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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 400/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Saverio di Sevo ed Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 26/03/2021 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
2226/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e confermare che il sig. è invalido civile nella misura del 100%, ai sensi e per gli Parte_1
effetti degli artt. 2 e 12 L. 118/71 e che lo stesso ha altresì diritto, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, decorrere dalla
data di presentazione della domanda amministrativa (15.07.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata;
”; 2)
“condannare chi di dovere al pagamento, in favore del sig. , Parte_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (15.07.2019) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/04/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti esofagectomia per carcinoma della giunzione esofago-gastrica già trattato con dodici cicli di chemioterapia in attuale follow-up clinico strumentale
negativo per recidive. Pregressa anemia secondaria al trattamento chemioterapico. Sindrome depressiva endoreattiva. Note artrosiche polidistrettuali. Anamnestica ipertensione arteriosa”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico, nel decorso evolutivo della malattia, pur confermando la valutazione della commissione medica in ordine al grado di invalidità, ha determinato nel periodo di trattamento chemioterapico i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento.
Per la precisione rileva che “emerge che durante il periodo della
Pag. 2 di 5 chemioterapia effettuata settembre 2019 al marzo 2020, le sue condizioni cliniche, per la tipologia ed i dosaggi dei farmaci somministrati e per la
soggettiva reazione agli stessi, sono state tali da renderlo totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, […] Ha avuto, pertanto, diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed
i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) esclusivamente a decorrere dal 01/09/2019 al 31/03/2020.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione, e nei limiti di quanto accertato) alla stregua delle valutazioni resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2
una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei richiesti benefici).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza, nel lasso temporale circoscritto dalla indagine medico scientifica del CTU, del requisito sanitario
(in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell , al pagamento CP_1
della provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Attesa la decorrenza a decorrere dalla domanda, le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente , con la precisazione che il valore lo CP_1
scaglione di riferimento (essendo il periodo circoscritto) verrà individuato nello scaglione di valore determinato.
Per lo stesso motivo le spese di CTU espletata nella presente fase, così come
Pag. 3 di 5 in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito CP_1
tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], Parte_1
inabile (100%), si è trovato dal 01/09/2019 al 31/03/2020 si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nelle condizioni proprie del riconoscimento di disabile in condizione di gravita ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
2) in relazione alla fase di accertamento tecnico preventivo, condanna l CP_1
alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 800,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara);
3) in relazione alla presente fase di merito, condanna l alla rifusione delle CP_1
spese processuali liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
Pag. 4 di 5 accessori di legge, in favore del dott. ; Controparte_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 400/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Saverio di Sevo ed Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 26/03/2021 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
2226/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e confermare che il sig. è invalido civile nella misura del 100%, ai sensi e per gli Parte_1
effetti degli artt. 2 e 12 L. 118/71 e che lo stesso ha altresì diritto, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, decorrere dalla
data di presentazione della domanda amministrativa (15.07.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata;
”; 2)
“condannare chi di dovere al pagamento, in favore del sig. , Parte_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (15.07.2019) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/04/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Esiti esofagectomia per carcinoma della giunzione esofago-gastrica già trattato con dodici cicli di chemioterapia in attuale follow-up clinico strumentale
negativo per recidive. Pregressa anemia secondaria al trattamento chemioterapico. Sindrome depressiva endoreattiva. Note artrosiche polidistrettuali. Anamnestica ipertensione arteriosa”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico, nel decorso evolutivo della malattia, pur confermando la valutazione della commissione medica in ordine al grado di invalidità, ha determinato nel periodo di trattamento chemioterapico i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento.
Per la precisione rileva che “emerge che durante il periodo della
Pag. 2 di 5 chemioterapia effettuata settembre 2019 al marzo 2020, le sue condizioni cliniche, per la tipologia ed i dosaggi dei farmaci somministrati e per la
soggettiva reazione agli stessi, sono state tali da renderlo totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, […] Ha avuto, pertanto, diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed
i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) esclusivamente a decorrere dal 01/09/2019 al 31/03/2020.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione, e nei limiti di quanto accertato) alla stregua delle valutazioni resi dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2
una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei richiesti benefici).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza, nel lasso temporale circoscritto dalla indagine medico scientifica del CTU, del requisito sanitario
(in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell , al pagamento CP_1
della provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Attesa la decorrenza a decorrere dalla domanda, le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente , con la precisazione che il valore lo CP_1
scaglione di riferimento (essendo il periodo circoscritto) verrà individuato nello scaglione di valore determinato.
Per lo stesso motivo le spese di CTU espletata nella presente fase, così come
Pag. 3 di 5 in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito CP_1
tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], Parte_1
inabile (100%), si è trovato dal 01/09/2019 al 31/03/2020 si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nelle condizioni proprie del riconoscimento di disabile in condizione di gravita ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
2) in relazione alla fase di accertamento tecnico preventivo, condanna l CP_1
alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 800,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara);
3) in relazione alla presente fase di merito, condanna l alla rifusione delle CP_1
spese processuali liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore dei difensori anticipatari Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
Pag. 4 di 5 accessori di legge, in favore del dott. ; Controparte_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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