aprile 1975, n. 132 , e' elevato di L. 2.075.000.000.
Il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) per l'anno finanziario 1975, di cui all' articolo 9 della legge 26 aprile 1975, n. 132 , e' elevato di L. 2.075.000.000.